Legge Regionale 28 dicembre 1994, n. 36 Norme e principi per il riordino del Servizio sanitario regionale in attuazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 « Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell' articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421», cosi' come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517.
TITOLO 1(Oggetto e finalità della legge)
Art. 1(Oggetto e finalità della legge)
1. La presente legge disciplina il riordino del Servizio sanitario regionale ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, così come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517. (1)
TITOLO 2Aspetti istituzionali e di ordinamento
CAPO 1
Art. 2(Soggetti istituzionali) 1. Sono soggetti istituzionali del Servizio
sanitario regionale:
a) la Regione;
b) i Comuni;
c) le Unità sanitarie locali-aziende;
d) le Università;
e) le Aziende ospedaliere.
Art. 3(Soggetti concorrenti) 1. Concorrono alle finalità del Servizio
sanitario regionale le Comunità montane, le Province, nonché le istituzioni
sanitarie pubbliche - ivi compresi gli ospedali militari - e private e i
professionisti convenzionati.
2. Gli enti assistenziali pubblici e gli
organismi di volontariato e di privato sociale e le associazioni di tutela dei
cittadini concorrono alle medesime finalità con le modalità previste dalle leggi
regionali.
Art. 4(Regione) 1. La Regione
svolge funzioni legislative, di programmazione, di indirizzo, coordinamento e
verifica nei confronti delle Aziende sanitarie.
2. La Regione
definisce i rapporti fra le Unità sanitarie locali e le istituzioni sanitarie
pubbliche e private e i professionisti convenzionali attraverso gli strumenti,
le procedure e i vincoli della programmazione regionale.
3. La Giunta regionale vigila sullosservanza delle
disposizioni in materia di requisiti minimi e di classificazione delle strutture
erogatrici dellassistenza e controlla che la gestione produca i risultati
quantitativi e qualitativi prefissati nel piano sanitario regionale e nelle
azioni programmatiche.
4. La Giunta regionale trasmette la proposta di piano
sanitario regionale alle Università e ai Comuni. Le relative osservazioni sono
rimesse alla Giunta regionale entro trenta giorni dal ricevimento della
documentazione.
Art. 5(Unità sanitaria locale)
1. LUnità sanitaria locale è azienda dotata di
personalità giuridica pubblica, di autonomia organizzativa, amministrativa,
patrimoniale, contabile, gestionale e tecnica.
2. LUnità sanitaria locale assicura ai
cittadini lerogazione delle prestazioni previste dai livelli uniformi di
assistenza stabiliti dal piano sanitario nazionale e dal piano sanitario
regionale, avvalendosi delle proprie strutture, nonché delle aziende e degli
istituti ed enti di cui allarticolo 4 del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 502, così come modificato dallarticolo 5 del decreto
legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, delle istituzioni sanitarie pubbliche -
ivi compresi gli ospedali militari - o private, sulla base di criteri di
integrazione con il servizio pubblico, e dei professionisti. A questo scopo ogni
Unità sanitaria locale può stipulare apposite convenzioni con altre Unità
sanitarie locali e quindi avvalersi delle strutture delle stesse.
3. LUnità sanitaria locale esercita la propria
autonomia aziendale nellambito degli indirizzi di programmazione del piano
sanitario regionale, delle norme di organizzazione e funzionamento di cui alla
presente legge, delle norme e dei principi di contabilità della normativa
regionale, nonché delle norme e delle disposizioni della Regione.
4. LUnita sanitaria locale, nellambito degli
indirizzi stabiliti dal piano sanitario regionale e sulla base delle linee di
indirizzo regionale, elabora il piano generale attuativo triennale.
5. LUnita sanitaria locale fornisce alla
Regione, nei tempi e con le modalità
stabiliti dal sistema informativo regionale, tutti gli indicatori di sintesi
funzionali allattività di controllo che la Regione
svolge ai sensi del precedente art. 4.
Art. 6(Università) 1. Le Università contribuiscono, per quanto di
competenza, al processo di elaborazione del piano sanitario regionale.
2. La Giunta regionale e le Università, ai sensi
dellart. 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, così come
modificato dallarticolo 7 del decreto legislativo 7 dicembre 1993, n.
517, stipulano appositi protocolli dintesa:
a) per regolamentare lapporto delle Facoltà di
medicina e chirurgia alle attività assistenziali del Servizio sanitario;
b) per la realizzazione degli obiettivi del
Servizio sanitario nazionale connessi alla formazione degli specializzandi e
allaccesso ai ruoli dirigenziali del Servizio sanitario nazionale;
c) per lespletamento dei corsi di formazione,
per il conseguimento del diploma universitario di 1° livello, di cui allart. 2
della legge 19 novembre 1990, n. 341.
3. La Giunta regionale, per le Aziende ospedaliere nelle
quali insiste la prevalenza del corso formativo del triennio clinico della
Facoltà di medicina e chirurgia, istituisce la Commissione paritetica
Regione- Università con compiti
propositivi in fase di programmazione e con funzioni di composizione in caso di
contenzioso tra le suddette istituzioni.
4. La Commissione paritetica è costituita da n. 3
rappresentanti della Regione e da n.
3 rappresentanti della Università. Alle riunioni della Commissione paritetica
partecipa, a titolo consultivo, un rappresentante dellAzienda ospedaliera
interessata.
Art. 7(Comuni) 1. I Comuni partecipano in via consultiva al processo di programmazione regionale. 2. La Giunta regionale, entro il 10 settembre dellultimo anno di vigenza del piano sanitario precedente, trasmette la proposta di piano sanitario regionale alla consultazione dei Comuni. Il parere deve essere espresso entro e non oltre i successivi trenta giorni dalla data di trasmissione. Nel caso di inosservanza del termine indicato, il parere si intende acquisito favorevolmente a tutti gli effetti. 3. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale adotta un regolamento tipo per disciplinare le modalità organizzative, di convocazione e di funzionamento della Conferenza dei sindaci o dei Presidenti delle circoscrizioni di riferimento territoriale, nonchè della propria rappresentanza di cui allart. 3, comma 14, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, così come modificato dallarticolo 4, lettera l), del decreto legislativo 7 dicembre 1993, n.517. (2) 4. La rappresentanza della Conferenza dei sindaci è lorganismo attraverso il quale i Comuni interessati esprimono alla Regione il proprio parere in merito al piano sanitario regionale e alle proposte programmatorie. Nel caso in cui lambito territoriale della Unità sanitaria locale coincida con quello del Comune, provvede direttamente il Sindaco. 5. Spetta al Sindaco o alla rappresentanza della Conferenza dei sindaci o dei Presidenti delle circoscrizioni di riferimento territoriale: a) definire, nellambito della programmazione regionale, le linee di indirizzo per limpostazione programmatica delle attività delle Unità sanitarie; b) definire le linee di indirizzo dei piani di zona dei servizi sociali; c) esaminare il bilancio pluriennale di previsione e il bilancio di esercizio; d) verificare landamento generale dellattività dellUnità sanitaria locale; trasmettere le proprie valutazioni e proposte allUnità sanitaria locale e alla Regione. e) trasmettere le proprie valutazioni e proposte allUnità sanitaria locale e
alla Regione.(3)
(2) Vedi il Reg. reg. n. 16/2008(3) Vedi anche il Reg. reg, n. 27/2005
Art. 8(Province, Comunità montane e organizzazioni
maggiormente rappresentative delle forze sociali) 1. Le Province, le Comunità montane, le
organizzazioni maggiormente rappresentative delle forze sociali e degli
operatori sanitari, gli organismi di volontariato e di privato sociale e le
associazioni di tutela dei diritti dei cittadini partecipano, in via consultiva,
al processo di programmazione regionale.
2. La Giunta regionale trasmette la proposta di piano
sanitario regionale per la consultazione delle Comunità montane, delle Province,
delle organizzazioni maggiormente rappresentative delle forze sociali e degli
operatori sanitari, degli organismi di volontariato e di privato sociale e delle
associazioni di tutela dei diritti dei cittadini entro il 10 settembre
dellultimo anno di vigenza del piano precedente.
CAPO 2Processo di programmazione
Art. 9(Strumenti della programmazione)
1. Sono strumenti della programmazione sanitaria,
di competenza del Consiglio regionale:
a) il piano sanitario regionale;
b) i programmi di intervento di area specifica a
tutela della salute;
c) i piani settoriali;
d) le azioni programmatiche.
2. Sono strumenti attuativi della programmazione
regionale:
a) i piani generali attuativi delle Unità
sanitarie locali, nonché i loro aggiornamenti annuali;
b) i singoli programmi dintervento.
3. Il piano sanitario regionale definisce,
coerentemente con le indicazioni del piano sanitario nazionale, gli obiettivi
della programmazione regionale, i modelli organizzativi e gli standards dei
servizi.
4. I programmi di intervento di area specifica a
tutela della salute e i piani settoriali costituiscono gli strumenti per
lattuazione degli obiettivi previsti dalla legge di piano sanitario regionale e
fissano, per i periodi non superiori al triennio, i contenuti delle azioni
finalizzate a tale situazione, le condizioni organizzative e le risorse
necessarie con la previsione delle relative fonti di finanziamento.
5. Entro il 30 settembre di ogni anno,
la Giunta
regionale presenta al Consiglio regionale una relazione sulla sposa sanitaria e
sullo stato sanitario della Regione
che evidenzi il grado di raggiungimento degli obiettivi.
6. I piani generali attuativi delle Unità
sanitarie locali nonché i loro aggiornamenti annuali e i singoli programmi di
intervento di cui al precedente comma 2, lettera b), sono approvati dalla Giunta
regionale.
Art. 10(Azioni strumentali della
programmazione) 1. Le azioni strumentali contribuiscono al
perseguimento degli obiettivi di efficacia e di efficienza del sistema
socio-sanitario regionale in attuazione del piano sanitario regionale.
2. Sono azioni strumentali della programmazione:
a) la realizzazione del sistema informativo;
b) lattivazione e lo sviluppo dellosservazione
epidemiologica;
c) le attività di sperimentazione;
d) la definizione di un sistema di indicatori
finalizzato al controllo di qualità;
e) la formazione permanente del personale.
3. Il sistema informativo sanitario è linsieme
coordinato di strutture, strumenti e procedure finalizzate allacquisizione,
elaborazione, produzione e diffusione delle informazioni utili allesercizio
delle funzioni di programmazione, attuazione e controllo.
4. A tal fine la Regione promuove prioritariamente:
a) lestensione della rete informativa;
b) la qualificazione delle basi informative;
c) lo sviluppo di metodologie per il monitoraggio
e la verifica dei risultati delle attività sanitarie;
d) lottimizzazione dellaccesso da parte degli
utenti ai servizi, anche per lattuazione di quanto previsto dallart. 14, comma
4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502.
5. L Osservatorio epidemiologico regionale, di
cui alla legge
regionale 5 aprile 1985, n. 14 e successive modifiche, provvede
alla realizzazione del sistema di osservazione epidemiologica.
6. La Giunta regionale può promuovere sperimentazioni
gestionali e organizzative, nella ricerca di più efficienti modelli di governo
per luso delle risorse finalizzate a conseguire gli obiettivi prefissati
nellorganizzazione dellassistenza sanitaria.
7. Il controllo di qualità è organizzato ai
livelli regionali, di azienda e per singola unità operativa. La Giunta regionale individua
il sistema di controllo definendo, tra laltro: indicatori di strutture, di
procedure e di risultati, necessari, anche ai fini dellaccreditamento di cui
allart. 10 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, così come
modificato dallart. 12 del decreto legislativo 30 dicembre 1993, n. 517, e tali
da garantire un costante miglioramento della qualità dei servizi sanitari
forniti.
CAPO 3Integrazione tra servizi sanitari e servizi socio-assistenziali
Art. 11(Servizi socio-assistenziali) 1. La Regione, nellambito della
programmazione, persegue lintegrazione delle politiche sanitarie e sociali e, a
tal fine, promuove la delega da parte degli Enti locali alle Unità sanitarie
locali della gestione dei servizi socio-assistenziali.
2. Le funzioni sanitarie e socio-assistenziali si
integreranno attraverso accordi di programma, così come previsto dallart. 27
della legge 8 giugno 1990, n. 142; definiranno altresì il rapporto tra
personale da utilizzare e il relativo fabbisogno finanziario. Nei suddetti
accordi saranno indicate:
a) le funzioni di supporto indispensabili
allattuazione di programmi di prevenzione e riabilitazione;
b) le funzioni socio-assistenziali delle unità
operative;
c) le altre funzioni socio-assistenziali delegate
dai Comuni.
3. La Conferenza dei sindaci approva il piano dei
servizi sociali, attraverso intese di programma o convenzioni e lo trasmette
allUnità sanitaria locale.
4. Le Unità sanitarie locali assumono per delega
la gestione dei servizi sociali da attuarsi attraverso i distretti, con
contabilizzazione specifica.
CAPO 4Ordinamento
Art. 12(Organi delle Unità sanitarie locali)
(4) 1. Sono organi dellunità sanitaria locale:
a) il Direttore generale;
b) il Collegio dei revisori.
2. Il Direttore generale delle Aziende
ospedaliere nelle quali insiste la prevalenza del corso formativo del triennio
clinico della Facoltà di medicina è nominato dintesa con il Rettore delle
rispettive Università; il Direttore generale stipula appositi accordi con la
rispettiva Università al fine di regolare i rapporti in attuazione dei
protocolli dintesa di cui al precedente art. 6, comma 2.
3. Al Collegio dei revisori, nominato dal
Direttore generale, si applicano le norme di cui al decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche.
4. Spetta al Collegio dei revisori:
a) vigilare sulla regolarità amministrativa e
contabile, anche mediante verifiche periodiche sulla base di indagini
campionarie;
b) accertare almeno ogni trimestre la consistenza
di cassa;
c) vigilare sulla gestione economico-finanziaria
e patrimoniale, anche attraverso valutazioni sul grado di realizzazione degli
obiettivi di budget e sullefficienza ed efficacia della gestione;
d) controllare il bilancio di esercizio e la
relazione annuale, esprimendo pareri su tali documenti e sui criteri di
formazione degli stessi.
5. Per lesercizio delle funzioni di cui al comma
precedente, tutti gli atti adottati dal Direttore generale sono notificati al
Collegio dei revisori allatto della pubblicazione nellalbo dellAzienda. Entro
quindici giorni dal ricevimento dellatto, il Collegio dei revisori notifica al
Direttore generale gli eventuali rilievi.
6. Entro dieci giorni dalla nomina, il Direttore
generale provvede alla prima convocazione del Collegio dei revisori. In tale
seduta il Collegio provvede allelezione, tra i propri componenti, del
Presidente, ai sensi dellart. 3, comma 13, del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 502, così come modificato dallart. 4, lettera i), del
decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517. Nei casi di decadenza,
dimissione o decesso del Presidente del Collegio dei revisori, le sue funzioni
sono esercitate dal membro più anziano per età fino allelezione di un nuovo
Presidente. Entro dieci giorni dalla data in cui ne è venuto a conoscenza, il
Direttore generale provvede a chiedere allAmministrazione competente una nuova
designazione e a ricostituire il Collegio entro trenta giorni dalla data di
designazione.
7. Qualora si verifichino ripetute ingiustificate
assenze o altre anomalie gravi di funzionamento, il Direttore generale le
segnala ai soggetti che hanno proceduto alle designazioni dei revisori per
dichiarare la conseguente decadenza e provvedere alla sostituzione, ai sensi
dellart. 3, comma 13, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502,
così come modificato dallart. 4, lett. i), del decreto legislativo 7
dicembre 1993, n. 517 e nei termini di cui al precedente comma 6.
CAPO 5Partecipazione e tutela dei diritti dei cittadini
Art. 13(Partecipazione e tutela dei diritti dei
cittadini) 1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, la
Giunta regionale emana direttive che garantiscano la
partecipazione e la tutela dei diritti dei cittadini ai sensi dellart. 14 del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, così come modificato
dallart. 15 del decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, e della
legge 7 agosto 1990, n. 241.
2. LUnità sanitaria locale concorda con gli
organismi di volontariato e le associazioni di tutela dei diritti dei cittadini
le modalità e i tempi di raccolta e valutazioni delle loro osservazioni in
merito alla gestione dei servizi e allerogazione delle prestazioni.
3. Il Direttore generale dellUnità sanitaria
locale convoca, almeno una volta allanno, lapposita Conferenza dei servizi
quale strumento per verificare landamento dei servizi, ai sensi dellart. 14
del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, così come modificato
dallart. 15 del decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517. Entro
novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,
la Giunta
regionale emana direttive per disciplinare le modalità organizzative e di
funzionamento della Conferenza dei servizi.
TITOLO 3Aspetti organizzativi e di funzionamento
CAPO 1Organizzazione generale
Art. 14(Direttive di organizzazione)
1. LUnità sanitaria locale, sulla base di un
apposito regolamento approvato dalla Giunta regionale, deve essere organizzata
secondo le seguenti direttive: (5)
a) a ciascuna struttura e unità operativa devono
essere assegnati compiti, obiettivi e strumenti coerenti fra loro e rispondenti
a logiche di organicità ed omogeneità;
b) per ciascuna struttura e unità operativa deve
essere individuato un unico responsabile, in possesso di titoli specifici per le
funzioni da svolgere, dal quale dipendono tutti gli operatori assegnati alla
struttura o unità operativa;
c) ciascuna struttura e unità operativa deve
essere individuata come centro di attività e di costo e deve essere assegnataria
sia di specifici obiettivi in termini quantitativi e qualitativi, sia un
definito budget. Il Dirigente della struttura è responsabile del raggiungimento
degli obiettivi e del rispetto del budget;
d) devono essere previsti meccanismi che
assicurino il coordinamento tra strutture o unità operative che, pur nellambito
della propria autonomia, devono necessariamente agire in maniera integrata.
(5) Vedi DGR 229/1996 da ultimo modificata dal reg. reg. 20/2012
Art. 15(Articolazione dellUnità sanitaria
locale)(6) 1. LUnità sanitaria locale si articola in: a) direzione generale; b) direzioni operative. 2. La direzione generale dellUnità sanitaria locale è composta dal Direttore generale, dal Direttore sanitario, dal Direttore amministrativo e dal Coordinatore dei servizi sociali, nel caso previsto dal comma 3 dellart. 3 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni. Spetta alla direzione generale assicurare i livelli uniformi di assistenza stabiliti dal piano sanitario nazionale e dal piano regionale. 3. Costituiscono le direzioni operative dellUnità sanitaria locale i Direttori di area, i responsabili delle strutture sanitarie e socio-sanitarie. 4. Nellazienda USL e nellazienda ospedaliera sono previste obbligatoriamente le seguenti strutture complesse: a) struttura burocratico-legale; b) gestione tecnica; c) gestione del personale; d) gestione delle risorse finanziarie; e) gestione del patrimonio; f) unità operativa per le attività di statistica
ed epidemiologia;(8)
g) unità controllo di gestione ;
h) centrale operativa provinciale del sistema di
emergenza 118;
i) servizi di radiologia territoriali, uno per
ciascuna AUSL, purché dotati di TAC, Risonanza magnetica nucleare e Senologia
presenti nella stessa struttura poliambulatoriale ;
l) servizi di pneumotisiologia, istituiti, alla
data del 31 dicembre 2003, dalle aziende sanitarie sulla base delle direttive
regionali emanate con Delib.G.R. 23 luglio 1996, n. 3227 e con Delib.G.R. 16
maggio 2000, n. 614, a seguito della soppressione dei Consorzi provinciali
antitubercolari (CPA) . (7) Nellazienda USL sono previste obbligatoriamente le seguenti strutture complesse e dipartimentali: a) il dipartimento di prevenzione; b) i distretti; c) la struttura complessa farmaceutica territoriale; d) il dipartimento di salute mentale; e) la struttura complessa servizio socio-sanitario; f) i presidi ospedalieri. 5. Le strutture e le aree dellUnità sanitaria locale sono dirette, di norma, da un dirigente apicale nominato dal Direttore generale e si articola in unità operative sulla base dei criteri stabiliti dal precedente art. 14. 6. I dirigenti delle strutture operative sono scelti tra i dipendenti appartenenti al ruolo sanitario; i dirigenti delle aree gestione del personale, gestione delle risorse finanziarie e gestione del patrimonio sono scelti tra i dipendenti appartenenti al ruolo amministrativo; i dirigenti delle aree gestione tecnica e coordinamento dei servizi sociali sono scelti tra i dipendenti appartenenti rispettivamente al ruolo professionale e tecnico.
(6) Vedi anche la l.r. 27/99 art. 1 che così dispone
:
“1.
Ad integrazione dell'art. 15, comma 4, della legge regionale 28 dicembre 1994,
n. 36, in ciascuna Azienda unità sanitaria locale (AUSL) è istituito il
"Dipartimento delle dipendenze patologiche".
2.
Il Dipartimento delle dipendenze è una delle strutture operative della AUSL e
svolge attività di prevenzione, cura, riabilitazione e reinserimento sociale, a
livello ambulatoriale, territoriale, domiciliare, semiresidenziale e
residenziale, di strada, inerenti le tossicodipendenze, l'alcolismo e altre
dipendenze patologiche.
3.
La sede del Dipartimento coincide con la sede della AUSL.”(7) Comma così sostituito dalla l.r. 1/2004, art. 30 e successivamente integrato dalle ll.rr. 14/2004, art. 30 e 1/2005, art. 21(8) L’art. 30 della l.r. 14/2004 nell’integrare il presente comma così come sostituito dalla l.r. 1/2004, art. 30, ha erroneamente ripetuto la lettera f) (n.d.r.)
CAPO 2Direzione generale
Art. 16(Direttore generale) 1. Il Direttore generale dellUnità sanitaria locale esercita le funzioni di governo complessivo e di rappresentanza ai fini del raggiungimento degli obiettivi generali assegnati dalla Giunta regionale; è responsabile del raggiungimento dei suddetti obiettivi ed in particolare della corretta ed economica gestione delle risorse a disposizione dellazienda. 2. Il Direttore generale è coadiuvato, nello svolgimento delle sue funzioni, dal Direttore sanitario, dal Direttore amministrativo e dal Coordinatore dei servizi sociali, nel caso previsto dal comma 3 dellart. 3 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni. 3. Il Direttore generale è inoltre coadiuvato dal Consiglio dei sanitari e dallUnità controllo di gestione. 3 bis. Può essere nominato direttore generale, amministrativo o sanitario di un’azienda sanitaria locale della Regione anche il titolare di un rapporto di lavoro dipendente con la stessa azienda sanitaria locale. In tal caso il provvedimento di nomina determina l’applicazione del regime di aspettativa senza assegni nei termini previsti dall’articolo 3 bis, comma 11, del d. lgs. 502/1992. In caso di inadempienza il direttore generale decade dall’incarico (9) 4. Il Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta medesima, risolve il contratto dichiarandone la decadenza e provvede alla sostituzione del Direttore generale nei casi previsti dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, così come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n.517. (10)
Art. 17(Direttore sanitario) 1. Il Direttore sanitario è nominato dal
Direttore generale con provvedimento motivato e a lui si applicano le norme di
cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, così come modificato
dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517.
2. Il Direttore sanitario coadiuva il Direttore
generale nel governo dellUnità sanitaria locale, fornendo pareri obbligatori
sugli atti relativi alle materie di competenza, svolgendo attività di indirizzo,
coordinamento e supporto nei confronti dei responsabili delle strutture
dellUnità sanitaria locale, con riferimento agli aspetti organizzativi e
igienico-sanitari e ai programmi di intervento di area specifica a tutela della
salute, nonché collaborando al controllo di gestione dellAzienda e al controllo
di qualità dei servizi e delle prestazioni erogate. II Direttore sanitario, in
particolare, assicura lintegrazione tra servizi ambulatoriali ospedalieri e
territoriali.
3. Per giustificati motivi, il Direttore
sanitario può essere sospeso o dichiarato decaduto dal Direttore generale con
provvedimento motivato.
Art. 18(Direttore amministrativo)
1. Il Direttore amministrativo è nominato dal
Direttore generale con provvedimento motivato e a lui si applicano le norme di
cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, così come modificato
dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517.
2. Il Direttore amministrativo coadiuva il
Direttore generale nel governo dellUnità sanitaria locale, fornendo pareri
obbligatori sugli atti relativi alle materie di competenza, svolgendo attività
di indirizzo, coordinamento e supporto nei confronti dei responsabili delle
strutture dellUnità sanitaria locale, con riferimento agli aspetti gestionali
amministrativi, nonché collaborando al controllo di gestione dellAzienda.
3. La Giunta regionale emana direttive per disciplinare
le modalità organizzative secondo le quali articolare i servizi, nonché le
modalità di raccordo funzionale, allinterno dellUnità sanitaria locale stessa,
tra tutti gli operatori che operano nei servizi e nelle strutture dellAzienda.
4. Per giustificati motivi, il Direttore
amministrativo può essere sospeso o dichiarato decaduto dal Direttore generale
con provvedimento motivato.
Art. 19(Coordinatore dei servizi sociali)
1. Il Coordinatore dei servizi sociali è nominato
dal Direttore generale con provvedimento motivato e nominativo.
2. Il Coordinatore dei servizi sociali coadiuva
il Direttore generale nel governo dellUnità sanitaria locale fornendo Pareri
obbligatori sugli atti relativi alle materie di competenza, svolgendo attività
di indirizzo e supporto nei confronti dei responsabili delle Unità operative
dellAzienda per i servizi socio-sanitari e socio-assistenziali.
3. Per giustificati motivi il Coordinatore dei
servizi sociali può essere sospeso o dichiarato decaduto dal Direttore generale
con provvedimento motivato.
Art. 20(Consiglio dei sanitari)
1. Il Consiglio dei sanitari è organismo elettivo
dellUnità sanitaria locale con funzioni di consulenza tecnico-sanitaria ed è
presieduto dal Direttore sanitario. Fanno parte del Consiglio dei sanitari:
a) medici in maggioranza ed altri operatori
sanitari laureati: chimici, fisici, biologi psicologi, farmacisti e sociologi,
con presenza maggioritaria della componente ospedaliera medica ai sensi
dellart. 3, comma 12, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502,
così come modificato dallart. 4, lettera h), del decreto legislativo 7
dicembre 1993, n. 517;
b) un medico veterinario;
c) una rappresentanza del personale
infermieristico;
d) una rappresentanza del personale
tecnico-sanitario.
2. Nella composizione del Consiglio dei sanitari
delle Aziende ospedaliere in cui insiste la prevalenza del corso formativo del
triennio clinico della Facoltà di medicina deve essere assicurata la presenza
delle componenti universitarie in rapporto alla consistenza numerica delle
stesse.
3. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, la
Giunta regionale emana direttive per disciplinare le modalità
di elezione e la composizione e il funzionamento del Consiglio dei sanitari.
4. Il Consiglio dei sanitari fornisce i pareri di
cui allart. 3, comma 12, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
502, così come modificato dallart. 4, lettera h), del decreto
legislativo 7 dicembre 1993, n. 517.
Art. 21Unità controllo di gestione. 1. LUnità controllo di gestione opera alle
dirette dipendenze del Direttore generale e collabora con la direzione generale.
2. AllUnità controllo di gestione compete
lapplicazione di metodica di budget in stretta integrazione con il controllo di
gestione al fine di garantire efficacia ed efficienza ai processi di
acquisizione e di impiego delle risorse e di evidenziare il principio di
responsabilità economica.
3. LUnità controllo di gestione è individuata
dal Direttore generale con provvedimento che motivi il numero e le competenze
degli operatori assegnati allUnità in relazione alle attività attribuite alla
stessa.
4. Sono, altresì, alle dirette dipendenze del
Direttore generale la struttura burocratica legale per lassunzione del
patrocinio e la consulenza, autonoma ai sensi della legislazione professionale
forense, e lUnità operativa per le attività di statistica e di epidemiologia.
CAPO 3Strutture operative
Art. 22(Dipartimento
ospedaliero)(11) 1. In applicazione dellart. 17 della legge
23 dicembre 1978, n. 833, dellart. 4, comma 3, della legge 30 dicembre
1991, n. 412 e dellart. 2, comma 5, della legge n. 549 del
1995, lorganizzazione interna degli ospedali deve osservare
il modello dipartimentale.
2. Il Direttore generale dellUnità sanitaria
locale, su proposta del Direttore sanitario, sentito il Consiglio dei sanitari,
provvede alla definizione dei Dipartimenti ospedalieri.
3. Sono finalità del Dipartimento ospedaliero:
a) la gestione integrata degli spazi delle
risorse umane e tecnologiche, anche attraverso la gestione della mobilità
interna del personale, per raggiungere il migliore servizio al costo più
contenuto;
b) la sperimentazione e ladozione di modalità
organizzative che consentano il raggiungimento dei risultati attesi;
c) il coordinamento e lo sviluppo delle attività
cliniche, di ricerca e di studio e sulla qualità delle prestazioni;
d) il miglioramento del livello di umanizzazione
delle strutture interne del Dipartimento con particolare riferimento alla tutela
dei diritti dei cittadini, alla diffusione delle informazioni agli utenti
sulluso delle strutture, agli orari di accesso e al confort degli utenti.
4. Il Dipartimento ospedaliero è diretto da uno
dei dirigenti delle Divisioni e dei Servizi interessati, nominato dal Direttore
generale, con provvedimento motivato, su proposta del Direttore sanitario. Il
responsabile del Dipartimento assicura il raggiungimento delle finalità di cui
al comma 3 e, in particolare, il coordinamento fra le unità operative che lo
compongono e il rispetto del budget.
5. I Dipartimenti vengono individuati nellambito
dellassistenza ospedaliera quale funzione unica dellAzienda USL di cui
allart. 23,
comma 1, della legge
regionale n. 36 del 1994.
6. La Giunta regionale detta principi
sullorganizzazione dei Dipartimenti mediante lemanazione di apposite
linee-guida, a norma dellart. 2, comma 2, del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni e integrazioni.
(11) Articolo così sostituito dalla l.r. 14/98, art. 62, comma 1.
Art. 23(Assistenza ospedaliera)
1. Lassistenza ospedaliera è funzione unica
dellUnità sanitaria locale anche se erogata da più Presidi.
2. Nei Presidi ospedalieri quali risultano dal
riordino della rete ospedaliera è previsto un dirigente medico, in possesso
della idoneità di cui allart. 17 del decreto legislativo 30 dicembre 1992,
n. 502, come responsabile delle funzioni igienico-organizzative, su delega
del Direttore sanitario della U.S.L., e un dirigente amministrativo per
lesercizio delle funzioni gestionali e di coordinamento amministrativo, su
delega rispettivamente del Direttore generale e del Direttore amministrativo
della U.S.L.
3. AllOspedale è attribuita autonomia
economico-finanziaria con contabilità separata allinterno del bilancio
dellUnità sanitaria locale.
Art. 24(Dipartimento di prevenzione)
1. Il Dipartimento di prevenzione è la struttura
dellUnità sanitaria locale preposta allorganizzazione e alla promozione nel
territorio di competenza della tutela della salute della popolazione, attraverso
azioni tendenti a conoscere, prevedere e prevenire gli infortuni e le cause di
malattia, in particolare quelle maggiormente diffuse e diffusive, sia di origine
umana che animale, in tutte le realtà in cui la salute della popolazione è
sottoposta a rischio. 2. Sono finalità del Dipartimento di prevenzione:
a) assicurare la qualità e lefficienza degli
interventi di prevenzione; b) assicurare lomogeneità degli interventi di
prevenzione; c) ottimizzare lutilizzo delle risorse a
disposizione; d) promuovere programmi di educazione alla
sicurezza negli ambienti di vita e di lavoro. 3. Il Dipartimento di prevenzione è articolato
almeno nei seguenti Servizi: a) igiene e sanità pubblica; b) prevenzione e sicurezza degli ambienti di
lavoro; c) igiene degli alimenti e della nutrizione; d) veterinari, articolati distintamente nelle tre
aree funzionali della sanità animale, delligiene della produzione,
trasformazione, commercializzazione e trasporto degli alimenti di origine
animale e loro derivati e delligiene degli allevamenti e delle produzioni
zootecniche. 4. Le funzioni amministrative in materia di
igiene e sanità pubblica e veterinaria sono trasferite al Dipartimento di
prevenzione. Ferme restando le attribuzioni, quali autorità sanitarie, del
Sindaco e del Presidente della Giunta regionale, sono abrogate le norme
incompatibili con la presente legge. 5. [Il Direttore generale nomina sentiti il
Direttore sanitario amministrativo, il responsabile del Dipartimento di
prevenzione, scelto fra il personale della Unità sanitaria locale avente
qualifica dirigenziale, prioritariamente tra i responsabili dei Servizi di cui
al precedente comma 3.
In questultima ipotesi, il responsabile del Dipartimento
di prevenzione può conservare la direzione del proprio Servizio] .(12) 6. Al responsabile del Dipartimento di
prevenzione spetta: a) il coordinamento dellassetto organizzativo;
b) la gestione del budget; c) la direzione degli operatori assegnatigli dal
Direttore generale; d) la pianificazione e il controllo. 7. [I Dipartimenti di prevenzione individuati a
tal fine dal piano sanitario regionale svolgono funzioni multizonali nelle
materie indicate dal piano stesso, sulla base di accordi e programmi concordati
dai Direttori generali delle Unità sanitarie locali interessate].(13) 8. [La Giunta regionale disciplina: - il raccordo funzionale, allinterno dellUnità
sanitaria locale, tra Dipartimento di prevenzione e Distretti; - i rapporti tra Unità sanitarie locali, tra
Dipartimento di prevenzione e Distretti; - i rapporti tra le Unità sanitarie locali per
quelle attività attribuite ad alcuni Dipartimenti di prevenzione con funzioni
multizonali, di cui al precedente comma 7. (14)
Il regolamento, infine, disciplinerà i rapporti
tra Dipartimenti di prevenzione e Istituti zooprofilattici, Province e Agenzia
regionale, di cui al decreto legislativo 4 dicembre 1993, n. 496, convertito con
modificazioni nella legge 21 gennaio 1994, n. 61, alla quale afferiscono
i Presidi multizonali di prevenzione] .
Art. 25(Dipartimento di salute mentale)(15) 1. Il Dipartimento di salute mentale è una delle
strutture operative dellUnità sanitaria locale.
2. Il Dipartimento di salute mentale svolge
attività di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione a livello
ambulatoriale, domiciliare e ospedaliero.
3. Il Dipartimento di salute mentale è il centro
di responsabilità e di spesa di tutte le prestazioni e le attività necessarie
alla popolazione del proprio ambito territoriale.
4. Ogni Dipartimento è dotato delle seguenti
unità operative:
a) Centro salute mentale;
b) Servizio psichiatrico di diagnosi e cura.
5. Il Dipartimento di salute mentale è coordinato
da un medico psichiatra di II livello, nominato dal Direttore generale tra
quelli in servizio nel Dipartimento in relazione ai risultati conseguiti e
verificati annualmente.
Art. 26(Distretto socio-sanitario)
(16) 1. Il Distretto assicura la tutela della salute
nel territorio di competenza e lintegrazione dei servizi sanitari,
socio-sanitari e assistenziali, se delegati dai Comuni.
2. Il Distretto è, altresì, il centro di
responsabilità e di spesa di tutte le prestazioni e le attività necessarie alla
popolazione del proprio ambito territoriale.
3. Il Distretto, in collaborazione anche con i
medici e i pediatri di base, assicura un efficace filtro della domanda e orienta
la stessa garantendo la continuità terapeutica, indipendentemente dai diversi
luoghi di trattamento. Il Distretto indirizza e coordina in particolare le
prescrizioni in tema di assistenza ospedaliera, assistenza specialistica e
assistenza protesica e termale. Funge da centro ordinatore per le relative
prestazioni erogate dalle proprie unità operative di cui al successivo comma 4 e
dalle aziende e dagli istituti ed enti di cui allart. 4 del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, così come modificato dallart. 5 del
decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, dalle istituzioni sanitarie
pubbliche o private, sulla base di criteri di integrazione con il servizio
pubblico, e dai professionisti convenzionati.
4. Al responsabile di Distretto spetta la
gestione del budget e la direzione degli operatori assegnatigli dal Direttore
generale, ai fini del raggiungimento degli obiettivi prefissati. Nel distretto
vengono assicurate le seguenti prestazioni, di norma strutturate in unità
operative:
a) linformazione, la prenotazione e lassistenza
amministrativa ai cittadini per lutilizzazione dei vari servizi sanitari e
sociali;
b) leducazione sanitaria sociale;
c) lassistenza medico-generica e pediatrica,
ambulatoriale e domiciliare, con servizi di guardia permanente;
d) lassistenza domiciliare-integrata;
e) lassistenza consultoriale;
f) lassistenza residenziale e semi-residenziale;
g) le attività socio-assistenziali delegate dagli
enti locali;
h) lassistenza specialistica poliambulatoriale,
organizzata nel presidio poliambulatoriale;
i) lassistenza riabilitativa e protesica;
l) lassistenza psicologica;
m) la tutela della salute degli anziani;
n) lassistenza farmaceutica.
5. A livello distrettuale sono altresì svolte
attività proprie del Dipartimento di prevenzione.
6. Il Direttore generale nomina, con
provvedimento motivato, il responsabile del Distretto, sentiti il Direttore
sanitario e il Direttore amministrativo.
7. [Lincarico di direttore di distretto,
struttura complessa della disciplina Organizzazione dei servizi sanitari di
base, è attribuito dal Direttore generale con le procedure di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 484 (Regolamento
recante la determinazione dei requisiti per laccesso alla direzione sanità
aziendale e dei requisiti e dei criteri per laccesso al secondo livello
dirigenziale per il personale di ruolo sanitario del Servizio sanitario
nazionale). Possono partecipare alla procedura di selezione i dirigenti medici e
medici convenzionati di medicina generale e pediatri di libera scelta, entrambi
dellazienda USL, previsti dallarticolo 3-sexies, comma 3, del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni. In caso di
incarico a medico convenzionato è congelato un corrispondente posto di organico
della dirigenza medica. È istituito lUfficio di coordinamento delle attività
distrettuali, ai sensi dellarticolo 3-sexies, comma 2, del D.Lgs. n.
502/1992, composto da figure professionali operanti nel distretto. Il
direttore di distretto si avvale di detto Ufficio] . (17)
8. La Giunta regionale disciplina il raccordo tra
Ospedale e Distretti. Il Consiglio regionale disciplina lorganizzazione dei
servizi aventi natura sovradistrettuale e in particolare gli interventi in
materia di salute mentale, di prevenzione delle tossicodipendenze e di
assistenza riabilitativa salvaguardando la continuità terapeutica.
(16) Vedi il Reg. reg. 6/2011 “Regolamento di organizzazione del “Distretto Socio Sanitario (D.S.S.) ”.(17) Comma già sostituito dalla l.r. 1/2004, art. 30, è stato abrogato dalla l.r. 1/2006, art. 2 e nuovamente abrogato dalla l.r. 26/2006, art. 14, punto 12.
Art. 27(Programmi di intervento di area specifica a
tutela della salute) 1. Il Direttore generale dellUnità sanitaria
locale, su proposta del Direttore sanitario, nomina i dirigenti dei programmi di
intervento di area specifica a tutela della salute, individuati con il piano
sanitario nazionale e regionale.
2. Ai dirigenti dei programmi di intervento di
area specifica a tutela della salute spetta coadiuvare il Direttore sanitario ed
il Coordinatore dei servizi sociali nello svolgimento delle loro funzioni di
sovraordinazione alla realizzazione dei programmi.
3. Il Direttore generale individua i dirigenti di
cui al comma 1 del presente articolo, scegliendo fra il personale dellUnità
sanitaria locale avente qualifica dirigenziale.
CAPO 4Controllo di qualità
Art. 28(Controllo di qualità)
1. La Regione, allo scopo di garantire la
qualità dellassistenza nei confronti della generalità dei cittadini, adotta in
via ordinaria il metodo della rettifica e revisione della qualità e della
quantità delle prestazioni, nonché del loro costo.
2. La Giunta regionale, al fine di valutare la qualità
dei servizi e delle prestazioni erogate, definisce un sistema di indicatori e di
parametri di riferimento.
3. Il Direttore generale dellUnità sanitaria
locale assicura lattivazione del sistema di indicatori di cui al precedente
comma 2, ferma restando la possibilità di integrarli per ulteriori analisi a
livello di Unità sanitaria locale.
CAPO 5Finanziamento del Servizio sanitario regionale
Art. 29(Principi per la ripartizione delle risorse
finanziarie) 1. La ripartizione della quota destinata al
finanziamento delle spese necessarie per la gestione delle Unità sanitarie
locali avviene, con provvedimento della Giunta regionale, in base a parametri su
base capitaria riscritti alla popolazione residente, tenendo conto di
particolari condizioni ambientali ed aspetti organizzativi, per il conseguimento
dei livelli uniformi di assistenza.
2. In sede di ripartizione della quota destinata
al finanziamento delle Unità sanitarie locali viene accantonata una quota di
riserva destinata al graduale conseguimento del riequilibrio territoriale.
3. Le prestazioni sanitarie rese a cittadini
residenti in altri ambiti territoriali sono compensate tra le Unità sanitarie
locali, sulla base di certificazioni definite dalla Giunta regionale, in sede di
assegnazione regionale delle quote di finanziamento.
4. La ripartizione della quota destinata al
finanziamento degli investimenti avviene con provvedimento della Giunta
regionale, che procede allapprovazione dei programmi e dei progetti di massima
presentati da ciascuna Unità sanitaria locale, in relazione alle previsioni
della programmazione sanitaria regionale. I programmi ed i progetti di massima
presentati dalle Unità sanitarie locali devono essere accompagnati da una
dettagliata analisi costo-beneficio.
5. La Giunta regionale provvede altresì a definire le
quote di finanziamento ammesse per ciascun anno e per ciascun programma
approvato.
Titolo 6 Norme finali e transitorie(18)
(18) Titolo così numerato dal B.R.P. n.146 del 30/12/1994
CAPO 1Temporalizzazione del processo di riordino del Servizio sanitario regionale
Art. 30(Disposizioni per il primo
funzionamento) 1. I Direttori generali delle Unità sanitarie
locali sono immessi nelle funzioni alla data del 1° gennaio 1995. Gli stessi, in
sede di prima nomina, esercitano anche le funzioni di Commissari liquidatori
delle Unità sanitarie locali. Contestualmente decadono gli amministratori
straordinari.
2. I Direttori generali delle Unità sanitarie
locali, in via preliminare, individuano le strutture operative e definiscono le
piante organiche delle stesse, previa verifica dei carichi di lavoro,
nellambito dei contenuti della presente legge e degli indirizzi emanati dalla
Giunta regionale. I provvedimenti di definizione delle piante organiche sono
sottoposti al controllo della Giunta regionale secondo le modalità dellart. 4,
comma 8, della legge 30 dicembre 1991, n. 412.
3. Entro sessanta giorni dalla data di adozione
del regolamento di organizzazione dellUnità sanitaria locale, il Direttore
generale provvede alla definitiva assegnazione del personale e comunque entro i
limiti qualitativi e quantitativi della pianta organica definitiva. Il Direttore
generale, per comprovate e motivate esigenze di servizio, può disporre la
mobilità del personale in conformità alle disposizioni legislative e
contrattuali che disciplinano la materia.
4. Il personale del Servizio sanitario regionale
in servizio al momento della costituzione delle Unità sanitarie locali è
trasferito alle medesime ed è utilizzato nellUnità operativa di appartenenza.
5. La Giunta regionale, informate le Organizzazioni
sindacali, prima della immissione nella funzione dei Direttori generali,
provvede a disciplinare:
a) i criteri per la gestione delle piante
organiche provvisorie;
b) la formazione dei piani distributivi del
personale tra le costituende Aziende;
c) lattuazione delle prime misure concernenti
lassetto organizzativo e funzionale aziendale e lattribuzione delle connesse
responsabilità dirigenziali.
6. Allatto del suo insediamento, il Direttore
generale indice lelezione del Consiglio dei sanitari.
Art. 31(Disposizioni in materia di gestione dei
servizi socio-assistenziali) 1. Il personale dipendente degli enti locali, messo a disposizione per lo
svolgimento di attività sociali nelle preesistenti Unità sanitarie locali,
continua a svolgere le funzioni assegnate fermo restando quanto previsto
dallart. 3, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e
successive modificazioni.
Art. 32(Riorganizzazione assistenza
ospedaliera) 1. Entro e non oltre trenta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, anche a stralcio del piano sanitario
regionale, il Consiglio regionale approva la riorganizzazione della rete
ospedaliera, nel rispetto delle disposizioni contenute nella legge 30
dicembre 1991, n. 412 e nel decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
502, emanato ai sensi della legge 23 ottobre 1992, n. 421 e della
legge 24 dicembre 1993, n. 537. Entro lo stesso termine il Consiglio
regionale individua le Aziende ospedaliere destinate a centri di riferimento
della rete dei servizi di emergenza. I Direttori generali delle Aziende
ospedaliere di cui al presente articolo sono immessi nella funzione alla data
del 1° gennaio 1995.
2. La riorganizzazione della rete ospedaliera
deve perseguire:
a) la razionalizzazione e la riqualificazione dei
servizi ospedalieri, ai fini di una più equilibrata distribuzione degli stessi
sul territorio regionale, in relazione al fabbisogno della popolazione e
allottimale utilizzazione delle risorse;
b) lorganizzazione di una rete di servizi
conforme, anche per tipologia, alla normativa vigente, finalizzata a fornire ai
cittadini le risposte più adeguate, in rapporto alle loro diverse esigenze
assistenziali;
c) leliminazione dei ricoveri impropri per
ricondurre la rete ospedaliera alla funzione propria;
d) la riconversione o la riduzione delle unità
operative che nellultimo quinquennio presentano dati di funzionalità inferiori
a quelli indicati dalla normativa di cui al primo comma del presente articolo;
e) la riconversione o la soppressione delle
strutture ospedaliere che nellultimo quinquennio presentano una dotazione
funzionale inferiore a n. 120 posti letto.
3. Il piano di riorganizzazione della rete
ospedaliera è diretto al raggiungimento dei seguenti obiettivi:
a) adeguamento della rete ospedaliera ai criteri
organizzativi e agli standards previsti dalla vigente normativa, con particolare
riguardo alla dotazione complessiva dei posti letto nonché agli standards di
attività e di efficienza;
b) riconduzione dellOspedale alle sue proprie
funzioni di diagnosi, cura e riabilitazione delle malattie acute e di risposta
alle emergenze sanitarie;
c) integrazione funzionale delle strutture
ospedaliere tra di loro e con i servizi del territorio;
d) rimozione negli Ospedali delle cause di
disfunzione sul piano organizzativo, al fine di una ottimale utilizzazione delle
risorse, anche tecnologiche, esistenti e riordino, su base omogenea e secondo
parametri funzionali, delle piante organiche;
e) riconversione delle strutture ospedaliere, non
rispondenti a criteri di funzionalità, efficienza ed economicità, in strutture
extraospedaliere residenziali o non residenziali, nellambito delle tipologie
previste dalla vigente normativa;
f) dimensionamento e razionalizzazione della rete
delle case di cura accreditate, in relazione al soddisfacimento del fabbisogno
assistenziale programmato.
Art. 33(Riorganizzazione territoriale della rete
ospedaliera) 1. Il Consiglio regionale, su proposta della
Giunta regionale, in attuazione delle linee programmatiche e di indirizzo e in
conformità alle prescrizioni della presente legge, provvede, previa verifica
della situazione esistente, alla quantificazione dei posti letto complessivi,
distinti per area funzionale e disciplina, delle singole Unità sanitarie locali,
così come risultanti a seguito del riazzonamento previsto dallart. 3, comma 5,
lett. a), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e di ciascun
complesso ospedaliero individuato per essere costituito in Azienda ospedaliera
in attuazione del decreto legislativo stesso.
2. La Giunta regionale, nel definire lassetto
organizzativo degli Ospedali, accorpa, di norma ai fini funzionali e tenuto
conto del bacino di utenza e della specificità del territorio, quelli ubicati
nellambito della stessa Unità sanitaria locale, che non siano destinati ad
essere costituiti in Aziende ospedaliere, ai sensi del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 502.
3. Nellambito dei provvedimenti di cui ai commi
precedenti, sono stabiliti i tempi di realizzazione della riorganizzazione
territoriale della rete ospedaliera, assegnando priorità ai servizi connessi
alle emergenze sanitarie.
Art. 34(Ospedali al di sotto di 120 posti
letto) (19) 1. Le strutture ospedaliere gestite direttamente
dalle Unità sanitarie locali, con una dotazione di posti letto inferiore a 120
nellultimo quinquennio, sono riconvertite come segue:
a) accorpamento, previa eventuale trasformazione,
anche parziale, dei relativi servizi, nellambito del presidio ospedaliero di
Unità sanitaria locale, ridefinendo la distribuzione complessiva dei servizi e
dei posti letto e favorendo la realizzazione delle strutture polivalenti di cui
alla successiva lettera b), anche con riferimento ai bacini di utenza e tenuto
conto della fluttuazione della popolazione;
b) variazione del tipo di destinazione ai fini
sanitari mediante trasformazione in strutture extraospedaliere
poliambulatoriali, in residenze sanitarie assistenziali o in altre strutture
residenziali o semiresidenziali non ospedaliere, privilegiando la realizzazione
di strutture polivalenti;
c) disattivazione ai fini della variazione di
destinazione per usi non sanitari per quei presidi che risultino non
utilizzabili ai fini sanitari, avuto riguardo allo stato e qualità delle
strutture edilizie, nonché alla funzionalità ed economicità della gestione e che
si trovino in ambiti territoriali che dispongono dei previsti standard di posti
letto.
(19) Vedi anche il titolo II della l. r. 17/99.
Art. 35(Organizzazione nelle aree funzionali -
Dipartimenti) (20) [1. Le Unità sanitarie locali e le Aziende
ospedaliere, ove costituite, nonché le istituzioni di cui agli articoli 41 e 42
della legge 23 dicembre 1978, n. 833, entro sessanta giorni dalla data di
comunicazione dei provvedimenti regionali di riorganizzazione territoriale della
rete ospedaliera, presentano alla Regione. assessorato sanità, una proposta per
attuare, nellambito delle strutture ospedaliere di competenza, il modello
organizzativo delle aree funzionali omogenee di cui al comma 3 dellart. 4 della
legge 30 dicembre 1991, n. 412, con presenza obbligatoria del day
hospital e di spazi adeguati per lesercizio della libera professione
intramuraria e posti letto per le camere a pagamento. Listituzione del day
hospital è effettuata attraverso la riconversione di una quota parte dei posti
letto complessivi. I posti letto da destinare alla istituzione delle camere a
pagamento, nonché quelli riservati allesercizio della libera professione
intramuraria, non sono compresi nello standard dei posti letto per mille
abitanti.
2. Il modello organizzativo di cui al precedente
comma 1 deve prevedere lorganizzazione dellOspedale in Dipartimenti, collegati
funzionalmente anche con le strutture extraospedaliere.
3. Le proposte di cui al comma 1 del presente
articolo sono approvate con deliberazione della giunta regionale, previa
verifica della loro compatibilità con la programmazione regionale e della loro
rispondenza alle direttive della Regione. Nella stessa deliberazione sono indicati,
per ogni presidio, i tempi di realizzazione del modello organizzativo delle aree
funzionali omogenee, in funzione delle risorse effettivamente a disposizione.
4. I provvedimenti della Giunta regionale sono
adottati sentita la competente Commissione consiliare permanente]
(20) Articolo soppresso dalla l.r. 14/98, art. 62, comma 2
Art. 36(Istituti di ricovero e cura
obbligatoriamente convenzionati con il Servizio sanitario regionale)
1. I rapporti convenzionali con le istituzioni
indicate agli articoli 39, 41 e 42 della legge 23 dicembre 1978, n. 833
vengono ridefiniti sulla base delle linee di programmazione e di indirizzo di
cui alla presente legge.
2. Listituzione di nuove Divisioni e Servizi
universitari, ivi compresi quelli connessi ad esigenze didattiche e di ricerca,
che comportino nuovi oneri a carico del Servizio sanitario regionale, è attuata
dintesa tra Regione e Università,
nellambito del fabbisogno complessivo di Servizi ospedalieri definito ai sensi
del precedente art. 32, nel rispetto della normativa contenuta nel decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502.
3. Listituzione di nuove Divisioni e Servizi
ospedalieri da parte degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico
di cui allarticolo 42 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 è soggetta ad
autorizzazione della Giunta regionale, tenuto conto dellattività di ricerca
scientifica biomedica svolta dagli stessi. È altresì soggetta ad autorizzazione
della Giunta regionale listituzione di nuove Divisioni di cui allart. 41 della
legge 23 dicembre 1978, n. 833, nonché le variazioni di organico che
comportino nuovi oneri di spesa ovvero modificazioni dellassetto organizzativo
della struttura.
4. La Giunta regionale, ai fini delladozione dei
provvedimenti di cui ai precedenti commi, è tenuta ad acquisire il parere della
competente Commissione permanente del Consiglio regionale, che si esprime entro
il termine perentorio di trenta giorni dal ricevimento della richiesta.
5. Leventuale riconoscimento quale presidio
dellUnità sanitaria locale delle strutture di cui al secondo comma dellart. 43
della legge 23 dicembre 1978, n. 833 potrà, essere previsto nellambito
del piano sanitario regionale, da emanarsi a norma dellart. 1, comma 5, del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502.
Art. 37(Case di cura private accreditate)
1. Le convenzioni con le Case di cura private
decadono alla data di entrata in vigore della presente legge. Le stesse
continuano a produrre effetti fino al termine indicato nei provvedimenti di
riorganizzazione territoriale della rete ospedaliera nei quali è indicato il
fabbisogno di attività ospedaliere da accreditare, distinte per disciplina in
conformità ai criteri di seguito indicati e comunque non oltre il 31 dicembre
1996: a) complementarietà ed integrazione delle
attività svolte dalle Case di cura private rispetto a quelle dei presidi
ospedalieri pubblici; b) accreditamento delle Case di cura private per
le quali sia stato accertato il possesso dei requisiti strutturali organizzativi
e funzionali previsti dalle leggi vigenti;
c) accreditamento delle Case di cura che, per
linsieme delle tecnologie sanitarie e la presenza di più specialità, offrano
migliori garanzie di assistenza in rapporto alle patologie da trattare.
Disposizioni finali La presente legge e dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 127 della Costituzione e 60 dello Statuto ed entrera in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.
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