Legge Regionale 11 aprile 1985, n. 19 Modifiche e integrazioni alla legge regionale 19 dicembre 1983, n. 24.
Art. 1(Modifiche all art.
34) (1) [Il titolo e il secondo comma
dell art. 34 della L. R. 19- 12- 1983, n. 24, sono così
sostituiti: - titolo: (Autorizzazione alla
escavazione di pozzi per la ricerca finalizzata alla successiva utilizzazione di
acque sotterranee)
- secondo comma: Le domande
di autorizzazione alla ricerca sono presentate all Ufficio del Genio Civile
competente per territorio e devono essere corredate da una relazione tecnico -
economica firmata da professionisti all uopo autorizzati per
legge.]
(1) Articolo abrogato dalla l.r. 18/99, art. 16 [2] Riportato nel testo aggiornato e coordinato della l.r. 24/83
Art. 2(Sostituzione dell art.
35) (2) [L art. 35 della L. R. 19- 12-
1983, n. 24, e così sostituito:
( Autorizzazione per l
estrazione e l utilizzazione di acque sotterranee)
L estrazione e l
utilizzazione delle acque sotterranee e sottoposta ad autorizzazione regionale.
Colui che abbia individuato
acqua sotterranea nel rispetto delle norme di cui al precedente articolo, e
preferito nel concorso di istanze presentate da soggetti pubblici o privati
tendenti a ottenere l autorizzazione di cui al comma precedente, per la durata
di un anno dal termine della concessione di quella alla
ricerca.
Le domande devono essere
corredate della seguente documentazione:
a) relazione tecnico -
economica;
b) planimetria riportante l
ubicazione dei punti d acqua da utilizzare e le opere da
realizzare;
c) stratigrafia del pozzo;
d) prove di
portata;
e) analisi chimica e
batteriologica delle acque;
f) dichiarazione di impegno
alla installazione di apparecchiature sigillate di misura di portata e, se
richiesta nella concessione, di controllo della salinita.
La documentazione a firma di un
professionista all uopo autorizzato per legge e presentata, unitamente alla
domanda, agli uffici del Genio Civile competenti per territorio, che
provvederanno all istruttoria in applicazione del RD 11- 12- 1933, n. 1775.
La documentazione relativa alla
stratigrafia del pozzo e alle prove di portata puo essere rilasciata anche
dalla ditta che ha provveduto allo scavo del pozzo.
Il richiedente puo fare
riferimento a documenti gia presentati con la domanda di autorizzazione alla
ricerca dell acqua per la quale chiede la estrazione e l utilizzazione.
L autorizzazione per l
estrazione e l utilizzazione delle acque sotterranee deve specificare la
portata massima emungibile, i volumi e i relativi periodi di utilizzazione e
viene rilasciata con provvedimento del coordinatore dell Ufficio del Genio
Civile competente, sentito il Comitato tecnico di cui al successivo art. 46.
Il parere del Comitato tecnico
e da considerare positivo se non viene rilasciato entro trenta giorni dalla
richiesta.
L autorizzazione puo essere
sospesa o revocata nel caso di insorgenza di fenomeni di contaminazione. ]
(2) Articolo abrogato dalla l.r. 18/99, art. 16 [2] Riportato nel testo aggiornato e coordinato della l.r. 24/83
Art. 3(Acque sotterranee da
utilizzare per usi domestici e agricoli) (3) [E esonerato dal richiedere l
autorizzazione alla ricerca prevista dall art. 34 della LR 19- 12- 1983, n. 24,
e quella per l estrazione e l utilizzazione prevista dall art. 35 della
stessa legge, così come modificati con i precedenti articoli, il proprietario di
un fondo che deve impiegare le acque sotterranee per usi domestici nell ambito
della propria azienda, purche osservi le distanze e le cautele prescritte dalla
legge.
Sono compresi negli usi
domestici l innaffiamento di giardini e orti inservienti direttamente al
conduttore dell azienda e alla sua famiglia, l abbeveraggio del bestiame, le
esigenze della difesa fitosanitaria e il funzionamento delle attrezzature
aziendali.
Il proprietario del fondo,
prima di procedere alle operazioni di scavo del pozzo le cui acque debbono
essere impiegate per usi domestici, e tenuto ad avvertire l ufficio del Genio
Civile competente per territorio, indicando i dati catastali della particella
interessata alla costruzione del pozzo.
Sono esonerati dalla
presentazione dei risultati delle analisi batteriologiche e della dichiarazione
di impegno alla installazione di apparecchiature sigillate di misure delle
portate le imprese familiari coltivatrici che utilizzano l acqua per usi
agricoli e i soggetti indicati nel precedente primo comma. ]
(3) Articolo abrogato dalla l.r. 18/99, art. 16 [2] Riportato nel testo aggiornato e coordinato della l.r. 24/83
Art. 4(Modifica dell art.
46) (4) [Il quarto comma dell art. 46
della L. R. 19- 12- 1983, n. 24, e così sostituito:
I membri di cui alla
precedente lettera d) devono essere scelti, in base all art. 107, primo e
secondo comma, del DPR 24- 7- 1977, n. 616, tra professori universitari,
ricercatori di universita e di istituti sperimentali e tra soggetti che per l
attivita svolta dimostrino di possedere indiscussa competenza in materia di
idrologia idraulica, chimica delle acque e del trattamento e smaltimento dei
rifiuti solidi, tecnica dell irrigazione.]
(4) Articolo abrogato dalla l.r. 18/99, art. 16 [2] Riportato nel testo aggiornato e coordinato della l.r. 24/83
Art. 5(Modifiche e integrazioni all
art. 47) (5) All art. 47 della L. R. 19-
12- 1983, n. 24, sono apportate le seguenti modifiche e integrazioni:
- Il primo comma e così
sostituito:
I pozzi scavati senza la
prescritta autorizzazione, salvo quelli le cui acque sono impiegate per usi
domestici, devono essere chiusi a cura e spese del proprietario entro novanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge.
- Dopo il primo, e aggiunto il
seguente comma:
[ Dovranno essere chiusi a cura
e spese del proprietario del fondo, entro novanta giorni dalla data della
notifica da parte dell ufficio del Genio Civile competente per territorio, i
pozzi che dopo l entrata in vigore della presente legge dovessero essere
scavati senza la prescritta autorizzazione.
- Il secondo comma e così
sostituito:
Al proprietario o al titolare
di altro diritto reale sull immobile nel quale insiste il pozzo inadempiente
all obbligo di cui ai precedenti commi, si applicano le sanzioni previste dal
RD 11- 12- 1933, n. 1775, e dalla legge 24- 11- 1981, n. 689.
- E soppresso il terzo
comma.
- Il quinto comma e così
sostituito:
All utente del pozzo che
emunga dalle falde sotterranee una portata o un volume di acqua maggiore di
quella autorizzata si applicano le sanzioni previste dalla legge 24- 11- 1981,
N. 689.]
(5) Articolo abrogato dalla l.r. 18/99, art. 16 [2] Riportato nel testo aggiornato e coordinato della l.r. 24/83
Art. 6(Norma
transitoria) (6) [Le disposizioni di cui all
art. 47 della LR 19- 12- 1983, n. 24, così come modificato con il precedente
art. 5, non si applicano ai pozzi la cui acqua e utilizzata nello stesso fondo
sul quale essi insistono nel caso il proprietario o il titolare di altri diritti
reali sull immobile chieda la autorizzazione prevista dall art. 34 entro
novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente norma.
Per i soggetti indicati nel
precedente comma puo essere chiesta contemporaneamente, comunque entro novanta
giorni, l autorizzazione prevista dall art. 35 della LR 19- 12- 1983, n. 24,
così come modificato con l art. 2 della
presente legge.
Le domande di sanatoria
inoltrate dopo l entrata in vigore della LR 19- 12- 1983, n. 24, sono
considerate rivolte a ottenere le autorizzazioni previste dai precedenti commi.]
(6) Articolo abrogato dalla l.r. 18/99, art. 16 [2] Riportato nel testo aggiornato e coordinato della l.r. 24/83
Art. 7(Integrazioni all art.
53) L art. 53 della L. R. 19- 12-
1983, n. 24, e integrato dal seguente ultimo comma:
Al concorso di cui ai commi
settimo e seguenti puo partecipare il personale di cui all ottavo comma in
possesso della laurea in chimica.
Le domande di partecipazione
dovranno essere presentate entro e non oltre il trentesimo giorno dalla data di
entrata in vigore della presente legge.
Disposizioni finali La presente legge e dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 127 della Costituzione e 60 dello Statuto ed entrera in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.
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