Legge Regionale 24 maggio 1985, n. 48
Modifica legge regionale 15 maggio 1980, n. 45.(1)
(1) Riportata nel testo aggiornato e coordinato della l.r. 45/80 Art. 1Alla legge regionale 15/ 5/
1980, n. 45 Provvedimenti per il risanamento e per il recupero abitativo dei
fabbricati di proprieta dei privati siti nei centri storici dei Comuni
pugliesi sono apportate le seguenti modifiche:
All art. 1 dopo le parole di
tipo A aggiungere e B.
All art. 2 sopprimere il primo
comma.
All art. 2 il secondo comma e
così modificato: Ai fini della determinazione del mutuo il limite massimo di
costo ammissibile al mq e quello previsto dalla legge 5/ 8/ 78, n. 457 e
successive modificazioni ed integrazioni.
All art. 3 la frase
venticinquennale e con un onere a carico del mutuatario pari al 4% e
sostituita dalla seguente frase: di durata non superiore ai quindici anni e
con onere a carico del mutuatario pari al 7% oltre il rimborso del
capitale.
All art. 3 aggiungere il
seguente ultimo comma: Le agevolazioni creditizie di cui al precedente comma
sono altresì concesse durante il periodo
di preammortamento che non dovra superare i ventiquattro
mesi.
All art. 5 dopo la parola la
Regione aggiungere: si avvarra delle convenzioni vigenti in quanto
applicabili ovvero.
All art. 6 sostituite la
lettera b) con la seguente:
b) quadro tecnico - economico
compilato su modello fornito dalla Regione.
All art. 6 aggiungere il
seguente ultimo comma: Per il corrente esercizio finanziario il termine finale
per la presentazione delle domande e fissato al trentesimo giorno successivo
all entrata in vigore della presente legge.
L art. 9 e così sostituito:
Le erogazioni verranno effettuate dagli istituti mutuanti sulla base delle norme
di cui all art. 23 del DPR n. 7 del 21 gennaio 1976.
All art. 10 aggiungere il
seguente ultimo comma: Le opere dovranno essere ultimate entro due anni dalla
data di inizio.
L art. 11 e così
sostituito:
1. Il Capitale mutuato ed i
relativi interessi verranno restituiti in rate semestrali posticipate con
decorrenza dal primo gennaio e primo luglio successivi all atto di erogazione e
quietanza finale.
2. La Regione provvedera al
pagamento delle sue spettanze nelle forme previste dalle convenzioni di cui al
precedente articolo 5.