Legge Regionale 6 maggio 1986, n. 13 Promozione dell' associazionismo e della cooperazione nel commercio.(1)
(1) In sede di visto per il controllo il Governo ha precisato che non si oppone all'ulteriore corso della legge fermo restando l'obbligo, da parte della Regione, di tenere conto degli eventuali rilievi dell'esecutivo comunitario.
Art. 1(Finalita) La Regione Puglia, in esecuzione a quanto disposto dallart. 52, ultimo comma, del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, dà attuazione, con la presente legge, alle attività integrative per la promozione dellassociazionismo e della cooperazione nel commercio.
Art. 2(Soggetti
beneficiari) La Regione Puglia concede contributi: a) in conto capitale a Cooperative di Garanzia Fidi che abbiano tra gli scopi statutari la prestazione di garanzie collettive e fidejussorie finalizzate alla concessione di agevolazioni finanziarie agli operatori commerciali, singoli o associati, per lassunzione di crediti bancari, a breve e medio termine, destinati allincremento ed al miglioramento della struttura commerciale; b) in conto interessi agli operatori commerciali, aderenti alle Cooperative di Garanzia Fidi, per agevolare la realizzazione di programmi aventi per oggetto, congiuntamente o alternativamente: 1. la costruzione, lacquisto in qualsiasi forma, il rinnovo, la trasformazione, lampliamento dei locali adibiti allesercizio dellattività commerciale, compresi anche i magazzini per deposito e rifornimento merci, inclusa larea sulla quale detti locali dovranno insistere; 2. lapprestamento, il rinnovo, lampliamento delle attrezzature necessarie per lesercizio dellattività commerciale, inclusi i mezzi di trasporto e le dotazioni dufficio. Tali programmi possono comprendere anche la formazione di scorte per quote non superiori al 20% di ciascun programma di investimento.
Art. 3(Tipologia dei
contributi)(2) 1. Ai soggetti di cui al precedente art. 2, lett. a), i contributi sono accordati dalla Regione in ragione di una volta e mezzo (1,5) il fondo di garanzia costituito dai soci ai sensi del successivo art. 5, lett. b), presso gli istituti con i quali sia stata stipulata apposita convenzione e, comunque, nel limite massimo dello stanziamento annuale di bilancio. 2. Ai soggetti di cui al precedente art. 2, lett. b), la Regione concede contributi nella misura massima del 50% del tasso di interesse fissato nelle convenzioni, nel limite massimo dello stanziamento annuale di bilancio, per la realizzazione di programmi di investimento non superiori, al netto della quota per la formazione delle scorte, a lire centocinquanta milioni. 3. La percentuale del tasso di interesse a carico del beneficiario non potrà comunque essere inferiore al 50% di quello di riferimento fissato ai sensi della legge 10 ottobre 1975, n. 517 e sue successive modificazioni ed integrazioni, allatto del perfezionamento della operazione. 4. Il contributo in conto interessi verrà liquidato nei modi previsti dalla presente legge, in rate annuali sulla base della differenza tra le rate annuali di ammortamento calcolate al tasso di interesse fissato in convenzione e le rate annuali di ammortamento calcolate al tasso agevolato.
(2) Articolo così sostituito dalla l.r. 15/87, art. 1.
Art. 4(Ripartizione
del fondo regionale)(3) 1. Gli stanziamenti annuali di bilancio relativi alla presente legge saranno ripartiti con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dellAssessore allIndustria, Commercio ed Artigianato, sentita la Commissione consiliare competente, tra le cooperative di garanzia in possesso dei requisiti indicati nel successivo art. 6, in rapporto alla percentuale ricavata dallammontare dei finanziamenti accordati e al numero delle relative pratiche svolte nellesercizio precedente da ciascuna di esse. 2. Ai fini di cui al primo comma e per la sola assegnazione dei contributi in conto interessi, le cooperative devono presentare, entro e non oltre il mese di febbraio di ogni anno, una dichiarazione dellistituto di credito convenzionato attestante il numero e limporto complessivo dei finanziamenti concessi nellanno precedente. 3. Per la determinazione della percentuale di ripartizione dello stanziamento di bilancio di ciascun esercizio saranno considerati anche il numero e limporto dei finanziamenti garantiti dalle cooperative oltre il limite delle disponibilità attribuite alle stesse nellesercizio precedente. 4. Per la ripartizione dei fondi stanziati per gli esercizi 1986 e 1987 la percentuale di cui al comma primo è determinata sulla base dellammontare dei finanziamenti garantiti dalle cooperative rispettivamente negli esercizi 1985 e 1986, anche se le operazioni riflettono soltanto crediti di esercizio. 5. Per la utilizzazione degli stanziamenti di bilancio relativi agli anni 1986 e 1987 saranno considerati elementi di riferimento validi le convenzioni con istituti di credito già in atto e i fondi di garanzia comunque costituiti dalle cooperative presso gli istituti di credito convenzionati. 6. Le somme stanziate per un esercizio, non utilizzate nellesercizio stesso, vanno ad aggiungersi alle somme relative ad esercizi finanziari successivi nel rispetto della legge regionale di contabilità. 7. Limporto dello stanziamento in conto capitale del bilancio 1986, non utilizzato nellesercizio e portato in aumento allo stanziamento per lesercizio 1987, rimane finalizzato alla ripartizione tra le cooperative di garanzia in relazione alle operazioni di finanziamento da queste definite nellanno 1985. La ripartizione sarà effettuata con le stesse modalità indicate nel primo comma. 8. La legge annuale di bilancio dovrà prevedere uno stanziamento sul capitolo relativo ai contributi in conto capitale, non inferiore al 20% del totale dello stanziamento complessivo previsto per la presente legge.
(3) Articolo così sostituito dalla l.r. 15/87, art. 2.
Art. 5(Fondo di
garanzia a rischi)(4) 1. Le cooperative di garanzia fidi di cui al precedente art. 3, comma 1°, sono tenute ad istituire presso listituto di credito convenzionato apposito fondo di garanzia rischi, destinato esclusivamente alle operazioni previste dalla presente legge. 2. Il fondo di garanzia rischi è costituito: a) dal fondo consortile sottoscritto e versato; b) da un importo percentuale a carico del socio richiedente il finanziamento pari a un ventesimo del programma di investimento ammesso a contributo della cooperativa; c) dai contributi concessi dalla Regione ai sensi del precedente art. 3, comma 1°. 3. Limporto di cui alla lett. b) del comma precedente può essere costituito per un terzo (1/3) da versamento in contante e per due terzi (2/3) da polizza fidejussoria bancaria o assicurativa a carico del socio. Limporto versato dal socio al fondo di garanzia è restituito alla estinzione totale del mutuo. 4. In caso di scioglimento della cooperativa, o di cessazione dellattività individuata dal precedente art. 2, comma primo, lett. a), la parte del Fondo di garanzia rappresentata dai contributi regionali erogati ai sensi dellart. 3, comma primo, è destinata, con deliberazione della Giunta regionale, al finanziamento delle finalità proprie della presente legge.
(4) Articolo così sostituito dalla l.r. 15/87, art. 3.
Art. 6(Requisiti
delle Cooperative di Garanzia Fidi)(5) 1. Per poter beneficiare dei contributi previsti dalla presente legge le cooperative di garanzia fidi devono: a) essere costituite tra operatori commerciali iscritti nel registro ditte della Camera di Commercio ove ha sede la ditta; b) avere un numero di soci non inferiore a trecento; c) integrare il Consiglio di Amministrazione con due membri nominati con Decreto del Presidente della Regione previa delibera del Consiglio regionale: d) integrare il Collegio dei Sindaci con un membro effettivo nominato con deliberazione della Giunta regionale. 2. La Cooperativa di garanzia fidi deve trasmette allUfficio Credito Agevolato dellAssessorato regionale al Commercio, per gli atti dello stesso, la convenzione, stipulata con lIstituto di credito allo scopo esclusivo della utilizzazione dei benefici della presente legge, corredata dei sottoelencati documenti: a) atto costitutivo e statuto, in copia autenticata, con le certificazioni relative al deposito presso la Cancelleria Commerciale del Tribunale; b) certificato di iscrizione al Bollettino Ufficiale delle Società Cooperative (B.U.S.C.); c) certificato di iscrizione al Registro prefettizio; d) copia autenticata del libro soci, nonchè di ogni variazione intervenuta nellarco di ciascun anno. 3. Le nomine di cui alle lettere c) e d) del precedente primo comma devono essere effettuate entro giorni sessanta dalla data della formale richiesta da parte della cooperativa di garanzia alla Regione Puglia. Trascorso inutilmente tale termine, la cooperativa di garanzia fidi può ugualmente beneficiare delle agevolazioni previste dalla presente legge.
(5) Articolo così sostituito dalla l.r. 15/87, art. 4.
Art. 7(Concessione
contributi in conto capitale) 1. Per ottenere la concessione dei contributi in conto capitale le cooperative di garanzia fidi, pena lesclusione, devono presentare domanda entro il termine di giorni 90 (novanta) dalla data di entrata in vigore della presente legge in fase di prima applicazione ed entro il termine del 30 giugno per gli anni successivi. 2. Detta domanda, sottoscritta dal legale rappresentante, deve essere corredata dalla seguente documentazione: a) copia del bilancio dellesercizio finanziario precedente con gli estremi di deposito presso la Cancelleria Commerciale del Tribunale competente del Territorio; b) attestazione dellIstituto di credito convenzionato dalla quale si evinca la consistenza del fondo di garanzia rischi alla chiusura dellesercizio; c) c) relazione analitica dellattività svolta nellanno di riferimento con la dettagliata indicazione dei finanziamenti concessi alle imprese associate, delle somme versate al fondo di garanzia e delle fidejussioni prestate da ciascuna di esse; d) ammontare dei crediti in sofferenza alla chiusura dellesercizio di riferimento. 3. Le domande di cui al comma precedente, redatte in carta legale e dirette al Presidente della Giunta regionale, devono essere inviate allAssessorato competente - Ufficio Credito Agevolato al Commercio. 4. In fase di prima applicazione della presente legge si provvederà alla concessione e liquidazione del contributo secondo i criteri fissati dal precedente art. 4. 5. Per gli esercizi successivi al 1987, il contributo liquidabile sarà pari ad una volta e mezzo (1,5) limporto dellaumento del fondo determinato dai versamenti dei soci di cui al precedente art. 5, comma secondo, lett. b). 6. Nel caso in cui crediti in sofferenza garantiti dalla cooperativa fidi determinino la riduzione del fondo di garanzia rispetto allesercizio precedente, la Regione non riconosce alcun beneficio. 7. Non si considerano riduzioni del Fondo i rimborsi effettuati ai Soci, ad avvenuta estinzione totale del mutuo garantito. 8. Alla erogazione del contributo si provvede con deliberazione della Giunta Regionale, su proposta dellAssessore al Commercio. 9. Le cooperative di garanzia fidi costituitesi dopo lentrata in vigore della presente legge potranno far ricorso ai benefici della legge soltanto nel secondo esercizio di attività, sempre che le operazioni di finanziamento, garantite nel primo anno di attività, siano conformi alle procedure e modalità stabilite nella legge stessa.
Art. 8(Requisiti dei
soci delle Cooperative)(6) 1. Può far parte delle cooperative di garanzia fidi limpresa commerciale turistica, dei servizi se considerata commerciale ai fini previdenziali regolarmente iscritta nel registro ditte della Camera di Commercio, ove ha sede limpresa, a norma del R.D. 20.9.1934, N. 2011 e successive modifiche ed integrazioni, purchè non abbia in corso procedure per concordato preventivo o per fallimento ed il suo titolare non sia fallito, protestato, nè abbia riportato condanne a pene importanti linterdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici. 2. Non può far parte della cooperativa chi è socio di altra società di garanzia o ne sia stato espulso. 3. Il socio a cui è stato concesso il finanziamento non può richiedere altro finanziamento integrativo, anche entro il limite previsto dal precedente art. 3, comma secondo, prima della naturale o anticipata cessazione dellammortamento in corso. 4. Allo scopo di verificare le condizioni di cui ai commi precedenti, lUfficio Credito Agevolato al Commercio istituirà uno schedario informatizzato dagli operatori commerciali soci delle cooperative di garanzia fidi operanti nel territorio regionale, facendo fronte alla relativa spesa con le risorse di cui allart. 16 della L.R. 19.2.1986, n. 3.
(6) Articolo così sostituito dalla l.r. 15/87, art. 6.
Art. 9(Prestazione
delle agevolazioni finanziarie)(7) 1. Le cooperative di garanzia fidi concedono garanzie collettive e fidejussorie sui finanziamenti a breve e medio termine accordati dagli istituti di credito convenzionati, esclusivamente a favore dei propri soci, che siano piccole e medie imprese pugliesi esercenti il commercio, con provvedimento del proprio organo deliberativo. 2. Per poter beneficiare dei contributi, i soggetti indicati allart. 2, lettera b), della prese legge devono presentare allUfficio Credito Agevolato al Commercio presso lAssessorato competente, per il tramite della cooperativa di garanzia fidi di cui sono soci, domanda in carta legale indirizzata al Presidente della Giunta regionale. 3. Alla richiesta deve essere allegata: a) relazione istruttoria della cooperativa garanzia fidi, di cui loperatore è socio, sulla concessione della garanzia collettiva per la realizzazione di programmi indicati allart. 2, lett. b), della presente legge; b) un prospetto dellistituto di credito convenzionato attestante: b/1. limporto totale del finanziamento concesso; b/2. il numero delle rate di ammortamento; b/3. il tasso di riferimento vigente ai sensi della legge 10.10.75, n. 517, nonchè il tasso fissato in convenzione; b/4. lammontare della rata annuale di ammortamento distinta in quota capitale e quota interesse, qualunque sia la periodicità di rimborso delle rate; b/5. limporto del contributo in conto interessi, a carico della Regione, calcolato nei modi previsti dallart. 3 della presente legge. 4. LAssessore al Commercio provvede a proporre la concessione del contributo in conto interessi alla Giunta regionale, che delibera anche il relativo impegno di spesa. 5. Il provvedimento di liquidazione del contributo è adottato sulla base della dichiarazione della cooperativa attestante lavvenuta realizzazione, anche parziale, del programma di investimento nonchè della dichiarazione, dellistituto di credito attestante lavvenuto pagamento da parte del socio della rata annuale del mutuo concesso. 6. Alla erogazione del contributo si provvederà con Decreto del Presidente della Giunta regionale o, se delegato, dellAssessore al Commercio.
(7) Articolo così sostituito dalla l.r. 15/87, art. 7.
Art. 10(Eventi
dannosi)(8) 1. Nel caso in cui eventi naturali o altri eventi, comunque non imputabili o riferibili a qualsiasi titolo allimprenditore commerciale di cui allart. 8 della presente legge, comportino il parziale danneggiamento o la totale distruzione dei beni oggetto del programma di investimento finanziato, la Regione riconosce il contributo in conto interessi relativo al finanziamento regolarmente definitivo ed ammesso a concessione, anche se levento non è coperto da polizza assicurativa. 2. In tal caso sarà necessaria una perizia stragiudiziale disposta dalla Regione con spesa a carico del socio beneficiario per laccertamento delle cause dellevento, dei danni subiti dai beni mobili e/o immobili e del valore degli stessi.
(8) Articolo così sostituito dalla l.r. 15/87, art. 8.
Art. 11(Incompatibilita’
e poteri di verifica) I benefici previsti allart. 2, lettera b), della presente legge sono incompatibili con altre agevolazioni, a qualunque titolo, riconosciute dallo Stato o dalla Regione Puglia. La verifica sullo stato di attuazione è affidata allUfficio Credito Agevolato al Commercio, istituito presso lAssessorato competente, e si esplicherà con visite ispettive nei confronti dei soggetti indicati allart. 2, lettere a) e b), della presente legge. Nel caso in cui dagli accertamenti e/o dai controlli di verifica risultassero inosservanze alle prescrizioni della legge o la mancanza di alcuni dei requisiti richiesti, sia per la concessione che per la erogazione dei benefici, su proposta dellAssessore al ramo la Giunta regionale delibera la revoca parziale o totale dei contributi concessi ed il recupero dei contributi erogati. ((9) )
(9) Comma aggiunto dalla l.r. 15/87, art. 9.
Art. 12(Norma
finanziaria) All onere finanziario per l
attuazione della presente legge, previsto per l esercizio 1986 in 2 miliardi, si fara fronte con gli
stanziamenti dei seguenti capitoli di nuova istituzione, in termini di competenza e di cassa, appresso specificati:
- Cap. 0802040: Promozione dell Associazionismo e della cooperazione nel
Commercio. Contributi in c/ capitale competenza 400.000.000 cassa 400.000.000 -
Cap. 0802041: Promozione dell Associazionismo e della cooperazione nel
commercio. Contributi in c/ interessi. competenza 1.600.000.000 cassa
1.600.000.000 competenza 2.000.000.000 cassa 2.000.000.000 Al Bilancio di
previsione per l esercizio finanziario 1986, approvato con legge regionale n. 4
del 19/ 2/ 1986 sono introdotte le seguenti variazioni: PARTE II - SPESA
- Variazioni in
aumento - Cap 0802040: Promozione
dell Associazionismo e della cooperazione nel commercio. Contributi in c/
capitale competenza 400.000.000 cassa 400.000.000 - Cap. 0802041: Promozione
dell Associazionismo e della cooperazione nel commercio. Contributi in c/
interessi competenza 1.600.000.000 cassa 1.600.000.000
Per gli anni successivi l
onere finanziario sara definito con la relativa legge di bilancio.
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