Legge Regionale 11 marzo 1988, n. 10 Modificazioni della legge regionale 20 aprile 1983, n. 21 concernente incentivazione dell' associazionismo economico tra le imprese Artigiane della Regione e proroga dei termini di presentazione delle domande.(1)
(1) Legge abrogata dalla l.r. 32/99, art. 12 Art. 1 Proroga dei termini.(2) [I termini di presentazione delle domande di cui agli artt. 3,
5 e 8 della legge regionale 20 aprile 1985, n. 21, scaduti il 12 agosto ed il 30 settembre 1985, nonché, il 30
settembre 1986 e 30 settembre 1987, sono prorogati fino a sessanta giorni
successivi alla data di entrata in vigore della presente legge] .
(2) Legge abrogata dalla l.r. 32/99, art. 12
Art. 2(3) [Il primo ed il secondo comma
dell art. 7 della LR 20/ 4/ 1985, n. 21 sono sostituiti dai
seguenti:
Al consorzio che ha
per scopo l esercizio dell attivita indicata alla lett. e) dell art. 6 della
legge 21/ 5/ 1981, n. 240, e concesso un contributo finanziario per lo
svolgimento della relativa attivita.
Il contributo e stabilito
nella misura del 50% (cinquanta per
cento) delle spese ammissibili.
La misura percentuale del
contributo e elevata dal 50% al 75% delle spese ammissibili per l attivita
promozionale del consorzio da svolgersi in tre esercizi finanziari anche non
consecutivi.
Il contributo non potra
comunque superare l importo di L. 200 milioni per ogni consorzio e per ogni
esercizio di applicazione della presente legge, nei limiti del relativo
stanziamento del bilancio .]
(3) Legge abrogata dalla l.r. 32/99, art. 12
Art. 3(4) [Al primo comma dellart. 9 della L.R. 20 aprile 1985, n. 21, dopo le parole: I progetti
presentati e prima delle parole; dai consorzi aggiungere le seguenti altre:
ai comuni e, in modo che linizio del comma risulti il seguente: I progetti
presentati dai comuni e dai consorzi] .
(4) Legge abrogata dalla l.r. 32/99, art. 12
Art. 4(5) [Dopo il 5° ed ultimo comma
dell art. 9 della L. R. 20/ 4/ 1985, n. 21, e aggiunto il seguente 6°
comma:
I progetti presentati
dai Comuni, ai sensi dell art. 5 della presente legge ed agli effetti del primo
comma del presente articolo, per la realizzazione delle opere di urbanizzazione
e dei servizi, degli spazi pubblicitari o destinati ad attivita collettiva, a
verde pubblico o parcheggio, sono ammessi a contributo nella misura percentuale
del 50% e nell importo massimo di L. 500 milioni per ogni Comune e per ogni
anno di applicazione della presente legge e nei limiti del relativo stanziamento
di bilancio .]
(5) Legge abrogata dalla l.r. 32/99, art. 12
Art. 5(6) [Al finanziamento della maggiore spesa, prevista in L.
450.000.000 per gli effetti di cui allart. 2 ed in L. 2.000.000.000 per gli
effetti di cui allart. 4 della presente legge, si fa fronte, per lesercizio
finanziario in corso, con i fondi già stanziati al cap. 0231010 ed al cap.
0231030 del bilancio di previsione 1988 e, per gli esercizi successivi, con i
corrispondenti capitoli dei bilanci regionali ai sensi dellart. 19 della legge regionale 30 maggio 1977, n. 17, e successive
modifiche ed integrazioni]
(6) Legge abrogata dalla l.r. 32/99, art. 12
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