Anno 1988
Numero 10
Data 11/03/1988
Abrogato No
Materia Artigianato;
Note
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Nessun allegato

Legge Regionale 11 marzo 1988, n. 10

Modificazioni della legge regionale 20 aprile 1983, n. 21 concernente incentivazione dell' associazionismo economico tra le imprese Artigiane della Regione e proroga dei termini di presentazione delle domande.



Art. 1

(Proroga termini)



I termini di presentazione delle domande di cui agli artt. 3, 5 e 8 della legge regionale 20/ 4/ 1985, n. 21, scaduti il 12 agosto ed il 30 settembre 1985, nonche il 30 settembre 1986 e 30 settembre 1987, sono prorogati fino a 60 (sessanta) giorni successivi alla data di entrata in vigore della presente legge.




Art. 2


Il primo ed il secondo comma dell art. 7 della LR 20/ 4/ 1985, n. 21 sono sostituiti dai seguenti:

<< Al consorzio che ha per scopo l esercizio dell attivita indicata alla lett. e) dell art. 6 della legge 21/ 5/ 1981, n. 240, e concesso un contributo finanziario per lo svolgimento della relativa attivita.

Il contributo e stabilito nella misura del 50%  (cinquanta per cento) delle spese ammissibili.

La misura percentuale del contributo e elevata dal 50% al 75% delle spese ammissibili per l attivita promozionale del consorzio da svolgersi in tre esercizi finanziari anche non consecutivi.

Il contributo non potra comunque superare l importo di L. 200 milioni per ogni consorzio e per ogni esercizio di applicazione della presente legge, nei limiti del relativo stanziamento del bilancio >>.





Art. 3


Al primo comma dell art. 9 della LR 20/ 4/ 1985, n. 21,  dopo le parole: << I progetti presentati >> e prima delle parole:  << dai consorzi >> aggiungere le seguenti altre: << dai comuni e >>, in modo che l inizio del comma risulti il seguente:  << I progetti presentati dai comuni e dai consorzi..... >>.





Art. 4


Dopo il 5° ed ultimo comma dell art. 9 della L. R. 20/ 4/ 1985, n. 21, e aggiunto il seguente 6° comma:

<< I progetti presentati dai Comuni, ai sensi dell art. 5 della presente legge ed agli effetti del primo comma del presente articolo, per la realizzazione delle opere di urbanizzazione e dei servizi, degli spazi pubblicitari o destinati ad attivita collettiva, a verde pubblico o parcheggio, sono ammessi a contributo nella misura percentuale del 50% e nell importo massimo di L. 500 milioni per ogni Comune e per ogni anno di applicazione della presente legge e nei limiti del relativo stanziamento di bilancio >>.





Art. 5


Al finanziamento della maggiore spesa, prevista in  L. 450.000.000 (quattrocentocinquantamilioni) per gli effetti di cui all art. 2 ed in L. 2.000.000.000 (duemiliardi)  per gli effetti di cui all art. 4 della presente legge, si fa fronte, per l esercizio finanziario in corso, con i fondi gia stanziati al Cap. 0231010 ed al Cap. 0231030 del bilancio di previsione 1988 e, per gli esercizi successivi, con i corrispondenti capitoli dei bilanci regionali ai sensi dell art. 19 della LR 30/ 5/ 1977, n. 17, e successive modifiche ed integrazioni >>.