Anno 1988
Numero 10
Data 11/03/1988
Abrogato
Materia Artigianato;
Note Pubblicata nel B.U. R.Puglia 29 marzo 1988, n. 59, S.O.
B.U.R.P. Vai al B.U.R.P.
Iter Legis Vai all'Iter Legis
Nessun allegato

Legge Regionale 11 marzo 1988, n. 10

Modificazioni della legge regionale 20 aprile 1983, n. 21 concernente incentivazione dell' associazionismo economico tra le imprese Artigiane della Regione e proroga dei termini di presentazione delle domande.(1) 


(1) Legge abrogata dalla l.r. 32/99, art. 12


Art. 1

 Proroga dei termini.(2) 


[I termini di presentazione delle domande di cui agli artt. 3, 5 e 8 della legge regionale 20 aprile 1985, n. 21, scaduti il 12 agosto ed il 30 settembre 1985, nonché, il 30 settembre 1986 e 30 settembre 1987, sono prorogati fino a sessanta giorni successivi alla data di entrata in vigore della presente legge] . 


(2) Legge abrogata dalla l.r. 32/99, art. 12


Art. 2

(3) 


[Il primo ed il secondo comma dell art. 7 della LR 20/ 4/ 1985, n. 21 sono sostituiti dai seguenti:

Al consorzio che ha per scopo l esercizio dell attivita indicata alla lett. e) dell art. 6 della legge 21/ 5/ 1981, n. 240, e concesso un contributo finanziario per lo svolgimento della relativa attivita.

Il contributo e stabilito nella misura del 50%  (cinquanta per cento) delle spese ammissibili.

La misura percentuale del contributo e elevata dal 50% al 75% delle spese ammissibili per l attivita promozionale del consorzio da svolgersi in tre esercizi finanziari anche non consecutivi.

Il contributo non potra comunque superare l importo di L. 200 milioni per ogni consorzio e per ogni esercizio di applicazione della presente legge, nei limiti del relativo stanziamento del bilancio .]



(3) Legge abrogata dalla l.r. 32/99, art. 12


Art. 3

(4) 


[Al primo comma dellart. 9 della L.R. 20 aprile 1985, n. 21, dopo le parole: I progetti presentati e prima delle parole; dai consorzi aggiungere le seguenti altre: ai comuni e, in modo che linizio del comma risulti il seguente: I progetti presentati dai comuni e dai consorzi] . 


(4) Legge abrogata dalla l.r. 32/99, art. 12


Art. 4

(5) 


[Dopo il 5° ed ultimo comma dell art. 9 della L. R. 20/ 4/ 1985, n. 21, e aggiunto il seguente 6° comma:

I progetti presentati dai Comuni, ai sensi dell art. 5 della presente legge ed agli effetti del primo comma del presente articolo, per la realizzazione delle opere di urbanizzazione e dei servizi, degli spazi pubblicitari o destinati ad attivita collettiva, a verde pubblico o parcheggio, sono ammessi a contributo nella misura percentuale del 50% e nell importo massimo di L. 500 milioni per ogni Comune e per ogni anno di applicazione della presente legge e nei limiti del relativo stanziamento di bilancio .]



(5) Legge abrogata dalla l.r. 32/99, art. 12


Art. 5

(6) 


[Al finanziamento della maggiore spesa, prevista in L. 450.000.000 per gli effetti di cui allart. 2 ed in L. 2.000.000.000 per gli effetti di cui allart. 4 della presente legge, si fa fronte, per lesercizio finanziario in corso, con i fondi già stanziati al cap. 0231010 ed al cap. 0231030 del bilancio di previsione 1988 e, per gli esercizi successivi, con i corrispondenti capitoli dei bilanci regionali ai sensi dellart. 19 della legge regionale 30 maggio 1977, n. 17, e successive modifiche ed integrazioni]


(6) Legge abrogata dalla l.r. 32/99, art. 12