Legge Regionale 5 agosto 1993, n. 13 Legge regionale 19 giugno 1993, n. 9 concernente « Bilancio di previsione per l' anno finanziario 1993 e pluriennale 1993 -' 95». Riesame delle disposizioni di legge coinvolte dal rinvio del Governo della Repubblica.
Art. 1(Mutuo per il
risanamento della situazione debitoria della Regione al 31/ 12/ 1990. Enti
finanziatori) 1. Il secondo e terzo comma dell art. 15 della lr 19/ 6/
1993, n. 9 sono abrogati e sostituiti dai seguenti: Al
finanziamento della spesa autorizzata dal 1° comma del presente articolo, per l
ammontare complessivo di lire 1.429.108.985.480, si provvede mediante la
contrazione di mutuo con gli Enti finanziatori individuati dall art. 20 della
legge 19 marzo 1993, n. 68. La Regione attiva le procedure di contrazione del
mutuo nell ambito delle vigenti disposizioni ai sensi dell art. 20 della 19/
3/ 1993, n. 68.
Gli oneri relativi
alle quote di ammortamento di capitale ed interessi del mutuo di cui al
precedente comma trovano copertura sul bilancio per l esercizio finanziario
1994 .
Art. 2Riordino dei servizi sanitari. 1. Entro il 31 ottobre 1993 il Consiglio
regionale approva il piano di riordino dei servizi sanitari in attuazione
dellart. 4 della legge 30 dicembre 1991, n. 412.
2. Il piano di riordino di cui al primo comma
stabilisce i limiti del convenzionamento con le strutture ed i presidi privati
nonché della relativa spesa.
3. Entro trenta giorni dalla data di entrata in
vigore del piano di riordino di cui ai commi precedenti, la Giunta regionale, in
esecuzione delle prescrizioni del piano, provvede al deconvenzionamento con le
istituzioni private per la riabilitazione e con le case di cura private.
4. Entro trenta giorni dalla data del
provvedimento della Giunta regionale di cui al comma precedente, le unità
sanitarie locali provvedono al riconvenzionamento secondo i fabbisogni ed i
criteri fissati dal Consiglio regionale.
5. Dalla data del riconvenzionamento, ferma la
competenza della Giunta regionale a determinare le diarie di degenza, sulla base
di criteri stabiliti dal Consiglio regionale, nel quadro della normativa statale
e regionale, nonché la competenza generale in materia di controlli, le unità
sanitarie locali nel cui ambito sono ubicati i presidi e le strutture con il
maggior numero di posti-letto delle istituzioni private di riabilitazione,
convenzionate a norma dellarticolo 26 della legge 23 dicembre 1978, n. 833,
delle case di cura private e degli ospedali classificati ai sensi della legge 12
febbraio 1968, n. 132, convenzionati rispettivamente a norma degli articoli 41 e
44 della citata legge 23 dicembre 1978, n. 833, subentrano nella titolarità dei
rapporti convenzionali ed esercitano la vigilanza sulle istituzioni di
riabilitazione, sulle case di cura private e sui presidi degli ospedali
classificati suindicati, nonché il controllo sullattività e sulla
contabilizzazione delle prestazioni ed i relativi pagamenti.
6. Sono attribuiti alle unità sanitarie locali,
a decorrere dalla stessa data, i pagamenti delle prestazioni e dei ricoveri e le
funzioni concernenti lassistenza riabilitativa resa da istituzioni private
convenzionate a norma dellarticolo 26 della legge 23 dicembre 1978, n. 833,
ubicate in territorio extraregionale.
7. Sono abrogati, alla data delleffettivo
trasferimento alle unità sanitarie locali delle funzioni richiamate nel presente
articolo:
a) lart.8
della L.R.
18 gennaio 1986, n. 2, nel testo sostituito dallart. 1
della L.R.
17 gennaio 1988, n. 1, nella parte in cui prescrive che la Regione
corrisponde le rette alle istituzioni riabilitative private convenzionate fino
allapprovazione della normativa prevista al terzo comma dellart. 6
della medesima L.R.
18 gennaio 1986, n . 2, nonché lart. 9,
comma secondo, della L.R.
11 febbraio 1988, n. 6;
b) lart. 4, secondo comma, della L.R.
7 gennaio 1984, n. 2, nonché il primo comma dellart. 11
della L.R.
30 maggio 1985, n. 51, nella parte in cui prevedono la competenza della
Giunta regionale e, per gli accenti mensili, dellAssessore alla sanità, alla
liquidazione e al pagamento delle quote trimestrali e delle contabilità mensili
relative allassistenza erogata tramite le case di cura private convenzionate;
c) lart. 14, terzo comma, della L.R.
29 giugno 1992, n. 15, nella parte in cui prevede lerogazione, con decreto
del Presidente della Giunta regionale o dellAssessore alla sanità, se delegato,
delle anticipazioni mensili e delle diarie determinate da corrispondere agli
ospedali classificati dipendenti da enti ecclesiastici a norma dellart. 8 delle
schema di convenzione approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri dell8 luglio 1985;
d) lart. 8 della L.R.
30 aprile 1990, n. 17, nonché lart. 14,
primo comma, della L.R.
29 giugno 1992, n. 15, nonché ogni norma in contrasto con le disposizioni di
cui al presente articolo.
Art. 3(Disposizioni
per il risanamento aziendale nel trasporto pubblico
locale)(1) [1. L art. 32 della lr
19/ 6/ 93, n. 9, non vistato dal Governo della Repubblica ai sensi dell art.
127 della Costituzione, e sostituito dalla seguente
norma:
1. La Regione
promuove la mobilita del personale fra le aziende esercenti pubblico trasporto
locale in attuazione della normativa statale vigente.
2. Le aziende
pubbliche di trasporto destinatarie di contributi regionali di esercizio, entro
il termine di 60 giorni, propongono all approvazione della Giunta regionale, ai
sensi dell art. 5 della lr 8/ 1/ 1992, n. 3, l organico del personale
dipendente.
3. Nelle aziende con
piu di 25 dipendenti, pubbliche o private, destinatarie di contributi di
esercizio, i posti vacanti nelle varie qualifiche dovranno essere
prioritariamente coperti con gli esuberi accertati in altre aziende di
trasporto, anche con il ricorso alla riqualificazione. Alle stesse aziende e
fatto divieto di assumere unita lavorative senza la preventiva autorizzazione
della Giunta regionale, che dovra accertare l impossibilita della copertura
mediante il ricorso alla mobilita.
4. L inosservanza
delle disposizioni di cui ai precedenti primo e secondo comma costituisce
inadempienza amministrativa ai sensi e per gli effetti dell art. 8 della lr 19/
3/ 1982, n. 13 ].
Disposizioni finali La presente legge e dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 127 della Costituzione e 60 dello Statuto ed entrera in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.
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