Legge Regionale 3 aprile 1995, n. 11 Modifiche delle leggi regionali 8 gennaio 1992, n. 3 e 5 agosto 1993, n. 13.
Art. 1(1) 1. All art. 11 della legge
regionale 8 gennaio 1992, n. 3 Disciplina delle funzioni amministrative
in materia di trasporti pubblici e aggiunto il seguente
comma:
3. In caso di gravi e
persistenti inadempienze dell ente locale nella adozione o attuazione del piano
di bacino o nellesercizio delle
funzioni amministrative relative ai servizi di trasporto pubblico, la Giunta
regionale, previa diffida diretta all ente locale perche provveda entro trenta
giorni, interviene in sostituzione nelle competenze non esercitate dal medesimo
ente locale, anche con nomina di un commissario ad acta .
Art. 21. L art. 15 della legge
regionale 8 gennaio 1992, n. 3 Disciplina delle funzioni amministrative
in materia di trasporti pubblici locali e cosi
sostituito:
1. Sono abrogati gli
articoli 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10 e 14 della legge regionale 23 giugno 1980, n. 79,
nonche ogni altra norma in contrasto con la presente legge .
Art. 3(2) 1. Il comma 4 dell art. 3 della
legge regionale 5 agosto 1993. n. 13 e sostituito dal
seguente:
L inosservanza delle
disposizioni di cui ai precedenti commi 2 e 3 costituisce inadempienza
amministrativa ai sensi e per gli effetti dell art. 8 della legge regionale 19
marzo 1982, n. 13 .
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