Legge Regionale 19 dicembre 1995, n. 39 Modifiche e integrazioni alla legge regionale 26 aprile 1988, n. 14, concernente " Organizzazione della funzione regionale di Protezione civile".(1)
Art. 11. Lart. 1 della legge regionale 26 aprile 1988, n. 14 è così sostituito: “1. La Regione è componente del Servizio nazionale di protezione civile, istituito dalla legge 24 febbraio 1992, n. 225. 2. La Regione organizza la funzione regionale di protezione civile avvalendosi delle Province, dei Comuni e delle Comunità Montane, nel rispetto delle competenze loro attribuite dalla legge 8 giugno 1990, n. 142 e ne disciplina modi e forme di partecipazione. 3. La Regione, nellambito delle proprie competenze e in osservanza della vigente normativa statale in materia, assicura lo svolgimento delle attività di protezione civile, al fine di tutelare lintegrità della vita, i beni, gli insediamenti e lambiente dai danni o dal pericolo di danni derivanti da calamità naturali, da catastrofi e da altri eventi calamitosi. 4. A tal fine, la Regione instaura un costante rapporto di collaborazione e partecipazione con gli organi componenti dello Stato, con gli Enti locali, nonchè con altri Enti, organismi e associazioni operanti nellambito regionale in materia di protezione civile.”.
Art. 21. Il comma 1 dellart. 2
della legge
regionale 26 aprile 1988, n. 14 è così modificato:
al primo alinea va anteposto il seguente alinea:
«- predisposizione e attuazione dei programmi
regionali di previsione e prevenzione, in armonia con le indicazioni dei
programmi nazionali di cui al comma 1 dellart. 4 della legge 24 febbraio
1992, n. 225»;
al primo alinea, dopo le parole «piani di
protezione civile», vanno inserite le parole «di concorso in emergenza»;
al secondo alinea, dopo le parole «territorio
regionale», vanno inserite le parole «attraverso limpiego del Sistema
informativo regionale di protezione civile, gestito da personale del Settore,»;
dopo il quarto alinea vanno aggiunti i seguenti
alinea:
«- promozione dellorganizzazione di strutture
comunali di protezione civile;
- promozione e realizzazione di iniziative volte
allinformazione dei cittadini e degli operatori di protezione civile;
- rilascio pareri ai sensi degli artt. 3 e 4
del D.P.R. 21 settembre 1994, n. 613».
Art. 31. Dopo lart. 2 della legge regionale 26 aprile 1988, n. 14, sono inseriti i seguenti articoli: “Art. 2 bis. - 1. E istituito il Comitato regionale di Protezione civile quale organo consultivo permanente della Regione al fine di assicurare il coordinamento delle iniziative regionali con quelle di competenza degli Enti locali, nonchè di altri enti, amministrazioni e organismi operanti in materia di protezione civile. 2. Il Comitato è così composto: a) Presidente della Giunta Regionale o Consigliere regionale delegato, che lo presiede; b) Commissario di Governo o suo delegato; c) Prefetti delle Province pugliesi o loro delegati; d) Comandante della Regione Militare meridionale o suo delegato; e) Presidenti delle Amministrazioni provinciali o loro delegati; f) Presidente regionale dellANCI, o suo delegato; e cinque Sindaci in rappresentanza dei Comuni della Puglia, indicati dalla stessa ANCI; g) Presidente regionale dellUNCEM; h) Ispettore regionale dei Vigili del fuoco; i) Responsabile regionale del Corpo forestale dello Stato; l) Presidente del Comitato regionale della Croce Rossa Italiana; m) Rappresentante del Club alpino italiano (CAI) regionale; n) Tre rappresentanti delle Organizzazioni di volontariato iscritte nellelenco regionale, designati dal Presidente della Giunta Regionale, con proprio decreto, tra quelle maggiormente rappresentative, tenendo conto anche del numero dei soci; o) Dirigente del settore regionale di Protezione civile; p) Presidente dellOsservatorio di Geofisica e Fisica cosmica dellUniversità degli Studi di Bari o suo delegato; q) Responsabile del Servizio geologico regionale. Sino alla costituzione del suddetto Servizio e in attesa della nomina del responsabile, viene chiamato a svolgere le funzioni di membro del Comitato il Presidente dellOrdine regionale dei Geologi o suo delegato. 3. Il Comitato è nominato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e dura in carica cinque anni. Art. 2 ter. 1. La Regione riconosce la funzione del volontariato di protezione civile quale libera espressione di partecipazione, di solidarietà e di pluralismo sociale in conformità con i principi stabiliti dalla legge-quadro sul volontariato 11 agosto 1991, n. 266 e della legge 24 febbraio 1992, n. 225. 2. E previsto limpiego delle organizzazioni di volontariato di protezione civile nei seguenti campi di attività di interesse regionale: - attività conoscitive volte allo studio del territorio e dellambiente, finalizzate alla individuazione dei fattori di rischio esistenti e delle loro cause, compreso il censimento delle risorse umane e strumentali disponibili sul territorio regionale; - attività previsionali e preventive volte alla predisposizione di misure atte a ridurre o eliminare i rischi attraverso il controllo, il monitoraggio del territorio e la elaborazione di specifici piani di intervento; - attività formative e informative volte a sensibilizzare ad educare il cittadino anche attraverso lorganizzazione di corsi di formazione, aggiornamento e specializzazione sulle tematiche di interesse per la protezione civile. 3. Limpiego nelle attività di cui al precedente comma 2 da parte della Regione Puglia, delle organizzazioni di volontariato di protezione civile iscritte al registro generale è regolato da convenzioni stipulate nei termini di cui allart. 5 della legge regionale 16 marzo 1994, n. 11”.
Art. 41. Il comma 1 dellart. 3 della legge regionale 26 aprile 1988, n. 14 è sostituito dal seguente: “1. Lonere derivante dalla presente legge è già stanziato sul Cap. 0531040 denominato Funzionamento dellattività di Protezione civile del bilancio di previsione per lesercizio finanziario 1995 e del bilancio pluriennale 1995-97”.
Art. 5Volontariato 1. E istituito l”Elenco regionale delle associazioni di volontariato per la protezione civile”. 2. Possono essere iscritte nellElenco di cui al precedente comma 1 le Associazioni di volontariato formalmente costituite: - già facenti parte del Registro regionale istituito ai sensi della legge regionale 16 marzo 1994, n. 11; - che prevedono esplicitamente nello Statuto le finalità riconducibili a quelle disciplinate dalla legge 24 febbraio 1992, n. 225 <<Istituzione del Servizio nazionale di protezione civile>>. 3. Possono chiedere liscrizione nellElenco regionale di protezione civile quelle Associazioni che presentino domanda entro il 30 settembre di ogni anno corredate della seguente documentazione: - copia autentica dello Statuto sociale; - copia autentica dellelenco dei soci; - certificazione delle Autorità competenti a dimostrazione degli interventi di protezione civile effettivamente svolti; - informativa sulle dotazioni di eventuali mezzi e strutture possedute o in uso. 3 bis. Entro il termine di cui al comma 3, possono ottenere l’iscrizione all’elenco regionale di protezione civile tutti i gruppi comunali e intercomunali purché formalmente costituiti e presenti nei piani comunali di protezione civile. ((2) ) 3 ter I coordinamenti provinciali delle associazioni di volontariato e dei gruppi comunali di protezione civile, costituiti ai sensi della deliberazione della Giunta regionale 20 aprile 2010, n. 1019 (Iniziative per favorire la costituzione dei coordinamenti provinciali delle associazioni di volontariato e dei gruppi comunali per la protezione civile iscritti all’elenco di cui alla l.r. 39/1995 e successive modifiche e integrazioni), nella misura di uno per ogni provincia, sono iscritti di diritto all’elenco regionale delle associazioni di volontariato per la protezione civile, previa presentazione della copia conforme all’originale dell’atto costitutivo e dello statuto redatti nella forma di atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero di scrittura privata registrata. ((3) ) 3 quater La Regione Puglia riconosce per il funzionamento di ciascun coordinamento provinciale un contributo spese di euro 5 mila per l’anno 2011 a valere sul cap. 531040 denominato “Spese per l’organizzazione, le attività e gli interventi del servizio di protezione civile - L.R. 39/95 e L.R. n. 18/2000” e, per gli anni successivi, nei limiti degli stanziamenti del bilancio di previsione. ((4) ) 3 quinquies La Regione Puglia, mediante appositi accordi, può definire con ogni singolo coordinamento provinciale, iscritto anche al registro generale delle organizzazioni di volontariato di cui alla legge regionale 16 marzo 1994, n.11 (Norme di attuazione della legge-quadro sul volontariato), specifiche attività finalizzate al miglioramento e rafforzamento dell’operatività del sistema regionale della protezione civile, alla realizzazione di percorsi formativi ovvero alla diffusione della cultura della protezione civile. ((5) ) 4. LElenco regionale delle Associazioni di volontariato di protezione civile è aggiornato annualmente.
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