Legge Regionale 18 luglio 1996, n. 13 Nuove norme per l' accelerazione e lo snellimento delle procedure per l' attuazione del piano regionale e della organizzazione dei servizi di smaltimento di rifiuti urbani, modifiche e integrazioni alla legge regionale 13 agosto 1993, n. 17 «Organizzazione dei servizi di smaltimento dei rifiuti urbani».
TITOLO 1Modificazioni alla legge regionale 13 agosto 1993, n. 17
Art. 1(Modifica art. 1 legge
regionale 13 agosto 1993, n. 17) 1. I commi 1, 2 e 3, fino alla
quarta alinea, della legge regionale 13 agosto 1993, n. 17 sono sostituiti dai
seguenti: 1. La presente legge
definisce l organizzazione dei servizi di raccolta dei rifiuti da parte dei
Comuni singoli o associati, secondo i principi della raccolta differenziata dei
materiali suscettibili al riuso sia pre che post - consumo, nonche dei servizi
di smaltimento dei rifiuti urbani e dei fanghi derivanti dalla depurazione dei
liquami urbani, in conformita della legge 29 ottobre 1987, n. 441 e delle
indicazioni contenute nel piano regionale approvato con deliberazione del
Consiglio regionale della Puglia n. 251 del 30 giugno 1993 e dei successivi
provvedimenti di modifica o revisione dello stesso. 2. I rifiuti della presente
legge sono quelli definiti dal decreto del Presidente della Repubblica 10
settembre 1982, n. 915, che recepisce il dettato della direttiva CEE n. 74/ 442
del 15 luglio 1975, modificata con direttive n. 91/ 156 del 18 marzo 1991, n.
76/ 403 e n. 78/ 319 del 20 maggio 1978. Il piano regionale di cui al comma 1
procede altresì alla concreta attuazione dei principi generali dettati dal
citato dpr n. 915 del 1982, che prevedono che l attivita di smaltimento deve
garantire la salute della collettivita e del singole, costituendo atto al
pubblico interesse la salvaguardia dell ambiente, del paesaggio, della
salubrita dell area, della flora, della fauna, del suolo e del sottosuolo e
conferisce competenza obbligatoria dei Comuni, in forma singola o associata,
nelle scelte attuative del piano in materia di promozione dei sistemi per il
recupero, il trattamento e il riciclaggio e di disciplina delle autorizzazioni,
contratti e gestioni delle attivita economiche e di impresa
necessarie. 3. Il piano regionale
comprende: - l analisi statistica dei
rifiuti classificati a norma del dpr n. 915 del 1982, con relativa previsione di
sviluppo; - l analisi delle piu
adeguate e affidabili tecnologie e sistemi di smaltimenti dei rifiuti
urbani; - i criteri generali per l
organizzazione dei servizi di raccolta differenziata di competenza comunale o di
Consorzi di comuni, con particolare riferimento alla regolamentazione dei
servizi di raccolta differenziata dei rifiuti urbani, dei rifiuti speciali
assimilabili nei diversi ambiti del territorio regionale;
- la definizione del modello
organizzativo dei servizi di raccolta differenziata, cernita, stoccaggio,
trasformazione, recupero, smaltimento finale dei rifiuti nei diversi ambiti del
territorio regionale, con l individuazione dei bacini di utenza e della
tipologia degli impianti .
Art. 2(Modifica art. 3 lr n. 17 del
1993) 1. All art. 3 della lr n. 17
del 1993 e aggiunto il seguente comma 5:
5. Il Sindaco del
Comune nel cui ambito ricade la localizzazione del sito convoca, almeno ogni sei
mesi, apposita Conferenza di bacino, quale strumento per verificare l andamento
dello smaltimento dei rifiuti. Fanno parte della Conferenza di bacino i Sindaci
dei Comuni che conferiscono i rifiuti dello stesso bacino, un rappresentante
della Regione, un rappresentante della Provincia e i rappresentanti delle
associazioni ambientaliste presenti sul territorio .
Art. 3(Modifica art. 7 l.r. n. 17 del
1993) 1. I commi 1 e 2 dell art. 7
della lr n. 17 del 1993 sono sostituiti dai seguenti:
1. Ai sensi del comma
1 dell art. 9 quater della legge 9 novembre 1988, n. 475, i Comuni organizzano
le attivita di smaltimento dei rifiuti di cui all art. 1 della presente legge
secondo le seguenti modalita:
- separazione a partire dal
conferimento della frazione umida da quella secca:
- separazione dei flussi di
rifiuto al fine di favorire il riutilizzo, recupero, riciclo delle singole
frazioni fin dalla produzione distribuzione, consumo,
raccolta;
- riduzione della quantita e
della pericolosita della azione non recuperabile da avviare allo smaltimento
finale, assicurando garanzie di protezione ambientale;
- promozione di attivita
informative e culturali a tutela dell ambiente, della salute, della sicurezza
dei cittadini favorendone la partecipazione alle attivita di riduzione dei
rifiuti e del recupero delle materie seconde per concorrere alla riduzione della
quota residuale tal quale con l intento di ridurre l emergenza e la necessita
di ulteriori siti da destinare a discarica o a impianto
termodistruttore.
2. In adempimento al decreto
del Ministro dell ambiente 29 maggio 1991, le prescrizioni contenute nei piani
regionali di cui al precedente art. 1 relative all esercizio della raccolta
differenziata dei rifiuti di cui al dpr n. 915 del 1982 costituiscono
regolamentazione dei relativi servizi.
2. Dopo il comma 3 dell art. 7
della lr n. 17 del 1993 sono aggiunti i seguenti commi:
4. I Comuni, nell
ambito dei propri bacini, localizzano le aree per lo stoccaggio delle materie
provenienti dalla raccolta differenziata. I centri di stoccaggio e prima
lavorazione dei residui rivenienti da raccolta differenziata di rifiuti urbani,
possono nascere anche a seguito di proposta dei gestori del pubblico servizio di
igiene urbana.
5. In via sperimentale, fino
all entrata in esercizio degli impianti di compostaggio previsti nel piano di
cui all art. 1 le Province possono autorizzare la realizzazione e l esercizio
di impianto di trattamento aerobico di residui organici selezionati
riutilizzabili per la produzione di ammendanti e/ o fertilizzanti presentati dai
Comuni singoli o associati che rappresentino un bacino di utenza di almeno
50.000 abitanti. L autorizzazione costituisce deroga alla norma di non
frazionabilita delle potenzialita di impianti a tecnologia complessa sancita
dal comma 5 dell art. 9 della lr n. 17 del 1993 .
Art. 4(Modifica art. 10lr n. 17 del
1993) 1. I commi 2 e 3 dell art. 10
della lr n. 17 del 1993 sono modificati come segue:
2. Il Comune titolare
e tenuto a rendere disponibile l impianto a servizio di tutti i Comuni
compresi nel relativo bacino di utenza. I costi di smaltimento sono ripartiti
tra i Comuni interessati in proporzione all entita dei rifiuti conferiti all
impianto da ciascun Comune, tenuto conto del quadro dei costi proposto all atto
della richiesta di autorizzazione all esercizio che la competente Provincia
approvera in sede di approvazione del progetto. I costi di gestione degli
impianti dovranno indicare le modalita di revisione delle tariffe di
smaltimento.
3. Il quadro economico di cui
al comma 2 dovra esplicitare i costi relativi alla gestione e quelli relativi
agli ammortamenti. Dei costi relativi alla gestione fanno parte quelli per le
attivita di sensibilizzazione ed educazione ambientale, con particolare
riguardo al perseguimento degli obiettivi di riduzione della quantita dei
rifiuti prodotti e della raccolta separata degli stessi. Tra i costi di gestione
occorrera tener conto dei costi socio - ambientali connessi con la gestione
dell impianto. Detti costi, determinati sulla base delle quantita di rifiuti
conferiti, confluiranno in un apposito fondo del Comune sede di impianto e sara
destinato alla bonifica e riqualificazione di siti inquinati, ivi comprese le
aree industriali dismesse, al recupero delle aree degradate, alla realizzazione
di centri di socializzazione e di attrezzature per lo sport e il tempo libero.
L incidenza del costo non potra superare due lire per ogni chilogrammo di
rifiuto conferito .
2. Il comma 5 dell art. 10
della lr n. 17 del 1993 e abrogato.
Art. 5(Modifica art. 13 lr n. 17 del
1993) 1. I commi 1 e 5 dell art. 13
della lr n. 17 del 1993 sono sostituiti come segue:
1. I Comuni di ciascun
bacino di utenza sono obbligati a conferire i rifiuti urbani prodotti nel
proprio territorio, ad esclusione di quelli pericolosi di cui al precedente art.
6, agli impianti di smaltimento ubicati nel bacino di utenza di cui fanno parte
e posti al servizio dello stesso.
5. La Giunta regionale, sentite
le Amministrazioni provinciali competenti per territorio, puo disporre la
deroga temporanea al divieto di cui al precedente comma 1, sulla base di
specifici accordi interregionali, nel rispetto degli obiettivi generali
stabiliti dal piano regionale per lo smaltimento dei rifiuti urbani in Puglia .
2. Il comma 3 dell art. 13
della lr n. 17 del 1993 e abrogato.
Art. 6(Abrogazione art. 22 della lr
n. 17 del 1993) 1. L art. 22 della lr n.
17 del 1993 e abrogato.
TITOLO 2NORME INTEGRATIVE DELLA LEGGE REGIONALE
13 AGOSTO 1993, N. 17
Art. 7(Finanziamento attivita di recupero e raccolta differenziata) 1. La Giunta regionale con propria deliberazione stabilisce
ogni anno i criteri per la destinazione e l utilizzo dei fondi pervenuti alla
Regione ai sensi del comma 27 dell art. 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549.
La deliberazione e pubblicata per intero sul Bollettino Ufficiale della Regione
Puglia e ne e data notizia attraverso i quotidiani regionali a maggiore
diffusione.
2. Entro novanta giorni dalla data di pubblicazione della
deliberazione, la Giunta regionale individua gli interventi ammessi a
finanziamento sulla base delle proposte presentate dalle Province, dai Comuni
singoli e/ o associati, nelle forme di cui all art. 22 della legge 8 giugno
1990, n. 142 e/ o dai Consorzi misti.
[3. Le deliberazioni regionali di cui ai commi precedenti sono
assunte su proposta di apposita Commissione tecnica nominata dall Assessore
all ambiente, costituita da undici elementi e composta dal dirigente dell
Ufficio regionale smaltimento rifiuti o da un suo delegato; da tre dirigenti
dello Stato con qualificata esperienza amministrativa in enti, strutture
pubbliche di media o grande dimensione; da due esperti del Comitato tecnico
scientifico della lr
n. 17 del 1993 e da un funzionario designato da ciascuna Amministrazione
provinciale.](1)
[4. La Commissione avra il compito di promuovere altresì:
- studi e programmazione delle attivita di sensibilizzazione
ed educazione ambientale con particolare riguardo al perseguimento degli
obiettivi di riduzione della quantita di rifiuti prodotti e della raccolta
differenziata degli stessi;
- l adeguamento dei regolamenti comunali per le attivita di
smaltimento e l organizzazione e la vigilanza sugli adempimenti di cui al comma
3 dell art. 10
della lr
n. 17 del 1993]. (2)
(1) Comma già soppresso dalla l.r. 17/2007, art. 6, è stato successivamente abrogato dalla l.r. 36/2009, art. 13.(2) Comma già soppresso dalla l.r. 17/2007, art. 6, è stato successivamente abrogato dalla l.r. 36/2009, art. 13.
Art. 8(Siti impianti di smaltimento) 1. I siti sui quali devono essere realizzati gli impianti di
smaltimento dei rifiuti urbani in attuazione del piano regionale di cui alle
deliberazioni del Consiglio regionale n. 251 del 30 giugno 1993 e n. 359 del 19
settembre 1993 sono individuati con la presente legge in conformita delle
localizzazioni gia adottate al 31 dicembre 1995 in applicazione dell art. 9
della lr
n. 17 del 1993.
2. E data facolta ai Comuni ricompresi in ciascuno dei bacini
di utenza definiti dal piano regionale di stabilire, d intesa fra loro, la
variazione delle localizzazioni di cui al comma 1, nell ambito del territorio
coincidente con il medesimo bacino di utenza, secondo il criterio della
rotazione.
3. Nel rispetto dei limiti di frazionamento degli impianti di
discarica controllata di cui al comma 5 dell art. 9
della lr
n. 17 del 1993, alcuni dei Comuni ricadenti nello stesso bacino di utenza
possono, di intesa tra loro, individuare autonomamente un nuovo sito ove
localizzare un impianto di discarica controllata con volumetria utile pari a
quota parte, misurata proporzionalmente alla popolazione da servire, di quella
gia individuata dal piano regionale quale fabbisogno del bacino medesimo.
4. E data facolta al Comune nel cui ambito ricade la
localizzazione di cui al precedente comma 1 di stabilire la variazione di tale
localizzazione ad altro sito nell ambito del medesimo territorio comunale,
comunque non oltre novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge; decorso inutilmente tale periodo, si applica quanto previsto al
precedente comma 1.
5. Le localizzazioni stabilite ai sensi dei precedenti commi 2
e 4 devono essere effettuate in conformita del decreto del Ministro dell
ambiente 28 dicembre 1987, n. 559 e con l osservanza dei criteri stabiliti dal
piano regionale.
Art. 9(Situazioni di emergenza) 1. In situazioni di comprovata eccezionalita, l
Amministrazione provinciale competente per territorio provvede con procedura d
urgenza, ad autorizzare la prosecuzione delle attivita di esercizio degli
impianti autorizzati di 1a categoria esistenti alla data di entrata in vigore
della legge
regionale 19 aprile 1995, n. 23 oltre la capacita massima gia autorizzata
su esclusiva istanza del Comune nel cui territorio ricade l impianto o dei
soggetti giuridici titolari della gestione in conformita dell art. 6, lett d),
del dpr n. 915 del 1982, con esclusione di quelli eserciti e censiti quali siti
inquinati. Tale prosecuzione e progettualmente definita mediante ampliamento e
innalzamento della quota massima di colmata finale dei rifiuti; l
autorizzazione dovra essere concessa previo parere tecnico del comitato di cui
all art. 5
della legge
regionale 3 ottobre 1986, n. 30, e nulla osta igienico sanitario della ASL
competente, fino all entrata in funzione dei nuovi impianti programmati.
2. Le volumetrie di discarica controllata, gia previste dal
piano regionale per ciascun bacino di utenza, possono essere variate in aumento
fino a un massimo del venti per cento con deliberazione del Consiglio comunale
da parte dei Comuni nel cui territorio le discariche risultano localizzate.
3. Gli impianti di discarica controllata di 1^ categoria che
alla data di entrata in vigore della presente legge risultano autorizzati all
esercizio ai sensi del dpr n. 915 del 1982, della lr n. 30 del 1986 e della
legge n. 441 del 1987, non coincidenti con le localizzazioni stabilite in
attuazione del piano regionale, sono esercitati fino all esaurimento delle
volumetrie progettuali gia approvate, a servizio del bacino di utenza nel quale
ricadono, nel rispetto della distanza minima di Km 2 dai punti di
approvvigionamento delle risorse idriche ad uso idropotabile.
Art. 101. Gli impianti di compostaggio autorizzati in via sperimentale ai sensi del
precedente art. 3 devono possedere caratteristiche tecnologiche conformi a
quanto stabilito da apposita delibera di Giunta regionale e avere capacita di
smaltimento non inferiore a cento tonnellate al giorno.
Art. 111. I Comuni devono prioritariamente individuate le soluzioni di recupero dei
rifiuti attraverso gli impianti di riciclaggio eventualmente presenti sul
territorio.
Disposizioni finali La presente legge e dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 127 della Costituzione e 60 dello Statuto ed entrera in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.
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