Anno 1998
Numero 8
Data 28/08/1998
Abrogato
Materia Industria;
Note Pubblicata nel B.U.R. Puglia 30 gennaio 1998, n. 11
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Legge Regionale 28 agosto 1998, n. 8

Modifiche e integrazioni alle leggi regionali 19 dicembre 1994, n. 34 e 4 luglio 1994, n. 24 in materia di accordo di programma per la realizzazione di strutture nei settori industriale, artigianale, agricolo, turistico, alberghiero e di approvazione dei piani regolatori generali.(1) 


(1) Legge  abrogata dalla l.r. 3/2004, art. 1


Art. 1

(2) 


[1. All’art. 1 della legge regionale 19 dicembre 1994, n. 34  sono apportate le seguenti modifiche e integrazioni:

a) comma 1:

1) sono sostituite le parole nel settore produttivo a carattere industriale e artigianale con le parole nei settori industriale, artigianale, agricolo,turistico e alberghiero;

2) dopo la parola realizzazione è aggiunta la parola ampliamento;

3) il numero 50 è sostituito con il numero 10;

b) comma 2:

1) allinizio del comma sono aggiunte le seguenti parole: Per gli interventi nei settori industriale, artigianale, turistico e alberghiero;

2) la parola preveda è sostituita dalle parole dispone di aree idonee e sufficienti;

3) le parole non destinate alle attività industriali e/o artigianali sono sostituite con le parole non aventi la stessa destinazione;

c) comma 3:

1) le parole rispettivamente a 5 e 10 anni sono sostituite con le parole a 5 anni;

2.   Alla legge regionale 19 dicembre 1994, n. 34 è introdotto il seguente art. 1 bis:

    Art. 1 bis. La presente legge non deroga alle norme in materia di vincoli di tutela del territorio e dellambiente.

3. Alla legge regionale 19 dicembre 1994, n. 34 è introdotto il seguente art. 1 ter:

    Art. 1 ter. Le modalità di approvazione dei piani regolatori generali stabilite dalla legge regionale 4 luglio 1994, n. 24 si applicano a tutti i piani che alla data di pubblicazione della presente legge risultano giacenti presso il Settore    urbanistico, in attesa del parere del Comitato urbanistico regionale. Per gli strumenti esecutivi il parere vincolante del CUR è espresso entro novanta giorni; decorso inutilmente tale termine, il Comune interessato promuove, ai sensi dellart. 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, una Conferenza di servizi allo scopo di definire il procedimento di approvazione.]



(2) Legge  abrogata dalla l.r. 3/2004, art. 1