Legge Regionale 15 gennaio 2001, n. 8 Assicurazione infortuni in favore dei Consiglieri regionali.(1)
(1) Legge abrogata dalla l.r. 8/2003, art. 17
Art. 1Polizza assicurativa.(2) [1. LUfficio di Presidenza del Consiglio regionale è
autorizzato a stipulare, con società assicuratrici di riconosciuta solidità
patrimoniale, una polizza cumulativa contro i rischi da infortuni in favore dei
Consiglieri regionali per tutta la durata del loro mandato.
2. Lassicurazione copre gli infortuni che i Consiglieri
possono subire nel corso del mandato consiliare per cause connesse con il loro
esercizio e per ogni altra causa] .
(2) Legge abrogata dalla l.r. 8/2003, art. 17
Art. 2Massimali.(3) [1. Il contratto di assicurazione deve prevedere le seguenti
indennità:
a) lire un miliardo in caso di morte;
b) lire un miliardo in caso di invalidità permanente;
c) lire 300 mila per ogni giorno di invalidità temporanea.
2. Allinizio di ogni legislatura lUfficio di Presidenza
del Consiglio regionale, con propria deliberazione, ridetermina i massimali
previsti dal comma 1].
(3) Legge abrogata dalla l.r. 8/2003, art. 17
Art. 3Premio(4) [1. Al pagamento del premio annuo si provvede nella misura del
30 per cento a carico del Consigliere regionale e per il restante 70 per cento a
carico del bilancio del Consiglio].
(4) Legge abrogata dalla l.r. 8/2003, art. 17
Art. 4Norme finanziarie.(5) [1. Allonere derivante dallapplicazione della presente legge,
quantificato in lire 70 milioni annue, si fa fronte, a partire dallesercizio
finanziario 2001, con lo stanziamento del cap. 1020 Spese per indennità di
carica e di missione spettanti ai componenti del Consiglio regionale e
assicurazione contro gli infortuni degli stessi dei corrispondenti bilanci di
previsione della Regione Puglia].
(5) Legge abrogata dalla l.r. 8/2003, art. 17
Art. 5Decorrenza.(6) [1. I massimali previsti nellarticolo 2 sono applicati a
decorrere dal primo giorno del mese successivo allentrata in vigore della
presente legge] .
(6) Legge abrogata dalla l.r. 8/2003, art. 17
Art. 6Abrogazioni.(7)
(7) Legge abrogata dalla l.r. 8/2003, art. 17
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