Anno 2001
Numero 8
Data 15/01/2001
Abrogato
Materia Consiglieri - Gruppi - Segreterie particolari;
Note Pubblicata nel B.U.R. Puglia 15 gennaio 2001, n. 8
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Legge Regionale 15 gennaio 2001, n. 8

Assicurazione infortuni in favore dei Consiglieri regionali.(1) 


(1) Legge abrogata dalla l.r. 8/2003, art. 17


Art. 1

Polizza assicurativa.(2) 


[1. LUfficio di Presidenza del Consiglio regionale è autorizzato a stipulare, con società assicuratrici di riconosciuta solidità patrimoniale, una polizza cumulativa contro i rischi da infortuni in favore dei Consiglieri regionali per tutta la durata del loro mandato.

2. Lassicurazione copre gli infortuni che i Consiglieri possono subire nel corso del mandato consiliare per cause connesse con il loro esercizio e per ogni altra causa] . 



(2) Legge abrogata dalla l.r. 8/2003, art. 17


Art. 2

Massimali.(3) 


[1. Il contratto di assicurazione deve prevedere le seguenti indennità:

a) lire un miliardo in caso di morte;

b) lire un miliardo in caso di invalidità permanente;

c) lire 300 mila per ogni giorno di invalidità temporanea.

2. Allinizio di ogni legislatura lUfficio di Presidenza del Consiglio regionale, con propria deliberazione, ridetermina i massimali previsti dal comma 1]. 



(3) Legge abrogata dalla l.r. 8/2003, art. 17


Art. 3

Premio(4) 


[1. Al pagamento del premio annuo si provvede nella misura del 30 per cento a carico del Consigliere regionale e per il restante 70 per cento a carico del bilancio del Consiglio]. 


(4) Legge abrogata dalla l.r. 8/2003, art. 17


Art. 4

Norme finanziarie.(5) 


[1. Allonere derivante dallapplicazione della presente legge, quantificato in lire 70 milioni annue, si fa fronte, a partire dallesercizio finanziario 2001, con lo stanziamento del cap. 1020 Spese per indennità di carica e di missione spettanti ai componenti del Consiglio regionale e assicurazione contro gli infortuni degli stessi dei corrispondenti bilanci di previsione della Regione Puglia]. 


(5) Legge abrogata dalla l.r. 8/2003, art. 17


Art. 5

Decorrenza.(6) 


[1. I massimali previsti nellarticolo 2 sono applicati a decorrere dal primo giorno del mese successivo allentrata in vigore della presente legge] . 


(6) Legge abrogata dalla l.r. 8/2003, art. 17


Art. 6

Abrogazioni.(7) 




(7) Legge abrogata dalla l.r. 8/2003, art. 17