Anno 2001
Numero 8
Data 15/01/2001
Abrogato No
Materia Consiglieri - Gruppi - Segreterie particolari;
Note Pubblicata nel B.U.R. Puglia del 15 gennaio 2001, n. 8.
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Legge Regionale 15 gennaio 2001, n. 8

Assicurazione infortuni in favore dei Consiglieri regionali.



Art. 1

(Polizza assicurativa)


1.         L’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale è autorizzato a stipulare, con società assicuratrici di riconosciuta solidità patrimoniale, una polizza cumulativa contro i rischi da infortuni in favore dei Consiglieri regionali per tutta la durata del loro mandato.
2.         L’assicurazione copre gli infortuni che i Consiglieri possono subire nel corso del mandato consiliare per cause connesse con il loro esercizio e per ogni altra causa.



Art. 2

(Massimali)


1.                  Il contratto di assicurazione deve prevedere le seguenti indennità:
  1. lire un miliardo in caso di morte;
  2. lire un miliardo in caso di invalidità permanente;
  3. lire 300 mila per ogni giorno di invalidità temporanea.
2.         All’inizio di ogni legislatura l’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, con propria deliberazione, ridetermina i massimali previsti dal comma 1.



Art. 3

(Premio)


1.         Al pagamento del premio annuo si provvede nella misura del 30 per cento a carico del Consigliere regionale e per il restante 70 per cento a carico del bilancio del Consiglio.



Art. 4

(Norme finanziarie)


1.         All’onere derivante dall’applicazione della presente legge, quantificato in lire 70 milioni annue, si fa fronte, a partire dall’esercizio finanziario 2001, con lo stanziamento del cap. 1020 Spese per indennità di carica e di missione spettanti ai componenti del Consiglio regionale e assicurazione contro gli infortuni degli stessi dei corrispondenti bilanci di previsione della Regione Puglia.



Art. 5

(Decorrenza)


1.         I massimali previsti nell’articolo 2 sono applicati a decorrere dal primo giorno del mese successivo all’entrata in vigore della presente legge.


Art. 6

(Abrogazioni)


1.         Sono abrogate le leggi regionali 14 aprile 1975, n. 33, 5 luglio 1984, n. 34 e 11 settembre 1986, n. 22.