Legge Regionale 15 gennaio 2001, n. 8
Assicurazione infortuni in favore dei Consiglieri regionali.
Art. 1(Polizza assicurativa)
1.
L’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale è autorizzato a
stipulare, con società assicuratrici di riconosciuta solidità patrimoniale, una
polizza cumulativa contro i rischi da infortuni in favore dei Consiglieri
regionali per tutta la durata del loro mandato.
2.
L’assicurazione copre gli infortuni che i Consiglieri possono subire nel
corso del mandato consiliare per cause connesse con il loro esercizio e per ogni
altra causa.