Regolamento Regionale 2 aprile 1997, n. 1 Art. 4, comma 2, lett. b), legge regionale 19 aprile 1995, n. 20 - Assegnazione delle quote di spesa per l'assistenza a rilievo sanitario fornita alle persone parzialmente o del tutto non autosufficienti ospitate nelle strutture residenziali protette.(1)
(1) Il contributo giornaliero riconosciuto dalla Regione ai gestori di case
protette ai sensi del presente regolamento è elevato a euro 32,== a decorrere
dal 1° luglio 2004, ai sensi dell'art. 32 della l.r.
14/2004 Art. 1(Classificazione delle
strutture) 1. Le
residenze protette erogano prevalentemente servizi socio-assistenziali a persone
anziane le cui limitazioni fisiche e/o psichiche correlate all’età non
consentono di condurre una vita autonoma e le cui patologie, non in fase acuta,
non possono far prevedere che dei limitati livelli di
recuperabilità. 2.
Possono altresì ospitare persone che, pur non avendo raggiunto l’età
pensionabile, a causa di infermità o insanabili difetti fisici non sono in grado
di svolgere autonomamente gli atti della vita
quotidiana. 3. Sono
equiparate alle residenze protette le case protette di cui alla legge
regionale 31 agosto 1981, n. 49 e al relativo regolamento
di attuazione 9 maggio 1983, n. 1 e successive
modifiche. 4.
Esclusivamente ai fini della presente classificazione, sulla base dei requisiti
determinati dal presente regolamento, le residenze protette vengono distinte
nelle seguenti fasce A e B. FASCIA A Vengono
iscritte nella presente fascia le strutture operanti nella materia di cui alla
legge
regionale n. 49 del 1981 che abbiano ottenuto, alla data di approvazione del
presente regolamento, la prescritta classificazione o riclassificazione (di tipo
A o di tipo B) in Casa Protetta e conseguente iscrizione all’apposito Albo
regionale. In
particolare, all’interno delle strutture di che trattasi devono essere
assicurati e rispettati i seguenti standards organizzativi e servizi
speciali: a) Responsabile della
struttura. b) Coordinatore sanitario: un medico geriatra
fino a 120 residenti per 36 ore lavorative settimanali con prevalenti compiti di
coordinamento in materia di riabilitazione, di dietetica e al fine di garantire
omogenei comportamenti assistenziali e di coordinamento dell’intera attività
sanitaria. c) Assistente sociale: figura professionale da
riferirsi prettamente al campo socio-assistenziale non avente rilievo sanitario.
Si richiama quanto stabilito dal regolamento regionale 9 maggio 1983, n.
1. d) Assistente psicologico: vale quanto innanzi
precisato per l’assistente sociale. e) Riabilitatore: uno fino a 60 persone
residente per 36 ore lavorative settimanali. f) Infermiere professionale: in organico,
almeno 1/15 residenti, garantendo comunque il servizio nell’arco delle intere 24
ore della giornata. Per le
restanti figure professionali non contemplate nel presente comma si fa
riferimento a quanto previsto dal regolamento
regionale 9 maggio 1983, n. 1. FASCIA B
Vengono
iscritte nella presente fascia le residenze protette che, benché non in possesso
dei maggiori requisiti, previsti e indicati nella precedente fascia A, risultino
comunque iscritte nell’apposito Albo regionale delle case protette di cui
all’art. 20
della legge
regionale n. 49 del 1981 (avendo ottenuto la prescritta classificazione o
riclassificazione di tipo A o di tipo B) e prevedano le seguenti figure
professionali: il Coordinatore sanitario, il responsabile della struttura e un
riabilitatore fino a 60 residenti per 36 ore lavorative
settimanali.
Art. 2(Richiesta di
assegnazione) 1. Le
residenze protette in possesso dei requisiti per la classificazione in una delle
due fasce indicate all’art. 1, gestite da: - enti pubblici, - privato
sociale, - cooperative
sociali, - enti morali, non
aventi fine di lucro, richiederanno al Direttore generale della ASL di
appartenenza la classificazione in una delle due fasce previste dal presente
regolamento.(2) 2. Sulle
richieste, debitamente documentate, il Direttore generale della ASL, esperite le
dovute verifiche sul possesso dei requisiti e sull’entità dei residenti
dichiarati, esprime, entro trenta giorni dalla ricezione delle stesse, motivato
parere in ordine alla fascia da assegnare alle
strutture. 3. Il
Direttore generale della ASL di competenza, espresso il parere nei termini di
cui al comma 2, lo trasmetterà alla Giunta regionale (Assessorato alla sanità e
ai servizi sociali) per i successivi adempimenti. 4.
La Giunta
regionale provvederà alla prescritta classificazione, con proprio atto motivato,
entro trenta giorni dalla ricezione del parere da parte del competente Direttore
generale della ASL.
5. Le
strutture che intendono inoltrare domanda di contributi previsti dal successivo
art. 3 devono aver ottenuto la classificazione di cui
sopra.
(2) Comma così sostituito con Reg. 24 ottobre 2005, n.
25. Il testo originario era così formulato:
«1. Le residenze protette in possesso dei requisiti per la classificazione in
una delle due fasce indicate all'art. 1, gestite da: - enti pubblici, - privato
sociale, - cooperative sociali, - enti morali, non aventi fine di lucro, richiederanno al
Direttore generale della A.S.L. di appartenenza la classificazione in una delle
due fasce previste dal presente regolamento.».
Art. 3(Determinazione del
contributo) 1.
In considerazione del
parere espresso dal Consiglio sanitario nazionale nella seduta dell’8 giugno
1984, la spesa sanitaria relativa al ricovero in residenza protetta non può, in
alcun modo, essere superiore al 50% della retta globale stabilita singolarmente
dalle residenze protette, conformemente alla normativa vigente e, comunque, non
può essere superiore, per il corrente anno, a quanto determinato nel presente
regolamento:
Fascia
A |
L. 55.000
giornaliere per ogni residente non autosufficiente;
L. 49.500
giornaliere per ogni residente parzialmente
autosufficiente; |
Fascia
B |
L. 40.000
giornaliere per ogni residente non autosufficiente;
L. 34.500 giornaliere per ogni
residente parzialmente autosufficiente. |
Art. 4(Ulteriori interventi a carico
delle Aziende sanitarie locali)(3) 1. Oltre
al contributo giornaliero di cui all’art. 3 a carico del Fondo sanitario
regionale e alla cui liquidazione alla residenze protette provvederà
la ASL di
competenza per territorio, dal quadro normativo emerge che nei confronti delle
residenze protette che ospitano anziani o disabili non autosufficienti le ASL
sono tenute a molteplici interventi che si possono così
articolare:
1. assistenza medica
generica;
2. assistenza medica
specialistica;
3. fornitura di
farmaci;
4. fornitura di presidi
sanitari.
1)
Assistenza medica generica
L’assistenza medica generica nei confronti degli ospiti parzialmente o
del tutto non autosufficienti all’interno delle residenze protette è affidata a
medici di medicina generale convenzionati con la ASL di appartenenza, secondo le modalità stabilite
dalle norme generali in vigore.
2) Assistenza medica
specialistica
A norma
dell’Art. 26, 6° comma, della Legge n. 833/78, l’assistenza medica specialistica
è prestata, di norma, presso gli ambulatori dell’Azienda Sanitaria Locale di cui
l’utente fa parte o presso gli ambulatori esterni
convenzionati.
Per
quanto riguarda i soggetti non autosufficienti, la stessa legge afferma, in
linea di principio, la possibilità di erogare delle prestazioni specialistiche
anche presso il domicilio dell’utente, al fine di ridurre i ricoveri
ospedalieri.
Le
Aziende Sanitarie Locali infatti, a norma dell’Art. 20 del D.P.R. n. 316/90,
possono chiedere agli specialisti ambulatoriali convenzionati . che operano
nelle strutture pubbliche direttamente gestite dal S.S.N. - di svolgere
l’attività professionale al di fuori della sede abituale di lavoro (attività
extra-moenia).
A seconda
pertanto delle esigenze erogative prospettate, le prestazioni specialistiche in
attività extra-moenia, finalizzata alla prevenzione, diagnosi, cura e
riabilitazione, possono essere svolte dal medico specialista convenzionato a
domicilio e presso le residenze protette, previa autorizzazione della competente
A.S.L.
3)
Fornitura di farmaci
All’interno di ogni A.S.L. deve essere definito un Prontuario Terapeutico
per i farmaci e un Repertorio Terapeutico per il materiale farmaceutico
direttamente specifico per le residenze protette.
Detta
definizione deve essere fatta di concerto tra i Coordinatori Sanitari delle
residenze protette ed i responsabili del Settore Farmaceutico e della Farmacia
Ospedaliera.
La lista
è concordata nell’ambito dei farmaci e del materiale farmaceutico gestito dalla
Farmacia Ospedaliera.
Le
richieste di materiale farmaceutico non possono prevedere prodotti diversi da
quelli concordati nella lista.
a)
Modalità di richiesta
Le
richieste di farmaci e di materiale farmaceutico vengono indirizzate al Servizio
di Farmacia Ospedaliera con la frequenza e le modalità ritenute necessarie e
concordate preventivamente tra il Coordinatore Sanitario della residenza
protetta e il Responsabile del Servizio di Farmacia
Ospedaliera.
I farmaci
e il materiale farmaceutico vengono prelevati da un incaricato, debitamente
autorizzato per iscritto dalla residenza protetta.
4) Fornitura di Presidi
Sanitari
I presidi
sanitari devono essere erogati dalla ASL competente per territorio, direttamente
e senza oneri, alle residenze protette in analogia a quanto previsto per i
prodotti farmaceutici, nella misura e con le procedure di cui al protocollo per
l’assistenza farmaceutica.
Per
quanto attiene alla fornitura di pannolini, pannoloni e degli altri ausili per
l’incontinenza, la fornitura rimane a carico delle strutture assistenziali
potendo includere il relativo costo tra quello assunto direttamente dalla
Regione all’interno della quota
giornaliera di rimborso spese sanitarie e di rilievo
sanitario.
(3) Il contributo giornaliero riconosciuto dalla Regione ai gestori di case
protette ai sensi del presente regolamento è elevato a euro 32,== a decorrere
dal 1° luglio 2004, ai sensi dell'art. 32 della l.r.
14/2004
Art. 5(Procedure per
l’ammissione) 1.
Proposta di ricovero
La
proposta di ricovero in una residenza per anziani non autosufficienti può essere
prospettata dal medico di fiducia dell’assistito, dalle unità operative della
ASL di appartenenza dell’anziano, nonché dal Comune di residenza del medesimo.
Dalla proposta, che va inoltrata alla ASL di residenza dell’anziano, devono
necessariamente risultare i seguenti elementi di natura sanitaria e di natura
socio-assistenziale:
a) dipendenza psico-fisica dell’anziano
risultante da specifica relazione che ne evidenzi la diagnosi clinica con le
indicazioni relative alle terapie precedentemente praticate, oltre alle
motivazioni cliniche, assistenziali e riabilitative della proposta di ricovero
(di competenza dei sanitari, come innanzi
specificato);
b) impossibilità di permanenza dell’anziano
nel proprio domicilio, anche a causa della situazione familiare e
socio-ambientale (di competenza del Comune).
2. Valutazione della proposta di
ricovero
La Unità
Valutativa Geriatrica (UVG)
della ASL di residenza dell’anziano procede, direttamente o su base documentale,
a una valutazione multidimensionale (VMD) delle condizioni di non
autosufficienza dell’anziano da ricoverare e delle possibili ed efficaci
alternative al ricovero. Le UVG sono formate da:
a) un medico geriatra, come
Coordinatore;
b) un assistente
sociale;
c) un terapista della
riabilitazione;
d) un infermiere
professionale;
e) un assistente
sanitario.
Nella sua
attività l’UVG si raccorda con il medico di fiducia dell’anziano. Il ricovero è
subordinato all’assenso espresso dal soggetto, quando è nella capacità di farlo,
informato sulle regole di cui si richiede il rispetto. La ASL di residenza dell’anziano,
valutata la proposta di ricovero e sentito il parere del responsabile sanitario
della residenza protetta, provvede alla emissione della impegnativa.
L’impegnativa dovrà essere emessa entro tre giorni dalla proposta di ricovero.
L’impegnativa costituisce la dichiarazione di assunzione, da parte della ASL di
ubicazione della struttura, degli oneri imputabili al Fondo sanitario regionale
e rivenienti dal ricovero prescritto.
3.
Impegnativa per ricoveri extra-zonali
Laddove
nel territorio di residenza dell’anziano non vi siano residenze protette si può
fare ricorso a residenze ubicate in altre ASL; in tal caso, la ASL di residenza dell’anziano
provvede a far pervenire alla ASL di ubicazione della residenza protetta la
proposta di ricovero, formulata secondo le disposizioni precedenti, e a
richiedere il necessario nulla osta e la conseguente emissione dell’impegnativa.
Gli oneri corrisposti alla residenza protetta da parte della ASL di ubicazione
vengono rimborsati, da parte della ASL di residenza dell’anziano, alla
richiamata ASL di ubicazione della residenza
protetta.
4. Persone già residenti presso le
residenze protette
Per
quanto attiene le persone che al momento dell’approvazione del presente
regolamento siano già ricoverate presso residenze protette, la UVG competente per territorio
provvederà a sottoporre le stesse a una specifica visita medica, certificando lo
stato di salute dei soggetti interessati e indicando altresì lo stato di
autosufficienza di ogni singolo residente, se cioè rientrante nella categoria
dei non autosufficienti o in quella dei parzialmente
autosufficienti.
5.
Verifiche
La ASL, tramite la
UVG del territorio, può disporre accertamenti e verifiche sulle
prestazioni erogate ai propri assistiti.
Art. 6(Liquidazione dei
contributi) 1. Per
quanto attiene la corresponsione dei compensi per le giornate di effettiva
presenza, eventuali computi per temporanee assenze, a vario titolo, possono
essere effettuati dal Direttore generale della ASL, d’intesa con il responsabile
della residenza ospitante, sino a un massimo di 1/3 della retta a carico della
ASL, in considerazione dei costi fissi rimanenti comunque a carico delle
residenze protette.
2. Circa
le modalità di liquidazione, le stesse saranno effettuate sulla base di un
rendiconto mensile che le singole strutture dovranno rassegnare alle ASL entro
il giorno dieci del mese successivo a quello di
riferimento.
3. La
liquidazione del contributo previsto dal presente regolamento avverrà con
accredito alla residenza ospitante entro trenta giorni dal ricevimento del
rendiconto mensile.
4. Entro
il 31 gennaio dell’anno successivo, le singole strutture provvederanno a inviare
un rendiconto annuale riassuntivo di quelli mensilmente
inviati.
5. Le
singole ASL devono altresì inviare all’Assessorato regionale alla sanità,
trimestralmente, copia dei rendiconti mensili, oltre a una dettagliata relazione
sull’intero rapporto convenzionale.
Art. 7(Convenzione) 1. Lo schema-tipo di convenzione da stipulare tra le ASL e le residenze protette in attuazione del presente regolamento viene allegato in uno allo stesso e ne costituisce parte integrante e sostanziale. 2. Le strutture protette iscritte nell’apposito registro di cui all’art. 32 della LR n. 17/03 (4) e regolarmente classificate ai sensi del precedente art. 2, comma 1, possono accedere al convenzionamento per l’assegnazione delle quote di spesa per l’assistenza a rilievo sanitario fornita alle persone parzialmente o del tutto non autosufficienti. (5) 3. Il termine ultimo di presentazione delle domande di classificazione da parte dei Direttori Generali delle Aziende UU. SS. LL. è fissato al 30 novembre di ogni anno. (6)
Art. 8(Obiettivi da
raggiungere) 1. Il
presente regolamento, come specificato nella premessa, rappresenta solo un primo
momento propedeutico alla definizione di un organico piano socio-assistenziale
della Regione
Puglia.
2. Il
momento presente deve essere considerato come fase iniziale di autorizzazione al
funzionamento al fine di consentire la classificazione univoca dei presidi del
sistema socio-sanitario e del sistema socio-assistenziale, nonché la loro
articolazione in classi.
3. Tale
standardizzazione graduale e classificazione univoca potrebbe favorire, ove
previsto nel piano socio-assistenziale, un ottimale processo di allocazione di
partite correnti del Fondo sanitario regionale, facendo dipendere l’entità dei
contributi ai singoli gestori dalla distanza (da misurare ogni anno a
consuntivo) tra standards previsti nel PSA e standards in possesso delle
residenze protette.
4.
Attraverso tale meccanismo di incentivazione, fondato sulla riqualificazione
delle residenze, si potrebbero raggiungere significativi risultati consentendo
alle strutture ed enti gestori delle residenze protette di assicurare standards
qualitativi ragguardevoli.
Art. 9(Piano
socio-assistenziale) 1. Il
piano socio-assistenziale, la cui approvazione è di competenza del Consiglio
regionale, deve avere validità triennale e regolamentare i seguenti
processi:
a) standardizzazione gestionale e strutturale
delle unità di offerta;
b) rilascio autorizzazioni al
funzionamento;
c) esercizio delle attività di vigilanza da
attribuire alle ASL;
d) fissazione degli indici di fabbisogno e
degli indici di piano;
e) sostegno alla riqualificazione strutturale
delle residenze.
2. Nella
definizione degli standards gestionali e strutturali delle unità di offerta
residenziali e territoriali, da graduare nel tempo in modo da poter scandire il
progressivo avvicinamento alla situazione a regime, assunta come obiettivo del
piano, le valenze principali del modello
riguardano:
a) l’integrazione tra sociale e
sanitario;
b) la valutazione scientifica e
multidimensionale (condotta dalla UVG) del bisogno assistenziale quale criterio
di governo degli accessi dell’anziano e dell’inabile al sistema dei
servizi;
c) la complementarietà e la compresenza delle
diverse possibili risposte ai bisogni dell’anziano e
dell’inabile;
d) i servizi
residenziali;
e) i servizi
diurni;
f) i servizi domiciliari, rispettando nel
modello una gerarchia di interventi che privilegi la risposta ai bisogni delle
componenti più fragili e più a rischio.
3. La
priorità da assumere è l’assistenza continuativa rivolta agli anziani totalmente
o parzialmente non autosufficienti, con pluripatologie ad alto rischio di
perdita della autosufficienza, e in età avanzata.
4.
L’assetto organizzativo del modello asseconda la complessità dell’approccio
derivante dalla interdisciplinarietà degli interventi diretti a constatare i
fattori che possono colpire l’anziano, condizionandone in modo e grado diverso
l’autonomia.
5.
Potendo derivare la non autosufficienza da problemi di varia natura (fisica,
psichica, socio-economica e ambientale), il modello assistenziale non può
prescindere da interventi tesi a garantire, al tempo stesso, la specificità e la
globalità degli interventi, l’integrazione socio-sanitaria, l’integrazione delle
competenze e dei diversi livelli di assistenza, la continuità
dell’assistenza.
Art. 10(Prima attuazione del
regolamento) 1. Nella
prima fase attuativa del presente regolamento e, quindi, nel primo rapporto
convenzionale che le ASL, sulla base della allegata convenzione, instaureranno
con gli enti gestori residenze protette, non potendo prevedere, al momento, il
numero delle istanze che si determineranno e l’evoluzione dell’intero sistema
trattante, è necessario ripartire le risorse disponibili di cui alla lett. b)
dell’art. 4
della legge
regionale 19 aprile 1995, n. 20, sulla base della popolazione residente nel
territorio pugliese.
2.
In particolare, potendo
le residenze protette anche ospitare - sino a un valore percentuale massimo pari
al 15% della propria ricettività - persone che non abbiano raggiunto l’età
pensionabile ma che presentino difetti fisici e/o psichici determinanti la non
completa autosufficienza, la ripartizione delle risorse è data dai seguenti
valori percentuali:
85% rapportato alla popolazione anziana
residente in ogni singola ASL
(ultrasessantacinquenne);
15% rapportato alla popolazione di età
inferiore ai sessantacinque anni residente in ogni singola
ASL.
3. Sulla
base dei valori di cui al comma 2 e in applicazione della TABELLA A, allegata
in uno al presente regolamento, il primo convenzionamento tra le ASL e le
residenze protette è subordinato alla disponibilità di risorse finanziarie a
valere sull’art. 4,
lett. b), della richiamata legge
regionale n. 20 del 1995, come di seguito
indicato:
ASL BA/1
Lit. 561,259.030
ASL BA/2
Lit. 659.581.710
ASL BA/3
Lit. 487.967.480
ASL BA/4
Lit. 1.404.682.770
ASL BA/5
Lit. 554.722.690
ASL BR/1
Lit. 1.058.996.430
ASL FG/1
Lit. 567.045.850
ASL FG/2
Lit. 547.688.600
ASL FG/3
Lit. 698.625.710
ASL LE/1 Lit.
1.214.749.930
ASL LE/2 Lit.
872.062.330
ASL TA/1 Lit.
1.372.617.470
4. I
fondi assegnati alle ASL e non utilizzati nell’anno di riferimento devono essere
dalle stesse riutilizzati negli anni seguenti. L’importo delle somme non
utilizzate sarà detratto dalle assegnazioni successive.
Art. 11(Periodi
successivi) 1. Secondo i criteri indicati nel
presente regolamento, in sede di approvazione della annuale legge di bilancio
previsionale della Regione Puglia si
provvederà a dotare apposito capitolo delle risorse finanziarie necessarie per
l’erogazione dei contributi di cui al presente regolamento.
Art. 121. Le
risorse stanziate per l’anno 1995, di cui all’art. 4,
lett. b), della legge
regionale 19 aprile 1995, n. 20, possono essere utilizzate per il rimborso
delle principali spese a rilievo sanitario sostenute, nel corso di detto anno,
dalle case protette in possesso dei requisiti stabiliti dal presente
regolamento.
2. Tale
rimborso può aver luogo esclusivamente con riferimento alle spese sanitarie
debitamente documentate, per le quali vi sia possibilità di effettuare una
evidente distinzione tra le stesse e quelle aventi rilievo
assistenziale.
ALLEGATI TABELLA 1 TABELLA 2 D.P.R.28.9.1990, n. 316 L. 23.12.1978, n. 833 ALLEGATO
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