Anno 1998
Numero 32
Data 21/12/1998
Abrogato No
Materia Istruzione - Formazione professionale;
Note Pubblicata nel B.U.R. Puglia 22 dicembre 1998, n. 126. (*) La validità delle disposizioni della presente legge è stata prorogata dall'art. 24 della l.r. 17/99; dall'art. 19 della l.r. 28/2000 e dall'art. 26 della l.r. 32/2001
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Legge Regionale 21 dicembre 1998, n. 32

Trasferimento all'Amministrazione provinciale di Lecce del centro di formazione professionale C.N.O.S.- Polivalente di Lecce.(1) 


(1) Le disposizioni della presente legge, già prorogate per l'anno 2000 dalla l.r. 17/99, art. 24  e per l'anno 2001 dalla l.r. 28/00, art. 19, sono state ulteriormente prorogate per l'anno 2002 dalla l. r. 32/2001,  art. 26.


Art. 1


1. In adempimento a quanto previsto dal comma 4 dellart. 18 della legge regionale 17 ottobre 1978, n. 54, le funzioni concernenti la gestione del centro di formazione professionale CNOS - Polivalente di Lecce, già gestito dalla Confederazione nazionale delle Opere Salesiane sono assicurate dallAmministrazione provinciale di Lecce a far tempo dalla cessazione di ogni rapporto convenzionale tra la Regione Puglia e lo stesso CNOS.

2. L’Amministrazione provinciale di Lecce esercita le funzioni di cui al comma 1 sulla base di piani o programmi approvati dalla Regione ai sensi della vigente normativa.

3. I beni funzionari alle attività formative esercitate dal CNOS e pervenuti, tra gli altri, alla Regione con la delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) del 12 dicembre 1972, sono trasferiti allAmministrazione provinciale di Lecce. La destinazione duso degli stessi è finalizzata esclusivamente alle attività formative.

4. Il personale a tempo indeterminato inserito nellAlbo e nellElenco degli operatori della formazione professionale di cui allart. 26 della legge regionale n. 54 del 1978 in servizio alla data della cessazione di detto rapporto convenzionale è   trasferito dalla stessa data allAmministrazione provinciale di Lecce in apposito ruolo ad esaurimento e conserva la             posizione giuridica ed economica in godimento allatto di trasferimento. Allo stesso personale continua ad essere applicata la disciplina contrattuale vigente per gli operatori della formazione professionale. Al personale eventualmente non utilizzato nelle attività corsuali assegnate viene applicato il trattamento di mobilità previsto per gli operatori inseriti nellAlbo e nellElenco di cui allart. 26 della legge regionale n. 54 del 1978. La modalità attuativa è demandata alla Giunta regionale.

5. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale provvede alla individuazione dei beni e del personale da trasferire ai sensi della presente legge.

6. Fino alla definizione degli atti di cui al comma 5 valgono le determinazioni assunte dal Consiglio regionale in sede di approvazione del piano di formazione professionale 1998/1999.

7. Gli oneri derivanti dallapplicazione della presente legge trovano copertura finanziaria sul capitoli di spesa relativi al finanziamento dei piani di formazione professionale del bilancio della Regione per lesercizio 1998 e sui corrispondenti capitoli dei bilanci degli esercizi successivi.

8. Le disposizioni del presente articolo sono da considerarsi provvisorie e limitate nel tempo fino alla data di entrata in vigore della legge di riordino della formazione professionale e, comunque, non oltre il 30 giugno 1999.

La Giunta regionale è delegata a verificare con la Provincia di Lecce il buon andamento delle operazioni di      trasferimento e a proporre eventuali correttivi in sede di intesa con la Provincia di Lecce.(2) 





(2) Vedi anche la l.r. 20/2002, art. 21 e la l.r. 4/2003, art. 8


Disposizioni finali


La presente legge e dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 127 della Costituzione e 60 dello Statuto ed entrera in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.