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                                    Legge Regionale 18 dicembre 1991, n. 14 Normativa in materia di medicina trasfusionale.  
 Art. 1
 Finalità della legge. 1. La Regione persegue la finalità di coprire il 
fabbisogno di preparazioni ematiche e di frazioni plasmatiche per le esigenze di 
emoterapia trasfusionale del Servizio sanitario regionale.  2. A tale scopo, nellambito delle proprie 
attività di programmazione sanitaria, detta norme per la istituzione, 
organizzazione e coordinamento dei presidi sanitari deputati alla raccolta, 
frazionamento con mezzi fisici semplici, conservazione e distribuzione del 
sangue umano e dei suoi componenti nelle strutture pubbliche e private operanti 
nel territorio regionale.  3. Per conseguire le finalità di cui al 
precedente comma, la Regione disciplina:  a) la tipologia delle strutture trasfusionali ed 
il loro riferimento territoriale;  b) larticolazione di esse in Dipartimenti di 
medicina trasfusionale;  c) la promozione ed il sostegno della donazione 
volontaria di sangue, nonchè la tutela dei donatori;  d) listituzione e la localizzazione di stazioni 
di plasmaferesi produttiva;  e) luso razionale della terapia trasfusionale; 
 f) la valutazione periodica e la previsione 
della qualità dellassistenza trasfusionale;  g) la prevenzione delle malattie trasmissibili 
con la trasfusione;  
 h) laggiornamento e la formazione del 
personale, nonchè la ricerca nellambito della medicina trasfusionale.  
 
 Art. 2
 Rilevanza sociale della donazione del sangue e 
delle associazioni donatori volontari. 1. Le attività di raccolta si fondano sulla 
donazione volontaria periodica e gratuita del sangue umano.  2. La Regione riconosce e tutela la rilevanza 
sociale della donazione del sangue umano quale atto libero, volontario, anonimo 
e gratuito e ne promuove la propaganda, come strumento di educazione sanitaria 
della popolazione.  3. A tal fine, la Regione favorisce e stimola la 
costituzione di associazioni di donatori volontari di sangue che operino in 
collegamento con il Servizio regionale di immunoematologia e trasfusione.  4. La Regione riconosce la funzione 
istituzionale di promozione della donazione volontaria del sangue alle 
associazioni il cui statuto sia democratico ed informato ai principi sopra 
enunciati. 
 
 Art. 3
 Associazioni di volontariato. 1. Per lo svolgimento dei loro compiti 
istituzionali, le associazioni di donatori volontari di sangue e le loro 
federazioni beneficiano di contributi regionali, secondo le norme di cui al 
presente articolo.    2. Per ottenere il riconoscimento regionale 
occorre che le associazioni o le relative federazioni siano costituite con atto 
pubblico, che il loro statuto sia informato ai principi di cui alla presente 
legge e che esse dimostrino di avere effettuato almeno 500 donazioni nellanno 
solare precedente a quello di riferimento.  3. Le associazioni o le federazioni riconosciute 
che dimostrino di aver effettuato nellanno solare precedente a quello di 
riferimento un numero di almeno cinquecento donazioni possono essere ammesse al 
contributo regionale (1)  4. Le associazioni o le federazioni riconosciute 
che aspirano ad essere ammesse al contributo regionale devono presentare, entro 
il 28 febbraio di ogni anno, domanda allAssessore regionale alla sanità, 
allegando copia del bilancio preventivo e di quello consuntivo, la 
documentazione che comprovi i titoli che danno diritto al contributo, 
comprendente il numero e le date delle donazioni effettuate nellanno 
precedente, nonchè lelenco nominativo dei donatori sottoscritto dai 
responsabili delle strutture di raccolta ove le donazioni sono state effettuate. 
 5. I responsabili delle strutture di raccolta 
del S.I.T. regionale sono tenuti a rilasciare la documentazione relativa alle 
donazioni, alle associazioni che la richiedono, entro il 31 gennaio di ogni 
anno.  6. Lentità del contributo per ciascuna 
donazione è determinato nella misura di L. 25.000.  7. I contributi concessi devono essere 
destinati, dalle associazioni o federazioni beneficiarie, a fronteggiare gli 
oneri derivanti dalla azione di propaganda in misura prevalente rispetto agli 
oneri di gestione.  8. LAssessorato regionale alla sanità, 
esaminata la documentazione di cui al quarto comma del presente articolo, 
predispone un piano con lindicazione delle associazioni o federazioni aventi 
titolo e dei relativi contributi.  9. La Giunta regionale, sentita la Commissione 
di cui al successivo art. 14, approva, entro il 31 maggio di ciascun anno, la 
delibera concernente il piano di cui al comma precedente e indica nello stesso 
provvedimento i motivi che possono determinare la revoca del contributo.  
 
 
 Art. 4
 Strutture. 1. Le strutture mediante le quali si realizzano 
le attività trasfusionali sono:    a) Centri di raccolta;  b) Sezioni trasfusionali;  c) Servizi di immunoematologia e trasfusione. 
 2. Tali strutture sono organizzate sul 
territorio regionale in Dipartimenti di medicina trasfusionale (D.M.T.).  
 
 Art. 5
 Centri di raccolta - Sezioni trasfusionali. 1. I Centri di raccolta sono strutture fisse o 
mobili extraospedaliere preposte, previo accertamento dellidoneità alla 
donazione, alle operazioni di raccolta del sangue umano totale per uso 
trasfusionale ed al suo successivo trasferimento ai Servizi di immunoematologia 
e trasfusione.    2. Le Sezioni trasfusionali hanno sede nei 
presidi ospedalieri in cui si svolgono attività che comportano rilevante 
utilizzo di emocomponenti e in cui non risulti istituito il Servizio di 
immunoematologia e trasfusione.  3. Le Sezioni trasfusionali:  a) provvedono alle operazioni di raccolta di 
sangue umano totale per uso trasfusionale, previo accertamento dellidoneità 
alla donazione, e al suo successivo trasferimento ai Servizi di immunoematologia 
e trasfusione (S.I.T.) di riferimento;  b) conservano ed assegnano il sangue già 
esaminato e tipizzato messo a disposizione dal S.I.T. di riferimento;  c) partecipano allattività di diagnosi e cura 
di medicina preventiva di base in collegamento con il territorio e nellambito 
del SIT di riferimento, utilizzandone le dotazioni strumentali.  4. I Centri di raccolta, fissi o mobili, e le 
Sezioni trasfusionali sono istituiti, sentita la Commissione di cui al 
successivo art. 14, con apposito provvedimento della Giunta regionale, nel 
rispetto dei requisiti di ambiente, di attrezzature e di personale.  5. I Centri di raccolta e le Sezioni 
trasfusionali sono collegati al S.I.T. di riferimento e da questo dipendono 
sotto il profilo tecnico.  
 
 Art. 6
 Raccolta mobile. 1. La continuità del reperimento di sangue per 
le necessità assistenziali ospedaliere e del territorio viene favorita 
attraverso la raccolta mobile.  2. Alla raccolta mobile di sangue partecipa 
esclusivamente personale strutturato del Servizio sanitario regionale.  3. Al personale addetto, per ogni raccolta che 
dovesse essere eseguita, sia in giorni feriali che festivi, fuori dallorario 
ordinario, al fine di assicurare continuità al lavoro ospedaliero, è corrisposta 
una indennità oraria di entità pari al lavoro straordinario, a carico del Fondo 
sanitario regionale.  
 
 Art. 7
 Servizio di immunoematologia e trasfusione. 1. Il Servizio di immunoematologia e trasfusione 
ha il compito di organizzare e coordinare i Centri di raccolta e le Sezioni 
trasfusionali di cui al precedente art. 5, nonchè ogni attività connessa alla 
raccolta, conservazione, lavorazione, preparazione, distribuzione e assegnazione 
del sangue umano e dei suoi componenti, con riferimento alle strutture pubbliche 
e private operanti nel proprio territorio.  2. Esso svolge attività di medicina preventiva e 
di diagnosi e cura.  3. Lattività di medicina preventiva consiste 
in:  a) screening ematochimico di base sul donatore; 
 b) screening delle anemie, con particolare 
riferimento a quelle emolitiche;  c) prevenzione delle isoimmunizzazioni.  4. Lattività di diagnosi e cura consiste in: 
 a) partecipazione alla diagnosi e alla terapia 
delle malattie ematologiche, immunoematologiche, dellemostasi e delle altre 
malattie per le quali possa essere richiesta la terapia trasfusionale;  b) terapia trasfusionale ambulatoriale ed in 
day-hospital.  5. Listituzione di nuovi S.I.T., nonchè 
leventuale soppressione o trasformazione di quelli esistenti, è autorizzata 
dalla Giunta regionale su proposta dellAssessore alla Sanità, sentito il 
Comitato di cui al successivo art. 14.  6. Nello svolgimento dei propri compiti 
istituzionali il Servizio di immunoematologia e trasfusione si avvale di tutte 
le altre strutture ospedaliere regionali per lacquisizione delle prestazioni 
specialistiche necessarie.  7. I Servizi di immunoematologia e trasfusione 
devono assicurare la propria attività 24 ore su 24.  
 
 Art. 8
 Autotrasfusione-plasmaferesi-citoaferesi.1. I S.I.T. svolgono tutte le attività di medicina trasfusionale, sia produttive 
che terapeutiche. 
 
 Art. 9
 Dipartimento di medicina trasfusionale. 1. Per il coordinamento delle strutture 
trasfusionali di cui al precedente art. 4, vengono istituiti Dipartimenti di 
medicina trasfusionale (D.M.T.), aventi, di norma, un ambito territoriale 
compreso tra 400.000 e 600.000 abitanti.  2. I compiti del Dipartimento sono:  a) provvedere ad assicurare, nellambito del 
proprio territorio, la copertura del fabbisogno di sangue, di emocomponenti e di 
plasmaderivati ed il conseguimento dellautosufficienza funzionale nel campo 
della medicina trasfusionale;  b) coordinare tra le strutture trasfusionali 
coinvolte le attività di raccolta e di distribuzione del sangue e dei suoi 
emocomponenti, nonchè la diagnostica e la terapia di cui al precedente art. 7, 
nellottica di un impegno in comune di risorse strumentali;  c) attivare nel proprio territorio stazioni di 
plasmaferesi produttiva;  d) individuare al suo interno almeno una 
struttura trasfusionale che esegua aferesi terapeutiche, produca plasma 
congelato e crioprecipitati, sviluppi programmi di criobiologia;  e) tutelare la salute del donatore e del 
ricevente, anche attraverso «screening» sistematici per finalità di medicina 
preventiva;  f) individuare le unità del D.M.T. preposte alla 
conservazione ed al trapianto di midollo osseo;  g) programmare lattività dei Servizi 
Trasfusionali coinvolgendo nella gestione sociale degli stessi le associazioni 
dei donatori e degli utenti;  h) predisporre un registro dei donatori con 
fenotipo raro;  i) attuare la compensazione di squilibri nelle 
scorte di emocomponenti ed inviare le eccedenze alle aree carenti della stessa 
Regione o verso altre Regioni;  l) programmare e realizzare, di concerto con le 
locali associazioni di donatori, attività promozionali per incrementare gli 
indici di donazione del proprio territorio;  m) organizzare corsi di formazione e di 
aggiornamento per gli operatori del settore e promuovere iniziative culturali 
per un uso razionale della terapia trasfusionale;  n) organizzare controlli di qualità intra - ed 
inter-laboratori e sviluppare programmi di V.R.Q. (verifica e revisione della 
qualità dellassistenza), elaborando parametri di giudizio dellefficienza dei 
servizi;  o) rilevare ed elaborare dati sulle attività 
svolte nelle strutture trasfusionali ricorrendo a sistemi telematici di 
comunicazione.  
 
 
 Art. 10
 Comitato di dipartimento. 1. Il coordinamento territoriale delle attività 
di medicina trasfusionale è affidato ad un Comitato composto da:  a) i Primari dei Servizi di immunoematologia e 
trasfusione;  b) due rappresentanti del personale medico in 
posizione non apicale del Servizio trasfusionale;  c) un rappresentante del personale sanitario 
laureato non medico del Servizio trasfusionale;  d) due rappresentanti delle associazioni di 
donatori volontari di sangue col maggior numero di donazioni effettuate, nelle 
strutture del Dipartimento, nellanno solare precedente a quello della nomina 
dei componenti;  e) un rappresentante delle associazioni degli 
utenti emopatici nel territorio del Dipartimento.  2. I rappresentanti del personale medico non 
apicale e del personale sanitario laureato vengono espressi a maggioranza da 
apposite e separate assemblee degli aventi diritto, convocate dal coordinatore 
e, in sede di prima applicazione della presente legge, dal Primario con maggiore 
anzianità di servizio.  3. Il Comitato può riunirsi anche in mancanza di 
tutte le designazioni, purché siano presenti i 2/3 dei componenti previsti. I 
componenti del Comitato restano in carica tre anni.  
 
 Art. 11
 Compiti del Coordinatore del Comitato di 
dipartimento. 1. Il Coordinatore del Comitato di dipartimento 
viene eletto a maggioranza tra i primari dei Servizi di immunoematologia e 
trasfusione competenti per territorio e rimane in carica per tre anni.  2. Su richiesta motivata dei 2/3 dei componenti 
del Comitato, il Coordinatore può essere dichiarato decaduto.  3. Il Coordinatore coordina lattività di tutte 
le strutture trasfusionali del D.M.T. e dà corso a tutte le iniziative atte a 
conseguire le finalità istitutive dello stesso e relaziona almeno una volta 
lanno agli organi di gestione delle UU.SS.LL. competenti e allAssessorato 
regionale alla sanità circa lattività svolta.  4. Il Coordinatore inoltra, per gli opportuni 
provvedimenti, agli organi di gestione delle UU.SS.LL. competenti e 
allAssessorato regionale alla sanità le decisioni adottate in sede di Comitato. 
 5. In caso di inottemperanza della U.S.L., la 
Giunta regionale, su proposta dellAssessore alla sanità, è autorizzata a 
promuovere i necessari atti sostitutivi, previa diffida e determinazione di 
congruo termine.  
 
 Art. 12
 Dislocazione territoriale dei D.M.T. 1. Sono individuati nel territorio regionale 
sette Dipartimenti:  a) il Dipartimento di Bari Nord, con sede presso 
la U.S.L. BA/9, presidio ospedaliero Consorziale di Bari, comprende le 
strutture trasfusionali dislocate nelle seguenti Unità sanitarie locali: BA/1 - 
BA/2 - BA/3 - BA/4 - BA/6 - BA/8 - BA/9 - BA/10;  b) il Dipartimento di Bari Sud, con sede presso 
la U.S.L. BA/11, presidio ospedaliero Di Venere di Bari, comprende le 
strutture trasfusionali dislocate nelle seguenti Unità sanitarie locali: BA/5 - 
BA/7 - BA/11 - BA/12 - BA/13 - BA/14 - BA/15 - BA/16 - BA/17 - BA/18 - BR/1; 
 c) il Dipartimento di Foggia, con sede presso la 
U.S.L. FG/8, presidio Ospedali Riuniti di Foggia, comprende le strutture 
trasfusionali dislocate nella medesima Provincia;  d) il Dipartimento di Taranto, con sede presso 
la U.S.L. TA/5, presidio ospedaliero SS. Annunziata di Taranto, comprende le 
strutture trasfusionali dislocate nella medesima Provincia;  e) il Dipartimento di Lecce Nord, con sede 
presso la U.S.L. LE/1, presidio ospedaliero V. Fazzi di Lecce, comprende le 
strutture trasfusionali dislocate nelle seguenti Unità sanitarie locali: LE/1 - 
LE/2 - LE/3 - LE/4 - LE/5 - LE/6 - LE/7 - LE/10;  f) il Dipartimento di Lecce Sud, con sede presso 
la U.S.L. LE/11, presidio ospedaliero di Casarano, comprende le strutture 
trasfusionali dislocate nelle seguenti Unità sanitarie locali: LE/8 - LE/9 - 
LE/11 - LE/12 - LE/13;  g) il Dipartimento di Brindisi, con sede presso 
la U.S.L. BR/4, presidio ospedaliero Di Summa di Brindisi, comprende le 
strutture trasfusionali dislocate nelle seguenti Unità sanitarie locali: BR/2 - 
BR/3 - BR/4 - BR/5 - BR/6.  
 
 Art. 13
 S.I.T. di riferimento regionale.1. Il S.I.T. di riferimento regionale è individuato presso il presidio 
Ospedaliero consorziale Policlinico della U.S.L. BA/9. 
 
 
 Art. 14
 Commissione regionale tecnico-consultiva. 1. È istituita presso lAssessorato regionale 
alla sanità una Commissione tecnica per i problemi inerenti la medicina 
trasfusionale.  2. La Commissione, costituita con decreto del 
Presidente della Giunta regionale su deliberazione della Giunta stessa, è così 
composta:  a) dallAssessore regionale alla sanità o da un 
suo delegato, con funzioni di Presidente;  b) dai Coordinatori dei dipartimenti di medicina 
trasfusionale;  c) da un esperto designato dallAssessorato 
regionale alla sanità;  d) da un Coordinatore o direttore sanitario di 
ospedali sedi di S.I.T.;  e) da un rappresentante della Sanità militare 
territoriale;  f) dal primario del S.I.T. di riferimento 
regionale;  g) un funzionario regionale della carriera 
direttiva svolge le funzioni di segretario.  3. La Commissione esprime pareri in tutti i casi 
previsti dalla presente legge e sulle questioni attinenti la medicina 
trasfusionale.  4. In particolare esprime parere:  a) sullo schema-tipo di convenzione di cui 
allart. 17 della presente legge;  b) sullaggiornamento del contributo per 
ciascuna donazione da conferire alle associazioni di volontariato;  c) sui piani di produzione del plasma e degli 
emoderivati;  d) sulle convenzioni con le officine di 
produzione delle frazioni plasmatiche cui viene conferito tutto il plasma 
raccolto nel Servizio trasfusionale regionale;  e) sui costi di cessione delle unità di sangue 
ed emocomponenti alle strutture sanitarie private;  f) sul fabbisogno regionale di frazioni 
plasmatiche e sul quantitativo di plasma da destinare al frazionamento;  g) su ogni altro problema di carattere tecnico, 
scientifico, organizzativo, divulgativo attinente la materia in oggetto che 
lAssessorato alla sanità ritenga opportuno rimettere al suo esame.  5. Inoltre ha il compito di:  a) aggiornare e proporre direttive tecniche; 
 b) individuare le linee programmatiche di 
propaganda della donazione di sangue e di plasma per tutto il territorio 
regionale e coordinare le attività promozionali delle associazioni di donatori 
volontari;  c) predisporre, di concerto con i Dipartimenti, 
i programmi dei corsi di formazione e di aggiornamento per gli operatori del 
settore;  d) elaborare schemi di convenzione con le Forze 
Armate per favorire la donazione volontaria di sangue da parte dei militari 
negli Ospedali civili.  6. La Commissione ed i suoi componenti possono 
essere riconfermati.  7. Essa può riunirsi anche in mancanza di tutte 
le designazioni, purché siano presenti i 2/3 dei componenti.  8. I Componenti della Commissione 
tecnico-consultiva hanno titolo al gettone di presenza ai sensi della L.R. 
12 agosto 1981, n. 45 nonché al trattamento di missione se dovuto.  9. La Commissione è integrata da due 
rappresentanti dellassociazione di volontariato riconosciuta e con maggior 
numero di donatori, limitatamente alle materie di cui al precedente quinto 
comma. 
 
 Art. 15
 Divieto.1. È fatto divieto alle Associazioni di volontariato o a strutture private di 
istituire e gestire strutture trasfusionali di qualsiasi livello. 
 
 Art. 16
 Servizi Trasfusionali convenzionati.1. Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano ai Servizi 
trasfusionali degli istituti e cliniche universitarie e degli istituti 
ecclesiastici che esercitano lassistenza ospedaliera, convenzionati con il 
Servizio sanitario regionale. 
 
 Art. 17
 Istituti di cura privati. 1. La Giunta regionale, su proposta 
dellAssessore alla sanità, approva lo schema-tipo di convenzione che disciplini 
le modalità di cessione di sangue intero e di emocomponenti tra le UU.SS.LL. e 
gli Istituti di cura privati.  2. La convenzione stipulata ai sensi del comma 
precedente è approvata dalla Giunta regionale.  3. La convenzione ha validità triennale e può 
essere rinnovata.  4. La convenzione approvata dalla Regione Puglia 
viene recepita dalle UU.SS.LL. con apposito atto del Comitato di gestione. In 
caso di inadempienza, su proposta dellAssessore alla sanità, la Giunta 
regionale nominerà un Commissario ad acta per il recepimento della convenzione.  
 
 
 Art. 18
 Emergenza trasfusionale pubblica. 1. Nellemergenza trasfusionale pubblica, 
conseguente a catastrofi o a calamità naturali, ove non si riesca a fronteggiare 
la domanda di sangue, emocomponenti ed emoderivati con i mezzi organizzativi 
ordinari, i coordinatori di tutti i D.M.T. predispongono un piano di emergenza. 
 2. Tale piano, sottoposto allapprovazione delle 
autorità di protezione civile, prevederà il potenziamento della raccolta di 
sangue e individuerà le sedi e i mezzi straordinari da attivare, compreso il 
gruppo operativo tecnico da comandare.  3. Lautorità di protezione civile, sentito 
lAssessore regionale alla sanità, individua il D.M.T. cui assegnare compiti e 
funzioni di riferimento regionale e a cui tutti gli altri D.M.T. dovranno 
inviare informazioni sulla situazione generale e sulle necessità trasfusionali, 
nonchè richieste per lapprovvigionamento straordinario di materiali e reagenti 
vari.  4. In caso sia necessario lanciare appelli alla 
popolazione per sollecitare la donazione di sangue, lautorità di protezione 
civile, sentito lAssessore regionale alla sanità, attiva un coordinamento con 
il D.M.T. di riferimento, precedentemente individuato.  5. Il D.M.T. di riferimento gestisce le riserve 
regionali e dispone il trasferimento di sangue, emocomponenti ed emoderivati 
nelle sedi di utilizzo, prelevandoli anche da altre Regioni.  6. Tutte le strutture trasfusionali allertate 
dalle competenti autorità di protezione civile dovranno assicurare il servizio 
di guardia medica 24 ore su 24.  
 
 Art. 19
 Abrogazione.1. Con lentrata in vigore della presente legge viene abrogata la legge 
regionale 20 novembre 1979, n. 68. 
 
 Art. 20
 Norma finanziaria. 1. Allonere riveniente dallapplicazione della presente legge, si fa fronte 
mediante listituzione, nella parte II - Spesa - del bilancio di previsione per 
lesercizio finanziario 1991, del cap. 0741055 Interventi per la medicina 
trasfusionale, F.S.R. (L.R. 18 dicembre 1991, n 14.) per un importo, in termini 
di competenza e cassa, di L. 30.000.000, con prelievo di pari importo dal cap. 
0741080 Fondo per la spesa sanitaria imprevista di parte corrente. (Art. 51 
legge n. 833/1978 .  
 
 
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