Anno 1989
Numero 19
Data 12/12/1989
Abrogato No
Materia Ordinamento e organizzazione regionale;
Note Pubblicata nel B.U.R. Puglia 5 gennaio 1990, n. 4, S.O.
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Nessun allegato

Legge Regionale 12 dicembre 1989, n. 19

Mantenimento in servizio dei dipendenti della Regione Puglia per il raggiungimento dell' anzianita' utile minima ai fini del trattamento di quiescenza.(1) 


(1) Vedi anche la l.r. 5/2000


Art. 1


1. I dipendenti della Regione Puglia che al compimento del 65° anno di eta non abbiano raggiunto il minimo di anzianita utile ai fini del trattamento di quiescenza, ivi compresi i servizi riscattabili e i ricongiungibili, possono essere mantenuti in servizio, a loro richiesta, per il periodo strettamente necessario per la maturazione del diritto a pensione e, comunque, non oltre il compimento del 70° anno di eta.




Art. 2


1. Le disposizioni di cui al precedente Art. 1 hanno validita dalla data di entrata in vigore della presente legge e si estendono anche al personale degli Enti strumentali della Regione Puglia.




Art. 3


1. Lonere finanziario riveniente dallapplicazione della presente legge, valutato preventivamente in 50.000.000 per lanno 1989, graverà sul capitolo 0003020 Stipendi, retribuzioni e altri assegni fissi al personale di ruolo e non ruolo, compresi gli oneri riflessi previdenziali ed assistenziali e indennità di turno legge regionale n. 18/1974 ed oneri rivenienti dallapplicazione art. 4 della legge n. 23/1974, legge regionale n. 16/1980, legge regionale n. 22/1981, legge regionale n. 26/1984 e successive modificazioni, compresi oneri previdenziali ed assistenziali S.O., del bilancio di previsione 1989 e per gli anni successivi sui capitoli dei rispettivi bilanci di previsione.