Legge Regionale 12 dicembre 1989, n. 19
Mantenimento in servizio dei dipendenti della Regione Puglia per il raggiungimento dell' anzianita' utile minima ai fini del trattamento di quiescenza.(1)
Art. 11. I dipendenti della Regione Puglia che al compimento del 65° anno di eta non
abbiano raggiunto il minimo di anzianita utile ai fini del trattamento di
quiescenza, ivi compresi i servizi riscattabili e i ricongiungibili, possono
essere mantenuti in servizio, a loro richiesta, per il periodo strettamente
necessario per la maturazione del diritto a pensione e, comunque, non oltre il
compimento del 70° anno di eta.