Anno 1980
Numero 70
Data 09/06/1980
Abrogato No
Materia Problemi generali - Affari istituzionali;
Note Pubblicata nel B.U.R. Puglia 5 luglio 1980, n. 48, S.O. (*) Vedi anche l'art. 10 (Pari opportunità) della l.r. 13/88 e l'art. 28 (Pari opportunità) della l.r. 22/90
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Legge Regionale 9 giugno 1980, n. 70

Istituzione della Consulta regionale femminile.(1) 


(1) Vedi anche la l.r. 16/90 così come modificata dalla l.r. 22/2006, art. 45 e la l.r. 7/2007


Art. 1


La Regione, nellambito delle proprie attribuzioni, ed in applicazione dei principi enunciati dagli artt. 3 e 37 della Costituzione e degli artt. 1 e 2 dello Statuto regionale, istituisce la Consulta regionale femminile.




Art. 2


La Consulta regionale femminile collabora a promuovere tutte le iniziative tese a realizzare la piena parità tra i cittadini, uomini e donne, sancita dalla Costituzione e ad individuare e rimuovere ostacoli di diritto e di fatto che impediscono il pieno sviluppo della personalità della donna nella sua effettiva partecipazione alla organizzazione politica, economica, sociale e culturale.




Art. 3


La Consulta regionale femminile:

a)       contribuisce attivamente alla elaborazione della programmazione, pianificazione e legislazione regionale, con particolare riferimento alle condizioni di vita e di lavoro della donna in rapporto allassetto economico e sociale della Regione;

b)      segnala lopportunità di proporre al Parlamento, ai sensi dellart. 121 della Costituzione, provvedimenti ed iniziative tendenti a tutelare i diritti della donna;

c)       promuove iniziative per la soluzione concreta dei problemi affrontati e per lattuazione dei programmi e delle leggi;

d)      propone a livello degli Enti locali e degli organi di decentramento amministrativo la istituzione di consulte femminili;

e)       promuove indagini conoscitive sui problemi che si devono affrontare per consentire un pieno inserimento della donna nella vita sociale, civile, economica e politica;

f)       promuove dibattiti pubblici, convegni ed incontri anche con le Consulte di altre Regioni;

g)      cura la raccolta e la diffusione di materiale bibliografico e documentario, nonchè la pubblicazione di volumi e periodici.

La Consulta femminile, inoltre, promuovere ogni più consapevole partecipazione della donna alle decisioni che riguardano la collettività e ne trasmette le istanze alla Regione.




Art. 4


La Consulta regionale femminile è composta da una rappresentante effettiva e due supplenti per ciascuna:

a)       delle associazioni e gruppi femminili e femministi che abbiano una effettiva rappresentatività a livello nazionale e regionale;  abbiano come finalità istituzionali lemancipazione e la liberazione della donna;  siano democraticamente strutturate e svolgano a livello regionale attività non circoscritta ad interessi di categoria professionale;

b)      delle Commissioni femminili o uffici delle lavoratrici delle organizzazioni sindacali confederali presenti nel Consiglio Nazionale dellEconomia e del Lavoro;

c)       delle Commissioni o movimenti femminili delle organizzazioni dei lavoratori autonomi presenti nel Consiglio Nazionale dellEconomia e del Lavoro;

d)      delle Commissioni o movimenti femminili e giovanili a livello regionale, dei partiti democratici ed antifascisti.

Sono di volta in volta invitate a partecipare ai lavori della Consulta rappresentanti di categorie professionali interessate alle materie che formano oggetto della discussione.

Su proposta della consulta, nuove associazioni, gruppi o movimenti democratici in possesso dei requisiti di cui al presente articolo possono essere ammessi a far parte della Consulta medesima.

Le domande delle associazioni, gruppi o movimenti vengono presentate allUfficio di Presidenza del Consiglio che accerta lesistenza dei requisiti richiesti.

Lincarico di componente della consulta non dà diritto a compensi comunque denominati.




Art. 5


Unassociazione, gruppo o movimento cessa di far parte della Consulta se perde i requisiti di cui al precedente art. 4.




Art. 6


Le componenti della Consulta, sia effettive che supplenti, sono elette dal Consiglio regionale entro 60 giorni dallinizio di ogni legislatura, su designazione delle singole associazioni, gruppi o movimenti di cui allart. 4 della presente legge e sono nominate con Decreto del Presidente della Giunta regionale e restano in carica sino alla scadenza della legislatura.

La Consulta è insediata dal Presidente della Giunta regionale entro un mese dalla nomina delle sue componenti.

In caso di dimissioni, di morte o di qualsiasi altra causa di cessazione dalla carica di un membro della Consulta, il successore è nominato nei modi previsti dal 1° comma e resta in carica fino alla scadenza del mandato del sostituito.

Lattività della consulta è coordinata a rotazione da una Presidente eletta tra i propri membri secondo le modalità indicate nel Regolamento di cui allart. 10 della presente legge.




Art. 7


La Regione sente la Consulta quando sono in discussione programmi e provvedimenti legislativi che hanno rilevanza per la condizione femminile.

La Consulta può chiedere a sua volta di essere sentita su problemi di particolare rilevanza economica, sociale e culturale.

I pareri sono resi con relazione scritta che deve riportare anche le eventuali opinioni discordanti della minoranza.

La Consulta può, altresì, presentare mozioni, osservazioni e proposte ai componenti organi regionali.

Alle riunioni della Consulta hanno facoltà di intervenire, senza diritto a voto, i Consiglieri regionali.

La Consulta può chiedere che intervengano alle proprie riunioni gli Assessori ed i Consiglieri regionali competenti nelle materie che formano oggetto delle discussioni.




Art. 8


La Consulta ha sede presso il Consiglio regionale il quale fornisce anche i mezzi ed il personale necessario al suo finanziamento.




Art. 9


Le iniziative proposte dalla Consulta ed approvate dagli organi regionali verranno di volta in volta finanziate dalla Regione utilizzando i fondi ordinari di bilancio.




Art. 10


La Consulta redige il proprio regolamento interno entro tre mesi dal suo insediamento.

Il regolamento è approvato dal Consiglio regionale.




Art. 11


Nella prima applicazione della presente legge, le domande di ammissione, di cui allart. 4 devono essere presentate entro 30 giorni dalla entrata in vigore della legge stessa.

Dalla scadenza di tale termine decorrono i 60 giorni previsti dallart. 6 per la nomina della Consulta.