Legge Regionale 4 maggio 1990, n. 22 Norme sullo stato giuridico e sul trattamento economico del personale della Regione e degli Enti pubblici non economici da essa dipendenti in attuazione dell' Accordo nazionale per il triennio 1988/ 90.
CAPO 1Disposizioni generali
Art. 1Finalità della legge. Campo di applicazione -
Durata. 1. Con la presente legge la Regione Puglia, in applicazione
dellarticolo 10 della legge 29 marzo 1983, n. 93, (1) così come modificato
dallart. 2 della legge 8 agosto 1985, n. 426, recepisce i contenuti
dellAccordo nazionale per il periodo 1988-1990 riguardante il personale delle
Regioni a Statuto ordinario e disciplina, in conformità, lo stato giuridico e il
trattamento economico del proprio personale.
2. Gli effetti giuridici dellAccordo decorrono dal 1° gennaio
1988, gli effetti economici dal 1° luglio 1988, fatte salve le diverse
decorrenze espressamente previste nei successivi articoli per particolari
istituti contrattuali.
3. Le norme della presente legge si applicano al personale
regionale, nonché al personale degli Enti pubblici non economici dipendenti
dalla Regione.
(1) L'art. 10 della legge n. 93/83 è stato abrogato, unitamente ad altre disposizioni, dal Decreto Legislativo 3 febbraio 1993, n. 29
CAPO 2Rapporti con lutenza
Sezione 1
Art. 2Rapporti amministrazione - cittadino. 1. Nellintento di perseguire lottimizzazione dellerogazione
dei servizi, lAmministrazione regionale assume come obiettivo fondamentale
dellazione amministrativa il miglioramento delle relazioni con lutenza, da
realizzarsi nel modo più congruo, tempestivo ed efficace da parte delle proprie
strutture operative.
2. A tale scopo, la Regione appronta adeguati strumenti per la
tutela degli interessi degli utenti, anche attraverso listituzione dellUfficio
pubbliche relazioni, abilitato anche a ricevere eventuali reclami e suggerimenti
degli utenti, ai fini del miglioramento dei servizi.
3. In tale quadro la Regione può predisporre, sentite le
Organizzazioni e le confederazioni sindacali di cui allart. 2 del decreto del
Ministro per la funzione pubblica 30 marzo 1989, appositi progetti - da
realizzare nel periodo di vigenza della presente legge - finalizzati in
particolare ad assicurare condizioni di massima trasparenza, di dialogo e di
sicurezza nel rapporto con gli utenti, ivi compresa la riconoscibilità degli
addetti ai servizi, mediante interventi diretti ad assicurare, secondo la natura
degli adempimenti istituzionali:
a) la semplificazione della modulistica e la riduzione della
documentazione a corredo delle domande di prestazioni, applicando le norme
sullautocertificazione di cui alla legge 4 gennaio 1968, n. 15 e le istituzioni
contenute nella circolare del Ministro per la funzione pubblica del 20 dicembre
1988, n. 26779, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 7 del 10 gennaio 1989;
b) lampliamento dellorario di ricevimento, per garantire
laccesso anche nelle ore pomeridiane, laddove se ne ravvisi la necessità, in
relazione alle esigenze degli utenti;
c) il collegamento fra le strutture e lunificazione di
adempimenti che valgono ad agevolare il rapporto con gli utenti, anche
attraverso listituzione di sportelli polivalenti;
d) il miglioramento della logistica relativamente ai locali
adibiti al ricevimento degli utenti con lobiettivo di ridurre al minimo
lattesa ed i disagi ad essa connessi, anche abbattendo le barriere
architettoniche ed adottando idonee soluzioni atte a facilitare laccesso
allinformazione ed ai pubblici servizi delle persone non autonome portatrici di
handicap;
e) una formazione professionale del personale addetto al
ricevimento degli utenti, da attuare attraverso piani da definire in sede di
negoziazione decentrata, specificatamente rivolta ad assicurare completezza e
trasparenza delle informazioni fornite, anche con lausilio di adeguate
apparecchiature elettroniche.
4. Entro un anno dallentrata in vigore della presente legge
e, in prosieguo, con cadenza annuale, la Regione promuove apposite conferenze
con le organizzazioni e confederazioni sindacali di cui allart. 2 del decreto
del Ministro per la funzione pubblica 30 marzo 1989 e con i rappresentanti delle
associazioni a diffusione nazionale maggiormente rappresentative degli utenti,
per esaminare landamento dei rapporti con lutenza e, in particolare, i
risultati ottenuti e gli impedimenti riscontrati nellottimizzazione del
processo di erogazione dei servizi, allo scopo di consentire la promozione di
adeguate iniziative per la rimozione dei predetti ostacoli e per il
miglioramento delle relazioni con lutenza.
Sezione 2Norme di garanzia del funzionamento dei servizi pubblici essenziali
Art. 3Servizi pubblici essenziali. 1. Ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 23
agosto 1988, n. 395, i servizi da considerare essenziali nel comparto del
personale della Regione Puglia e degli Enti pubblici non economici da essa
dipendenti sono i seguenti:
a) servizio elettorale;
b) igiene, sanità ed attività assistenziali;
c) attività di tutela della sicurezza pubblica.
2. Nellambito dei servizi essenziali di cui al precedente
comma deve essere garantita, con le modalità di cui al successivo articolo 4, la
continuità delle seguenti prestazioni indispensabili per assicurare il rispetto
dei valori e dei diritti costituzionalmente tutelati:
a) il servizio elettorale, limitatamente alle attività
indispensabili nei giorni di scadenza dei termini, previsti dalla normativa
vigente, per assicurare il regolare svolgimento delle consultazioni elettorali;
b) il servizio cantieri limitatamente alla custodia e
sorveglianza degli impianti nonché misure di prevenzione per la tutela fisica
dei cittadini;
c) il servizio attinente ai magazzini generali limitatamente
alla conservazione e allo svincolo dei beni deteriorabili;
d) il servizio attinente alla protezione civile: prestazioni
ridotte anche con il personale in reperibilità.
3. Le prestazioni di cui alle lettere b), c) e d) del
precedente comma sono garantite ove esse siano già assicurate in via ordinaria
nel periodo coincidente con quello di effettuazione dello
Art. 4Prestazioni indispensabili e contingenti di
personale per il funzionamento dei servizi pubblici essenziali. 1. Ai fini di cui al precedente art. 3 sono individuati, per
le diverse qualifiche e professionalità addette ai servizi pubblici essenziali
di cui allo stesso art. 3; appositi contingenti di personale che devono essere
esonerati dallo sciopero per garantire, senza ricorso al lavoro straordinario,
la continuità delle prestazioni indispensabili inerenti ai servizi medesimi.
2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, con apposito Accordo decentrato - da definirsi prima dellinizio
di ogni altra trattativa decentrata - sono individuate le professionalità e le
qualifiche di personale che formano i contingenti e sono disciplinati i criteri
per la determinazione dei contingenti medesimi, necessari a garantire la
continuità delle prestazioni indispensabili per il rispetto dei valori e di
diritti costituzionalmente tutelati.
3. La quantificazione dei contingenti numerici di cui ai
precedenti primo e secondo comma effettuata, in sede di contrattazione
decentrata, entro 15 giorni dallAccordo di cui al citato secondo comma e,
comunque, prima dellinizio di ogni altra trattativa decentrata.
4. Nelle more della definizione degli accordi di cui ai commi
2 e 3 del presente articolo, sono assicurati, comunque, i servizi pubblici
essenziali.
5. In conformità agli accordi di cui ai precedenti commi 2 e
3, lAmministrazione regionale individua, in occasione di ciascuno sciopero che
interessi i servizi essenziali di cui allart. 3 della presente legge, i
nominativi dei dipendenti in servizio presso le aree interessate tenuti alle
prestazioni indispensabili ed esonerati dallo sciopero stesso per garantire la
continuità delle predette prestazioni, comunicando - 5 giorni prima della data
di effettuazione dello sciopero - i nominativi inclusi nei contingenti, come
sopra individuati, alle organizzazioni sindacali locali e ai singoli
interessati. Il lavoratore individuato ha il diritto di esprimere, entro 24 ore
dalla ricezione della comunicazione, la volontà di aderire allo sciopero
chiedendo la conseguente sostituzione, nel caso sia possibile.
6. Gli accordi decentrati, di cui ai commi 2 e 3 del presente
articolo hanno validità per il periodo di vigenza della presente legge.
CAPO 3Norme per il miglioramento dellefficienza dei servizi
Art. 5Fondo per il miglioramento dellefficienza dei
servizi. 1. Il fondo di incentivazione di cui allart. 11 della L.R.
n. 13/1988 resta disciplinato dal suddetto articolo fino al 30 giugno 1990.
2. Per le finalità di cui al successivo art. 6, a decorrere
dal 1° luglio 1990 è costituito un fondo annuo denominato «Fondo per il
miglioramento dellefficienza dei servizi» che è alimentato:
a) da una somma non superiore al corrispettivo del numero
delle ore di lavoro straordinario effettuato nellanno precedente e comunque non
superiore al corrispettivo di n. 70 ore annue di lavoro straordinario per
ciascun dipendente di ruolo o a tempo indeterminato, esclusi quelli con
qualifiche dirigenziali;
b) da una somma pari al corrispettivo di n. 25 ore annue di
lavoro straordinario per ciascun dipendente di ruolo o a tempo indeterminato,
esclusi quelli con qualifiche dirigenziali;
c) dalla quota del monte salari annuo di cui allart. 11,
comma 1, della L.R.
n. 13/1988, incrementato di una quota pari allo 0,65% dello stesso monte
salari, esclusa quella relativa al personale con qualifiche dirigenziali;
d) dallimporto destinato nellanno 1989 alla corresponsione
dellindennità di turno, reperibilità, rischio, orario notturno, festivo e
festivo notturno; lo stesso importo è rivalutato annualmente nella misura
corrispondente al tasso di inflazione;
e) da eventuali somme derivanti dallutilizzo di fondi
previsti da finanziamenti comunitari e nazionali per una quota parte relativa
agli oneri per le spese generali su progetti affidati per la realizzazione alla
Regione.
3. Il fondo in cui al comma precedente è integrato, in
presenza di effetti finanziari positivi conseguenti allintensificazione
dellattività svolta, da una quota del 50% delle economie di gestione
individuate con criteri oggettivi, nonché da quelle previste dal combinato
disposto del comma 8 dellart. 23 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, e
dellart. 8, comma 9, della legge 22 dicembre 1986, n. 910. Sono escluse dal
computo delle economie le variazioni che si producono nella quantità di
personale e le spese per manutenzione, acquisto e rinnovo di attrezzature anche
informatiche.
4. Le somme destinate al fondo occupazionale di cui allart.
18, comma 4, della L.R.
n. 13/1988 ed al fondo per il miglioramento per lefficienza dei servizi di
cui al presente articolo, qualora non vengano impegnate entro lesercizio
finanziario di competenza, sono reiscritte, per pari importo ed allo stesso
titolo, nel bilancio dellesercizio successivo in aggiunta a quelle previste.
Art. 6Utilizzo del Fondo per il miglioramento
dellefficienza dei Servizi. 1. Il fondo di cui al precedente art. 5 è destinato alla
erogazione di compensi al personale, secondo le disposizioni del presente
articolo, per la realizzazione di piani, progetti e altre iniziative,
individuate con la contrattazione decentrata a livello di Ente, volte ad
ottenere il miglioramento dellefficienza e dellefficacia dei servizi
istituzionali.
2. In rapporto alle esigenze peculiari della Regione, il fondo
è finalizzato:
a) in via prioritaria, allerogazione di compensi incentivanti
la produttività. La misura dei compensi è determinata in rapporto al superamento
dei parametri sperimentali di produttività di base ed ai diversi livelli di
incremento degli stessi, anche attraverso la valutazione dellapporto
individuale, entrambi definiti con la negoziazione decentrata a livello di ente,
attivando le risorse necessarie anche in termini di formazione e di mobilità per
la realizzazione di obiettivi di produzione programmati; a tal fine si tiene
conto delle disposizioni dellarticolo 12 del decreto del Presidente della
Repubblica 1° febbraio 1986, n. 13. In attesa della adozione dei parametri
sperimentali di produttività, sono definite, con la negoziazione decentrata a
livello di ente, le modalità per correlare la misura dei compensi ai risultati
conseguiti rispetto agli obiettivi fissati secondo le indicazioni di cui
allart. 11 della L.R.
n. 13/1988, prevedendo, peraltro, possibilità di erogazione sulla base di
parametri che tengano conto del livello professionale e della valutazione delle
singole prestazioni, escludendo possibilità di erogazione generalizzata
collegata esclusivamente alla presenza congiunta o meno al parametro
retributivo. La valutazione delle prestazioni è demandata alla competenza dei
responsabili dalle strutture con le modalità di cui al successivo articolo 39;
b) a compensare le prestazioni di lavoro straordinario che si
rendessero necessarie per fronteggiare particolari situazioni di lavoro, nel
limite della spesa sostenuta allo stesso titolo nellanno precedente.
c) a remunerare particolari articolazioni dellorario di
lavoro, dirette anche ad ampliare lapertura pomeridiana o le fasce orarie di
fruizione nei servizi connesse alle esigenze degli utenti e degli uffici;
d) allattribuzione di compensi per lesercizio di compiti che
comportano specifiche responsabilità, oneri, rischi o disagi particolarmente
rilevanti, nonché alla reperibilità collegata alla particolare natura dei
servizi che richiedono interventi di urgenza;
e) a corrispondere specifici compensi una tantum ai dipendenti
che abbiano conseguito un particolare arricchimento professionale, connesso alla
programmazione della Regione, a seguito del superamento di appositi corsi di
formazione di durata non inferiore ad ottanta ore correlati alle evoluzioni del
sistema organizzativo o tecnologico e che siano stati conseguentemente adibiti
ai compiti propri della specializzazione acquisita.
3. Gli interventi previsti nel precedente comma non trovano
applicazione nei confronti del personale appartenente alle qualifiche
dirigenziali.
4. I criteri per lattuazione, le modalità e la periodicità di
erogazione dei compensi ed indennità di cui al comma 2 del presente articolo
sono definiti in sede di negoziazione decentrata a livello di ente. È esclusa la
possibilità di erogazione di più indennità o compensi al medesimo titolo.
Restano confermate le misure e le modalità di cui alla
normativa vigente alla data di entrata in vigore della presente legge, per la
determinazione degli importi unitari relativi agli istituti finanziati con il
fondo di cui al presente articolo; possono essere, invece, rideterminati i
limiti individuali previsti per i singoli istituti in relazione a particolari
esigenze dei servizi, escluso il lavoro straordinario.
5. Nellattesa della definizione degli accordi previsti dal
precedente comma 4, continuano ad operare le disposizioni vigenti e le relative
modalità di erogazione per gli istituti indicati nel suddetto articolo,
utilizzando esclusivamente le risorse economiche quantificate secondo la
normativa preesistente e comunque con la maggiorazione dello 0,65% del monte
salari.
CAPO 4Relazioni sindacali
Art. 7Esercizio dellattività sindacale. 1. I dipendenti della Regione hanno diritto di costituire
organizzazioni sindacali, di aderirvi e di svolgere attività sindacale
allinterno dei luoghi di lavoro.
2. I dirigenti sindacali, per lespletamento del loro mandato,
hanno diritto di fruire di aspettative, di permessi giornalieri e di permessi
orari nei limiti e secondo le modalità stabilite negli articoli seguenti.
3. Ai fini di cui al presente capo sono considerati dirigenti
sindacali i lavoratori facenti parte degli organismi rappresentativi previsti
dallart. 25 della legge 29 marzo 1983, n. 93 e degli organi direttivi ed
esecutivi delle confederazioni ed organizzazioni sindacali maggiormente
rappresentative su base nazionale. Per il loro riconoscimento gli organismi, le
organizzazioni e le confederazioni di cui sopra sono tenuti a darne regolare e
formale comunicazione allAmministrazione da cui gli interessati dipendono.
Art. 8Diritto di assemblea. 1. Nellambito della disciplina dellart. 11 del D.P.R. n. 395/1988, i
dipendenti regionali hanno diritto di partecipare, durante lorario di lavoro,
ad assemblee sindacali in locali concordati con lAmministrazione, nellunità
amministrativa in cui prestano la loro opera o in altra sede senza oneri a
carico dellAmministrazione per 12 ore annue pro-capite senza decurtazione della
retribuzione.
Art. 9Aspettative sindacali. 1. I dipendenti della Regione che ricoprono cariche statutarie
in seno alle proprie confederazioni o organizzazioni sindacali a carattere
nazionale maggiormente rappresentative sono collocati in aspettativa per motivi
sindacali, a domanda da presentare tramite la competente confederazione o
organizzazione sindacale nazionale, in relazione alla quota ad essa assegnata.
2. Il numero globale dei dipendenti da collocare in
aspettativa è fissato in rapporto di una unità per ogni 3.000 dipendenti in
attività di servizio di ruolo e con rapporto di impiego a tempo indeterminato.
In conteggio per la determinazione delle unità da collocare in aspettativa è
effettuato globalmente per le Amministrazioni comprese nel comparto. Nella prima
applicazione il numero dei dipendenti da collocare in aspettativa è fissato in
n. 1.100 unità fino al raggiungimento del rapporto di cui sopra.
3. Il numero complessivo delle aspettative di cui al
precedente comma è riservato per il novanta per cento alle organizzazioni
sindacali maggiormente rappresentative nel comparto e per il restante dieci per
cento alle confederazioni sindacali maggiormente rappresentative su base
nazionale di cui al decreto del Ministro per la funzione pubblica 30 marzo 1989,
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 77 del 3 aprile 1989, garantendo,
comunque, nellambito di tale ultima percentuale, una aspettativa per ogni
confederazione sindacale di cui al citato decreto ministeriale 30 marzo 1989.
4. Alla ripartizione tra le varie confederazioni ed
organizzazioni sindacali, in relazione alla rappresentatività delle medesime,
accertata ai sensi dellart. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 23
agosto 1988, n. 395 e della circolare direttiva n. 24518/8.93.5 del 23 ottobre
1988, provvede, entro il primo trimestre di ogni triennio, nel rispetto della
disciplina di cui allart. 9 del sopra citato decreto del Presidente della
Repubblica la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della
funzione pubblica - sentite le confederazioni ed organizzazioni sindacali
interessate, dintesa con la Conferenza dei Presidenti delle Regioni per il
personale dipendente dalla Regione, dagli Enti pubblici non economici dalla
stessa dipendenti, dagli Istituti autonomi per le case popolari e dai Consorzi
per le aree di sviluppo industriale.
5. Al personale in servizio presso le Camere di commercio, la
Regione, gli Istituti autonomi delle case popolari ed i consorzi per le aree di
sviluppo industriale è riservata una quota del contingente complessivo delle
aspettative proporzionale al numero complessivo dei dipendenti di ruolo e a
tempo indeterminato in attività di servizio nei predetti Enti distinta per
Camere di commercio, Regione, I.A.C.P., A.S.I.
6. Le domande di collocamento in aspettativa sindacale del
personale della Regione sono presentate alla Conferenza dei Presidenti delle
Regioni che cura gli adempimenti istruttori, acquisendo il preventivo assenso
della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione
pubblica - in ordine al rispetto dei contingenti di cui al presente articolo. Il
provvedimento di collocamento in aspettativa per motivi sindacali è emanato
dalla Regione e protrae i suoi effetti fino alla revoca della richiesta
dellaspettativa sindacale da parte della rispettiva organizzazione o
confederazione che va comunicata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri -
Dipartimento della funzione pubblica - ed alla Conferenza dei Presidenti.
7. Eventuali modifiche in forma compensativa alla ripartizione
tra gli enti delle aspettative sindacali di cui al precedente comma 5 sono
richieste dalla confederazione o organizzazione sindacale interessata alla
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica -
che provvede, sentite le Associazioni, le Unioni e la Conferenza di cui al
precedente comma 4 interessati anche in ordine alla individuazione degli oneri
finanziari da ridistribuire.
8. La Conferenza dei Presidenti delle Regioni provvede alla
redistribuzione, tra tutti gli Enti interessati, degli oneri finanziari
conseguenti allapplicazione del presente articolo.
9. Diverse intese intervenute tra le organizzazioni sindacali
sulla ripartizione delle aspettative sindacali, fermo restando il numero
complessivo delle stesse, sono comunicate, rispettivamente, alla Associazione,
Unione e Conferenza di cui al precedente comma 4 ed alla Presidenza del
Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica - per i
conseguenziali adempimenti.
Art. 10Disciplina del personale in aspettativa
sindacale. 1. Al personale collocato in aspettativa ai sensi del
precedente articolo 9 sono corrisposti, a carico della Regione, tutti gli
assegni spettanti, ai sensi delle vigenti disposizioni, nella qualifica e
profilo di appartenenza e le quote di salario accessorio fisse e ricorrenti
relative alla professionalità e alla produttività, con esclusione dei compensi
per il lavoro straordinario.
2. I periodi di aspettativa per motivi sindacali sono utili a
tutti gli effetti, salvo che ai fini del compimento del periodo di prova e del
diritto al congedo ordinario.
3. Il personale collocato in aspettativa ai sensi del
precedente articolo 9 può essere sostituito con le modalità e i limiti di cui
allart. 7, comma 6 e seguenti, della legge 29 dicembre 1988, n. 554. Per le
qualifiche superiori alla settima si applicano le disposizioni di cui allart.
59, commi 1 - 3 - 4 L.R.
n. 13/1988, per il personale della Regione e degli Enti pubblici non
economici dipendenti dalla stessa, prescindendo dalla apicalità del posto.
Art. 11Permessi sindacali retribuiti. 1. I dirigenti degli organismi rappresentativi di cui al comma
3 dellart. 7 della presente legge, possono fruire, per lespletamento del loro
mandato, di permessi retribuiti giornalieri e di permessi orari. I permessi
sindacali sono, a tutti gli effetti, equiparati al servizio prestato
nellAmministrazione.
2. I permessi giornalieri, nel limite del monte ore
complessivamente spettante a ciascuna organizzazione sindacale secondo i criteri
fissati nel successivo articolo 12, mediamente non possono superare
settimanalmente, per ciascun dirigente sindacale, le 3 giornate lavorative e, in
ogni caso, le 18 ore lavorative.
3. I permessi sindacali sono concessi salvo inderogabili
eccezionali esigenze di servizio dirette ad assicurare i servizi minimi
essenziali di cui allart. 3 della presente legge.
Art. 12Monte ore complessivo dei permessi
sindacali. 1. Nellambito della Regione il monte orario annuo
complessivamente a disposizione per i permessi di cui al precedente articolo 11
è determinato in ragione n. 3 ore per dipendente in servizio al 31 dicembre di
ogni anno.
2. La ripartizione del monte ore è effettuata entro il primo
trimestre di ciascun anno, in sede di trattativa decentrata, in modo che una
parte, pari al 10% del monte orario, sia ripartita in parti uguali fra tutti gli
organismi rappresentativi operanti nella Regione e la parte restante sia
ripartita in proporzione al grado di rappresentatività accertato per ciascuna
organizzazione sindacale, in base al numero delle deleghe per la riscossione del
contributo sindacale risultante alla data del 31 dicembre di ciascun anno.
3. Le modalità per la concessione dei permessi retribuiti
vengono definite in sede di contrattazione decentrata tenendo conto, in modo
particolare, delle dimensioni, del numero dei dipendenti, delle condizioni
organizzative della Regione e del suo decentramento territoriale in modo da
consentire una congrua utilizzazione dei permessi presso tutte le sedi
interessate.
4. Ai dirigenti sindacali, di cui al comma 3 dellart. 7 della
presente legge, sono concessi, salvo inderogabili ed eccezionali esigenze di
servizio dirette ad assicurare i servizi minimi essenziali di cui al precedente
art. 3, ulteriori permessi retribuiti, esclusivamente per la partecipazione alle
trattative sindacali di cui alla legge 29 marzo 1983, n. 93, ai convegni
nazionali, ed alle riunioni degli organi nazionali, regionali e provinciali -
territoriali - e dei congressi previsti dagli statuti delle rispettive
confederazioni ed organizzazioni sindacali.
Tali permessi sono concessi anche ai lavoratori eletti o
designati a partecipare quali delegati ai congressi delle rispettive
organizzazioni sindacali e non si computano nel contingente complessivo di cui
al primo comma del presente articolo.
5. Diverse intese intervenute tra le organizzazioni sindacali
sulla ripartizione dei permessi sindacali, fermo restando il numero complessivo,
sono comunicate alla Regione per i conseguenziali adempimenti.
Art. 13Diritto di affissione. 1. Le organizzazioni sindacali hanno diritto di affiggere, in appositi spazi che
lAmministrazione ha lobbligo di predisporre in luoghi accessibili a tutto il
personale allinterno dellunità amministrativa, pubblicazioni, testi e
comunicati inerenti a materie di interesse sindacale e del lavoro.
Art. 14Locali per le rappresentanze sindacali. 1. In ciascuna unità amministrativa con almeno duecento
dipendenti è consentito, agli organismi rappresentativi, per lesercizio della
loro attività, luso continuativo di idonei locali, se disponibili allinterno
della struttura.
2. Nelle unità amministrative con un numero inferiore a
duecento dipendenti gli organismi rappresentativi hanno diritto ad usufruire,
ove ne facciano richiesta, di un locale idoneo per le loro riunioni, se sia
disponibile nellambito della struttura.
Art. 15Patronato sindacale. 1. I dipendenti in attività o in quiescenza possono farsi
rappresentare dal sindacato o dallistituto di patronato sindacale, per
lespletamento delle procedure riguardanti prestazioni assistenziali e
previdenziali, davanti ai competenti organi dellamministrazione.
2. Gli istituti di patronato hanno diritto di svolgere la loro
attività nei luoghi di lavoro anche in relazione alla tutela delligiene e della
sicurezza del lavoro e alla medicina preventiva, come previsto dal D.Lgs.C.p.S.
29 luglio 1947, n. 804.
Art. 16Garanzie nelle procedure disciplinari. 1. Nei procedimenti dinanzi alle commissioni di disciplina deve essere garantito
ai dipendenti lesercizio del diritto di difesa con lassistenza, se richiesta
dallinteressato, di un legale o di un rappresentante sindacale.
Art. 17Referendum. 1. Le Amministrazioni devono consentire nelle sedi delle unità amministrative,
lo svolgimento - fuori orario di lavoro - di referendum, sia generali che per
categoria, su materie inerenti allattività sindacale indetti dalle
organizzazioni sindacali tra i dipendenti, con diritto di partecipazione di
tutto il personale appartenente allunità amministrativa ed alla categoria
particolarmente interessata.
Art. 18Contributi sindacali. 1. I dipendenti hanno facoltà di rilasciare delega, esente da
imposta di bollo e di registrazione, a favore della propria organizzazione
sindacale, per la riscossione di una quota mensile dello stipendio, paga o
retribuzione per il pagamento dei contributi sindacali nella misura stabilita
dai competenti organi statutari.
2. La delega ha validità dal primo giorno del mese successivo
a quello del rilascio fino al 31 dicembre di ogni anno e si intende tacitamente
rinnovata ove non venga revocata dallinteressato entro la data del 31 ottobre.
La revoca della delega è inoltrata, in forma scritta, alla Regione ed alla
organizzazione sindacale interessata.
3. Le trattenute operate dalla Regione sulle retribuzioni dei
dipendenti in base alle deleghe presentate dalle organizzazioni sindacali, sono
versate mensilmente alle stesse organizzazioni secondo le modalità comunicate
dalle organizzazioni sindacali.
4. La Regione è tenuta, nei confronti dei terzi, alla
segretezza dei nominativi del personale che ha rilasciato delega e dei
versamenti effettuati alle organizzazioni sindacali.
Art. 19Tutela dei dipendenti dirigenti sindacali. 1. Il trasferimento di una unità produttiva ubicata in diverso
comune o circoscrizione comunale, dei dirigenti sindacali degli organismi
rappresentativi dei dipendenti di cui allart. 25 della legge 29 marzo 1983, n.
93, e delle Organizzazioni e Confederazioni sindacali può essere disposto solo
previo nulla-osta delle rispettive organizzazioni di appartenenza.
2. Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano
sino alla fine dellanno successivo alla data di cessazione del mandato
sindacale.
3. I dirigenti sindacali di cui al precedente art. 7 non sono
soggetti alla subordinazione gerarchica stabilita dai regolamenti quando
espletano le loro funzioni sindacali e conservano tutti i diritti giuridici ed
economici acquisiti ed acquisibili per la qualifica rivestita.
Art. 20Norma transitoria. 1. Entro il termine di 120 giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, la Regione adotta i provvedimenti necessari per
lapplicazione delle norme di cui ai precedenti articoli.
2. Nel medesimo termine di cui al precedente comma, la Regione
comunica alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della
funzione pubblica - nonché alla Associazione, alle Unioni ed alla Conferenza di
cui al precedente art. 9, comma quarto, il numero delle aspettative sindacali in
essere, in relazione a ciascuna organizzazione o confederazione sindacale. I
predetti dati sono comunicati alle organizzazioni, e confederazioni interessate.
3. La ripartizione di cui allart. 9, quarto e quinto comma,
della presente legge è effettuata entro il 31 dicembre 1990.
CAPO 5Norme applicative dellaccordo, intercompartimentale
Art. 21Trattamento di missione. 1. Le particolari categorie di dipendenti di cui allart. 5,
comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 395,
sono individuate nel personale inviato in missione fuori della ordinaria sede di
servizio per:
a) attività di protezione civile, nelle situazioni di prima
urgenza;
b) opera di intervento svolto dalle squadre impegnate nello
spegnimento di incendi boschivi.
2. Per il personale indicato nel precedente comma, le
particolarissime condizioni di cui al comma 7 dellarticolo 5 del decreto del
Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 395, sono individuate nella
impossibilità della fruizione del pasto per mancanza di strutture e servizi di
ristorazione; in tale circostanza è corrisposto un compenso forfettario
giornaliero di lire ventimila nette in luogo dellimporto corrispondente al
costo del pasto.
Art. 22Mobilità. 1. Al personale trasferito da una ad altra Amministrazione
anche di diverso comparto a seguito delle procedure di mobilità volontaria
previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 agosto 1988, n.
325 e della legge 29 dicembre 1988, n. 554 è corrisposto, a cura
dellAmministrazione ricevente, cui sarà integralmente rimborsato dallo Stato,
un compenso «una tantum» a titolo di incentivazione, nelle seguenti misure:
Qualifica funzionale VIII e superiori |
L. |
3.500.000 |
|
Qualifica funzionale VII |
L. |
3.000.000 |
|
Qualifica funzionale VI |
L. |
2.500.000 |
|
Qualifica funzionale V ed inferiori |
L. |
2.000.000 |
|
|
|
|
|
2. Al personale trasferito dalla Regione agli Enti locali, a
seguito di deleghe di funzioni ai sensi dellart. 8 della L.R.
n. 13/1988, è corrisposto, a carica della Regione un compenso «una tantum»
di importo pari a quello indicato nel comma 1.
Art. 23Copertura assicurativa. 1. In attuazione dellart. 6 del decreto del Presidente della
Repubblica 23 agosto 1988, n. 395, la Regione, è tenuta a stipulare apposita
polizza assicurativa in favore dei dipendenti autorizzati a servirsi, in
occasione di missioni o per adempimenti di servizio fuori dallufficio, del
proprio mezzo di trasporto, limitatamente al tempo strettamente necessario per
la esecuzione delle prestazioni di servizio.
2. La polizza di cui al precedente comma è rivolta alla
copertura dei rischi, non compresi nellassicurazione obbligatoria di terzi, di
danneggiamento al mezzo di trasporto di proprietà del dipendente, nonché di
lesioni o decesso del dipendente medesimo e delle persone di cui sia stato
autorizzato il trasporto.
3. Le polizze di assicurazione relative ai mezzi di trasporto
di proprietà dellAmministrazione sono, in ogni caso, integrate con la
copertura, nei limiti e con le modalità di cui ai commi precedenti, dei rischi
di lesioni o decesso del dipendente addetto alla guida e delle persone di cui
sia autorizzato il trasporto.
4. I massimali delle polizze di cui ai precedenti commi non
possono eccedere quelli previsti, per i corrispondenti danni, dalla legge per
lassicurazione obbligatoria.
5. Gli importi liquidati dalle società assicuratrici in base
alle polizze stipulate da terzi responsabili e di quelle previste dai precedenti
commi sono detratti dalle somme eventualmente spettanti a titolo di equo
indennizzo per lo stesso evento.
Art. 24Diritto allo studio. 1. I permessi di cui allart. 3 del D.P.R. 23 agosto 1988, n.
395, qualora le richieste superino il tre per cento delle unità in servizio
allinizio dellanno, sono concessi nel seguenti ordine:
a) ai dipendenti che frequentano lultimo anno del corso di
studi e, se studenti universitari o post-universitari, abbiano superato gli
esami degli anni precedenti;
b) ai dipendenti che frequentano il penultimo anno di corso e,
successivamente, quelli che, nellordine, frequentino gli anni ad esso
anteriori, escluso il primo, ferma restando per gli studenti universitari e
post-universitari la condizione di cui alla precedente lettera a).
2. Nellambito di ciascuna delle fattispecie di cui al comma
1, la precedenza è accordata, nellordine, ai dipendenti che frequentino corsi
di studi della scuola media inferiore, della scuola media superiore,
universitari o post-universitari.
3. A parità di condizioni, i permessi sono accordati ai
dipendenti che non abbiano mai usufruito dei permessi medesimi per lo stesso
corso di studi e, in casi di ulteriore parità, secondo lordine decrescente in
età.
4. Ulteriori condizioni che diano titolo a precedenza sono
definite, ove necessario, in sede di contrattazione decentrata.
5. Per la concessione dei permessi di cui ai commi precedenti,
i dipendenti interessati debbono presentare, prima dellinizio dei corsi, il
certificato di iscrizione e, al termine degli stessi, il certificato di
frequenza e quello degli esami sostenuti.
6. Per quanto non previsto nel presente articolo si applicano
le disposizioni di cui allart. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 23
agosto 1988, n. 395.
Art. 25Tutela dei dipendenti in particolari condizioni
psicofisiche. 1. In attuazione dellart. 18 del decreto del Presidente della
Repubblica 23 agosto 1988, n. 395, allo scopo di favorire la riabilitazione ed
il recupero di dipendenti nei confronti dei quali sia stata attestata, da una
struttura sanitaria pubblica o da strutture associative previste dalle leggi
regionali vigenti, la condizione di soggetto ad effetti di tossicodipendenza,
alcolismo cronico o grave debilitazione psico-fisica e che si impegnino a
sottoporsi ad un progetto terapeutico di recupero e di riabilitazione
predisposto dalle strutture medesime, sono stabilite le seguenti misure di
sostegno secondo le modalità di esecuzione del progetto:
a) concessione dellaspettativa per infermità per lintera
durata del ricovero presso strutture specializzate; per il periodo eccedente la
durata massima dellaspettativa con retribuzione intera compete la retribuzione
ridotta alla metà per lintera durata del ricovero;
b) concessione di permessi giornalieri orari retribuiti nel
limite massimo di due ore per la durata del progetto;
c) riduzione dellorario di lavoro, con lapplicazione degli
istituti normativi e retributivi previsti per il rapporto a tempo parziale,
limitatamente alla durata del progetto;
d) utilizzazione del dipendente in mansioni della stessa
qualifica diverse da quelle abituali quando tale misura sia individuata dalla
struttura sanitaria pubblica come supporto della terapia in atto.
2. I dipendenti, i cui parenti entro il secondo grado o, in
mancanza, entro il terzo grado si trovino nelle condizioni previste dal comma
precedente ed abbiano iniziato lesecuzione del progetto di recupero e di
riabilitazione, hanno diritto ad ottenere la concessione dellaspettativa per
motivi di famiglia per lintera durata del progetto medesimo.
3. La Regione dispone laccertamento della idoneità al
servizio dei dipendenti di cui al primo comma del presente articolo qualora i
dipendenti medesimi non si siano volontariamente sottoposti alle previste
terapie.
Art. 26Tutela dei dipendenti portatori di
handicap. 1. In attuazione dellart. 18 del decreto del Presidente della
Repubblica 23 agosto 1988, n. 395, allo scopo di favorire la riabilitazione ed
il recupero di dipendenti nei confronti dei quali sia stata attestata, da una
struttura sanitaria pubblica o da strutture associative convenzionale previste
dalle leggi regionali vigenti, la condizione di portatore di handicap che
debbano sottoporsi ad un progetto terapeutico di riabilitazione predisposto
dalle strutture medesime, sono stabilite le seguenti misure di sostegno secondo
le modalità di esecuzione del progetto:
a) concessione dellaspettativa per infermità per lintera
durata del ricovero presso strutture specializzate; per il periodo eccedente la
durata massima dellaspettativa con retribuzione intera compete la retribuzione
ridotta alla metà per lintera durata del ricovero;
b) concessione di permessi giornalieri orari retribuiti nel
limite massimo di due ore per la durata del progetto;
c) riduzione dellorario di lavoro, con lapplicazione degli
istituti normativi e retributivi previsti per il rapporto a tempo parziale,
limitatamente alla durata del progetto;
d) utilizzazione del dipendente in mansioni della stessa
qualifica diverse da quelle abituali quando tale misura sia individuata dalla
struttura sanitaria pubblica come supporto della terapia in atto.
2. I dipendenti, i cui parenti entro il secondo grado o in
mancanza, entro il terzo grado si trovino nelle condizioni previste dal comma
precedente ed abbiano iniziato lesecuzione del progetto di riabilitazione,
hanno diritto ad ottenere la concessione dellaspettativa per motivi di famiglia
per lintera durata del progetto medesimo.
3. La Regione, in attuazione delle vigenti normative, adotta
tutte le iniziative idonee a favorire lintegrazione nellattività lavorativa
dei dipendenti portatori di handicap anche attraverso labbattimento delle
barriere architettoniche.
Art. 27Igiene e sicurezza sul lavoro. 1. Lart. 31 della L.R.
n. 13/1988 è integrato con le disposizioni che seguono:
a) il libretto sanitario di cui alla lettera c) del citato
art. 31 deve essere istituito dalla Regione anche nei settori in cui si ravvisi
una maggiore incidenza di rischio per i dipendenti addetti a tali settori;
b) la Regione prevede visite mediche con cadenza
quadrimestrale per gli addetti in via continuativa per lintera giornata
lavorativa, alluso di videoterminali, quale misura di prevenzione per la salute
delle dipendenti e dei dipendenti. In attesa che le Amministrazioni provvedano
alla effettuazione delle visite mediche, il personale addetto in via
continuativa alluso di videoterminali deve essere adibito ad attività
lavorativa di diverso contenuto per periodi di 10 minuti per ogni ora di lavoro
non cumulabili;
c) alle lavoratrici nei primi tre mesi di gravidanza sono
applicate le disposizioni della lettera b), con visite mediche a cadenza
mensile. Si provvede altresì al provvisorio unitamente di attività qualora si
riscontrino, attraverso gli accertamenti sanitari, temporeanee inidoneità.
2. La Regione provvede alladozione di idonee iniziative volte
a garantire lapplicazione della regolamentazione comunitaria e di tutte le
norme vigenti in materia di igiene e sicurezza del lavoro e degli impianti,
tenendo conto, in particolare, delle misure atte a garantire la salubrità e
sicurezza degli ambienti di lavoro e la prevenzione delle malattie
professionali.
3. Le organizzazioni e le confederazioni sindacali di cui al
decreto del Ministro per la funzione pubblica del 30 marzo 1989, unitamente
allAmministrazione regionale, verificano, anche attraverso i propri patronati,
lapplicazione delle anzidette norme e promuovono la ricerca, lelaborazione e
lattuazione di tutte le misure idonee a tutelare la salute e lintegrità fisica
dei dipendenti.
Art. 28Pari opportunità 1. Il Comitato per le pari opportunità, di cui allart. 10
della L.R.
n. 13/1988, deve essere insediato entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge. La Regione assicura le condizioni e gli
strumenti idonei per il funzionamento del Comitato. 2. In sede di negoziazione decentrata a livello di Ente, anche
avendo riguardo alle proposte formulate dal Comitato per le pari opportunità,
sono concordate le misure per favorire effettive pari opportunità nelle
condizioni di lavoro e di sviluppo professionale, che tengano conto anche della
posizione delle lavoratrici in seno alla famiglia, con particolare riferimento
a: a) accesso a modalità di svolgimento dei corsi di formazione
professionale; b) flessibilità degli oneri di lavoro in rapporto a quelli dei
servizi sociali; c) perseguimento di un effettivo equilibrio di posizioni
funzionali, a parità di requisiti professionali, di cui si deve tener conto
anche nella attribuzione di incarichi o funzioni più qualificate, nellambito
delle misure rivolte a superare, per la generalità dei dipendenti,
lassegnazione in via permanente di mansioni estremamente parcellizzate e prive
di ogni possibilità di evoluzione professionale. 3. Gli effetti delle iniziative assunte dalla Regione a norma
del precedente comma, formano oggetto di valutazione nella relazione annuale del
Comitato, al Consiglio regionale, di cui allart. 10, comma 2, della L.R.
n. 13/1988.
4. Rientra nelle competenze del comitato per le pari
opportunità la promozione di iniziative volte ad attuare le direttive CEE per
laffermazione sul lavoro della pari dignità delle persone, in particolare per
rimuovere comportamenti molesti e lesivi delle libertà personali dei singoli e
superare quegli atteggiamenti che recano pregiudizio allo sviluppo di corretti
rapporti. (2)
CAPO 6Contrattazione decentrata e procedure per il raffreddamento dei conflitti
Art. 29Tempi e procedure di applicazione dellaccordo
nazionale. 1. I provvedimenti applicativi delle disposizioni contrattuali riguardanti
istituti a contenuto economico e normativo con carattere di automaticità devono
essere adottati dalla Giunta regionale entro 30 giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge.
Art. 30Tempi e procedure della contrattazione
decentrata. 1. La negoziazione decentrata resta disciplinata dalle
disposizioni di cui al capo V della L.R.
n. 13/1988, con le integrazioni di cui ai commi che seguono.
2. La Regione provvede a confermare o a ricostruire le
delegazioni di parte pubblica abilitate alla trattativa ai vari livelli di
contrattazione decentrata entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge ed a convocare, su richiesta, le organizzazioni sindacali per
lavvio del negoziato entro 15 giorni.
3. La negoziazione decentrata deve riferirsi a tutti gli
istituti contrattuali rimessi a tale contrattazione e deve concludersi nel
termine di trenta giorni dal suo inizio.
4. Allaccordo sottoscritto in sede di contrattazione
decentrata è data esecuzione con provvedimento adottato dalla Giunta regionale e
per gli Enti amministrativi dipendenti dalla regione dai rispettivi organi
esecutivi entro 30 giorni dalla sua sottoscrizione o dalla data di scadenza del
termine di 15 giorni stabilito per la presentazione di eventuali osservazioni da
parte di organizzazioni sindacali dissenzienti.
5. Gli accordi sottoscritti a livello di contrattazione
regionale sono pubblicati entro 15 giorni dalla sottoscrizione sul Bollettino
Ufficiale della Regione per essere recepiti dai singoli enti entro i successivi
30 giorni dalla pubblicazione.
6. Tutte le materie demandate alla disciplina degli accordi
decentrati devono essere definite in ununica sessione negoziale, fatti salvi
eventuali diversi periodi di validità individuati fra le parti negli accordi
predetti.
7. Gli accordi decentrati devono contenere specifiche clausole
circa tempi, modalità e procedure di verifica della loro esecuzione, prevedendo,
ove necessario, la costituzione di appositi nuclei di valutazione.
Art. 31Procedure di raffreddamento dei conflitti. 1. Qualora in sede di applicazione delle disposizioni
contenute nella presente legge insorgano conflitti di generale rilevanza sulla
interpretazione delle citate disposizioni, può essere formulata richiesta
scritta di confronto con lettera raccomandata con avviso di ricevimento da una
delle organizzazioni sindacali di categoria titolari della contrattazione ai
vari livelli.
2. La Regione ha lobbligo di convocare la parte richiedente,
per un confronto, nei tre giorni successivi e di formulare motivata risposta
entro quindici giorni dallinsorgenza del conflitto, dandone contestuale
comunicazione alle altre organizzazioni sindacali.
3. La richiesta deve contenere una breve descrizione dei fatti
e degli elementi di diritto sui quali si basa. In caso di persistenza del
conflitto, le parti possono fare ricorso alle delegazioni trattanti laccordo
nazionale di comparto per il tramite delle rispettive componenti delle predette
delegazioni.
4. Le delegazioni di cui al comma precedente devono riunirsi,
altresì, su formale richiesta di una delle parti che la compongono, per lesame
di problemi interpretativi di interesse generale.
5. Entro trenta giorni dalla formale richiesta di cui ai commi
terzo e quarto del presente articolo, il Ministro per la funzione pubblica
provvede a convocare le delegazioni trattanti per lesame delle questioni
prospettate.
6. Sulla base dellorientamento espresso dalle delegazioni
trattanti, il Ministro per la funzione pubblica provvede ad emanare i
conseguenti indirizzi applicativi per tutti gli enti interessati, ai sensi
dellart. 27, primo comma 2, della legge 29 marzo 1983, n. 93.
CAPO 7Ordinamento professionale
Art. 32Ordinamento professionale. 1. Ai fini di assicurare la maggiore funzionalità degli Enti, le aree di attività di cui allallegato A dellaccordo del 29 aprile 1983 e allaccordo del 28 aprile 1987 per il personale degli Enti di cui allarticolo 1 sono articolate in conformità a quelle indicate nellallegato 1 del presente accordo. Nelle predette aree sono collocate le figure professionali ivi indicate necessarie allespletamento delle attività proprie di ciascuna delle aree stesse, confermando gli inquadramenti alla qualifica funzionale posseduta. 2. Fatta salva la collocazione nelle qualifiche funzionali delle figure o profili professionali prevista dalla vigente normativa e dal presente accordo, lelencazione delle figure professionali di cui allallegato n. 1 ha valore non esaustivo. Qualora gli enti individuino, nel rispetto della declaratoria di qualifica, figure o profili professionali non previsti dalla precedente articolazione in aree ed istituiscono i relativi posti in organico, la loro copertura si effettua esclusivamente con le ordinarie procedure di accesso secondo la vigente normativa. 3. In relazione alle obiettive condizioni organizzative dei singoli Enti ed alla loro dimensione, le aree di attività previste dal presente accordo possono essere accorpate sulla base di criteri che devono tener conto dellesigenza di salvaguardare lomogeneità delle attività proprie di ciascuna di esse e di rispettare la equiparazione delle figure professionali alle singole qualifiche funzionali. Allinterno di ciascuna area vige il principio della piena mobilità fra figure professionali e profili ascritti alla medesima qualifica funzionale salvo che la figura professionale escluda intercambiabilità per i titoli professionali che specificatamente la definiscono, ai sensi dellart. 18 della legge 29 marzo 1983, n. 93. ((3) ) 4. Le disposizioni di cui al presente articolo costituiscono linee di indirizzi per le Regioni a statuto ordinario.
(3) L'art. 18 della legge n. 93/83 è stato abrogato, unitamente ad altre disposizioni, dal Decreto Legislativo 3 febbraio 1993, n. 29
Art. 33Figure professionali. 1. Le figure professionali elencate nella tabella n. 2
allegata al presente accordo sono ascritte alla qualifica funzionale indicata
nella tabella stessa a decorrere dal 1° ottobre 1990.
2. I dipendenti che svolgono le funzioni proprie dei profili
dellarea informatica, individuati nella tabella n. 3 allegata al presente
accordo nellambito della qualifica funzionale posseduta sono inquadrati nei
corrispondenti profili della predetta area. Ove manchi tale corrispondenza di
qualifica, gli Enti, secondo le norme del proprio ordinamento, possono istituire
i posti di organico corrispondenti in relazione alle proprie esigenze
funzionali. In sede di prima applicazione i predetti posti sono assegnati
mediante concorso interno riservato ai dipendenti degli Enti di cui allarticolo
24, sesto comma, del D.P.R. n. 347/1983 in possesso dei requisiti prescritti.
3. In attuazione dei precedenti commi 1 e 2, gli Enti
provvedono, secondo i rispettivi ordinamenti, alle conseguenti operazioni di
riduzione e aumento dei corrispondenti posti, rispettivamente nella dotazione
organica della qualifica di provenienza ed in quella di nuovo inquadramento.
Art. 34Livello economico differenziato. 1. È istituito un livello economico differenziato di
professionalità per le figure professionali appartenenti alle qualifiche
comprese fra la prima e la settima. Il numero dei dipendenti da comprendere in
tali livelli economici differenziati non può superare, in nessun caso, le
percentuali massime complessive, non cumulabili annualmente, indicate per
ciascuna qualifica funzionale nel comma 4 del presente articolo.
2. Per le qualifiche funzionali dalla prima alla sesta, il
livello economico di cui al precedente comma è determinato maggiorando il
trattamento economico tabellare iniziale di ogni qualifica di un importo lordo
pari al 40% della differenza con il trattamento tabellare iniziale della
qualifica superiore.
3. Per la settima qualifica funzionale lincremento di cui al
comma 2 del presente articolo è di L. 1.900.000 annue lorde.
4. Il livello economico differenziato è attribuito al
personale appartenente alle qualifiche indicate nellart. 35 del presente
accordo, nelle seguenti percentuali, arrotondate allunità superiore, dei
dipendenti della medesima qualifica funzionale in servizio di ruolo al 31
dicembre dellanno precedente:
1ª |
qualifica |
funzionale |
25% |
2ª |
« |
« |
25% |
3ª |
« |
« |
45% |
4ª |
« |
« |
60% |
5ª |
« |
« |
30% |
6ª |
« |
« |
60% |
7ª |
« |
« |
20% |
|
|
|
|
5. Il livello economico differenziato previsto dal primo comma
del presente articolo non può essere attribuito al personale di cui allart. 42,
comma 2 nonché al personale di cui allart. 33, comma 1 della presente legge.
Tale personale non concorre a determinare la percentuale di cui al comma 2 del
presente articolo.
Art. 35Procedure per lattribuzione del livello economico
differenziato. 1. I livelli economici differenziati di professionalità sono
attribuiti mediante selezione per titoli alla quale partecipano i dipendenti
indicati nellart. 32, comma 1 della presente legge in possesso del requisito di
anzianità di effettivo servizio di ruolo di tre anni nella qualifica alla data
del 31 dicembre dellanno precedente a quello della selezione.
2. La selezione di cui al precedente comma 1 avviene per
titoli, quali quelli culturali, professionali e di servizio, da valutarsi, in
relazione alla qualifica di riferimento, sulla base di obiettivi criteri
predeterminati in sede di contrattazione decentrata.
3. Nella prima selezione per lattribuzione del livello
economico differenziato ai sensi del presente articolo, il requisito
dellanzianità di servizio indicato nel comma 1 deve essere posseduto alla data
del 1° ottobre 1990. Il livello economico è attribuito ai dipendenti interessati
con decorrenza dalla predetta data ancorché la selezione sia terminata
successivamente.
4. Le selezioni successive a quella prevista nel precedente
comma 3 avvengono annualmente nei limiti della disponibilità, del contingente
numerico individuato ai sensi dellarticolo 32 della presente legge.
CAPO 8Dirigenza
Art. 36Orario di servizio dei Dirigenti. 1. Lorario di servizio del personale dirigente non può essere
inferiore a 36 ore settimanali.
2. Il dirigente è a disposizione dellAmministrazione, oltre
lorario dobbligo, per le esigenze connesse alle funzioni affidategli, senza
diritto a compensi.
Art. 37Indennità di funzione. 1. Ai dirigenti è corrisposta una indennità di funzione connessa con leffettivo esercizio delle funzioni e graduata in relazione: al coordinamento di attività, allimportanza della direzione delle strutture o dei singoli programmi; alla rilevanza delle attività di studio, di consulenza propositiva e di ricerca, di vigilanza e di ispezione, di assistenza agli organi; alla disponibilità richiesta in relazione allincarico conferito. (4) Lindennità è commisurata allo stipendio iniziale secondo appositi coefficienti varianti da 0,1 a 1. (5) 2. Le indennità di presenza e di coordinamento di cui al primo
comma lettere d) ed f), dellarticolo 33 della L.R.
n. 13/1988 sono assorbite dalla indennità di funzione prevista dal
precedente comma 1. 3. Al personale della prima qualifica dirigenziale che non sia
preposto a direzione di struttura o di staff è corrisposta una indennità pari al
coefficiente 0,1. 4. I parametri di riferimento ed i criteri necessari per la
individuazione dei coefficienti della indennità da attribuire alle diverse
funzioni di cui al precedente comma 1, saranno successivamente determinati con
apposito provvedimento inteso a garantire obiettività e trasparenza nei
comportamenti attuativi. 5. Il personale dirigenziale è escluso dalla fruizione degli
istituti incentivanti previsti dallarticolo 6 della presente legge, ivi
compreso il compenso per il lavoro straordinario.
6. La nuova disciplina della indennità di funzione decorre
inderogabilmente dal 1° ottobre 1990. Fino alla data predetta il personale
dirigente continua a percepire le indennità di funzione e di coordinamento nelle
misure previste dallarticolo 33, primo comma, lettera c), d), e) ed f) della
L.R.
n. 13/1988, nonché gli eventuali compensi correlati alla presenza. Il
personale dirigente continua, altresì, a percepire i compensi correlati alla
produttività sino al 30 giugno 1990.
(4) L'art. 28, comma 4, della l.r. 21/94, così dispone:(5) Per l'individuazione dei coefficienti vedi l.r. 1/92. Vedi la l.r. 32/94, art. 3, comma 1
Art. 38Responsabilità per lesercizio delle funzioni
dirigenziali.(6) [1. I dirigenti, ferma restando la responsabilità penale, civile, amministrativo-contabile e disciplinare prevista per tutti i dipendenti pubblici, sono responsabili della attività svolta dalle strutture cui sono preposti e della gestione delle risorse ad essi demandata. 2. I dirigenti, fermo restando quanto previsto dallart. 14 della L.R. n. 26/84 e dellart. 41 della L.R. n. 13/88, sono responsabili, in particolare, dei doveri dufficio e, in modo specifico, dellorario di lavoro e degli adempimenti connessi al carico di lavoro a ciascuno assegnato. 3. Il risultato negativo della gestione dei dirigenti, valutato con i criteri indicati nel citato art. 41 della L.R. n. 13/88, comporta la rimozione dalla funzione esercitata con conseguente perdita della relativa indennità.]
Art. 39Compiti dei dirigenti nella gestione del fondo per
la efficienza dei servizi. 1. La gestione e la attuazione degli interventi previsti dagli
articoli 5 e 6 della presente legge, nellambito del Fondo per la efficienza dei
servizi, ferma restando la negoziazione decentrata prevista dallart. 6, è
affidata alla competenza dei dirigenti di servizio con decorrenza dalla data di
istituzione del Fondo stesso. A tal fine la Giunta regionale adotta le direttive
necessarie per consentire il concreto esercizio di detta competenza, tenuto
conto della specificità dellordinamento regionale.
2. Per assicurare le uniformità degli adempimenti di cui al
presente articolo vengono definiti, a livello decentrato, i criteri generali cui
deve ispirarsi lattività dei dirigenti nella fase di applicazione dei singoli
istituti incentivanti, nonché i tempi ed i modi per la quantificazione delle
risorse finanziarie che possono essere destinate al soddisfacimento delle
diverse finalità.
CAPO 9Trattamento economico
Art. 40Nuovi stipendi. 1. I valori stipendiali tabellari annui lordi di cui allart.
32 della L.R.
n. 13/1988, comprensivi del conglobamento di L. 1.081.000 dellindennità
integrativa speciale ai sensi delle vigenti disposizioni e, per le qualifiche
dirigenziali, della integrazione tabellare e delle indennità di cui,
rispettivamente, allart. 32, comma 3 ed allart. 33, comma 1, lett. c) e d) L.R.
n. 13/1988, sono così stabiliti, a regime:
Qualifica |
I |
L. 6.081.000 |
|
|
II |
L. 7.041.000 |
|
|
III |
L. 8.181.000 |
|
|
IV |
L. 9.181.000 |
|
|
V |
L. 10.521.000 |
|
|
VI |
L. 11.631.000 |
|
|
VII |
L. 13.631.000 |
|
|
VII |
L. 18.071.000 |
|
|
I dirigenziale |
L. 25.211.000 |
|
|
II dirigenziale |
L. 33.593.000 |
|
|
|
|
|
2. Gli aumenti stipendiali tabellari annui lordi derivanti
dallapplicazione dei nuovi trattamenti di cui al comma precedente sono
attribuiti con decorrenza 1 luglio 1990.
3. Dal 1° luglio 1988 al 30 settembre 1989 competono i
seguenti aumenti stipendiali annui lordi.
Qualifica |
I |
L. |
152.000 |
|
|
II |
L. |
190.000 |
|
|
III |
L. |
265.000 |
|
|
IV |
L. |
310.000 |
|
|
V |
L. |
355.000 |
|
|
VI |
L. |
386.000 |
|
|
VII |
L. |
487.000 |
|
|
VIII |
L. |
592.000 |
|
|
I dirigenziale |
L. |
609.000 |
|
|
II dirigenziale |
L. |
820.000 |
|
|
|
|
|
|
4. Dal 1° ottobre 1989 al 30 giugno 1990 competono i seguenti
aumenti stipendiali annui lordi:
Qualifica |
I |
L. |
715.000 |
|
|
II |
L. |
894.000 |
|
|
III |
L. |
1.240.000 |
|
|
IV |
L. |
1.459.000 |
|
|
V |
L. |
1.668.000 |
|
|
VI |
L. |
1.815.000 |
|
|
VII |
L. |
2.290.000 |
|
|
VIII |
L. |
2.789.000 |
|
|
I dirigenziale |
L. |
2.867.000 |
|
|
II dirigenziale |
L. |
3.863.000 |
|
|
|
|
|
|
5. Dal 1° luglio 1990 al 31 dicembre 1990 competono i seguenti
aumenti stipendiali annui lordi:
Qualifica |
I |
L. |
1.200.000 |
|
|
II |
L. |
1.500.000 |
|
|
III |
L. |
2.100.000 |
|
|
IV |
L. |
2.450.000 |
|
|
V |
L. |
2.800.000 |
|
|
VI |
L. |
3.050.000 |
|
|
VII |
L. |
3.850.000 |
|
|
VIII |
L. |
4.990.000 |
|
|
I dirigenziale |
L. |
5.130.000 |
|
|
II dirigenziale |
L. |
6.912.000 |
|
|
|
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|
|
6. Ciascuno degli aumenti di cui ai precedenti commi 3 e 4 ha
effetto fino alla data del conseguimento di quello successivo.
Art. 41Retribuzione individuale di anzianità. 1. A decorrere dal 1° gennaio 1989, a tutto il personale che
abbia prestato servizio nel periodo 1° gennaio 1987 31 dicembre 1988 la
retribuzione individuale di anzianità è incrementata dei seguenti importi annui
lordi:
Qualifica |
I |
L. |
198.000 |
|
|
II |
L. |
216.000 |
|
|
III |
L. |
234.000 |
|
|
IV |
L. |
267.000 |
|
|
V |
L. |
312.000 |
|
|
VI |
L. |
330.000 |
|
|
VII |
L. |
384.000 |
|
|
VIII |
L. |
518.000 |
|
|
I dirigenziale |
L. |
672.000 |
|
|
II dirigenziale |
L. |
840.000 |
|
|
|
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2. Al personale assunto in una data intermedia tra il 1°
gennaio 1987 ed il 31 dicembre 1988 detto importo è corrisposto in proporzione
ai mesi di servizio prestato.
3. Gli importi di cui ai precedenti commi 1 e 2 riassorbono, a
far data dal 1° gennaio 1989, le anticipazioni eventualmente corrisposte al
medesimo titolo liquidate ai sensi dellart. 37 della L.R.
n. 13/1988.
Art. 42Trattamento economico accessorio. 1. Lindennità di cui allart. 33, primo comma, lettera b),
della L.R.
n. 13/1988 è incrementata di L. 500.000 annue a decorrere dal 1° ottobre
1990. La predetta indennità è corrisposta con le modalità indicate nel citato
articolo 33 in via alternativa per la direzione di strutture operative o al
personale laureato professionale in posizione di staff.
2. Per il personale dellarea di vigilanza, lindennità di cui
allart. 33, comma 1, lettera a) della L.R.
n. 13/1988, è incrementata di L. 400.000 annue lorde ripartite per 12 mesi a
decorrere dal 1° ottobre 1990.
3. Al personale docente dei Centri di formazione professionale
che svolge attività di insegnamento in aula o in laboratorio non inferiore ad
800 ore per anno formativo, ai sensi del comma 7 dellarticolo 45 della L.R.
n. 13/1988, compete una indennità di L. 850.000 annue lorde a decorrere dal
1 ottobre 1990.
Art. 43Effetti dei nuovi stipendi. 1. Le nuove misure degli stipendi risultanti dallapplicazione
della presente legge hanno effetto sulla tredicesima mensilità, sul trattamento
ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sulle indennità di buonuscita e
di licenziamento, sullassegno alimentare previsto dallarticolo 82 del decreto
del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, o da disposizioni
analoghe, sullequo indennizzo, sulle ritenute previdenziali ed assistenziali e
di quiescenza, compresi i contributi di riscatto, nonché sulla determinazione
degli importi dovuti per indennità integrativa speciale.
2. In ottemperanza al disposto dellarticolo 13 della legge 29
marzo 1983, n. 93 (legge-quadro), i benefici economici risultanti
dallapplicazione della presente legge sono corrisposti integralmente, alle
scadenze e negli importi previsti dal precedente articolo 38, al personale
comunque cessato dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza
contrattuale.
Art. 44Indennità di rischio da radiazioni. 1. Al personale medico e tecnico di radiologia, sottoposto in
continuità allazione di sostanze ionizzanti o adibito ad apparecchiature
radiologiche in maniera permanente, è corrisposta unindennità di rischio da
radiazioni nella misura unica mensile lorda di lire duecentomila.
2. La suddetta indennità spetta al personale sopra specificato
tenuto a prestare la propria opera in zone controllate, ai sensi della circolare
del Ministero della sanità n. 144 del 4 settembre 1971, e sempreché il rischio
da radiazioni abbia carattere professionale, nel senso che non sia possibile
esercitare lattività senza sottoporsi al relativo rischio.
3. Al personale non compreso nel comma 1 del presente
articolo, che sia esposto a rischio in modo discontinuo, temporaneo o a
rotazione, in quanto adibito normalmente o prevalentemente a funzioni diverse da
quelle svolte dal personale indicato nel precedente comma 1, è corrisposta una
indennità di rischio parziale nella misura unica mensile lorda di lire
cinquantamila. Lindividuazione del predetto personale va effettuata da apposita
commissione, composta da almeno tre esperti qualificati della materia, anche
esterni allAmministrazione, nominata dalla Regione. Tale commissione, ove
necessario per corrispondere a particolari esigenze, può essere articolata anche
territorialmente.
4. Lindennità di rischio da radiazioni di cui ai commi
precedenti non è cumulabile con la indennità di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 5 maggio 1975, n. 146 e con altre eventualmente previste a
titolo di lavoro nocivo, rischioso o per profilassi. I relativi oneri sono a
carico del fondo di cui allart. 5 della presente legge.
CAPO 10Disposizioni particolari e finali
Art. 45Assenze obbligatorie. 1. Alle lavoratrici madri in astensione obbligatoria dal lavoro ai sensi
dellart. 4 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204 sono garantite, oltre al
trattamento economico ordinario, le quote di salario accessorio fisse e
ricorrenti relative alla professionalità ed alla produttività.
Art. 46Disposizioni particolari. 1. Lelemento aggiuntivo della retribuzione di cui al contratto collettivo
nazionale di lavoro 1983-85 riguardante il personale dei Consorzi e dei nuclei
di sviluppo industriale già liquidato nella misura ridotta di cui allart. 34,
comma 4 della L.R.
n. 13/1988, (7) cessa di essere corrisposto dalla data di entrata in vigore della presente legge e, comunque, da non oltre il 1° luglio 1990. Fino allentrata in vigore della legge di riorganizzazione degli Uffici
regionali di cui allart. 16,
secondo comma, della L.R.
n. 26/1984, continuano ad applicarsi le disposizioni dellart. 61 della L.R.
n. 13/1988. (8) 3. Lindennità di reperibilità di cui allart. 33, comma 1, lett. h), della L.R.
n. 13/1988, non compete durante lorario di servizio a qualsiasi titolo
prestato. Detta indennità è frazionabile in misura non inferiore a quattro ore
ed è corrisposta in proporzione alla durata oraria, maggiorata in tale caso del
10 per cento. Qualora la pronta reperibilità cada in giorno festivo spetta un
riposo compensativo senza riduzione del debito orario settimanale.
(7) Il riferimento al'art. 34, comma 4, è errato. Dovrebbe intendersi art. 33 lett. l)(8) Vedi anche l.r. 1/92, art. 1
Art. 47Norma finale di rinvio. 1. Restano confermate, ove non modificate o sostituite dalla
presente legge, le disposizioni della legge regionale 9 maggio 1984, n. 26 e
della legge regionale 13 aprile 1988, n. 13.
2. Lart. 22 della L.R.
n. 13/1988 è abrogato.
Art. 48Norma
finanziaria 1. Agli oneri derivanti dall applicazione della
presente legge si provvedera mediante l utilizzo delle somme che saranno
stanziate, mediante variazione di bilancio, sul bilancio di previsione per l
esercizio finanziario 1990, a seguito di assegnazioni statali.
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