Anno 1981
Numero 12
Data 26/01/1981
Abrogato No
Materia Cooperazione-Lavoro-Movimenti migratori;
Note Pubblicata nel B.U.R. Puglia 12 febbraio 1981, n. 14. (*) Vedi anche l'art. 1 della l.r. 20 gennaio 1998, n. 4 "Personale residuo reclutato ai sensi della legge 1 giugno 1977, n. 285. Norme di sanatoria".
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Legge Regionale 26 gennaio 1981, n. 12

Provvedimenti per l' occupazione giovanile in attuazione dello art. 26 e seguenti della legge 29- 2- 1980, n. 33.(1) 


(1) Vedi anche l'art. 1 della l.r. 20 gennaio 1998, n. 4 


Art. 1

(Finalita)


In conformita alle norme di cui alla legge 29- 2- 1980, n. 33, la Regione Puglia istituisce le graduatorie uniche regionali e l immissione in ruolo dei giovani assunti ai sensi dello art. 26 e seguenti della legge 1- 6- 1977, n. 285, e successive modificazioni ed integrazioni, anche in Enti pubblici diversi da quelli presso i quali prestano la propria attivita e nei ruoli delle amministrazioni dello Stato.




Art. 2

(Istituzione delle graduatorie uniche regionali)


Per l immissione nei ruoli della Regione e di altri Enti pubblici dei giovani impiegati dalla Regione stessa e dagli Enti locali pugliesi in progetti specifici per servizi socialmente utili avviati dagli Enti predetti entro il 31- 3- 1980, vengono formulate distinte graduatorie secondo i criteri di cui all articolo seguente.  




Art. 3

(Criteri per la formazione delle graduatorie)


I giovani che superano l esame di idoneita previsto nello art. 4 sono iscritti in graduatorie uniche regionali distinte per livelli funzionali retributivi strettamente corrispondenti alle qualifiche di assunzione.

L iscrizione nelle graduatorie avviene secondo l ordine cronologico determinato dalla data in cui ha avuto effettivamente inizio il progetto specifico e con l indicazione dei profili professionali acquisti durante lo svolgimento dei singoli progetti.

Il punteggio riportato nell esame determina l ordine di precedenza esclusivamente per i giovani assunti per la esecuzione dello stesso progetto  specifico o di progetti specifici che abbiano avuto inizio alla stessa data.

In caso di parita di punteggio l ordine di precedenza e determinato in base ai criteri di cui all art. 5 del DPR 10 gennaio 1957, n. 3.

Le graduatorie sono pubblicate sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia entro 15 giorni dalla loro definitiva approvazione. 




Art. 4

(Esami di idoneita)


I giovani assunti con contratti stipulati dalla Regione e dagli Enti locali pugliesi ai sensi dell art. 26 e seguenti della legge 1- 6- 1977 n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni, sono ammessi a domanda a sostenere un esame di idoneita indetto nel termine massimo di trenta giorni precedenti la scadenza dei rispettivi progetti specifici, per la immissione nelle graduatorie uniche regionali di cui ai precedenti articoli esclusivamente per la posizione iniziale del livello funzionale cui e equiparata la qualifica o il profilo professionale in base ai quali e avvenuta l assunzione secondo i criteri fissati al precedente art. 3.

L esame si effettua per gruppi di progetti omogenei per settori di intervento e consiste nella valutazione dei titoli con particolare riguardo per quelli professionali e di servizio acquisiti dal giovane durante l esecuzione del progetto, nonche in una prova scritta o pratica integrata da un colloquio.

All esame di idoneita sono ammessi i giovani che abbiano portato a termine i contratti per i quali sono stati assunti, fatte salve le cause sospensive del rapporto previste dal vigente ordinamento.

Vi sono, altresì, ammessi i dipendenti di ruolo in servizio presso ciascuna amministrazione appartenenti alla carriera o livello immediatamente inferiore a quello per il quale e indetto l esame, sempreche siano in possesso del titolo di studio richiesto per l ammissione all esame stesso. I dipendenti che avranno superato l esame di idoneita sono iscritti, in base al punteggio riportato, nelle graduatorie previste negli articoli precedenti.

La Giunta regionale disciplina le ammissioni agli esami di idoneita degli impiegati di ruolo in servizio presso gli Enti interessati in conformita alle disposizioni di cui all ultimo comma dell art. 26 ter della legge 29 febbraio 1980, n. 33.

Per ciascun esame di idoneita la Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, determina con propria deliberazione, da adottarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge:

a) l equiparazione, agli effetti dell applicazione dell art. 2, tra le qualifiche professionali in base alle quali sono avvenute le assunzioni e i profili professionali omogenei degli ordinamenti degli Enti di possibile destinazione;

b) i requisiti per l ammissione all esame con osservanza di quelli previsti dalle norme vigenti per l accesso mediante concorso alle carriere del pubblico impiego;

c) le modalita dello svolgimento dell esame e i suoi contenuti.

La Commissione giudicatrice di ciascun esame di idoneita e nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale e così composta:

- il Presidente della Giunta regionale, o un suo delegato, con funzioni di Presidente;

- nove esperti, designati dalla Giunta regionale;

- due esperti designati dalla sezione regionale dell ANCI;

- due esperti designati dalla sezione regionale dell UPI;

- tre rappresentanti sindacali designati dalla Federazione Unitaria delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello regionale;

- un esperto designato dall Unione Comunita Montane.

L ammissione alle prove d esame, l approvazione degli atti delle Commissioni giudicatrici e l immissione degli idonei nelle graduatorie uniche regionali sono disposte con deliberazione della Giunta regionale.

I giovani che non abbiano partecipato alle prove di esame o che non le abbiano superate, continuano a svolgere la loro attivita fino alla scadenza dei contratti alle condizioni in esso previste. A tale scadenza il rapporto di lavoro si intende risolto a tutti gli effetti. 




Art. 5

(Soci di cooperative)(2) 


I soci di cooperative con le quali la Regione e gli altri Enti locali hanno stipulato convenzioni ai sensi dello art. 27 della legge 1 giugno 1977, n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni, possono partecipare, a domanda, all esame di idoneita previsto dal precedente art. 3 qualora siano in possesso dei requisiti determinati  ai sensi dell’art. 4 e risultino effettivamente impiegati nell’esecuzione dei progetti in convenzione.

I giovani soci interessati devono far pervenire la propria domanda di ammissione all esame non oltre 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Il superamento della prova di esame e la conseguente immissione nelle graduatorie regionali determinano la decadenza dalla qualifica di socio della cooperativa, con decorrenza dalla data di esecutivita dell atto di approvazione, della graduatoria.

L’ammissione alle prove non è preclusa dal verificarsi di una delle cause sospensive del rapporto previste dal vigente ordinamento.



(2) Articolo così sostituito dalla l.r. 13/81, articolo unico


Art. 6

(Rapporto di lavoro a tempo indeterminato)


Con effetto dalla data di approvazione delle graduatorie e fino alla immissione nei ruoli di cui all art. 8, i giovani continuano a svolgere la propria attivita, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e compiti e funzioni propri dei livelli funzionali e dei profili professionali per i quali e stato superato l esame di idoneita, anche presso Enti diversi da quelli che hanno predisposto i relativi progetti.

Ai giovani iscritti nelle graduatorie sono attribuiti, fino all immissione in ruolo, il trattamento giuridico, assistenziale e previdenziale dei dipendenti dell ente presso il quale prestano servizio, nonche il trattamento economico base minimo per il personale di ruolo appartenente al medesimo livello funzionale.

La Regione, in caso risultino, dopo l esame di cui all art. 4, giovani non assorbiti negli organici per esaurimento di posti occupabili nell ambito di un progetto, approva un piano di formazione professionale finalizzato alla loro occupazione, al fine della riqualificazione delle loro capacita professionali. 




Art. 7

(Riserve di posti)(3) 


Dalla data di entrata in vigore della presente legge, il 50% dei posti disponibili presso la Regione, nonche presso gli Enti strumentali regionali, e riservato agli iscritti nelle graduatorie uniche regionali previste nell art. 2 fino allo esaurimento delle stesse.

Dalla predetta data, in attuazione del primo comma dell art. 26 - septies - della legge 29 febbraio 1980, n. 33, gli Enti locali pugliesi nonche i loro consorzi ed enti strumentali sono tenuti a ricoprire una aliquota pari al 50% dei posti disponibili nei propri organici con i giovani iscritti nelle graduatorie uniche regionali secondo l’ordine di graduatoria.

Con successive leggi regionali di delega di funzioni amministrative, emanate ai sensi dell art. 118 - III comma - cost. ed entro sei mesi dall entrata in vigore della presente legge, il personale iscritto nelle graduatorie uniche regionali potra essere assegnato, nel rispetto dellordine di precedenza, agli Enti locali, agli Enti strumentali e sub - regionali, tenendo conto delle professionalita specifiche acquisite con i contratti di formazione e connesse  alle competenze delegate. 



(3) Articolo così sostituito dalla l.r. 13/81, articolo unico


Art. 8

(Modalita di inserimento nei ruoli organici)


Gli Enti strumentali regionali trasmettono alla Regione, entro 15 giorni dalla pubblicazione della stessa graduatoria, richieste numeriche di personale per la copertura dei posti disponibili nei propri ruoli organici, specificando le qualifiche funzionali o i profili professionali, nonche le sedi di attivita.

La Regione provvede, con decreto del Presidente della Giunta regionale, su proposta dello assessore competente per il personale e   organizzazione, all avvio dei giovani presso gli enti interessati dopo averli individuati tra gli iscritti nelle graduatorie sulla base delle qualifiche funzionali e con specifico riferimento ai profili professionali richiesti e corrispondenti alle indicazioni di cui al II comma del precedente art. 3.

Gli stessi criteri vengono seguiti dalla Regione per la copertura dei posti disponibili nel proprio organico. 




Art. 9

(Cancellazione delle graduatorie)


I giovani iscritti nelle graduatorie che rifiutino l avviamento effettuato secondo i criteri della presente legge sono cancellati dalle graduatorie medesime, con provvedimento della Giunta regionale e decadono dal rapporto di lavoro.




Art. 10

(Utilizzazione dei giovani iscritti nelle graduatorie presso altre Amministrazioni)


Per l attuazione delle disposizioni contenute nel secondo comma dell art. 26 - septies – del decreto legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito con modificazioni nella legge 29 febbraio 1980, n. 33 il Presidente della Giunta regionale espleta le formalita previste dalle norme vigenti per consentire l attingimento dei giovani nelle graduatorie uniche regionali e dispone le relative notificazioni agli interessati ed alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.




Art. 11

(Norma finanziaria)


Gli oneri rivenienti dall applicazione della presente legge, per il 1980, trovano copertura sul Cap. 15107 Provvedimenti per l occupazione giovanile - L. 285/ 77 del bilancio di previsione per l esercizio finanziario 1980, adeguatamente impinguato con le assegnazioni effettuate con delibere CIPE.

Per gli esercizi successivi gli oneri graveranno sui corrispondenti capitoli dei rispettivi bilanci, i quali saranno finanziati con i fondi assegnati alla Regione Puglia con delibera CIPE, con i fondi rivenienti dal Bilancio dello Stato 1981 e successivi, e con eventuali risorse proprie della Regione.




Disposizioni finali


La presente legge e dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 127 della Costituzione e 60 dello Statuto ed entrera in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.