Anno 1998
Numero 4
Data 20/01/1998
Abrogato No
Materia Ordinamento e organizzazione regionale;
Note Pubblicata nel B.U.R. Puglia 26 gennaio 1998, n. 8.
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Nessun allegato

Legge Regionale 20 gennaio 1998, n. 4

Personale residuo reclutato ai sensi della legge 1 giugno 1977, n. 285. Norme di sanatoria.



Art. 1


1. In ottemperanza ai principi di cui all’art. 4 della legge 29 marzo 1983, n. 93 ai dipendenti della Regione Puglia già immessi nei ruoli regionali con inquadramento nella seconda qualifica funzionale di cui alla legge regionale 13 marzo 1980, n. 16, in applicazione della legge regionale 26 gennaio 1981, n. 12 e successive modificazioni, è attribuita la qualifica funzionale immediatamente superiore. (1) 

2. Quanto previsto al comma 1 è condizionato alla presentazione da parte degli interessati di apposita domanda, da inoltrare alla Regione nel termine perentorio di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

 3. La decorrenza del nuovo inquadramento sarà computata, a sanatoria, osservando in modo analogica quanto stabilito nella deliberazione della Giunta regionale pugliese n. 2987/1988, esecutiva.  ((2) )



(1) Con l'art. 17, della l.r. 9/2000, la decorrenza degli inquadramenti è fissata, ai fini economici, dalla data di esecutività dei provvedimenti di inquadramento e, ai fini giuridici, dalla data di esecutività della deliberazione della Giunta regionale 12 aprile 1988, n. 2981.
(2) Il Governo ha osservato:

“In relazione all’art. 1, comma 3 del provvedimento che la decorrenza del nuovo inquadramento dovrà essere computata, a termini della ivi richiamata deliberazione della Giunta Regionale Pugliese n. 2987/1988, solo dalla data di esecutività degli emanandi provvedimenti di riconoscimento della III qualifica funzionale”.



Art. 2


1. Ai conseguenti oneri finanziari si provvede imputando la presumibile spesa di lire 136.650.000 per differenza tabellare al Cap. 3020 Stipendi, retribuzioni e altri assegni fissi al personale di ruolo e non di ruolo (legge regionale 25 marzo 1974, n. 18 e oneri rivenienti dallapplicazione art. 4 della legge regionale 18 luglio 1974, n. 23, legge regionale 13 marzo 1980, n. 16, legge regionale 2 marzo 1981, n. 22 e legge regionale 9 maggio 1984, n. 26 e successive modificazioni. Spese per interessi legali e rivalutazione monetaria. S.O. e quella per oneri riflessi di lire 49.700.000 al Cap. 3031 Oneri previdenziali e assistenziali e assicurazioni obbligatorie a carico dellEnte.

2. Ove la presente legge venga approvata e attuata nel corrente esercizio, al preventivo impinguamento dei predetti capitoli di bilancio si provvede mediante prelevamento dal Cap. 1110010 Fondo di riserva per spese obbligatorie e dordine.

3. Le leggi di bilancio degli anni successivi si faranno carico delle spese di cui al comma 1.



(•)   Disposizioni  finanziarie