Anno 1977
Numero 16
Data 06/05/1977
Abrogato No
Materia Agricoltura - foreste - caccia e pesca;
Note Pubblicata nel B.U.R. Puglia n. 32 del 20 maggio 1977.
B.U.R.P. Vai al B.U.R.P.
Iter Legis Vai all'Iter Legis
Nessun allegato

Legge Regionale 6 maggio 1977, n. 16

Incentivazione dell' associazionismo dei produttori agricoli nel settore zootecnico e norme per la determinazione del prezzo di vendita del latte alla produzione.



TITOLO 1


Norme per la determinazione del prezzo di vendita del latte alla produzione 




Sezione 1

Procedure





Art. 1

Finalità.


In attuazione della legge 8/7/1975 n. 306 ed allo scopo di favorire lassociazionismo degli imprenditori e lo sviluppo della produzione zootecnica e di garantire adeguati livelli di reddito alle aziende agricole singole e associate, il prezzo del latte bovino, bufalino, ovino e caprino alla produzione è determinato, con i criteri previsti dalla presente legge, attraverso la contrattazione collettiva tra il Comitato economico regionale dei produttori agricoli zootecnici, costituito ai sensi dellart. 16, e i rappresentanti degli industriali regionali del settore e delle centrali del latte operanti in Puglia.




Art. 2

Determinazione del prezzo del latte promossa dalla Regione.


Qualora le parti non vi abbiano autonomamente provveduto, lAssessore regionale allagricoltura promuove, su richiesta di una di esse, immediatamente e comunque due mesi prima dellinizio dellannata agraria, lincontro del Comitato economico, di cui al successivo art. 16, con i rappresentanti degli industriali del settore e delle centrali del latte, allo scopo di favorire la contrattazione per la determinazione del prezzo di vendita del latte, di cui ai seguenti artt. 6, 7 e 8.

Il Comitato partecipa allincontro con lintervento dei suoi componenti.

Qualora la fissazione del prezzo interessi una zona ricadente nel territorio di più regioni, l incontro per la contrattazione è promosso dalla Regione nel cui territorio si determina la maggiore produzione rispetto alla zona, sentite le altre regioni interessate.




Art. 3

Pubblicazione accordo.


Laccordo intervenuto tra le parti è pubblicato, a cura del Comitato, sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ed è vincolante per le parti contraenti.




Art. 4

Mancato accordo.


Qualora non intervenga fra le parti nessun accordo entro 30 giorni dallinizio dellannata agraria, il prezzo del latte alla produzione è determinato, secondo i criteri fissati dalla presente legge, da una Commissione composta da:

1)   Lassessore regionale allagricoltura o un suo delegato, con funzioni di Presidente;

2)   cinque rappresentanti dei produttori di latte, di cui 4 in rappresentanza dei coltivatori diretti designati dalle organizzazioni di categorie maggiormente rappresentative sul piano nazionale, tramite i rispettivi organi regionali;

3)   due rappresentanti delle cooperative lattiero-casearie designati dalle organizzazioni cooperative nazionali riconosciute;

4)   quattro rappresentanti dellindustria di trasformazione del latte, designati con i criteri di cui al precedente n. 2;

5)   un rappresentante delle centrali del latte, designato dalla loro organizzazione nazionale o regionale;

6)   due esperti in materia lattiero - casearia, designati uno dalle organizzazioni di cui al precedente n. 2 ed uno da quelle di cui a nn. 4 e 5.

La Commissione è nominata con decreto del Presidente della Regione non oltre 30 giorni dalla scadenza di ogni annata agraria e deve assumere le proprie determinazioni entro 30 giorni da quello in cui è stata formalmente investita della questione.

Per la validità delle sedute è richiesta in 1ª convocazione la presenza della metà più uno dei componenti; in 2ª convocazione la presenza di un terzo dei componenti.

Le decisioni della Commissione sono adottate a maggioranza dei voti e sono vincolanti per le parti, immediatamente dopo la pubblicazione di esse nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, effettuata a cura dellAssessorato regionale allAgricoltura.

La commissione ha sede presso lAssessorato regionale allAgricoltura, dove viene convocata dal Presidente della Commissione stessa.




Art. 5

Inizio annata agraria.


Ai fini dellapplicazione della presente legge, linizio dellannata agraria è fissata al 1  gennaio e termina al 31 dicembre.





Sezione 2

Criteri tecnici 





Art. 6

Prezzo di vendita del latte.


Il prezzo di vendita del latte alla produzione, a qualunque uso destinato, è formato:

a)    da un prezzo base per ogni litro di latte con i requisiti fissati dallo <<standard merceologico minimo>>, di cui al successivo art. 7;

b)    da percentuali di maggiorazioni riferite alle qualità del latte ed alle condizioni igienico - sanitarie del bestiame, di cui al successivo art. 8.




Art. 7

Standard merceologico minimo.


Gli standard merceologici minimi del latte sono così determinati, per specie:

bovina:

densità a 20° c. 1,030,

grasso 3,20%,

proteine 2,90%;

bufalina:

densità a 20 °c. 1,031,

grasso 6,00%,

proteine 3,50%;

ovina:

densità a 20 ° c. 1,036,

grasso 6,00%,

proteine 5,20%;

caprina:

densità a 20° c. 1,030,

 grasso 3,70%,

proteine 3,50%.

Sono fatte salve eventuali eccezionali modifiche conseguenti allaccordo fra le parti. 




Art. 8

Percentuali di maggiorazione.


Le percentuali di maggiorazione, di cui alla lettera b) del precedente articolo 6, verranno stabilite di anno in anno, contemporaneamente alla determinazione del prezzo base del latte, ed interesseranno:

-     per il latte bovino;

-     il contenuto in grasso e quello in proteine, il valore batteriologico e le condizioni di miglioramento igienico - sanitarie del bestiame;

-     per il latte bufalino, ovino e caprino;

-     il contenuto in grasso e quello in proteine.

Le percentuali come innanzi determinate divengono vincolanti per le parti interessate immediatamente dopo la pubblicazione di esse nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, effettuata a cura dellassessorato regionale allagricoltura, sulla base della tabella n. 1 allegata alla presente legge.




Art. 9

Analisi del latte.


La metodologia e la periodicità del prelevamento dei campioni di latte, i sistemi di analisi, gli Istituti ed i laboratori pubblici o privati, presso i quali tali analisi devono essere eseguite, sono concordati ogni anno fra le parti interessate e pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia a cura dellAssessorato regionale allagricoltura, sulla base della tabella n. 2 allegata alla presente

legge.




Art. 10

Periodicità della determinazione dei prezzi.


Il prezzo base del latte è determinato, per l intera annata agraria, con particolare riferimento alla dinamica dei costi di produzione.

Su richiesta di una delle parti, detto prezzo potrà essere sottoposto a revisione semestrale, qualora si dovessero verificare sostanziali mutamenti dei costi degli alimenti per il bestiame e del lavoro, con le modalità di cui allart. 4 della presente legge.





TITOLO 2


Delle associazioni di produttori zootecnici 




Sezione 1

Dei produttori zootecnici 





Art. 11

Requisiti dei produttori agricolo-zootecnici.



Agli effetti della presente legge sono considerati produttori agricolo  - zootecnici gli imprenditori singoli o associati, proprietari o enfiteuti od usufruttuari, gli assegnatari, gli affittuari, i miglioratari, i mezzadri, i coloni parziali ed in genere tutti coloro che, comunque, siano titolari di una impresa agricola, nella quale è esercitata unattività zootecnica per la produzione del latte e che abbiano la disponibilità del relativo prodotto.





Sezione 2

 Delle Associazioni   (1) 




(1) Vedi  la l.r.. 9/2000, art. 38; vedi  anche la l.r. 14/2001, art. 23


Art. 12

Requisiti delle Associazioni dei produttori agricolo - zootecnici.


Le associazioni, costituite su iniziativa dei produttori agricolo-zootecnici, devono possedere i seguenti requisiti:

1)    avere quali soci esclusivamente dei produttori agricoli del latte, singoli o associati che abbiano la disponibilità del prodotto;

2)    essere aperti a tutti i produttori della zona in cui opera la singola associazione, condizionando lammissione dellimprenditore o socio alla presentazione della domanda ed al possesso dei requisiti previsti dallo Statuto;

3)   essere disciplinate da norme statutarie che prevedano in particolare:

a)      la deliberazione di regolamenti e di programmi di produzione e di vendita vincolanti per i produttori associati e l obbligo per gli stessi produttori di provvedere alla vendita del latte e dei prodotti derivati per il tramite dellassociazione, secondo modalità stabilite in conformità delle disposizioni statutarie;

b)     la propaganda e la promozione di studi e di ricerche utili al miglioramento ed alla valorizzazione del prodotto, nonchè di iniziative dirette ad incrementare la produzione, il consumo e ad agevolarne la vendita;

c)      una dimensione organizzativa ed economica che, avuto riguardo al numero degli associati, al volume della produzione e allattitudine dellorganismo associativo a gestire attrezzature prevalentemente pubbliche eventualmente esistenti nella zona, sia tale da esercitare una efficace azione per il miglioramento e la disciplina della produzione e la tutela del mercato nelle zone in cui gli associati svolgono la loro attività. Gli Statuti devono prevedere che nelle Assemblee ogni socio imprenditore agricolo - zootecnico abbia diritto ad un voto e le cooperative a tanti voti quanti sono i soci produttori di latte che fanno parte di esse.

Nella elezione degli organi direttivi e amministrativi, da attuarsi col sistema proporzionale, gli Statuti devono altresì garantire la pluralità di liste dei rispettivi candidati.

Gli Statuti possono prevedere che alle associazioni siano ammessi i produttori di zone limitrofe a quelli in cui siano costituite le corrispondenti associazioni, sempre che i produttori medesimi non facciano già parte di altre associazioni previste dalla legge.

Le cooperative agricole, anche di trasformazione, ed i loro consorzi, aventi i requisiti predetti con particolare riferimento alla base territoriale e associativa, possono essere riconosciuti come associazioni di produttori ai fini della presente legge, a condizione che tengano apposita contabilità separata da quelle delle altre attività eventuali.

Qualora tale riconoscimento sia stato accordato ad un consorzio di cooperative, gli Enti ad essi aderenti non possono ottenere a loro volta il predetto riconoscimento.

Le associazioni dei produttori agricolo - zootecnici possono costituire associazioni di secondo e terzo grado a più ampia base territoriale, per il raggiungimento degli scopi di cui al presente articolo e per il necessario coordinamento, garantendo negli organi direttivi ed esecutivi la rappresentanza proporzionale a tutti gli Enti associati.




Art. 13

Obblighi degli aderenti alle associazioni produttori agricolo-zootecnici.


Gli aderenti alle associazioni assumono l obbligo:

1)   di effettuare la vendita del latte unicamente per il tramite delle associazioni stesse;

2)   di dare adempimento alle disposizioni legalmente adottate dallassociazione a norma dello Statuto;

3)   di corrispondere i contributi dovuti allassociazione;

4)   di astenersi da ogni attività in contrasto con quella dellassociazione;

5)   di sottoporsi ai controlli ed alle sanzioni stabilite dallassociazione.

Le deliberazioni che impegnano i produttori associati per un periodo superiore ad un anno, relative agli investimenti in impianti ed attrezzature, sono di spettanza della assemblea.




Art. 14

Accertamento dei requisiti dellAssociazione produttori agricolo-zootecnici.


Il provvedimento del Presidente della Regione - emesso a seguito di conforme deliberazione della Giunta regionale su proposta dellassessore allAgricoltura - che riconosce o nega lesistenza dei requisiti, deve essere motivato e può essere impugnato dinanzi al TAR, nel termine di 30 giorni.

Qualora lAssociazione operi nel territorio di più Regioni, il riconoscimento è effettuato separatamente da ciascuna Regione interessata, alla quale deve essere presentata istanza.

Nel caso in cui i requisiti previsti venissero a mancare il Presidente della Regione, a seguito di deliberazione da adottarsi dalla Giunta regionale su proposta dellAssessore allAgricoltura corredata da richiesta del Comitato economico di cui al successivo art. 16 della presente legge e del parere del Comitato di cui al presente articolo, può revocare il riconoscimento.

Il riconoscimento dei requisiti delle Associazioni dei produttori agricolo - zootecnici è deliberato entro 60 giorni dalla presentazione della relativa istanza da parte delle Associazioni medesime, sentito il parere di un apposito comitato costituito dai rappresentanti delle organizzazioni professionali e cooperative di cui ai punti 2) e 3) del precedente art. 4, integrato dal Presidente della competente Commissione permanente del Consiglio o da un suo rappresentante.




Art. 15

Spese di gestione delle Associazioni produttori agricolo - zootecnici.


Alle spese necessarie per lorganizzazione e lesercizio delle loro attività le Associazioni provvedono mediante contributi a carico degli associati, la cui misura è stabilita annualmente dallAssemblea, con deliberazione sottoposta allapprovazione dellassessore regionale allAgricoltura.

Alle associazioni, per un periodo non superiore ai 5 anni e con gradualità decrescente, sono concessi, nei limiti dei fondi annualmente disponibili, contributi nelle spese di avviamento occorrenti per il loro funzionamento, sulla base di programmi annuali di attività approvati dalla Giunta regionale su proposta dellassessore regionale alla Agricoltura, sentita la Commissione Consiliare Permanente competente.

Il contributo è concesso sino al 90% della spesa ammissibile nel primo anno, dell80% nel secondo anno, del 70% nel terzo anno, del 55% nel quarto anno e del 40% nel quinto anno.

Le associazioni sono comunque abilitate a ricevere aiuti e finanziamenti dalla Comunità Economica Europea.




Art. 16

Costituzione del Comitato economico.


Ogni associazione dei produttori agricolo - zootecnici, entro 30 giorni dalla data di ricezione del provvedimento regionale di riconoscimento, deve segnalare allassessorato regionale allagricoltura i nominativi di un rappresentante e di un supplente, per la costituzione del Comitato economico regionale.

I componenti del Comitato economico regionale sono nominati con decreto del Presidente della Regione, su proposta dellAssessore regionale allagricoltura.

Linsediamento del Comitato, che dura in carica 3 anni, è effettuato con la pubblicazione della sua composizione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Entro 15 giorni dallinsediamento del Comitato, lassociazione regionale allevatori, lassociazione nazionale della pastorizia, la federazione regionale degli agricoltori, la federazione regionale dei coltivatori diretti, lAlleanza regionale contadini, lUnione regionale dei Coltivatori Italiani, lassociazione produttori zootecnici di Puglia, devono segnalare ciascuna allAssessorato regionale allagricoltura il nominativo di un proprio rappresentante, incaricato di assistere il Comitato economico regionale nellespletamento delle proprie funzioni.

Ai soli fini del coordinamento interno dei lavori, il Comitato nomina nel proprio seno un segretario.

Ogni rappresentante componente il Comitato ha diritto a tanti voti quanti sono i soci che fanno parte di ogni Associazione produttori agricolo - zootecnici.





TITOLO 3


Disposizioni finanziarie e norme transitorie 




Art. 17

Copertura finanziaria.


Per far fronte agli oneri derivanti dallapplicazione dellarticolo 15 della presente legge è istituito nel bilancio per lesercizio 1977 e nei seguenti un capitolo recante la denominazione «Contributi per la incentivazione dellassociazionismo dei produttori agricoli di latte» il cui stanziamento, da determinarsi annualmente, troverà copertura sui fondi rivenienti ai sensi dellart. 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281, e sue eventuali modificazioni. 




Art. 18

Norme transitorie.


Fino a quando non operano le associazioni previste dalla presente legge, e comunque non oltre le due campagne lattiero-casearie successive allentrata in vigore della legge medesima, lassessore regionale allagricoltura convoca, ai fini della contrattazione per la determinazione del prezzo del latte di cui agli articoli 6, 7 e 8, almeno tre mesi prima della scadenza della annata agraria, i rappresentanti delle organizzazioni professionali dei produttori agricoli e delle organizzazioni professionali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, delle industrie di trasformazione del latte, private e pubbliche, e delle centrali del latte.

Qualora non intervenga tra le parti un accordo si applica lart. 4.

 

Tabella n.1

Percentuali di maggioranza del prezzo base di vendita del latte (Art. 8)

 

Le percentuali di maggiorazione del prezzo base di vendita del latte alla produzione sono così determinate:

 

Latte bovino

a) contenuto in grasso:

0,7% per ogni frazione decimale oltre il minimo;

b) contenuto in proteine:

1,5% per ogni frazione decimale oltre il minimo;

c) valore batteriologico:

4,0% sino a 500.000 batteri per ml.

2,0% da 500.000 a 1.000.000 per ml.

1,0% da 1.000.000 a 2.000.000 di batteri per ml.

d) condizioni igienico-sanitarie del bestiame:

mastite:

2,0% sino a 300.000 cellule somatiche per ml.

1,0% da 300.001 a 700.000 cellule somatiche per ml.

Latte bufalino

a) contenuto in grasso:

1,5% per ogni frazione decimale oltre il minimo;

b) contenuto in proteine:

2,0% per ogni frazione decimale oltre il minimo;

Latte ovino

a) contenuto in grasso:

1,0% per ogni frazione decimale oltre il minimo;

b) contenuto in proteine:

2,0% per ogni frazione decimale oltre il minimo;

Latte caprino

a) contenuto in grasso:

1,0% per ogni frazione decimale oltre il minimo;

b) contenuto in proteine:

2,0% per ogni frazione decimale oltre il minimo.

 

Tabella n. 2

Analisi del latte (Art. 9)

 

Le analisi del latte conferito agli stabilimenti devono essere effettuate secondo la seguente normativa:

 

Laboratori

Le analisi per la determinazione delle caratteristiche merceologiche del latte devono essere effettuate a scelta delle Associazioni presso i seguenti laboratori:

 

A) Pubblici

1) Laboratori provinciali di igiene e profilassi;

2) Istituto zooprofilattico sperimentale per la Puglia di Foggia;

3) Laboratori delle università;

B) Privati

1) Laboratori delle associazioni di allevatori o degli stabilimenti lattiero-caseari, previa intesa fra le parti interessate.

 

Controlli

Lassessorato regionale allagricoltura designerà un ente pubblico per il controllo sulla uniformità delle analisi, eseguita secondo la metodologia appresso indicata e per la taratura degli strumenti adoperati dai singoli laboratori.

 

Campionatura

I campioni del latte conferito saranno prelevati da personale scelto di comune accordo fra produttori agricoli ed utilizzatori.

La periodicità dei prelevamenti è la seguente:

- bovini e bufalini ogni 21 giorni;

- ovini e caprini ogni 14 giorni.

Tutte le spese relative al prelevamento e trasporto dei campioni di latte ai laboratori di analisi saranno sopportate in parti uguali dai produttori e dagli utilizzatori.

 

Metodologia delle analisi

Le analisi dei campioni di latte devono essere effettuate con i seguenti metodi:

a) Grasso

1 - metodo volumetrico GERBER

2 - metodo Milk - o - tester e similari sufelametrici

b) Proteine

1 - metodo allamido nero

2 - metodo allarancio G

3 - metodo al formolo

c) Carica microbica metodi indiretti:

1 - bleu di metilene

2 - Resazzurrino (alizarina)

d) Mastite

1 - conta citologica

2 - California test.