Regolamento Regionale 9 febbraio 2009, n. 2 L.R. n. 10/2004 - Procedure per l'ammissibilità ed erogazione di incentivi costituenti regime regionale di aiuto nel campo dell'occupazione e della formazione nell'ambito del POR Puglia FSE 2007/2013(1)
(1) Il presente regolamento è stato abrogato dal r.r. n. 17/2015, art. 23
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
[Visto
l’art. 121 della Costituzione, così come modificato dalla legge costituzionale
22 novembre 1999 n. 1, nella parte in cui attribuisce al Presidente della Giunta
Regionale l’emanazione dei regolamenti regionali;
Vista la
normativa comunitaria ed in particolare il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del
Consiglio del 11 luglio 2006, il Regolamento (CE) n. 1081/2006 del Parlamento
Europeo e del Consiglio del 5 luglio 2006, il Regolamento (CE) n. 1828/2006
della Commissione del 8 dicembre 2006, il Regolamento (CE) n. 800/2008 della
Commissione del 6 agosto 2008;
Visto
l’art. 42, comma 2, lett. c) L. R. 12 maggio 2004, n. 7 “Statuto della Regione
Puglia”;
Visto
l’art. 44, comma 3, L. R. 12 maggio 2004, n. 7 “Statuto della Regione Puglia”;
Vista la
L. R. 29 giugno 2004 n.10 che all’art. 4 prevede l’adozione di un regolamento
attuativo della legge;
Visto il
R.R. 18 luglio 2006 n. 10;
Visto il
R.R. 22 aprile 2008 n. 4
Vista la
Delibera di Giunta Regionale n. 57 del 27. 01. 2009 di adozione del Regolamento;
EMANA
Il seguente Regolamento:
CAPO I DISPOSIZIONI COMUNI
Art. 1Campo di applicazione (2) [1. Il
presente Regolamento disciplina i regimi di aiuto alla formazione e per
l’assunzione di lavoratori svantaggiati e disabili sotto forma di integrazioni
salTimes New Romani, esenti dall’obbligo di notificazione preventiva alla
Commissione Europea. Esso si applica alle seguenti categorie di aiuti: a) aiuti alla
formazione; b) aiuti per l’assunzione
di lavoratori svantaggiati e disabili sotto forma di integrazioni salTimes New
Romani. 2. Il presente
regolamento non si applica ai seguenti settori: a) siderurgia; b) costruzione navale;
c) fibre sintetiche;
d) industria carboniera,
fatta eccezione per gli aiuti alla formazione. 3. Inoltre, non si
applica ai seguenti tipi di aiuti: a) aiuti alle attività
connesse all’esportazione, vale a dire gli aiuti direttamente connessi ai
quantitativi esportati, alla costituzione e alla gestione di una rete di
distribuzione o ad altre spese correnti connesse all’attività d’esportazione;
b) aiuti condizionati
all’impiego di prodotti interni rispetto ai prodotti d’importazione; c) gli aiuti a favore di
attività di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli: se
l’importo dell’aiuto è fissato sulla base del prezzo o della quantità di tali
prodotti acquistati da produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese in
questione, o se l’aiuto è subordinato al fatto di venire parzialmente o
interamente trasferito a produttori primari. 4. La gestione delle
singole agevolazioni del presente Regolamento è di competenza dell’Area
Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l’Innovazione della Regione Puglia -
Servizi Lavoro e Formazione Professionale e potrà essere attuata, in tutto o per
alcune fasi del procedimento, anche da soggetti intermediari in possesso dei
necessari requisiti tecnici, organizzativi e di terzietà, nel rispetto della
normativa nazionale e comunitaria. ]
(2) Il presente regolamento è stato abrogato dal r.r. n. 17/2015, art. 23
Art. 2Soggetti beneficiari
(3) [1. I soggetti beneficiari delle agevolazioni di cui al presente
Regolamento sono le imprese micro, piccole, medie e grandi che presentano
progetti di formazione nonché progetti di assunzione di lavoratori svantaggiati
e disabili.
- Per
impresa si intende ogni entità, indipendentemente dalla forma giuridica
rivestita, che eserciti un’attività economica. In particolare sono considerate
tali le imprese di ogni dimensione, nonché le organizzazioni no profit che
svolgono attività economiche, le cooperative, anche sociali, i consorzi di
piccole e medie imprese con attività esterna, aventi sede legale e/o produttiva
nel territorio della Regione Puglia.
- Ai
fini del presente Regolamento le imprese vengono classificate in micro, piccola,
media e grande dimensione secondo la seguente definizione:
·
microimpresa è un’impresa che occupa meno di 10 persone e
realizza un fatturato annuo e/o un totale di bilancio annuo non superiore a 2
milioni di euro,
·
piccola impresa è un’impresa che occupa meno di 50 persone
e realizza un fatturato annuo e/o un totale di bilancio annuo non superiori a 10
milioni di euro;
·
media impresa è un’impresa che occupano meno di 250
persone, il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di euro e/o il cui
totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di euro;
·
grande impresa è un’impresa che non rientra nella
definizione di piccola e media impresa.
- I
soggetti di cui al comma 1, alla data di presentazione della domanda di
agevolazione, devono:
a)
essere regolarmente costituiti secondo il proprio regime
giuridico;
b)
essere nel pieno e nel libero esercizio dei propri diritti, non in
liquidazione volontaria e non sottoposti a procedure concorsuali;
c)
essere operativi alla data di presentazione delle domande di
agevolazione;
d)
non rientrare tra coloro che hanno ricevuto e, successivamente,
non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali
illegali o incompatibili dalla Commissione Europea;
e)
operare nel rispetto delle vigenti norme edilizie ed urbanistiche,
del lavoro, sulla prevenzione degli infortuni e sulla salvaguardia
dell’ambiente, con particolare riferimento agli obblighi contributivi;
f)
non essere stati destinatari, nei sei anni precedenti la data di
presentazione della domanda di agevolazione di provvedimenti di revoca di
agevolazioni pubbliche ad eccezione di quelli derivanti da rinunce da parte
delle imprese;
g)
aver restituito agevolazioni erogate per le quali è stata disposta
dall’Organismo competente la restituzione;
h)
non trovarsi in condizioni tali da risultare un’impresa in
difficoltà. (4)
i)
Le condizioni di ammissibilità (5) alla candidatura, ad eccezione del mutamento
di classificazione dell’impresa beneficiaria, devono perdurare sino alla data di
erogazione finale del contributo. ]
(3) Il presente regolamento è stato abrogato dal r.r. n. 17/2015, art. 23 (4) Per impresa in difficoltà si intende una PMI che soddisfa le seguenti
condizioni:
a)
qualora, se si tratta di una società a responsabilità illimitata, abbia perduto
più della metà del capitale sottoscritto e la perdita di più di un quarto di
detto capitale sia intervenuta nel corso degli ultimi dodici mesi,
oppure
b)qualora, se si tratta di una società in cui almeno alcuni
soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società, abbia
perduto più della metà del capitale, come indicato nei conti della società, e la
perdita di più di un quarto di detto capitale sia intervenuta nel corso degli
ultimi dodici mesi, oppure
c)
indipendentemente dal tipo di società, qualora ricorrano le condizioni previste
dal diritto nazionale per l’apertura nei loro confronti di una procedura
concorsuale per insolvenza.
Una PMI
costituitasi da meno di tre anni non è considerata un’impresa in difficoltà per
il periodo interessato a meno che a meno che essa non soddisfi le condizioni
previste alla lettera c) del primo comma Reg. n. 800/2008, art. 1. (5) Il presente regolamento non si applica ai seguenti tipi di aiuti:
a) aiuti
a favore di un’impresa destinataria di un ordine di recupero pendente a seguito
di una precedente decisione della Commissione che dichiara un aiuto illegale e
incompatibile con il mercato comune;
b)aiuti
ad hoc a favore di un’impresa destinataria di un ordine di recupero pendente a
seguito di una precedente decisione della Commissione che dichiara un aiuto
illegale e incompatibile con il mercato comune;
c) aiuti
alle imprese in difficoltà.
Art. 3Localizzazione(6) [Le agevolazioni previste dal presente Regolamento
possono essere concesse a imprese con unità locali ubicate nel territorio della
regione Puglia. ]
(6) Il presente regolamento è stato abrogato dal r.r. n. 17/2015, art. 23
Art. 4Modalità e criteri(7)
[1. Ai fini
dell’attuazione del regime di aiuti previsti nel presente regolamento, i servizi
Lavoro e Formazione Professionale della Regione Puglia provvedono ad emanare
appositi bandi che dovranno essere pubblicati sul Bollettino Ufficiale della
Regione Puglia.
2. Entro il termine
stabilito dai Bandi, i soggetti beneficiari dovranno presentare la domanda
d’accesso, utilizzando esclusivamente appositi moduli predisposti dalla Regione
Puglia. ]
(7) Il presente regolamento è stato abrogato dal r.r. n. 17/2015, art. 23
Art. 5Intensità di aiuto e costi ammissibili(8) [1. Ai fini del
calcolo dell’intensità di aiuto, tutte le cifre utilizzate sono intese al lordo
di qualsiasi imposta o altro onere. Se un aiuto è concesso in forma diversa da
una sovvenzione, l’importo di aiuto è l’equivalente sovvenzione dell’aiuto. Gli
aiuti erogabili in più rate sono attualizzati al loro valore al momento della
concessione. Il tasso di interesse da applicare ai fini dell’attualizzazione è
il tasso di riferimento applicabile al momento della concessione.
2. I costi ammissibili
devono essere accompagnati da prove documentarie chiare e suddivise per voci.
3. Le spese ammissibili a
contributo nell’ambito del Fondo Sociale Europeo sono quelle indicate nei
Regolamenti Comunitari.
4. Le spese ammissibili
riferiti agli aiuti alle assunzioni sono i costi salTimes New Romani lordi di
ciascun lavoratore assunto, considerati nei dodici mesi successivi
all’assunzione a tempo indeterminato.
5. I costi salTimes New
Romani lordi di ciascuna unità lavorativa assunta da considerare ammissibili a
rimborso, sono rilevabili, dal prospetto paga mensile, redatto in conformità
alla normativa vigente e ai vincoli contrattuali di riferimento, dalla quota
maturata da ciascuna unità lavorativa relativa al Trattamento di fine rapporto e
dai ratei riferiti alle mensilità maturate. Gli oneri contributivi e
previdenziali (INPS e INAIL) vanno anch’essi considerati al lordo di tutte le
agevolazioni di cui l’impresa beneficia.
6. I costi
sovvenzionabili nell’ambito di un intervento di aiuti alla formazione sono i
seguenti:
a) costi del personale
docente;
b) spese di trasferta,
compreso l’alloggio, del personale docente e dei destinatari della formazione;
c) altre voci di spesa
correnti, quali materiali e forniture con attinenza diretta al progetto;
d) ammortamento degli
strumenti e delle attrezzature, per la quota da riferire al loro uso esclusivo
per il progetto di formazione;
e) costi dei servizi di
consulenza sull’iniziativa di formazione;
f) costi di personale per
partecipanti al progetto di formazione e spese generali indirette (spese
amministrative, locazione, spese generali), a concorrenza del totale degli altri
costi ammissibili di cui alle lettere da a) ad e). Per quanto riguarda i costi
di personale per partecipanti al progetto di formazione, vengono prese in
considerazione soltanto le ore durante le quali i partecipanti hanno
effettivamente partecipato alla formazione, previa detrazione delle ore
produttive. Per ore produttive si intendono le ore prevalentemente destinate al
conseguimento del risultato produttivo oggetto del contratto individuale di
lavoro. ]
(8) Il presente regolamento è stato abrogato dal r.r. n. 17/2015, art. 23
Art. 6Soglie di notifica individuali(9) [1. Il
presente Regolamento non si applica agli aiuti che superino le seguenti soglie:
a) aiuti alla formazione: 2
milioni di euro per progetto di formazione;
b) aiuti all’assunzione di
lavoratori svantaggiati: 5 milioni di euro per impresa per anno;
c) aiuti all’occupazione di
lavoratori disabili sotto forma di integrazioni salTimes New Romani: 10
milioni di euro per impresa per anno; ]
(9) Il presente regolamento è stato abrogato dal r.r. n. 17/2015, art. 23
Art. 7Cumulo(10) [1. Per
verificare il rispetto delle singole soglie di notifica stabilite all’articolo 5
e delle intensità massime di aiuto previste, si tiene conto dell’importo totale
degli aiuti pubblici a favore dell’attività o del progetto sovvenzionati,
indipendentemente dal fatto che il sostegno sia finanziato tramite risorse
locali, regionali, nazionali o comunitarie.
2. Gli aiuti di cui al
presente regolamento possono essere cumulati con qualsiasi altro aiuto esentato
ai sensi del medesimo regolamento purché tali misure di aiuto riguardino
differenti costi ammissibili individuabili.
3. Gli aiuti di cui al
presente regolamento non possono essere cumulati con altri aiuti esentati in
virtù del regolamento n. 800/2008 o con gli aiuti d’importanza minore (de
minimis) che soddisfino le condizioni di cui al regolamento (CE) n. 1998/2006
della Commissione ovvero con altri finanziamenti della Comunità relativi agli
stessi costi - coincidenti in parte o integralmente - ammissibili, ove tale
cumulo porti al superamento dell’intensità di aiuto o dell’importo di aiuto più
elevati applicabili all’aiuto in questione in base al presente regolamento.
4. In deroga al comma 3,
gli aiuti in favore dei lavoratori disabili possono essere cumulati con gli
aiuti esentati di cui al presente regolamento relativamente agli stessi costi
ammissibili oltre la soglia massima applicabile prevista dal presente
regolamento, purché tale cumulo non si traduca in un’intensità di aiuto
superiore al 100 % dei costi rilevanti in qualsiasi periodo in cui i lavoratori
in questione siano stati impiegati. ]
(10) Il presente regolamento è stato abrogato dal r.r. n. 17/2015, art. 23
Art. 8Trasparenza (11)
[1. Per gli
avvisi/direttive/dispositivi generali, il servizio cui è affidata la gestione
dello specifico intervento provvede a dare idonea diffusione delle informazioni
relative all’aiuto. L’informazione sarà redatta secondo il seguente schema
“L’avviso/direttiva/dispositivo è emanato in applicazione del regime quadro, di
cui alla Regolamento n…, esentato ai sensi del Regolamento generale d’esenzione
per categoria n. 800/2008 adottato dalla Commissione il 6 agosto e pubblicato in
GU L 214 del 9 agosto 2008”
Per gli atti di concessione dei singoli aiuti :
L’informazione sarà redatta secondo il seguente schema “L’aiuto è concesso sulla
base del regime quadro, di cui alla Regolamento n…, esentato ai sensi del
Regolamento generale d’esenzione per categoria n. 800/2008 adottato dalla
Commissione il 6 agosto e pubblicato in GU L 214 del 9 agosto 2008.
La Regione pubblica nel proprio sito web
(www.regione.puglia.it) il testo integrale del presente regime di aiuto
mantenendolo accessibile per tutto il lasso di tempo in cui la misura di aiuto
rimarrà in vigore per garantire il rispetto delle disposizioni del Regolamento
sopraindicato; si impegna inoltre a trasmettere alla Commissione, entro venti
giorni lavorativi dall’entrata in vigore del regime, ai fini della pubblicazione
nella GUUE, una sintesi delle informazioni relative al presente regime d’aiuto
secondo il modello di cui all’allegato III del Regolamento (CE) n.
800/2008. ]
(11) Il presente regolamento è stato abrogato dal r.r. n. 17/2015, art. 23
Art. 9Relazioni annuali (12)
[1. La
Regione si impegna a trasmettere conformemente al capo III del Regolamento (CE)
n. 794/2004 della Commissione una
relazione sull’applicazione del presente regime d’aiuto relativa all’intero anno
o alla porzione di anno in cui si applica. Nella relazione annuale viene anche
indicata la pagina web in cui si trova il testo completo delle misure
d’aiuto. ]
(12) Il presente regolamento è stato abrogato dal r.r. n. 17/2015, art. 23
Art. 10Controllo (13)
[1. L’impresa
beneficiaria del contributo avrà altresì l’obbligo di rendersi disponibile, fino
a 5 (cinque) anni dall’erogazione del contributo a qualsivoglia richiesta di
controlli, di informazioni, di dati, di documenti, di attestazioni o
dichiarazioni, da rilasciarsi eventualmente anche dai fornitori di servizi.
2. La Regione si riserva
di svolgere verifiche e controlli in qualunque momento e fase della
realizzazione degli interventi ammessi all’agevolazione, secondo quanto previsto
dalla vigente normativa.
3. I controlli potranno
essere effettuati dai funzionari della Regione Puglia e/o dal soggetto
intermediario, ove delegato, dello Stato Italiano e dall’Unione Europea.
4. L’impresa dovrà
inoltre custodire per 5 (cinque) anni dall’erogazione del contributo tutta la
documentazione tecnica ed amministrativa inerente il progetto finanziato.
]
(13) Il presente regolamento è stato abrogato dal r.r. n. 17/2015, art. 23
Art. 11Revoche (14)
[1. Costituisce causa
di revoca del contributo l’inadempimento degli impegni assunti, ivi compreso il
mancato mantenimento in organico dei lavoratori e delle lavoratrici per un
periodo di 36 mesi, fatto salvo il licenziamento per giusta causa o giustificato
motivo soggettivo o, in questa ultima eventualità, della mancata assunzione di
altro lavoratore con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a
parità di trattamento economico e normativo.
2. I Bandi per la
presentazione delle domande di agevolazione possono prevedere ulteriori casi di
revoca parziale e totale dei contributi concessi. ]
(14) Il presente regolamento è stato abrogato dal r.r. n. 17/2015, art. 23
CAPO II DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER LE DIVERSE CATEGORIE DI AIUTI
SEZIONE 1 Aiuti per l’assunzione di lavoratori
svantaggiati e disabili sotto forma di integrazioni salTimes New Romani
Art. 12Definizioni (15)
[Ai fini del presente regolamento si intende per:
- “intensità di aiuto”: l’importo dell’aiuto espresso in
percentuale rispetto ai costi ammissibili;
- “numero di dipendenti”: il numero di unità di lavoro anno
(ULA), vale a dire il numero di lavoratori occupati a tempo pieno durante un
anno, conteggiando il lavoro a tempo parziale e il lavoro stagionale come
frazioni di ULA;
- “costi salTimes New Romani”: l’importo totale
effettivamente pagabile dal beneficiario degli aiuti in relazione ai posti di
lavoro considerati, che comprende:
a) la retribuzione lorda,
prima delle imposte;
b) i contributi
obbligatori, quali gli oneri previdenziali e
c) i contributi
assistenziali per figli e familiari.
- Per “lavoratore svantaggiato” si intende chiunque rientri in
una delle seguenti categorie:
a) chi non ha un impiego
regolarmente retribuito da almeno sei mesi;
b) chi non possiede un
diploma di scuola media superiore o professionale;
c) lavoratori che hanno
superato i 50 anni di età;
d) adulti che vivono soli
con una o più persone a carico;
e) lavoratori occupati in
professioni o settori caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna che
supera almeno del 25 % la disparità media uomo-donna in tutti i settori
economici dello Stato membro interessato se il lavoratore interessato appartiene
al genere sottorappresentato;
f) membri di una
minoranza nazionale all’interno di uno Stato membro che hanno necessità di
consolidare le proprie esperienze in termini di conoscenze linguistiche, di
formazione professionale o di lavoro, per migliorare le prospettive di accesso
ad un’occupazione stabile;
- Per “lavoratore molto svantaggiato” si intende lavoratore
senza lavoro da almeno 24 mesi;
- Per “lavoratore disabile” si intende chiunque sia:
a. riconosciuto disabile
ai sensi dell’ordinamento nazionale
b. caratterizzato da
impedimenti accertati che dipendono da un handicap fisico, mentale o psichico;
- Per “posto di lavoro protetto” si intende il posto di lavoro
in un’impresa nella quale almeno il 50 % dei lavoratori è costituito da
lavoratori disabili. ]
(15) Il presente regolamento è stato abrogato dal r.r. n. 17/2015, art. 23
Art. 13Intensità di aiuto per l’assunzione di lavoratori svantaggiati(16)
[1. Si possono
concedere aiuti per le assunzione di lavoratori svantaggiati sotto forma di
integrazioni salTimes New Romani alle seguenti condizioni:
- L’intensità di aiuto non supera il 50 % dei costi
ammissibili;
- I costi ammissibili corrispondono ai costi salTimes New
Romani durante un periodo massimo di 12 mesi successivi all’assunzione.
Tuttavia, nel caso in cui il lavoratore interessato è un lavoratore molto
svantaggiato, i costi ammissibili corrispondono ai costi salTimes New Romani
su un periodo massimo di 24 mesi successivi all’assunzione.
- Nei casi in cui l’assunzione non rappresenti un aumento
netto del numero di dipendenti dell’impresa interessata rispetto alla media dei
dodici mesi precedenti, il soggetto proponente non perde il diritto al
contributo se, in caso di licenziamento per giusta causa o giustificato motivo
soggettivo, ovvero in caso di dimissioni volontarie dell’unità lavorativa,
invalidità, pensionamento per raggiunti limiti d’età, riduzione volontaria
dell’orario di lavoro provveda, entro 3 mesi dall’uscita del lavoratore
dall’impresa, alla sostituzione dello stesso attraverso l’assunzione a tempo
indeterminato di un altro lavoratore.
- Fatto salvo il caso di licenziamento per giusta causa o
giustificato motivo soggettivo, al lavoratore svantaggiato è garantita la
continuità dell’impiego per un periodo minimo coerente con la legislazione
nazionale e con i contratti collettivi.
Qualora il periodo
d’occupazione sia più breve di 12 mesi, o se applicabile, di 24 mesi, l’aiuto
sarà ridotto pro rata di conseguenza. ]
(16) Il presente regolamento è stato abrogato dal r.r. n. 17/2015, art. 23
Art. 14Aiuti all’occupazione di lavoratori disabili sotto forma di integrazioni salTimes New Romani (17)
[1. Si possono
concedere aiuti per le assunzione di lavoratori disabili sotto forma di
integrazioni salTimes New Romani alle seguenti condizioni:
- L’intensità di aiuto non supera il 75 % dei costi
ammissibili,
- I costi ammissibili corrispondono ai costi salTimes New
Romani sostenuti nel periodo in cui il lavoratore disabile è stato assunto.
- Nei casi in cui l’assunzione non rappresenti un aumento
netto del numero di dipendenti dell’impresa interessata rispetto alla media dei
dodici mesi precedenti, il soggetto proponente non perde il diritto al
contributo se, in caso di licenziamento per giusta causa o giustificato motivo
soggettivo, ovvero in caso di dimissioni volontarie dell’unità lavorativa,
invalidità, pensionamento per raggiunti limiti d’età, riduzione volontaria
dell’orario di lavoro provveda, entro 3 mesi dall’uscita del lavoratore
dall’impresa, alla sostituzione dello stesso attraverso l’assunzione a tempo
indeterminato di un altro lavoratore.
- Fatto salvo il caso di licenziamento per giusta causa o
giustificato motivo soggettivo, al lavoratore è garantita la continuità
dell’impiego per un periodo minimo coerente con la legislazione nazionale e con
i contratti collettivi.
Qualora il periodo
d’occupazione sia più breve di 12 mesi, l’aiuto sarà ridotto pro rata di
conseguenza. ]
(17) Il presente regolamento è stato abrogato dal r.r. n. 17/2015, art. 23
SEZIONE 2 Aiuti alla Formazione
Art. 15Definizioni (18)
[Ai fini della presente
sezione, si applicano le seguenti definizioni:
- “formazione specifica”; la formazione che comporti
insegnamenti direttamente e prevalentemente applicabili alla posizione, attuale
o futura, occupata dal dipendente presso l’impresa beneficiaria e che fornisca
qualifiche che non siano trasferibili ad altre imprese o settori di occupazione,
o lo siano solo limitatamente;
- “formazione generale”: la formazione che comporti
insegnamenti non applicabili esclusivamente o prevalentemente alla posizione,
attuale o futura, occupata dal dipendente presso l’impresa beneficiaria, ma che
fornisca qualifiche ampiamente trasferibili ad altre imprese o settori di
occupazione. La formazione è “generale” se, ad esempio:
a) è organizzata
congiuntamente da diverse imprese indipendenti ovvero ne possono beneficiare i
dipendenti di diverse imprese,
oppure;
b) è riconosciuta,
certificata e convalidata da autorità o enti pubblici o da altri enti o
istituzioni ai quali gli Stati membri o la Comunità abbiano attribuito
competenza in materia. ]
(18) Il presente regolamento è stato abrogato dal r.r. n. 17/2015, art. 23
Art. 16Aiuti alla formazione (19)
[1. Si possono
concedere aiuti alla formazione purché siano soddisfatte le seguenti condizioni: L’intensità
di aiuto non supera:
a) il 25 % dei costi
ammissibili per la formazione specifica e
b) il 60 % dei costi
ammissibili per la formazione generale.
L’intensità di aiuto può
essere tuttavia aumentata, a concorrenza di un’intensità massima dell’80 % dei
costi ammissibili, nei seguenti casi:
a) di 10 punti percentuali
se la formazione è destinata a lavoratori svantaggiati o disabili;
b) di 10 punti percentuali
per gli aiuti concessi alle medie imprese e di 20 punti percentuali per gli
aiuti concessi alle piccole imprese.
Quando l’aiuto concesso
riguarda il settore dei trasporti marittimi, la sua intensità può raggiungere il
100 % dei costi ammissibili indipendentemente dal fatto che il progetto di
formazione riguardi la formazione specifica o quella generale, purché vengano
soddisfatte le seguenti condizioni:
a) il partecipante al
progetto di formazione non è un membro attivo dell’equipaggio, ma
soprannumerario e
b) la formazione viene
impartita a bordo di navi immatricolate nei registri comunitari.
·
Ove il progetto di aiuti comporti elementi di formazione
specifica e di formazione generale che non possono essere distinti ai fini del
calcolo dell’intensità di aiuto e ove non sia possibile stabilire se il progetto
di aiuti alla formazione abbia carattere specifico o generale, si applica
l’intensità di aiuto prevista per la formazione specifica.
·
I costi ammissibili nell’ambito di un progetto di aiuti
alla formazione sono i seguenti:
a) costi del personale
docente;
b) spese di trasferta,
compreso l’alloggio, del personale docente e dei destinatari della formazione;
c) altre voci di spesa
correnti, quali materiali e forniture, con attinenza diretta al progetto;
d) ammortamento degli
strumenti e delle attrezzature, per la quota da riferire al loro uso esclusivo
per il progetto di formazione;
e) costi dei servizi di
consulenza sull’iniziativa di formazione;
f) costi di personale per
i partecipanti al progetto di formazione e spese generali indirette (spese
amministrative, locazione, spese generali), a concorrenza del totale degli altri
costi ammissibili di cui alle lettere da a) ad e). Per quanto riguarda i costi
di personale per i partecipanti al progetto di formazione, vengono prese in
considerazione soltanto le ore durante le quali i partecipanti hanno
effettivamente partecipato alla formazione, previa detrazione delle ore
produttive.
Per ore
produttive si intendono le ore prevalentemente destinate al conseguimento del
risultato produttivo oggetto del contratto individuale di lavoro. ]
(19) Il presente regolamento è stato abrogato dal r.r. n. 17/2015, art. 23
CAPO III DISPOSIZIONI FINALI
Art. 17Abrogazione e rinvii(20)
[I Regolamenti
Regionali nn. 10/2006 e 4/2008
sono applicati limitatamente agli investimenti in corso. Per quanto
non espressamente disciplinato nel presente regolamento si rimanda alle
disposizioni del Regolamento (CE) n. 800/2008 che si applica in conformità alle
disposizioni nazionali e comunitarie. ]
(20) Il presente regolamento è stato abrogato dal r.r. n. 17/2015, art. 23
Art. 18Dotazione finanziaria e durata del regime(21) [Lo stanziamento complessivo previsto per l’attuazione del regime di
aiuti alla formazione è pari a euro 350.000.000,00. ]
[Il presente
Regolamento ha vigenza fino al 30 giugno 2014, corrispondente al periodo di
vigenza massimo del Regolamento (CE) n. 800/2008
(21) Il presente regolamento è stato abrogato dal r.r. n. 17/2015, art. 23
Disposizioni finali Il presente
Regolamento è dichiarato urgente ai sensi e per gli effetti dell’art. 44
comma 3 e dell’art. 53
dello Statuto
ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul Bollettino
Ufficiale della Regione Puglia. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo
e farlo osservare come Regolamento della Regione Puglia. ]
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