Anno 2009
Numero 2
Data 09/02/2009
Abrogato No
Materia Industria;
Note Pubblicato nel B.U.R.Puglia n. 24 suppl. dell' 11 febbraio 2009
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Regolamento Regionale 9 febbraio 2009, n. 2

L.R. n. 10/2004 - Procedure per l'ammissibilità ed erogazione di incentivi costituenti regime regionale di aiuto nel campo dell'occupazione e della formazione nell'ambito del POR Puglia FSE 2007/2013(1) 


(1) Il presente regolamento è stato abrogato dal r.r. n. 17/2015, art. 23


IL PRESIDENTE

DELLA GIUNTA REGIONALE



 

[Visto l’art. 121 della Costituzione, così come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999 n. 1, nella parte in cui attribuisce al Presidente della Giunta Regionale l’emanazione dei regolamenti regionali;

 

Vista la normativa comunitaria ed in particolare il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio del 11 luglio 2006, il Regolamento (CE) n. 1081/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 5 luglio 2006, il Regolamento (CE) n. 1828/2006 della Commissione del 8 dicembre 2006, il Regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008;

 

Visto l’art. 42, comma 2, lett. c) L. R. 12 maggio 2004, n. 7 “Statuto della Regione Puglia”;

 

Visto l’art. 44, comma 3, L. R. 12 maggio 2004, n. 7 “Statuto della Regione Puglia”;

 

Vista la L. R. 29 giugno 2004 n.10 che all’art. 4 prevede l’adozione di un regolamento attuativo della legge;

 

Visto il R.R. 18 luglio 2006 n. 10;

 

Visto il R.R. 22 aprile 2008 n. 4

 

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 57 del  27. 01. 2009 di adozione del Regolamento;

 

EMANA

 

Il seguente Regolamento:

 

 




CAPO I

DISPOSIZIONI COMUNI





Art. 1

Campo di applicazione (2) 


[1.        Il presente Regolamento disciplina i regimi di aiuto alla formazione e per l’assunzione di lavoratori svantaggiati e disabili sotto forma di integrazioni salTimes New Romani, esenti dall’obbligo di notificazione preventiva alla Commissione Europea. Esso si applica alle seguenti categorie di aiuti:

a)         aiuti alla formazione;

b)    aiuti per l’assunzione di lavoratori svantaggiati e disabili sotto forma di integrazioni salTimes New Romani.

 

2.        Il presente regolamento non si applica ai seguenti settori:

a)      siderurgia;

b)      costruzione navale;

c)      fibre sintetiche;

d)      industria carboniera, fatta eccezione per gli aiuti alla formazione.

 

3.        Inoltre, non si applica ai seguenti tipi di aiuti:

a)         aiuti alle attività connesse all’esportazione, vale a dire gli aiuti direttamente connessi ai quantitativi esportati, alla costituzione e alla gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse all’attività d’esportazione;

b)        aiuti condizionati all’impiego di prodotti interni rispetto ai prodotti d’importazione;

c)         gli aiuti a favore di attività di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli: se l’importo dell’aiuto è fissato sulla base del prezzo o della quantità di tali prodotti acquistati da produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese in questione, o se l’aiuto è subordinato al fatto di venire parzialmente o interamente trasferito a produttori primari.

 

4.        La gestione delle singole agevolazioni del presente Regolamento è di competenza dell’Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l’Innovazione della Regione Puglia - Servizi Lavoro e Formazione Professionale e potrà essere attuata, in tutto o per alcune fasi del procedimento, anche da soggetti intermediari in possesso dei necessari requisiti tecnici, organizzativi e di terzietà, nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria. ]

 




(2) Il presente regolamento è stato abrogato dal r.r. n. 17/2015, art. 23


Art. 2

Soggetti beneficiari (3) 

 


 [1. I soggetti beneficiari delle agevolazioni di cui al presente Regolamento sono le imprese micro, piccole, medie e grandi che presentano progetti di formazione nonché progetti di assunzione di lavoratori svantaggiati e disabili.

 

  1. Per impresa si intende ogni entità, indipendentemente dalla forma giuridica rivestita, che eserciti un’attività economica. In particolare sono considerate tali le imprese di ogni dimensione, nonché le organizzazioni no profit che svolgono attività economiche, le cooperative, anche sociali, i consorzi di piccole e medie imprese con attività esterna, aventi sede legale e/o produttiva nel territorio della Regione Puglia.

 

  1. Ai fini del presente Regolamento le imprese vengono classificate in micro, piccola, media e grande dimensione secondo la seguente definizione:

·        microimpresa è un’impresa che occupa meno di 10 persone e realizza un fatturato annuo e/o un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro,

·        piccola impresa è un’impresa che occupa meno di 50 persone e realizza un fatturato annuo e/o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di euro;

·        media impresa è un’impresa che occupano meno di 250 persone, il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di euro e/o il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di euro;

·        grande impresa è un’impresa che non rientra nella definizione di piccola e media impresa.

 

  1. I soggetti di cui al comma 1, alla data di presentazione della domanda di agevolazione, devono:

a)         essere regolarmente costituiti secondo il proprio regime giuridico;

b)        essere nel pieno e nel libero esercizio dei propri diritti, non in liquidazione volontaria e non sottoposti a procedure concorsuali;

c)         essere operativi alla data di presentazione delle domande di agevolazione;

d)        non rientrare tra coloro che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione Europea;

e)         operare nel rispetto delle vigenti norme edilizie ed urbanistiche, del lavoro, sulla prevenzione degli infortuni e sulla salvaguardia dell’ambiente, con particolare riferimento agli obblighi contributivi;

f)          non essere stati destinatari, nei sei anni precedenti la data di presentazione della domanda di agevolazione di provvedimenti di revoca di agevolazioni pubbliche ad eccezione di quelli derivanti da rinunce da parte delle imprese;

g)         aver restituito agevolazioni erogate per le quali è stata disposta dall’Organismo competente la restituzione;

h)         non trovarsi in condizioni tali da risultare un’impresa in difficoltà. (4) 

 

i)        Le condizioni di ammissibilità (5)  alla candidatura, ad eccezione del mutamento di classificazione dell’impresa beneficiaria, devono perdurare sino alla data di erogazione finale del contributo. ]




(3) Il presente regolamento è stato abrogato dal r.r. n. 17/2015, art. 23
(4) Per impresa in difficoltà si intende una PMI che soddisfa le seguenti condizioni: a) qualora, se si tratta di una società a responsabilità illimitata, abbia perduto più della metà del capitale sottoscritto e la perdita di più di un quarto di detto capitale sia intervenuta nel corso degli ultimi dodici mesi, oppure b)qualora, se si tratta di una società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società, abbia perduto più della metà del capitale, come indicato nei conti della società, e la perdita di più di un quarto di detto capitale sia intervenuta nel corso degli ultimi dodici mesi, oppure c) indipendentemente dal tipo di società, qualora ricorrano le condizioni previste dal diritto nazionale per l’apertura nei loro confronti di una procedura concorsuale per insolvenza. Una PMI costituitasi da meno di tre anni non è considerata un’impresa in difficoltà per il periodo interessato a meno che a meno che essa non soddisfi le condizioni previste alla lettera c) del primo comma Reg. n. 800/2008, art. 1.  
(5) Il presente regolamento non si applica ai seguenti tipi di aiuti: a) aiuti a favore di un’impresa destinataria di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato comune; b)aiuti ad hoc a favore di un’impresa destinataria di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato comune; c) aiuti alle imprese in difficoltà. 


Art. 3

Localizzazione(6) 


[Le agevolazioni previste dal presente Regolamento possono essere concesse a imprese con unità locali ubicate nel territorio della regione Puglia. ]

 


 



(6) Il presente regolamento è stato abrogato dal r.r. n. 17/2015, art. 23


Art. 4

Modalità e criteri(7) 



[1.        Ai fini dell’attuazione del regime di aiuti previsti nel presente regolamento, i servizi Lavoro e Formazione Professionale della Regione Puglia provvedono ad emanare appositi bandi che dovranno essere pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

 

2.        Entro il termine stabilito dai Bandi, i soggetti beneficiari dovranno presentare la domanda d’accesso, utilizzando esclusivamente appositi moduli predisposti dalla Regione Puglia. ]

 


 



(7) Il presente regolamento è stato abrogato dal r.r. n. 17/2015, art. 23


Art. 5

Intensità di aiuto e costi ammissibili(8) 


[1.        Ai fini del calcolo dell’intensità di aiuto, tutte le cifre utilizzate sono intese al lordo di qualsiasi imposta o altro onere. Se un aiuto è concesso in forma diversa da una sovvenzione, l’importo di aiuto è l’equivalente sovvenzione dell’aiuto. Gli aiuti erogabili in più rate sono attualizzati al loro valore al momento della concessione. Il tasso di interesse da applicare ai fini dell’attualizzazione è il tasso di riferimento applicabile al momento della concessione.

 

2.        I costi ammissibili devono essere accompagnati da prove documentarie chiare e suddivise per voci.

 

3.        Le spese ammissibili a contributo nell’ambito del Fondo Sociale Europeo sono quelle indicate nei Regolamenti Comunitari.

 

4.        Le spese ammissibili riferiti agli aiuti alle assunzioni sono i costi salTimes New Romani lordi di ciascun lavoratore assunto, considerati nei dodici mesi successivi all’assunzione a tempo indeterminato.

 

5.        I costi salTimes New Romani lordi di ciascuna unità lavorativa assunta da considerare ammissibili a rimborso, sono rilevabili, dal prospetto paga mensile, redatto in conformità alla normativa vigente e ai vincoli contrattuali di riferimento, dalla quota maturata da ciascuna unità lavorativa relativa al Trattamento di fine rapporto e dai ratei riferiti alle mensilità maturate. Gli oneri contributivi e previdenziali (INPS e INAIL) vanno anch’essi considerati al lordo di tutte le agevolazioni di cui l’impresa beneficia.

 

6.        I costi sovvenzionabili nell’ambito di un intervento di aiuti alla formazione sono i seguenti:

a)      costi del personale docente;

b)      spese di trasferta, compreso l’alloggio, del personale docente e dei destinatari della formazione;

c)      altre voci di spesa correnti, quali materiali e forniture con attinenza diretta al progetto;

d)      ammortamento degli strumenti e delle attrezzature, per la quota da riferire al loro uso esclusivo per il progetto di formazione;

e)      costi dei servizi di consulenza sull’iniziativa di formazione;

f)     costi di personale per partecipanti al progetto di formazione e spese generali indirette (spese amministrative, locazione, spese generali), a concorrenza del totale degli altri costi ammissibili di cui alle lettere da a) ad e). Per quanto riguarda i costi di personale per partecipanti al progetto di formazione, vengono prese in considerazione soltanto le ore durante le quali i partecipanti hanno effettivamente partecipato alla formazione, previa detrazione delle ore produttive. Per ore produttive si intendono le ore prevalentemente destinate al conseguimento del risultato produttivo oggetto del contratto individuale di lavoro. ]

 


 



(8) Il presente regolamento è stato abrogato dal r.r. n. 17/2015, art. 23


Art. 6

Soglie di notifica individuali(9) 


[1.        Il presente Regolamento non si applica agli aiuti che superino le seguenti soglie:

a)      aiuti alla formazione: 2 milioni di euro per progetto di formazione;

b)      aiuti all’assunzione di lavoratori svantaggiati: 5 milioni di euro per impresa per anno;

c)      aiuti all’occupazione di lavoratori disabili sotto forma di integrazioni salTimes New Romani: 10 milioni di euro per impresa per anno; ]

 


 



(9) Il presente regolamento è stato abrogato dal r.r. n. 17/2015, art. 23


Art. 7

Cumulo(10) 


[1.      Per verificare il rispetto delle singole soglie di notifica stabilite all’articolo 5 e delle intensità massime di aiuto previste, si tiene conto dell’importo totale degli aiuti pubblici a favore dell’attività o del progetto sovvenzionati, indipendentemente dal fatto che il sostegno sia finanziato tramite risorse locali, regionali, nazionali o comunitarie.

 

2.      Gli aiuti di cui al presente regolamento possono essere cumulati con qualsiasi altro aiuto esentato ai sensi del medesimo regolamento purché tali misure di aiuto riguardino differenti costi ammissibili individuabili.

 

3.      Gli aiuti di cui al presente regolamento non possono essere cumulati con altri aiuti esentati in virtù del regolamento n. 800/2008 o con gli aiuti d’importanza minore (de minimis) che soddisfino le condizioni di cui al regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione ovvero con altri finanziamenti della Comunità relativi agli stessi costi - coincidenti in parte o integralmente - ammissibili, ove tale cumulo porti al superamento dell’intensità di aiuto o dell’importo di aiuto più elevati applicabili all’aiuto in questione in base al presente regolamento.

 

4.      In deroga al comma 3, gli aiuti in favore dei lavoratori disabili possono essere cumulati con gli aiuti esentati di cui al presente regolamento relativamente agli stessi costi ammissibili oltre la soglia massima applicabile prevista dal presente regolamento, purché tale cumulo non si traduca in un’intensità di aiuto superiore al 100 % dei costi rilevanti in qualsiasi periodo in cui i lavoratori in questione siano stati impiegati. ]

 

 




(10) Il presente regolamento è stato abrogato dal r.r. n. 17/2015, art. 23


Art. 8

Trasparenza (11) 



[1.        Per gli avvisi/direttive/dispositivi generali, il servizio cui è affidata la gestione dello specifico intervento provvede a dare idonea diffusione delle informazioni relative all’aiuto. L’informazione sarà redatta secondo il seguente schema “L’avviso/direttiva/dispositivo è emanato in applicazione del regime quadro, di cui alla Regolamento n…, esentato ai sensi del Regolamento generale d’esenzione per categoria n. 800/2008 adottato dalla Commissione il 6 agosto e pubblicato in GU L 214 del 9 agosto 2008”

Per gli atti di concessione dei singoli aiuti : L’informazione sarà redatta secondo il seguente schema “L’aiuto è concesso sulla base del regime quadro, di cui alla Regolamento n…, esentato ai sensi del Regolamento generale d’esenzione per categoria n. 800/2008 adottato dalla Commissione il 6 agosto e pubblicato in GU L 214 del 9 agosto 2008.

La Regione pubblica nel proprio sito web (www.regione.puglia.it) il testo integrale del presente regime di aiuto mantenendolo accessibile per tutto il lasso di tempo in cui la misura di aiuto rimarrà in vigore per garantire il rispetto delle disposizioni del Regolamento sopraindicato; si impegna inoltre a trasmettere alla Commissione, entro venti giorni lavorativi dall’entrata in vigore del regime, ai fini della pubblicazione nella GUUE, una sintesi delle informazioni relative al presente regime d’aiuto secondo il modello di cui all’allegato III del Regolamento (CE) n. 800/2008. ]

 

 

 




(11) Il presente regolamento è stato abrogato dal r.r. n. 17/2015, art. 23


Art. 9

Relazioni annuali (12) 



[1.        La Regione si impegna a trasmettere conformemente al capo III del Regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione  una relazione sull’applicazione del presente regime d’aiuto relativa all’intero anno o alla porzione di anno in cui si applica. Nella relazione annuale viene anche indicata la pagina web in cui si trova il testo completo delle misure d’aiuto. ]

 

 




(12) Il presente regolamento è stato abrogato dal r.r. n. 17/2015, art. 23


Art. 10

Controllo (13) 



[1.  L’impresa beneficiaria del contributo avrà altresì l’obbligo di rendersi disponibile, fino a 5 (cinque) anni dall’erogazione del contributo a qualsivoglia richiesta di controlli, di informazioni, di dati, di documenti, di attestazioni o dichiarazioni, da rilasciarsi eventualmente anche dai fornitori di servizi.

 

2.        La Regione si riserva di svolgere verifiche e controlli in qualunque momento e fase della realizzazione degli interventi ammessi all’agevolazione, secondo quanto previsto dalla vigente normativa.

 

3.        I controlli potranno essere effettuati dai funzionari della Regione Puglia e/o dal soggetto intermediario, ove delegato, dello Stato Italiano e dall’Unione Europea.

 

4.        L’impresa dovrà inoltre custodire per 5 (cinque) anni dall’erogazione del contributo tutta la documentazione tecnica ed amministrativa inerente il progetto finanziato. ]

 


 



(13) Il presente regolamento è stato abrogato dal r.r. n. 17/2015, art. 23


Art. 11

Revoche (14) 



[1.        Costituisce causa di revoca del contributo l’inadempimento degli impegni assunti, ivi compreso il mancato mantenimento in organico dei lavoratori e delle lavoratrici per un periodo di 36 mesi, fatto salvo il licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo o, in questa ultima eventualità, della mancata assunzione di altro lavoratore con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a parità di trattamento economico e normativo.

 

2.        I Bandi per la presentazione delle domande di agevolazione possono prevedere ulteriori casi di revoca parziale e totale dei contributi concessi. ]

 

 




(14) Il presente regolamento è stato abrogato dal r.r. n. 17/2015, art. 23


CAPO II

DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER LE DIVERSE CATEGORIE DI AIUTI





SEZIONE 1

Aiuti per l’assunzione di lavoratori svantaggiati e disabili sotto forma di integrazioni salTimes New Romani





Art. 12

Definizioni (15) 



[Ai fini del presente regolamento si intende per:

 

  1. “intensità di aiuto”: l’importo dell’aiuto espresso in percentuale rispetto ai costi ammissibili;

 

  1. “numero di dipendenti”: il numero di unità di lavoro anno (ULA), vale a dire il numero di lavoratori occupati a tempo pieno durante un anno, conteggiando il lavoro a tempo parziale e il lavoro stagionale come frazioni di ULA;

 

  1. “costi salTimes New Romani”: l’importo totale effettivamente pagabile dal beneficiario degli aiuti in relazione ai posti di lavoro considerati, che comprende:

a)      la retribuzione lorda, prima delle imposte;

b)      i contributi obbligatori, quali gli oneri previdenziali e

c)      i contributi assistenziali per figli e familiari.

 

  1. Per “lavoratore svantaggiato” si intende chiunque rientri in una delle seguenti categorie:

a)      chi non ha un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi;

b)      chi non possiede un diploma di scuola media superiore o professionale;

c)      lavoratori che hanno superato i 50 anni di età;

d)      adulti che vivono soli con una o più persone a carico;

e)      lavoratori occupati in professioni o settori caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna che supera almeno del 25 % la disparità media uomo-donna in tutti i settori economici dello Stato membro interessato se il lavoratore interessato appartiene al genere sottorappresentato;

f)        membri di una minoranza nazionale all’interno di uno Stato membro che hanno necessità di consolidare le proprie esperienze in termini di conoscenze linguistiche, di formazione professionale o di lavoro, per migliorare le prospettive di accesso ad un’occupazione stabile;

 

  1. Per “lavoratore molto svantaggiato” si intende lavoratore senza lavoro da almeno 24 mesi;

 

  1. Per “lavoratore disabile” si intende chiunque sia:

a.       riconosciuto disabile ai sensi dell’ordinamento nazionale

b.      caratterizzato da impedimenti accertati che dipendono da un handicap fisico, mentale o psichico;

 

  1. Per “posto di lavoro protetto” si intende il posto di lavoro in un’impresa nella quale almeno il 50 % dei lavoratori è costituito da lavoratori disabili. ]

 

 


 



(15) Il presente regolamento è stato abrogato dal r.r. n. 17/2015, art. 23


Art. 13

Intensità di aiuto per l’assunzione di lavoratori svantaggiati(16) 

 



[1.        Si possono concedere aiuti per le assunzione di lavoratori svantaggiati sotto forma di integrazioni salTimes New Romani alle seguenti condizioni:

  • L’intensità di aiuto non supera il 50 % dei costi ammissibili;
  • I costi ammissibili corrispondono ai costi salTimes New Romani durante un periodo massimo di 12 mesi successivi all’assunzione. Tuttavia, nel caso in cui il lavoratore interessato è un lavoratore molto svantaggiato, i costi ammissibili corrispondono ai costi salTimes New Romani su un periodo massimo di 24 mesi successivi all’assunzione.
  • Nei casi in cui l’assunzione non rappresenti un aumento netto del numero di dipendenti dell’impresa interessata rispetto alla media dei dodici mesi precedenti, il soggetto proponente non perde il diritto al contributo se, in caso di licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo, ovvero in caso di dimissioni volontarie dell’unità lavorativa, invalidità, pensionamento per raggiunti limiti d’età, riduzione volontaria dell’orario di lavoro provveda, entro 3 mesi dall’uscita del lavoratore dall’impresa, alla sostituzione dello stesso attraverso l’assunzione a tempo indeterminato di un altro lavoratore.
  • Fatto salvo il caso di licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo, al lavoratore svantaggiato è garantita la continuità dell’impiego per un periodo minimo coerente con la legislazione nazionale e con i contratti collettivi.

Qualora il periodo d’occupazione sia più breve di 12 mesi, o se applicabile, di 24 mesi, l’aiuto sarà ridotto pro rata di conseguenza. ]

 


 



(16) Il presente regolamento è stato abrogato dal r.r. n. 17/2015, art. 23


Art. 14

Aiuti all’occupazione di lavoratori disabili sotto forma di integrazioni salTimes New Romani (17) 



[1.        Si possono concedere aiuti per le assunzione di lavoratori disabili sotto forma di integrazioni salTimes New Romani alle seguenti condizioni:

  • L’intensità di aiuto non supera il 75 % dei costi ammissibili,
  • I costi ammissibili corrispondono ai costi salTimes New Romani sostenuti nel periodo in cui il lavoratore disabile è stato assunto.
  • Nei casi in cui l’assunzione non rappresenti un aumento netto del numero di dipendenti dell’impresa interessata rispetto alla media dei dodici mesi precedenti, il soggetto proponente non perde il diritto al contributo se, in caso di licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo, ovvero in caso di dimissioni volontarie dell’unità lavorativa, invalidità, pensionamento per raggiunti limiti d’età, riduzione volontaria dell’orario di lavoro provveda, entro 3 mesi dall’uscita del lavoratore dall’impresa, alla sostituzione dello stesso attraverso l’assunzione a tempo indeterminato di un altro lavoratore.
  • Fatto salvo il caso di licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo, al lavoratore è garantita la continuità dell’impiego per un periodo minimo coerente con la legislazione nazionale e con i contratti collettivi.

Qualora il periodo d’occupazione sia più breve di 12 mesi, l’aiuto sarà ridotto pro rata di conseguenza. ]

 

 


 



(17) Il presente regolamento è stato abrogato dal r.r. n. 17/2015, art. 23


SEZIONE 2

Aiuti alla Formazione





Art. 15

Definizioni (18) 



[Ai fini della presente sezione, si applicano le seguenti definizioni:

  1. “formazione specifica”; la formazione che comporti insegnamenti direttamente e prevalentemente applicabili alla posizione, attuale o futura, occupata dal dipendente presso l’impresa beneficiaria e che fornisca qualifiche che non siano trasferibili ad altre imprese o settori di occupazione, o lo siano solo limitatamente;

 

  1. “formazione generale”: la formazione che comporti insegnamenti non applicabili esclusivamente o prevalentemente alla posizione, attuale o futura, occupata dal dipendente presso l’impresa beneficiaria, ma che fornisca qualifiche ampiamente trasferibili ad altre imprese o settori di occupazione. La formazione è “generale” se, ad esempio:

a)      è organizzata congiuntamente da diverse imprese indipendenti ovvero ne possono beneficiare i dipendenti di diverse imprese,

oppure;

b)      è riconosciuta, certificata e convalidata da autorità o enti pubblici o da altri enti o istituzioni ai quali gli Stati membri o la Comunità abbiano attribuito competenza in materia. ]

 

 

 


 



(18) Il presente regolamento è stato abrogato dal r.r. n. 17/2015, art. 23


Art. 16

Aiuti alla formazione (19) 



[1.        Si possono concedere aiuti alla formazione purché siano soddisfatte le seguenti condizioni:

L’intensità di aiuto non supera:

a)      il 25 % dei costi ammissibili per la formazione specifica e

b)      il 60 % dei costi ammissibili per la formazione generale.

L’intensità di aiuto può essere tuttavia aumentata, a concorrenza di un’intensità massima dell’80 % dei costi ammissibili, nei seguenti casi:

a)      di 10 punti percentuali se la formazione è destinata a lavoratori svantaggiati o disabili;

b)  di 10 punti percentuali per gli aiuti concessi alle medie imprese e di 20 punti percentuali per gli aiuti concessi alle piccole imprese.

Quando l’aiuto concesso riguarda il settore dei trasporti marittimi, la sua intensità può raggiungere il 100 % dei costi ammissibili indipendentemente dal fatto che il progetto di formazione riguardi la formazione specifica o quella generale, purché vengano soddisfatte le seguenti condizioni:

a)      il partecipante al progetto di formazione non è un membro attivo dell’equipaggio, ma soprannumerario e

b)      la formazione viene impartita a bordo di navi immatricolate nei registri comunitari.

·        Ove il progetto di aiuti comporti elementi di formazione specifica e di formazione generale che non possono essere distinti ai fini del calcolo dell’intensità di aiuto e ove non sia possibile stabilire se il progetto di aiuti alla formazione abbia carattere specifico o generale, si applica l’intensità di aiuto prevista per la formazione specifica.

·        I costi ammissibili nell’ambito di un progetto di aiuti alla formazione sono i seguenti:

a)      costi del personale docente;

b)      spese di trasferta, compreso l’alloggio, del personale docente e dei destinatari della formazione;

c)      altre voci di spesa correnti, quali materiali e forniture, con attinenza diretta al progetto;

d)      ammortamento degli strumenti e delle attrezzature, per la quota da riferire al loro uso esclusivo per il progetto di formazione;

e)      costi dei servizi di consulenza sull’iniziativa di formazione;

f)   costi di personale per i partecipanti al progetto di formazione e spese generali indirette (spese amministrative, locazione, spese generali), a concorrenza del totale degli altri costi ammissibili di cui alle lettere da a) ad e). Per quanto riguarda i costi di personale per i partecipanti al progetto di formazione, vengono prese in considerazione soltanto le ore durante le quali i partecipanti hanno effettivamente partecipato alla formazione, previa detrazione delle ore produttive.

Per ore produttive si intendono le ore prevalentemente destinate al conseguimento del risultato produttivo oggetto del contratto individuale di lavoro. ]

 

 




(19) Il presente regolamento è stato abrogato dal r.r. n. 17/2015, art. 23


CAPO III

DISPOSIZIONI FINALI





Art. 17

Abrogazione e rinvii(20) 

 

 



[I Regolamenti Regionali nn. 10/2006 e 4/2008 sono applicati limitatamente agli investimenti in corso. Per quanto non espressamente disciplinato nel presente regolamento si rimanda alle disposizioni del Regolamento (CE) n. 800/2008 che si applica in conformità alle disposizioni nazionali e comunitarie. ]

 




(20) Il presente regolamento è stato abrogato dal r.r. n. 17/2015, art. 23


Art. 18

Dotazione finanziaria e durata del regime(21) 

 


[Lo stanziamento complessivo previsto per l’attuazione del regime di aiuti alla formazione è pari a euro 350.000.000,00. ]


 

[Il presente Regolamento ha vigenza fino al 30 giugno 2014, corrispondente al periodo di vigenza massimo del Regolamento (CE) n. 800/2008



(21) Il presente regolamento è stato abrogato dal r.r. n. 17/2015, art. 23


Disposizioni finali


Il presente Regolamento è dichiarato urgente ai sensi e per gli effetti dell’art. 44 comma 3 e dell’art. 53 dello Statuto ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione Puglia. ]