Regolamento Regionale 9 febbraio 2009, n. 2 L.R. n. 10/2004 - Procedure per l'ammissibilità ed erogazione di incentivi costituenti regime regionale di aiuto nel campo dell'occupazione e della formazione nell'ambito del POR Puglia FSE 2007/2013
CAPO 1DISPOSIZIONI COMUNI
Art. 1Campo di applicazione 1.
Il presente Regolamento disciplina i regimi di aiuto alla
formazione e per l’assunzione di lavoratori svantaggiati e disabili sotto forma
di integrazioni salTimes New Romani, esenti dall’obbligo di notificazione
preventiva alla Commissione Europea. Esso si applica alle seguenti categorie di
aiuti:
a)
aiuti alla formazione;
b)
aiuti per l’assunzione di lavoratori svantaggiati e disabili sotto
forma di integrazioni salTimes New Romani.
2.
Il presente regolamento non si applica ai seguenti settori:
a)
siderurgia;
b)
costruzione navale;
c)
fibre sintetiche;
d)
industria carboniera, fatta eccezione per gli aiuti alla
formazione.
3.
Inoltre, non si applica ai seguenti tipi di aiuti:
a)
aiuti alle attività connesse all’esportazione, vale a dire gli
aiuti direttamente connessi ai quantitativi esportati, alla costituzione e alla
gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse
all’attività d’esportazione;
b)
aiuti condizionati all’impiego di prodotti interni rispetto ai
prodotti d’importazione;
c)
gli aiuti a favore di attività di trasformazione e
commercializzazione dei prodotti agricoli: se l’importo dell’aiuto è fissato
sulla base del prezzo o della quantità di tali prodotti acquistati da produttori
primari o immessi sul mercato dalle imprese in questione, o se l’aiuto è
subordinato al fatto di venire parzialmente o interamente trasferito a
produttori primari.
4.
La gestione delle singole agevolazioni del presente Regolamento è
di competenza dell’Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l’Innovazione
della Regione Puglia - Servizi Lavoro e Formazione Professionale e potrà essere
attuata, in tutto o per alcune fasi del procedimento, anche da soggetti
intermediari in possesso dei necessari requisiti tecnici, organizzativi e di
terzietà, nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria.
Art. 2Soggetti beneficiari
- I
soggetti beneficiari delle agevolazioni di cui al presente Regolamento sono le
imprese micro, piccole, medie e grandi che presentano progetti di formazione
nonché progetti di assunzione di lavoratori svantaggiati e disabili.
- Per
impresa si intende ogni entità, indipendentemente dalla forma giuridica
rivestita, che eserciti un’attività economica. In particolare sono considerate
tali le imprese di ogni dimensione, nonché le organizzazioni no profit che
svolgono attività economiche, le cooperative, anche sociali, i consorzi di
piccole e medie imprese con attività esterna, aventi sede legale e/o produttiva
nel territorio della Regione Puglia.
- Ai
fini del presente Regolamento le imprese vengono classificate in micro, piccola,
media e grande dimensione secondo la seguente definizione:
·
microimpresa è un’impresa che occupa meno di 10 persone e
realizza un fatturato annuo e/o un totale di bilancio annuo non superiore a 2
milioni di euro,
·
piccola impresa è un’impresa che occupa meno di 50 persone
e realizza un fatturato annuo e/o un totale di bilancio annuo non superiori a 10
milioni di euro;
·
media impresa è un’impresa che occupano meno di 250
persone, il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di euro e/o il cui
totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di euro;
·
grande impresa è un’impresa che non rientra nella
definizione di piccola e media impresa.
- I
soggetti di cui al comma 1, alla data di presentazione della domanda di
agevolazione, devono:
a)
essere regolarmente costituiti secondo il proprio regime
giuridico;
b)
essere nel pieno e nel libero esercizio dei propri diritti, non in
liquidazione volontaria e non sottoposti a procedure concorsuali;
c)
essere operativi alla data di presentazione delle domande di
agevolazione;
d)
non rientrare tra coloro che hanno ricevuto e, successivamente,
non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali
illegali o incompatibili dalla Commissione Europea;
e)
operare nel rispetto delle vigenti norme edilizie ed urbanistiche,
del lavoro, sulla prevenzione degli infortuni e sulla salvaguardia
dell’ambiente, con particolare riferimento agli obblighi contributivi;
a)
non essere stati destinatari, nei sei anni precedenti la data di
presentazione della domanda di agevolazione di provvedimenti di revoca di
agevolazioni pubbliche ad eccezione di quelli derivanti da rinunce da parte
delle imprese;
b)
aver restituito agevolazioni erogate per le quali è stata disposta
dall’Organismo competente la restituzione;
c)
non trovarsi in condizioni tali da risultare un’impresa in
difficoltà. (1)
d)
Le condizioni di ammissibilità (2) alla candidatura, ad eccezione del mutamento
di classificazione dell’impresa beneficiaria, devono perdurare sino alla data di
erogazione finale del contributo.
(1) Per impresa in difficoltà si intende una PMI che soddisfa le seguenti
condizioni:
a)
qualora, se si tratta di una società a responsabilità illimitata, abbia perduto
più della metà del capitale sottoscritto e la perdita di più di un quarto di
detto capitale sia intervenuta nel corso degli ultimi dodici mesi,
oppure
b)qualora, se si tratta di una società in cui almeno alcuni
soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società, abbia
perduto più della metà del capitale, come indicato nei conti della società, e la
perdita di più di un quarto di detto capitale sia intervenuta nel corso degli
ultimi dodici mesi, oppure
c)
indipendentemente dal tipo di società, qualora ricorrano le condizioni previste
dal diritto nazionale per l’apertura nei loro confronti di una procedura
concorsuale per insolvenza.
Una PMI
costituitasi da meno di tre anni non è considerata un’impresa in difficoltà per
il periodo interessato a meno che a meno che essa non soddisfi le condizioni
previste alla lettera c) del primo comma Reg. n. 800/2008, art. 1. (2) Il presente regolamento non si applica ai seguenti tipi di aiuti:
a) aiuti
a favore di un’impresa destinataria di un ordine di recupero pendente a seguito
di una precedente decisione della Commissione che dichiara un aiuto illegale e
incompatibile con il mercato comune;
b)aiuti
ad hoc a favore di un’impresa destinataria di un ordine di recupero pendente a
seguito di una precedente decisione della Commissione che dichiara un aiuto
illegale e incompatibile con il mercato comune;
c) aiuti
alle imprese in difficoltà.
Art. 3Localizzazione Le agevolazioni previste dal presente Regolamento possono essere concesse a
imprese con unità locali ubicate nel territorio della regione Puglia.
Art. 4Modalità e criteri 1.
Ai fini dell’attuazione del regime di aiuti previsti nel presente
regolamento, i servizi Lavoro e Formazione Professionale della Regione Puglia
provvedono ad emanare appositi bandi che dovranno essere pubblicati sul
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.
2.
Entro il termine stabilito dai Bandi, i soggetti beneficiari
dovranno presentare la domanda d’accesso, utilizzando esclusivamente appositi
moduli predisposti dalla Regione Puglia.
Art. 5Intensità di aiuto e costi
ammissibili 1.
Ai fini del calcolo dell’intensità di aiuto, tutte le cifre
utilizzate sono intese al lordo di qualsiasi imposta o altro onere. Se un aiuto
è concesso in forma diversa da una sovvenzione, l’importo di aiuto è
l’equivalente sovvenzione dell’aiuto. Gli aiuti erogabili in più rate sono
attualizzati al loro valore al momento della concessione. Il tasso di interesse
da applicare ai fini dell’attualizzazione è il tasso di riferimento applicabile
al momento della concessione.
2.
I costi ammissibili devono essere accompagnati da prove
documentarie chiare e suddivise per voci.
3.
Le spese ammissibili a contributo nell’ambito del Fondo Sociale
Europeo sono quelle indicate nei Regolamenti Comunitari.
4.
Le spese ammissibili riferiti agli aiuti alle assunzioni sono i
costi salTimes New Romani lordi di ciascun lavoratore assunto, considerati nei
dodici mesi successivi all’assunzione a tempo indeterminato.
5.
I costi salTimes New Romani lordi di ciascuna unità lavorativa
assunta da considerare ammissibili a rimborso, sono rilevabili, dal prospetto
paga mensile, redatto in conformità alla normativa vigente e ai vincoli
contrattuali di riferimento, dalla quota maturata da ciascuna unità lavorativa
relativa al Trattamento di fine rapporto e dai ratei riferiti alle mensilità
maturate. Gli oneri contributivi e previdenziali (INPS e INAIL) vanno anch’essi
considerati al lordo di tutte le agevolazioni di cui l’impresa beneficia.
6.
I costi sovvenzionabili nell’ambito di un intervento di aiuti alla
formazione sono i seguenti:
a)
costi del personale docente;
b)
spese di trasferta, compreso l’alloggio, del personale docente e
dei destinatari della formazione;
c)
altre voci di spesa correnti, quali materiali e forniture con
attinenza diretta al progetto;
d)
ammortamento degli strumenti e delle attrezzature, per la quota da
riferire al loro uso esclusivo per il progetto di formazione;
e)
costi dei servizi di consulenza sull’iniziativa di formazione;
f)
costi di personale per partecipanti al progetto di formazione e
spese generali indirette (spese amministrative, locazione, spese generali), a
concorrenza del totale degli altri costi ammissibili di cui alle lettere da a)
ad e). Per quanto riguarda i costi di personale per partecipanti al progetto di
formazione, vengono prese in considerazione soltanto le ore durante le quali i
partecipanti hanno effettivamente partecipato alla formazione, previa detrazione
delle ore produttive. Per ore produttive si intendono le ore prevalentemente
destinate al conseguimento del risultato produttivo oggetto del contratto
individuale di lavoro.
Art. 6Soglie di notifica
individuali 1.
Il presente Regolamento non si applica agli aiuti che superino le
seguenti soglie:
a)
aiuti alla formazione: 2 milioni di euro per progetto di
formazione;
b)
aiuti all’assunzione di lavoratori svantaggiati: 5 milioni di euro
per impresa per anno;
c)
aiuti all’occupazione di lavoratori disabili sotto forma di
integrazioni salTimes New Romani: 10 milioni di euro per impresa per anno;
Art. 7Cumulo 1.
Per verificare il rispetto delle singole soglie di notifica
stabilite all’articolo 5 e delle intensità massime di aiuto previste, si tiene
conto dell’importo totale degli aiuti pubblici a favore dell’attività o del
progetto sovvenzionati, indipendentemente dal fatto che il sostegno sia
finanziato tramite risorse locali, regionali, nazionali o comunitarie.
2.
Gli aiuti di cui al presente regolamento possono essere cumulati
con qualsiasi altro aiuto esentato ai sensi del medesimo regolamento purché tali
misure di aiuto riguardino differenti costi ammissibili individuabili.
3.
Gli aiuti di cui al presente regolamento non possono essere
cumulati con altri aiuti esentati in virtù del regolamento n. 800/2008 o con gli
aiuti d’importanza minore (de minimis) che soddisfino le condizioni di cui al
regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione ovvero con altri finanziamenti
della Comunità relativi agli stessi costi - coincidenti in parte o integralmente
- ammissibili, ove tale cumulo porti al superamento dell’intensità di aiuto o
dell’importo di aiuto più elevati applicabili all’aiuto in questione in base al
presente regolamento.
4.
In deroga al comma 3, gli aiuti in favore dei lavoratori disabili
possono essere cumulati con gli aiuti esentati di cui al presente regolamento
relativamente agli stessi costi ammissibili oltre la soglia massima applicabile
prevista dal presente regolamento, purché tale cumulo non si traduca in
un’intensità di aiuto superiore al 100 % dei costi rilevanti in qualsiasi
periodo in cui i lavoratori in questione siano stati impiegati.
Art. 8Trasparenza 1.
Per gli avvisi/direttive/dispositivi generali, il servizio cui è
affidata la gestione dello specifico intervento provvede a dare idonea
diffusione delle informazioni relative all’aiuto. L’informazione sarà redatta
secondo il seguente schema “L’avviso/direttiva/dispositivo è emanato in
applicazione del regime quadro, di cui alla Regolamento n…, esentato ai sensi
del Regolamento generale d’esenzione per categoria n. 800/2008 adottato dalla
Commissione il 6 agosto e pubblicato in GU L 214 del 9 agosto 2008”
Per gli
atti di concessione dei singoli aiuti : L’informazione sarà redatta secondo il
seguente schema “L’aiuto è concesso sulla base del regime quadro, di cui alla
Regolamento n…, esentato ai sensi del Regolamento generale d’esenzione per
categoria n. 800/2008 adottato dalla Commissione il 6 agosto e pubblicato in GU
L 214 del 9 agosto 2008.
La
Regione pubblica nel proprio sito web (www.regione.puglia.it) il testo integrale
del presente regime di aiuto mantenendolo accessibile per tutto il lasso di
tempo in cui la misura di aiuto rimarrà in vigore per garantire il rispetto
delle disposizioni del Regolamento sopraindicato; si impegna inoltre a
trasmettere alla Commissione, entro venti giorni lavorativi dall’entrata in
vigore del regime, ai fini della pubblicazione nella GUUE, una sintesi delle
informazioni relative al presente regime d’aiuto secondo il modello di cui
all’allegato III del Regolamento (CE) n. 800/2008.
Art. 9Relazioni annuali 1. La Regione si impegna
a trasmettere conformemente al capo III del Regolamento (CE) n. 794/2004 della
Commissione una relazione
sull’applicazione del presente regime d’aiuto relativa all’intero anno o alla
porzione di anno in cui si applica. Nella relazione annuale viene anche indicata
la pagina web in cui si trova il testo completo delle misure d’aiuto.
Art. 10Controllo 1.
L’impresa beneficiaria del contributo avrà altresì l’obbligo di
rendersi disponibile, fino a 5 (cinque) anni dall’erogazione del contributo a
qualsivoglia richiesta di controlli, di informazioni, di dati, di documenti, di
attestazioni o dichiarazioni, da rilasciarsi eventualmente anche dai fornitori
di servizi.
2.
La Regione si riserva di svolgere verifiche e controlli in
qualunque momento e fase della realizzazione degli interventi ammessi
all’agevolazione, secondo quanto previsto dalla vigente normativa.
3.
I controlli potranno essere effettuati dai funzionari della
Regione Puglia e/o dal soggetto intermediario, ove delegato, dello Stato
Italiano e dall’Unione Europea.
4.
L’impresa dovrà inoltre custodire per 5 (cinque) anni
dall’erogazione del contributo tutta la documentazione tecnica ed amministrativa
inerente il progetto finanziato.
Art. 11Revoche 1.
Costituisce causa di revoca del contributo l’inadempimento degli
impegni assunti, ivi compreso il mancato mantenimento in organico dei lavoratori
e delle lavoratrici per un periodo di 36 mesi, fatto salvo il licenziamento per
giusta causa o giustificato motivo soggettivo o, in questa ultima eventualità,
della mancata assunzione di altro lavoratore con contratto di lavoro subordinato
a tempo indeterminato a parità di trattamento economico e normativo.
2.
I Bandi per la presentazione delle domande di agevolazione possono
prevedere ulteriori casi di revoca parziale e totale dei contributi concessi.
CAPO 2DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER LE DIVERSE CATEGORIE DI AIUTI
Sezione 1 Aiuti per l’assunzione di lavoratori
svantaggiati e disabili sotto forma di integrazioni salTimes New Romani
Art. 12Definizioni Ai fini del presente regolamento si intende per:
- “intensità
di aiuto”: l’importo dell’aiuto espresso in percentuale rispetto ai costi
ammissibili;
- “numero
di dipendenti”: il numero di unità di lavoro anno (ULA), vale a dire il numero
di lavoratori occupati a tempo pieno durante un anno, conteggiando il lavoro a
tempo parziale e il lavoro stagionale come frazioni di ULA;
- “costi
salTimes New Romani”: l’importo totale effettivamente pagabile dal
beneficiario degli aiuti in relazione ai posti di lavoro considerati, che
comprende:
a)
la retribuzione lorda, prima delle imposte;
b)
i contributi obbligatori, quali gli oneri previdenziali e
c)
i contributi assistenziali per figli e familiari.
- Per
“lavoratore svantaggiato” si intende chiunque rientri in una delle seguenti
categorie:
a)
chi non ha un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi;
b)
chi non possiede un diploma di scuola media superiore o
professionale;
c)
lavoratori che hanno superato i 50 anni di età;
d)
adulti che vivono soli con una o più persone a carico;
e)
lavoratori occupati in professioni o settori caratterizzati da un
tasso di disparità uomo-donna che supera almeno del 25 % la disparità media
uomo-donna in tutti i settori economici dello Stato membro interessato se il
lavoratore interessato appartiene al genere sottorappresentato;
f)
membri di una minoranza nazionale all’interno di uno Stato membro
che hanno necessità di consolidare le proprie esperienze in termini di
conoscenze linguistiche, di formazione professionale o di lavoro, per migliorare
le prospettive di accesso ad un’occupazione stabile;
- Per
“lavoratore molto svantaggiato” si intende lavoratore senza lavoro da almeno 24
mesi;
- Per
“lavoratore disabile” si intende chiunque sia:
a.
riconosciuto disabile ai sensi dell’ordinamento nazionale
b.
caratterizzato da impedimenti accertati che dipendono da un
handicap fisico, mentale o psichico;
- Per
“posto di lavoro protetto” si intende il posto di lavoro in un’impresa nella
quale almeno il 50 % dei lavoratori è costituito da lavoratori disabili.
Art. 13Intensità di aiuto per l’assunzione di
lavoratori svantaggiati 1.
Si possono concedere aiuti per le assunzione di lavoratori
svantaggiati sotto forma di integrazioni salTimes New Romani alle seguenti
condizioni:
- L’intensità
di aiuto non supera il 50 % dei costi ammissibili;
- I
costi ammissibili corrispondono ai costi salTimes New Romani durante un
periodo massimo di 12 mesi successivi all’assunzione. Tuttavia, nel caso in cui
il lavoratore interessato è un lavoratore molto svantaggiato, i costi
ammissibili corrispondono ai costi salTimes New Romani su un periodo massimo
di 24 mesi successivi all’assunzione.
- Nei
casi in cui l’assunzione non rappresenti un aumento netto del numero di
dipendenti dell’impresa interessata rispetto alla media dei dodici mesi
precedenti, il soggetto proponente non perde il diritto al contributo se, in
caso di licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo, ovvero
in caso di dimissioni volontarie dell’unità lavorativa, invalidità,
pensionamento per raggiunti limiti d’età, riduzione volontaria dell’orario di
lavoro provveda, entro 3 mesi dall’uscita del lavoratore dall’impresa, alla
sostituzione dello stesso attraverso l’assunzione a tempo indeterminato di un
altro lavoratore.
- Fatto
salvo il caso di licenziamento per giusta causa o giustificato motivo
soggettivo, al lavoratore svantaggiato è garantita la continuità dell’impiego
per un periodo minimo coerente con la legislazione nazionale e con i contratti
collettivi.
Qualora il periodo d’occupazione
sia più breve di 12 mesi, o se applicabile, di 24 mesi, l’aiuto sarà ridotto pro
rata di conseguenza.
Art. 14Aiuti all’occupazione di lavoratori disabili
sotto forma di integrazioni salTimes New Romani 1.
Si possono concedere aiuti per le assunzione di lavoratori
disabili sotto forma di integrazioni salTimes New Romani alle seguenti
condizioni:
- L’intensità
di aiuto non supera il 75 % dei costi ammissibili,
- I
costi ammissibili corrispondono ai costi salTimes New Romani sostenuti nel
periodo in cui il lavoratore disabile è stato assunto.
- Nei
casi in cui l’assunzione non rappresenti un aumento netto del numero di
dipendenti dell’impresa interessata rispetto alla media dei dodici mesi
precedenti, il soggetto proponente non perde il diritto al contributo se, in
caso di licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo, ovvero
in caso di dimissioni volontarie dell’unità lavorativa, invalidità,
pensionamento per raggiunti limiti d’età, riduzione volontaria dell’orario di
lavoro provveda, entro 3 mesi dall’uscita del lavoratore dall’impresa, alla
sostituzione dello stesso attraverso l’assunzione a tempo indeterminato di un
altro lavoratore.
- Fatto
salvo il caso di licenziamento per giusta causa o giustificato motivo
soggettivo, al lavoratore è garantita la continuità dell’impiego per un periodo
minimo coerente con la legislazione nazionale e con i contratti collettivi.
Qualora il periodo d’occupazione
sia più breve di 12 mesi, l’aiuto sarà ridotto pro rata di conseguenza.
Sezione 2 Aiuti alla Formazione
Art. 15Definizioni Ai fini della presente sezione,
si applicano le seguenti definizioni:
- “formazione
specifica”; la formazione che comporti insegnamenti direttamente e
prevalentemente applicabili alla posizione, attuale o futura, occupata dal
dipendente presso l’impresa beneficiaria e che fornisca qualifiche che non siano
trasferibili ad altre imprese o settori di occupazione, o lo siano solo
limitatamente;
- “formazione
generale”: la formazione che comporti insegnamenti non applicabili
esclusivamente o prevalentemente alla posizione, attuale o futura, occupata dal
dipendente presso l’impresa beneficiaria, ma che fornisca qualifiche ampiamente
trasferibili ad altre imprese o settori di occupazione. La formazione è
“generale” se, ad esempio:
a)
è organizzata congiuntamente da diverse imprese indipendenti
ovvero ne possono beneficiare i dipendenti di diverse imprese,
oppure;
b)
è riconosciuta, certificata e convalidata da autorità o enti
pubblici o da altri enti o istituzioni ai quali gli Stati membri o la Comunità
abbiano attribuito competenza in materia.
Art. 16Aiuti alla formazione 1.
Si possono concedere aiuti alla formazione purché siano
soddisfatte le seguenti condizioni:
• L’intensità di aiuto non supera:
a)
il 25 % dei costi ammissibili per la formazione specifica e
b)
il 60 % dei costi ammissibili per la formazione generale.
L’intensità di aiuto può essere
tuttavia aumentata, a concorrenza di un’intensità massima dell’80 % dei costi
ammissibili, nei seguenti casi:
a)
di 10 punti percentuali se la formazione è destinata a lavoratori
svantaggiati o disabili;
b)
di 10 punti percentuali per gli aiuti concessi alle medie imprese
e di 20 punti percentuali per gli aiuti concessi alle piccole imprese.
Quando l’aiuto concesso riguarda
il settore dei trasporti marittimi, la sua intensità può raggiungere il 100 %
dei costi ammissibili indipendentemente dal fatto che il progetto di formazione
riguardi la formazione specifica o quella generale, purché vengano soddisfatte
le seguenti condizioni:
a)
il partecipante al progetto di formazione non è un membro attivo
dell’equipaggio, ma soprannumerario e
b)
la formazione viene impartita a bordo di navi immatricolate nei
registri comunitari.
·
Ove il progetto di aiuti comporti elementi di formazione
specifica e di formazione generale che non possono essere distinti ai fini del
calcolo dell’intensità di aiuto e ove non sia possibile stabilire se il progetto
di aiuti alla formazione abbia carattere specifico o generale, si applica
l’intensità di aiuto prevista per la formazione specifica.
·
I costi ammissibili nell’ambito di un progetto di aiuti
alla formazione sono i seguenti:
a)
costi del personale docente;
b)
spese di trasferta, compreso l’alloggio, del personale docente e
dei destinatari della formazione;
c)
altre voci di spesa correnti, quali materiali e forniture, con
attinenza diretta al progetto;
d)
ammortamento degli strumenti e delle attrezzature, per la quota da
riferire al loro uso esclusivo per il progetto di formazione;
e)
costi dei servizi di consulenza sull’iniziativa di formazione;
f)
costi di personale per i partecipanti al progetto di formazione e
spese generali indirette (spese amministrative, locazione, spese generali), a
concorrenza del totale degli altri costi ammissibili di cui alle lettere da a)
ad e). Per quanto riguarda i costi di personale per i partecipanti al progetto
di formazione, vengono prese in considerazione soltanto le ore durante le quali
i partecipanti hanno effettivamente partecipato alla formazione, previa
detrazione delle ore produttive.
Per ore
produttive si intendono le ore prevalentemente destinate al conseguimento del
risultato produttivo oggetto del contratto individuale di lavoro.
CAPO 3DISPOSIZIONI FINALI
Art. 17Abrogazione e rinvii I Regolamenti Regionali nn. 10/2006 e 4/2008 sono applicati limitatamente agli
investimenti in corso. Per quanto non espressamente disciplinato nel presente
regolamento si rimanda alle disposizioni del Regolamento (CE) n. 800/2008 che si
applica in conformità alle disposizioni nazionali e comunitarie.
Art. 18Dotazione finanziaria e durata del
regime Lo
stanziamento complessivo previsto per l’attuazione del regime di aiuti alla
formazione è pari a euro 350.000.000,00.
Il presente
Regolamento ha vigenza fino al 30 giugno 2014, corrispondente al periodo di
vigenza massimo del Regolamento (CE) n. 800/2008.
Disposizioni finali Il presente Regolamento è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ai sensi e per gli effetti dell’art. 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia”. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione Puglia.
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