Legge Regionale 2 agosto 2010, n. 10
Attuazione dei programmi comunitari e nazionali e dei processi di stabilizzazione(1)
(1) Legge abrogata dalla l.r. 4/2011. La Corte Costituzionale con sentenza n. 155/2011 ha dichiarato la l’illegittimità costituzionale della presente legge
Art. 1Attuazione dei programmi comunitarie nazionali e dei processi di
stabilizzazione(2)
[1. Al fine di assicurare il rispetto degli obiettivi stabiliti e degli obblighi assunti con l’Unione europea, la Regione Puglia continua ad avvalersi, sino alla scadenza inizialmente stabilita o successivamente prorogata, degli incarichi dirigenziali a termine e dei contratti di lavoro a tempo determinato, di consulenza, di collaborazione coordinata e continuativa nonché dei contratti di servizio stipulati o comunque utilizzati per attuare i programmi comunitari ovvero i programmi finanziati su fondi statali a destinazione vincolata.
2. La Regione Puglia continua altresì ad avvalersi, sino alla scadenza inizialmente stabilita o successivamente prorogata, dei contratti di lavoro a tempo determinato stipulati nell’ambito delle procedure di stabilizzazione di cui alla legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge finanziaria 2008).
3. Resta ferma per la Regione Puglia l’applicazione dell’articolo 76, comma 4, della legge 6 agosto 2008, n.133 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria).]
(2) Legge abrogata dalla l.r. 4/2011. La Corte Costituzionale con sentenza n. 155/2011 ha dichiarato la l’illegittimità costituzionale della presente legge