Anno 2010
Numero 10
Data 02/08/2010
Abrogato
Materia Ordinamento e organizzazione regionale;
Note Pubblicata nel B.U.R. Puglia 9 agosto 2010, n. 132
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Nessun allegato

Legge Regionale 2 agosto 2010, n. 10

Attuazione dei programmi comunitari e nazionali e dei processi di stabilizzazione(1) 


(1) Legge abrogata dalla l.r. 4/2011. La Corte Costituzionale con sentenza n. 155/2011 ha  dichiarato la l’illegittimità costituzionale della presente legge


Art. 1

Attuazione dei programmi comunitarie nazionali e dei processi di stabilizzazione(2) 


[1. Al fine di assicurare il rispetto degli obiettivi stabiliti e degli obblighi assunti con l’Unione europea, la Regione Puglia continua ad avvalersi, sino alla scadenza inizialmente stabilita o successivamente prorogata, degli incarichi dirigenziali a termine e dei contratti di lavoro a tempo determinato, di consulenza, di collaborazione coordinata e continuativa nonché dei contratti di servizio stipulati o comunque utilizzati per attuare i programmi comunitari ovvero i programmi finanziati su fondi statali a destinazione vincolata.

2. La Regione Puglia continua altresì ad avvalersi, sino alla scadenza inizialmente stabilita o successivamente prorogata, dei contratti di lavoro a tempo determinato stipulati nell’ambito delle procedure di stabilizzazione di cui alla legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge finanziaria 2008).

3. Resta ferma per la Regione Puglia l’applicazione dell’articolo 76, comma 4, della legge 6 agosto 2008, n.133 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione  tributaria).]




(2) Legge abrogata dalla l.r. 4/2011. La Corte Costituzionale con sentenza n. 155/2011 ha  dichiarato la l’illegittimità costituzionale della presente legge


Disposizioni finali


La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell’art. 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia” ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.