Legge Regionale 2 agosto 2010, n. 10
Attuazione dei programmi comunitari e nazionali e dei processi di stabilizzazione
Art. 1Attuazione dei programmi comunitarie nazionali e dei processi di
stabilizzazione
1. Al fine di assicurare
il rispetto degli obiettivi stabiliti e degli obblighi assunti con l’Unione
europea, la Regione Puglia continua ad avvalersi, sino alla scadenza
inizialmente stabilita o successivamente prorogata, degli incarichi dirigenziali
a termine e dei contratti di lavoro a tempo determinato, di consulenza, di
collaborazione coordinata e continuativa nonché dei contratti di servizio
stipulati o comunque utilizzati per attuare i programmi comunitari ovvero i
programmi finanziati su fondi statali a destinazione vincolata.
2. La Regione Puglia continua altresì ad avvalersi, sino alla
scadenza inizialmente stabilita o successivamente prorogata, dei contratti di
lavoro a tempo determinato stipulati nell’ambito delle procedure di
stabilizzazione di cui alla legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge finanziaria
2008).
3. Resta ferma per la Regione Puglia l’applicazione
dell’articolo 76, comma 4, della legge 6 agosto 2008, n.133 (Conversione in
legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante
disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la
competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione
tributaria).