Anno 2021
Numero 32
Data 06/08/2021
Abrogato No
Materia Istruzione - Formazione professionale;
Note
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Legge Regionale 6 agosto 2021, n. 32

Norme in materia di diritto di accesso a internet e superamento del digital divide”



Art. 1

Oggetto e finalità


1.   La Regione Puglia riconosce il diritto di tutti i cittadini di accedere a internet quale fondamentale strumento di sviluppo umano e di crescita economica e sociale. 
 
2.   Al fine di garantire l’effettività di tale diritto, la Regione, anche in virtù di quanto disposto dall’articolo 14 della legge regionale 24 luglio 2012, n. 20 (Norme sul software libero, accessibilità di dati e documenti e hardware documentato) in materia di cittadinanza attiva, promuove la diffusione della cultura digitale al fine di garantire il più ampio accesso ai servizi e alle reti di comunicazione elettronica in condizioni di parità tra i cittadini, in modo omogeneo su tutto il territorio regionale, con modalità tecnologicamente adeguate, rimuovendo gli ostacoli di ordine economico e sociale che di fatto limitano la conoscenza e determinano una discriminazione sul piano sociale, economico e culturale. 



Art. 2

Definizioni


 
1.   Ai fini delle presenti disposizioni, si intende per:
a)   internet: rete di telecomunicazioni ad accesso pubblico che connette vari dispositivi o terminali in tutto il mondo
b)   digital divide (o divario digitale): il divario esistente tra chi ha accesso effettivo alle tecnologie dell’informazione da chi ne è privo per ragioni economiche, culturali, infrastrutturali;
c)   abbonamento per accesso alla rete: contratto di fornitura da stipularsi con un fornitore di servizi internet per l’accesso al World Wide Web;
d)   banda larga: insieme di tecnologie che consentono di fornire all’utente collegamenti di velocità superiore rispetto a quelli concessi dalla normale rete telefonica, che per definizione fornisce servizi a banda stretta;
e)   competenze digitali di base: uso del computer per reperire, valutare, conservare, produrre, presentare e scambiare informazioni nonché per comunicare e partecipare a reti collaborative tramite internet;
f)   dispositivi di primo accesso: modem, router e tutte le altre apparecchiature tecnologiche che consentono il collegamento alla rete internet.



Art. 3

Compiti della Regione


1.   La Regione per le finalità di cui all’articolo 1 e fino alla concorrenza dello stanziamento di bilancio assegnato:
a)   eroga contributi per concorrere al pagamento del canone di abbonamento per la rete internet, nonché all’acquisto dei dispositivi di primo accesso, con particolare riferimento ai nuclei familiari, persone anziane, disabili, consumatori di cui siano accertati un reddito modesto o particolari esigenze sociali nonché a quei soggetti che vivono in condizioni rurali o geograficamente isolate;
b)   incentiva le attività di informazione, sensibilizzazione e formazione dirette a diffondere le competenze digitali di base.
 
2.   I contributi erogati sono cumulabili con altri tipi di contributo previsti da norme comunitarie, statali e regionali nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di stato.



Art. 4

Attuazione(•) 


1. La Regione, per le finalità di cui all’articolo 3, comma 1, lettera a), concede, per il tramite dei Comuni, un contributo annuale  sino ad(1)   euro 500 per nucleo familiare, al ricorrere dei seguenti requisiti e comunque nei limiti dello stanziamento di bilancio:
a) essere in possesso di un’attestazione Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) ordinario in corso di validità con valore ISEE non superiore a euro 9 mila 360;
b) residenza da almeno un biennio nel territorio della Regione Puglia;
c) contestuale assunzione dell’obbligo, da parte di almeno un componente del nucleo familiare richiedente, di acquisire le competenze digitali di base (EIPASS Basic, o altre certificazioni informatiche rispondenti ai requisiti nazionali ed europei, a titolo esemplificativo ICDL Base), entro un anno dall’erogazione del contributo, anche avvalendosi delle iniziative di cui all’articolo 3, comma 1, lettera b), pena il rigetto della domanda di beneficio per l’annualità successiva. (2) 
 
2. La presenza di almeno un figlio in età scolare appartenente al nucleo familiare richiedente costituisce titolo preferenziale per l’erogazione del contributo. È altresì titolo preferenziale non essere titolare, al momento della richiesta, di alcun contratto di abbonamento per l’accesso a internet.
 al comma 2 è aggiunto il seguente periodo: “Per le annualità successive alla prima, i comuni, nella definizione delle graduatorie dei soggetti ritenuti ammissibili, prevedono criteri premiali per coloro i quali non hanno avuto accesso al beneficio nelle annualità precedenti. (3) 
    
 3. Al contributo possono accedere anche i nuclei familiari monocomponente.
 
4. Il nucleo familiare, in possesso dei requisiti di cui al comma 1, entro il 31 gennaio di ogni anno, trasmette la domanda di beneficio al proprio Comune di residenza. L’istruttoria delle richieste è affidata ai Comuni che, una volta concluso il procedimento, comunicano alla Regione il numero delle domande ammissibili. La Regione, con deliberazione della Giunta regionale, da adottarsi entro e non oltre il 30 giugno di ogni anno, in base alle risultanze delle istruttorie condotte dai Comuni, stabilisce il riparto della dotazione finanziaria da destinare ai Comuni per l’erogazione dei contributi richiesti, nei limiti degli stanziamenti annuali e pluriennali di bilancio previsti. [Nella determinazione del criterio di riparto, la Giunta deve favorire le aree più a rischio di esclusione digitale.] (5) 
 
5. I Comuni erogano il beneficio di cui al comma 1 agli aventi diritto, sulla base e nei limiti delle risorse agli stessi assegnate dalla Regione in sede di riparto e in ragione di quanto effettivamente sostenuto dagli ammessi al beneficio, sino alla concorrenza di euro 500 mila, previa dimostrazione, da parte dei beneficiari stessi:
a) della titolarità di un contratto di abbonamento per l’accesso ad internet;
b) nell’ipotesi di acquisto di strumentazione informatica, della relativa prova di acquisto;
c) del costo eventualmente sostenuto per l’acquisizione delle competenze digitali di cui all’art. 4, comma 1, lett. c).(4) 
 
6. Per le finalità di cui all’articolo 3, comma 1, lettera b), la Regione provvede nel limite del 20 per cento dello stanziamento complessivo previsto per l’attuazione della presente legge. A tal fine la Giunta regionale, con propria deliberazione, definisce i criteri e le modalità di assegnazione e rendicontazione delle risorse, da concedere a soggetti pubblici e privati che intendono promuovere attività di informazione, formazione e sensibilizzazione dirette a diffondere le competenze digitali di base nel territorio della regione.”. 


(•) Articolo sostituito dalla l.r. 51/2021, art. 73, comma 1.
(1) Parole aggiunte dalla l.r. n. 32/2022, art. 15, comma 1, lett. a)
(2) Lettera sostituita dalla l.r. n. 32/2022, art. 15, comma 1, lett. b).
(3) Periodo aggiunto dalla l.r. n. 32/2022, art. 15, comma 1, lett. c)
(4) Comma sostituito dalla l.r. n. 32/2022, art. 15, comma 1, lett. c)
(5) Periodo soppresso dalla l.r. n. 32/2022, art. 15, comma 1, lett. d).


Art. 5

Clausola valutativa


1.   Il Consiglio regionale esercita il controllo sull’attuazione delle presenti disposizioni e ne valuta i risultati ottenuti. A tal fine la Giunta regionale, trascorsi due anni dalla data di entrata in vigore delle presenti norme e con successiva periodicità biennale, presenta alla commissione consiliare competente una relazione sullo stato di attuazione e sull’efficacia della legge. In particolare, la relazione dovrà contenere dati e informazioni sugli interventi attuati e i risultati della loro implementazione, indicando strumenti e modalità applicative, tempi dei procedimenti, risorse stanziate e utilizzate, rapporto tra numero dei nuclei familiari beneficiari e soggetti che, in ragione dell’attività di formazione di cui alle presenti disposizioni, hanno acquisito le competenze digitali di base. 



Art. 6

Norma finanziaria


1.   Alla copertura delle spese derivanti dall’applicazione della presente legge per l’anno 2021, per un ammontare complessivo di euro 400 mila, si provvede con lo stanziamento di tale importo, in termini di competenza e cassa, nel bilancio di previsione annuale 2021 e pluriennale 2021-2023 nell’ambito della missione 12, programma 4, titolo 1, capitolo di nuova istituzione denominato “Interventi per favorire l’accesso ad Internet”, e contestuale prelevamento di pari importo dal capitolo 1110070 “Fondo globale per il finanziamento di leggi regionali di spesa corrente in corso di adozione”, missione 20, programma 3, titolo 1. Per gli esercizi finanziari successivi si provvede nei limiti degli stanziamenti stabiliti con le leggi annuali e pluriennali di bilancio.
 
2.   La Giunta regionale è, altresì, impegnata ad attivare le procedure per il finanziamento degli interventi di cui alla presente legge nell’ambito del POR Puglia FESR/FSE 2021-2027.



Disposizioni finali


La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell’art. 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia” ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.