Legge Regionale 6 agosto 2021, n. 32 Norme in materia di diritto di accesso a internet e superamento del
digital divide”
Art. 1Oggetto e finalità 1. La Regione Puglia riconosce il diritto di tutti i
cittadini di accedere a internet quale fondamentale strumento di sviluppo umano
e di crescita economica e sociale.
2. Al fine di garantire l’effettività di tale diritto, la
Regione, anche
in virtù di quanto disposto dall’articolo 14 della legge regionale 24 luglio
2012, n. 20 (Norme sul software libero, accessibilità di dati e documenti e
hardware documentato) in materia di cittadinanza attiva, promuove la diffusione della
cultura digitale al fine di garantire il più ampio accesso ai servizi e alle reti di comunicazione elettronica in condizioni di
parità tra i cittadini, in modo omogeneo su tutto il territorio regionale, con
modalità tecnologicamente adeguate, rimuovendo gli ostacoli di ordine economico
e sociale che di fatto limitano la conoscenza e determinano una discriminazione
sul piano sociale, economico e culturale.
Art. 2Definizioni
1. Ai fini delle presenti disposizioni, si intende per:
a) internet:
rete di telecomunicazioni ad accesso pubblico che connette vari dispositivi o
terminali in tutto il mondo b) digital
divide (o divario digitale): il divario esistente tra chi ha accesso effettivo
alle tecnologie dell’informazione da chi ne è privo per ragioni economiche,
culturali, infrastrutturali;
c) abbonamento per accesso alla rete: contratto
di fornitura da stipularsi con un fornitore di servizi internet per l’accesso
al World Wide Web;
d) banda
larga: insieme di tecnologie che consentono di fornire all’utente collegamenti
di velocità superiore rispetto a quelli concessi dalla normale rete telefonica,
che per definizione fornisce servizi a banda stretta;
e) competenze digitali
di base: uso del computer per reperire, valutare, conservare, produrre,
presentare e scambiare informazioni nonché per comunicare e partecipare a reti
collaborative tramite internet;
f) dispositivi di primo
accesso: modem, router e tutte le altre apparecchiature tecnologiche che consentono
il collegamento alla rete internet.
Art. 3Compiti della Regione 1. La Regione per le finalità di cui all’articolo 1 e fino alla concorrenza dello stanziamento di bilancio
assegnato:
a) eroga contributi per
concorrere al pagamento del canone di abbonamento per la rete internet, nonché
all’acquisto dei dispositivi di primo accesso, con particolare riferimento ai
nuclei familiari, persone anziane, disabili, consumatori di cui siano accertati
un reddito modesto o particolari esigenze sociali nonché a quei soggetti che
vivono in condizioni rurali o geograficamente isolate;
b) incentiva le attività
di informazione, sensibilizzazione e formazione dirette a diffondere le competenze digitali di
base.
2. I contributi erogati sono cumulabili con altri tipi di
contributo previsti da norme comunitarie, statali e regionali nel rispetto
della normativa europea in materia di aiuti di stato.
Art. 4Attuazione(•) 1. La Regione, per le finalità di cui all’articolo 3, comma 1, lettera a), concede, per il tramite dei Comuni, un contributo annuale di euro 500 per nucleo familiare, al ricorrere dei seguenti requisiti e comunque nei limiti dello stanziamento di bilancio: a) essere in possesso di un’attestazione Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) ordinario in corso di validità con valore ISEE non superiore a euro 9 mila 360;
b) residenza da almeno un biennio nel territorio della Regione Puglia;
c) contestuale assunzione dell’obbligo, da parte di almeno un componente del nucleo familiare richiedente, di acquisire le competenze digitali di base (EIPASS Basic), entro un anno dall’erogazione del contributo, anche avvalendosi delle iniziative di cui all’articolo 3, comma 1, lettera b), pena il rigetto della domanda di beneficio per l’annualità successiva.
2. La presenza di almeno un figlio in età scolare appartenente al nucleo familiare richiedente costituisce titolo preferenziale per l’erogazione del contributo. È altresì titolo preferenziale non essere titolare, al momento della richiesta, di alcun contratto di abbonamento per l’accesso a internet. 3. Al contributo possono accedere anche i nuclei familiari monocomponente.
4. Il nucleo familiare, in possesso dei requisiti di cui al comma 1, entro il 31 gennaio di ogni anno, trasmette la domanda di beneficio al proprio Comune di residenza. L’istruttoria delle richieste è affidata ai Comuni che, una volta concluso il procedimento, comunicano alla Regione il numero delle domande ammissibili. La Regione, con deliberazione della Giunta regionale, da adottarsi entro e non oltre il 30 giugno di ogni anno, in base alle risultanze delle istruttorie condotte dai Comuni, stabilisce il riparto della dotazione finanziaria da destinare ai Comuni per l’erogazione dei contributi richiesti, nei limiti degli stanziamenti annuali e pluriennali di bilancio previsti. Nella determinazione del criterio di riparto, la Giunta deve favorire le aree più a rischio di esclusione digitale. 5. I Comuni erogano il beneficio di cui al comma 1 agli aventi diritto, sulla base e nei limiti delle risorse agli stessi assegnate dalla Regione in sede di riparto, previa dimostrazione, da parte dei beneficiari, della titolarità di un contratto di abbonamento per l’accesso a internet del costo annuale almeno pari al contributo di cui al comma 1, ovvero, nell’ipotesi di acquisto di strumentazione informatica, della relativa prova di acquisto per una spesa almeno pari all’importo del contributo di cui al comma 1. 6. Per le finalità di cui all’articolo 3, comma 1, lettera b), la Regione provvede nel limite del 20 per cento dello stanziamento complessivo previsto per l’attuazione della presente legge. A tal fine la Giunta regionale, con propria deliberazione, definisce i criteri e le modalità di assegnazione e rendicontazione delle risorse, da concedere a soggetti pubblici e privati che intendono promuovere attività di informazione, formazione e sensibilizzazione dirette a diffondere le competenze digitali di base nel territorio della regione.”.
(•) Articolo sostituito dalla l.r. 51/2021, art. 73, comma 1.
Art. 5Clausola valutativa 1. Il Consiglio regionale esercita il controllo sull’attuazione delle
presenti disposizioni e ne valuta i risultati ottenuti. A tal fine la Giunta
regionale, trascorsi due anni dalla data di entrata in vigore delle presenti
norme e con successiva periodicità biennale, presenta alla commissione
consiliare competente una relazione sullo stato di attuazione e sull’efficacia
della legge. In particolare, la relazione dovrà contenere dati e informazioni
sugli interventi attuati e i risultati della loro implementazione, indicando
strumenti e modalità applicative, tempi dei procedimenti, risorse stanziate e
utilizzate, rapporto tra numero dei nuclei familiari beneficiari e soggetti
che, in ragione dell’attività di formazione di cui alle presenti disposizioni,
hanno acquisito le competenze digitali di base.
Art. 6Norma finanziaria 1. Alla copertura delle spese derivanti dall’applicazione
della presente legge per l’anno 2021, per un ammontare complessivo di euro 400 mila, si provvede con lo stanziamento di tale importo,
in termini di competenza e cassa, nel bilancio di
previsione annuale 2021 e pluriennale 2021-2023 nell’ambito della missione 12, programma 4, titolo 1, capitolo di nuova istituzione denominato “Interventi
per favorire l’accesso ad Internet”, e contestuale prelevamento di pari importo
dal capitolo 1110070 “Fondo globale per il finanziamento di leggi regionali di
spesa corrente in corso di adozione”, missione 20, programma 3, titolo 1. Per gli esercizi finanziari successivi si provvede nei
limiti degli stanziamenti stabiliti con le leggi annuali e pluriennali di
bilancio.
2. La Giunta regionale è, altresì, impegnata ad attivare le
procedure per il finanziamento degli interventi di cui alla presente legge
nell’ambito del POR Puglia FESR/FSE 2021-2027.
Disposizioni finali La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell’art. 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia” ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.
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