Legge Regionale 6 agosto 2021, n. 32 Norme in materia di diritto di accesso a internet e superamento del
digital divide”
Art. 1Oggetto e finalità 1. La Regione Puglia riconosce il diritto di tutti i
cittadini di accedere a internet quale fondamentale strumento di sviluppo umano
e di crescita economica e sociale.
2. Al fine di garantire l’effettività di tale diritto, la
Regione, anche
in virtù di quanto disposto dall’articolo 14 della legge regionale 24 luglio
2012, n. 20 (Norme sul software libero, accessibilità di dati e documenti e
hardware documentato) in materia di cittadinanza attiva, promuove la diffusione della
cultura digitale al fine di garantire il più ampio accesso ai servizi e alle reti di comunicazione elettronica in condizioni di
parità tra i cittadini, in modo omogeneo su tutto il territorio regionale, con
modalità tecnologicamente adeguate, rimuovendo gli ostacoli di ordine economico
e sociale che di fatto limitano la conoscenza e determinano una discriminazione
sul piano sociale, economico e culturale.
Art. 2Definizioni
1. Ai fini delle presenti disposizioni, si intende per:
a) internet:
rete di telecomunicazioni ad accesso pubblico che connette vari dispositivi o
terminali in tutto il mondo b) digital
divide (o divario digitale): il divario esistente tra chi ha accesso effettivo
alle tecnologie dell’informazione da chi ne è privo per ragioni economiche,
culturali, infrastrutturali;
c) abbonamento per accesso alla rete: contratto
di fornitura da stipularsi con un fornitore di servizi internet per l’accesso
al World Wide Web;
d) banda
larga: insieme di tecnologie che consentono di fornire all’utente collegamenti
di velocità superiore rispetto a quelli concessi dalla normale rete telefonica,
che per definizione fornisce servizi a banda stretta;
e) competenze digitali
di base: uso del computer per reperire, valutare, conservare, produrre,
presentare e scambiare informazioni nonché per comunicare e partecipare a reti
collaborative tramite internet;
f) dispositivi di primo
accesso: modem, router e tutte le altre apparecchiature tecnologiche che consentono
il collegamento alla rete internet.
Art. 3Compiti della Regione 1. La Regione per le finalità di cui all’articolo 1 e fino alla concorrenza dello stanziamento di bilancio
assegnato:
a) eroga contributi per
concorrere al pagamento del canone di abbonamento per la rete internet, nonché
all’acquisto dei dispositivi di primo accesso, con particolare riferimento ai
nuclei familiari, persone anziane, disabili, consumatori di cui siano accertati
un reddito modesto o particolari esigenze sociali nonché a quei soggetti che
vivono in condizioni rurali o geograficamente isolate;
b) incentiva le attività
di informazione, sensibilizzazione e formazione dirette a diffondere le competenze digitali di
base.
2. I contributi erogati sono cumulabili con altri tipi di
contributo previsti da norme comunitarie, statali e regionali nel rispetto
della normativa europea in materia di aiuti di stato.
Art. 4Attuazione
1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore
delle presenti norme, la Giunta regionale, sentita la
competente commissione consiliare, adotta il regolamento regionale
attuativo con cui individua:
a) l’ambito soggettivo e
oggettivo di applicazione, ivi definendo: l’entità del contributo di cui
all’articolo 3, comma 1, lettera a); il tetto ISEE familiare al di sopra del
quale non può essere ammessa la domanda di beneficio; l’obbligo, per almeno un
componente del nucleo familiare che richiede l’accesso al beneficio, di
conseguire le competenze digitali di base nell’arco di un termine prestabilito,
pena la restituzione del beneficio; specifica premialità per i nuclei familiari
con figli in età scolare;
b) le modalità di
attuazione, ivi compresi i criteri per lo svolgimento delle attività di
verifica e monitoraggio;
c) i casi di decadenza e
revoca dal beneficio.
2. La Regione, sulla base di specifici bandi pubblici da adottarsi
annualmente, concede contributi a soggetti pubblici e privati che promuovono
attività di informazione, formazione e sensibilizzazione dirette a diffondere
le competenze digitali di base nel territorio della regione. Con deliberazione
della Giunta regionale sono stabiliti i criteri e le modalità per
l’assegnazione e la successiva rendicontazione dei contributi di cui all’alinea
precedente.
Art. 5Clausola valutativa 1. Il Consiglio regionale esercita il controllo sull’attuazione delle
presenti disposizioni e ne valuta i risultati ottenuti. A tal fine la Giunta
regionale, trascorsi due anni dalla data di entrata in vigore delle presenti
norme e con successiva periodicità biennale, presenta alla commissione
consiliare competente una relazione sullo stato di attuazione e sull’efficacia
della legge. In particolare, la relazione dovrà contenere dati e informazioni
sugli interventi attuati e i risultati della loro implementazione, indicando
strumenti e modalità applicative, tempi dei procedimenti, risorse stanziate e
utilizzate, rapporto tra numero dei nuclei familiari beneficiari e soggetti
che, in ragione dell’attività di formazione di cui alle presenti disposizioni,
hanno acquisito le competenze digitali di base.
Art. 6Norma finanziaria 1. Alla copertura delle spese derivanti dall’applicazione
della presente legge per l’anno 2021, per un ammontare complessivo di euro 400 mila, si provvede con lo stanziamento di tale importo,
in termini di competenza e cassa, nel bilancio di
previsione annuale 2021 e pluriennale 2021-2023 nell’ambito della missione 12, programma 4, titolo 1, capitolo di nuova istituzione denominato “Interventi
per favorire l’accesso ad Internet”, e contestuale prelevamento di pari importo
dal capitolo 1110070 “Fondo globale per il finanziamento di leggi regionali di
spesa corrente in corso di adozione”, missione 20, programma 3, titolo 1. Per gli esercizi finanziari successivi si provvede nei
limiti degli stanziamenti stabiliti con le leggi annuali e pluriennali di
bilancio.
2. La Giunta regionale è, altresì, impegnata ad attivare le
procedure per il finanziamento degli interventi di cui alla presente legge
nell’ambito del POR Puglia FESR/FSE 2021-2027.
Disposizioni finali La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell’art. 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia” ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.
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