Anno 1996
Numero 16
Data 05/08/1996
Abrogato No
Materia Servizio farmaceutico e veterinario;
Note Pubblicata nel B.U.R. Puglia 7 agosto 1996, n. 86.
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Legge Regionale 5 agosto 1996, n. 16

Norme di applicazione dell'art. 5 della Legge 8 novembre 1991, n. 362, concernente il decentramento delle farmacie.



Art. 1

Nuove zone per il decentramento delle farmacie (1) 


1. In sede di revisione della pianta organica delle farmacie, quando risultino intervenuti mutamenti nella distribuzione della popolazione del comune anche senza sostanziali variazioni del numero complessivo degli abitanti, la Giunta comunale individua, delimitandole, nuove zone da riservare al decentramento delle farmacie esistenti nello stesso ambito comunale, fermo restando il rapporto farmacie su abitanti stabilito dall’articolo 1 della legge 8 novembre 1991, n. 362 (Norme di riordino del settore farmaceutico).

2. Le nuove zone individuate dal Comune, possono essere assegnate a seguito di un concorso espletato dallo stesso ente e riservato ai titolari di farmacia o loro aventi diritto del Comune ovvero a seguito di domanda presentata da un singolo titolare o suo avente diritto.

3. Resta ferma la possibilità per i titolari di farmacia o loro aventi diritto di presentare istanza al sindaco del Comune in cui insiste la sede farmaceutica per il trasferimento in altro locale nell’ambito della propria zona di pertinenza prevista dalla pianta organica comunale, secondo quanto disposto dall’art. 1 della L. 475/68.



(1) Articolo così sostituito dall'art. 137, comma 1, lett. a) della l.r. 42/2024


Art. 2

Bando comunale per l’indicazione delle nuove zone (2) 


1. Il Comune delibera il bando indicante le nuove zone individuate per il decentramento comprese nel territorio comunale entro e non oltre sessanta giorni dalla data di pubblicazione sull’Albo pretorio comunale della pianta organica contenente le nuove zone individuate per il decentramento.



(2) Articolo così sostituito dall'art. 137, comma 1, lett. b) della l.r. 42/2024


Art. 3

Modalità e requisiti del bando (3) 


1. Il bando di cui all’articolo 2 indica le nuove zone di decentramento messe a concorso, i termini e le modalità per la presentazione delle domande e il termine entro il quale, notificato l’esito del concorso, è comunicata l’accettazione formale al decentramento.

2. La dichiarazione di accettazione o di rinuncia avviene entro dieci giorni dalla data di ricezione della notifica dell’esito del concorso e entro novanta giorni dalla medesima data l’assegnatario comunica al Comune l’indirizzo e il numero civico, ovvero altri elementi di geo localizzazione, che consentano di individuare in maniera univoca il locale dove viene aperta la farmacia.



(3) Articolo così sostituito dall'art. 137, comma 1, lett. c) della l.r. 42/2024


Art. 4

Destinatari del bando (4) 


1. Possono partecipare al bando per il decentramento i titolari di farmacia o loro aventi diritto il cui esercizio ricada nel territorio del comune che effettua la procedura concorsuale.



(4) Articolo così sostituito dall'art. 137, comma 1, lett. d) della l.r. 42/2024


Art. 5

 Commissione (5) 


1. Per la formazione della graduatoria dei titolari di farmacia o loro aventi diritto candidati al decentramento, il Comune nomina una Commissione composta da:

a) il responsabile del servizio farmaceutico territoriale dell’azienda sanitaria locale competente per territorio, che la presiede;

b) il responsabile del servizio farmaceutico territoriale di altra azienda sanitaria locale insistente nel territorio regionale;

c) un farmacista designato dall’ordine dei farmacisti territorialmente competente;

d) un titolare di farmacia designato dall’associazione sindacale maggiormente rappresentativa dei titolari di farmacia della provincia;

e) un segretario nominato tra i funzionari dell’azienda sanitaria locale competente per territorio.”;

2. I farmacisti rispettivamente designati dagli ordini e dalle associazioni provinciali non esercitano la professione né hanno la residenza nel Comune interessato al concorso interno.



(5) Articolo così sostituito dall'art. 137, comma 1, lett. e) della l.r. 42/2024


Art. 6

Formazione della graduatoria (6) 


1. La Commissione di cui all’articolo 5 attribuisce, per ciascuna farmacia concorrente, un punteggio massimo complessivo di 150 punti da attribuirsi sulla base dei seguenti criteri:

a) minor rapporto farmacia su abitanti nella zona di competenza, fino a 60 punti;

b) minor fatturato della farmacia, calcolato sulla media degli ultimi cinque anni, fino a 30 punti;

c) maggiore concentrazione di farmacie valutabile in base alla distanza relativa tra le stesse, calcolata per la via pedonale più breve, fino a 30 punti;

d) sussistenza di un provvedimento di sfratto esecutivo: 20 punti;

e) maggior numero di anni di esercizio della titolarità della farmacia nei locali in cui è gestita all’atto della domanda, fino a 10 punti.

2. La Commissione, verificate per ogni concorrente le singole posizioni in applicazione dei criteri di cui al comma 1, assegna ai concorrenti che risultino in possesso dei maggiori requisiti i punteggi massimi rispettivamente previsti.

3. Per la formulazione della graduatoria si procede, per ogni elemento di selezione, a un calcolo proporzionale dei punteggi da attribuire rispetto ai punteggi massimi a disposizione.

4. Ai componenti le Commissioni di cui al presente articolo spetta un compenso pari a quello fissato per le commissioni esaminatrici di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 marzo 1995.



(6) Articolo così sostituito dall'art. 137, comma 1, lett. f) della l.r. 42/2024


Art. 7

Assegnazione delle nuove zone farmaceutiche (7) 


1. Il Comune, sulla base della graduatoria definitiva approvata, procede all’assegnazione delle nuove zone farmaceutiche secondo l’ordine di preferenza espresso dalle candidature presentate al concorso, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria all’Albo pretorio comunale.



(7) Articolo così sostituito dall'art. 137, comma 1, lett. g) della l.r. 42/2024


Art. 8


1. Effettuata l assegnazione delle sedi, la regione demanda alle autorita sanitarie locali territorialmente competenti l esecuzione dei provvedimenti di autorizzazione al trasferimento delle sedi farmaceutiche e provvede agli adempimenti necessari per la ridistribuzione, tra le farmacie limitrofe, della zona appartenente dalla farmacia trasferitasi, che deve avvenire entro e non oltre il termine previsto per la successiva revisione della pianta organica delle farmacie.

2. Nel caso in cui alcune zone farmaceutiche rimangano non assegnate, le medesime restano comunque destinate a future domande di trasferimento o al successivo bando di concorso interno.



(•) Articolo così sostituito dall'art. 137, comma 1, lett. h) della l.r. 42/2024


Art. 9

Domanda di assegnazione per decentramento (8) 


1. Il titolare di farmacia o suo avente diritto che dimostri di essere in possesso dei seguenti requisiti:

a) un fatturato della farmacia in calo progressivo nell’ultimo quinquennio;

b) una distanza dall’esercizio o dagli esercizi farmaceutici più vicini inferiore ai duecento metri;

c) un decremento della popolazione della zona di pertinenza nell’ultimo quinquennio;

d) un rapporto farmacia su abitanti inferiore alla media del rapporto effettivo esistente nell’ambito comunale;

può presentare al Comune in cui insiste la sede farmaceutica domanda di assegnazione, per decentramento, in una zona di nuovo insediamento abitativo o in una zona carente di assistenza farmaceutica a causa dello spostamento della popolazione avvenuto nell’ambito comunale di cui all’articolo 1.



(8) Articolo così sostituito dall'art. 137, comma 1, lett. i) della l.r. 42/2024


Art. 10

Assegnazione della zona farmaceutica per decentramento (9) 


1. Il Comune, ricevuta la domanda di assegnazione di zona per decentramento, sentiti l’azienda sanitaria locale e l’ordine provinciale dei farmacisti competenti per territorio, può assegnare la zona richiesta al titolare di farmacia o suo avente diritto che ne abbia fatto domanda, procedere con l’esecuzione del provvedimento di autorizzazione al trasferimento della sede farmaceutica e provvedere agli adempimenti necessari per la ridistribuzione, tra le farmacie limitrofe, della zona appartenente alla farmacia trasferitasi entro e non oltre il termine previsto per la successiva revisione delle piante organiche delle farmacie.

2. Nel caso di presentazione di due o più domande di assegnazione della medesima zona farmaceutica si applicano le procedure di cui all’articolo 5 e seguenti della presente legge.

3. Il Comune, nell’esaminare la domanda di assegnazione per decentramento, tiene conto dell’esigenza che, per il soddisfacimento di pubblico interesse dell’attività farmaceutica, l’ubicazione dell’esercizio farmaceutico sia localizzata in posizione centrale nella nuova zona.



(9) Articolo così sostituito dall'art. 137, comma 1, lett. j) della l.r. 42/2024