Legge Regionale 5 agosto 1996, n. 16 Norme di applicazione dell'art. 5 della Legge 8 novembre 1991, n. 362, concernente il decentramento delle farmacie.
Art. 1Nuove zone per il decentramento delle farmacie (1) 1. In sede di revisione della pianta organica delle farmacie, quando risultino intervenuti
mutamenti nella distribuzione della popolazione del comune anche senza sostanziali variazioni
del numero complessivo degli abitanti, la Giunta comunale individua, delimitandole, nuove zone
da riservare al decentramento delle farmacie esistenti nello stesso ambito comunale, fermo
restando il rapporto farmacie su abitanti stabilito dall’articolo 1 della legge 8 novembre 1991, n.
362 (Norme di riordino del settore farmaceutico).
2. Le nuove zone individuate dal Comune, possono essere assegnate a seguito di un concorso
espletato dallo stesso ente e riservato ai titolari di farmacia o loro aventi diritto del Comune
ovvero a seguito di domanda presentata da un singolo titolare o suo avente diritto.
3. Resta ferma la possibilità per i titolari di farmacia o loro aventi diritto di presentare istanza
al sindaco del Comune in cui insiste la sede farmaceutica per il trasferimento in altro locale
nell’ambito della propria zona di pertinenza prevista dalla pianta organica comunale, secondo
quanto disposto dall’art. 1 della L. 475/68.
(1) Articolo così sostituito dall'art. 137, comma 1, lett. a) della l.r. 42/2024
Art. 2Bando comunale per l’indicazione delle nuove zone (2) 1. Il Comune delibera il bando indicante le nuove zone individuate per il decentramento
comprese nel territorio comunale entro e non oltre sessanta giorni dalla data di pubblicazione
sull’Albo pretorio comunale della pianta organica contenente le nuove zone individuate per il
decentramento.
(2) Articolo così sostituito dall'art. 137, comma 1, lett. b) della l.r. 42/2024
Art. 3Modalità e requisiti del bando (3) 1. Il bando di cui all’articolo 2 indica le nuove zone di decentramento messe a concorso, i termini
e le modalità per la presentazione delle domande e il termine entro il quale, notificato l’esito del
concorso, è comunicata l’accettazione formale al decentramento.
2. La dichiarazione di accettazione o di rinuncia avviene entro dieci giorni dalla data di ricezione
della notifica dell’esito del concorso e entro novanta giorni dalla medesima data l’assegnatario
comunica al Comune l’indirizzo e il numero civico, ovvero altri elementi di geo localizzazione, che
consentano di individuare in maniera univoca il locale dove viene aperta la farmacia.
(3) Articolo così sostituito dall'art. 137, comma 1, lett. c) della l.r. 42/2024
Art. 4Destinatari del bando (4) 1. Possono partecipare al bando per il decentramento i titolari di farmacia o loro aventi diritto il
cui esercizio ricada nel territorio del comune che effettua la procedura concorsuale.
(4) Articolo così sostituito dall'art. 137, comma 1, lett. d) della l.r. 42/2024
Art. 5 Commissione (5) 1. Per la formazione della graduatoria dei titolari di farmacia o loro aventi diritto candidati al
decentramento, il Comune nomina una Commissione composta da:
a) il responsabile del servizio farmaceutico territoriale dell’azienda sanitaria locale
competente per territorio, che la presiede;
b) il responsabile del servizio farmaceutico territoriale di altra azienda sanitaria locale
insistente nel territorio regionale;
c) un farmacista designato dall’ordine dei farmacisti territorialmente competente;
d) un titolare di farmacia designato dall’associazione sindacale maggiormente
rappresentativa dei titolari di farmacia della provincia;
e) un segretario nominato tra i funzionari dell’azienda sanitaria locale competente per
territorio.”;
2. I farmacisti rispettivamente designati dagli ordini e dalle associazioni provinciali non
esercitano la professione né hanno la residenza nel Comune interessato al concorso interno.
(5) Articolo così sostituito dall'art. 137, comma 1, lett. e) della l.r. 42/2024
Art. 6Formazione della graduatoria (6) 1. La Commissione di cui all’articolo 5 attribuisce, per ciascuna farmacia concorrente, un
punteggio massimo complessivo di 150 punti da attribuirsi sulla base dei seguenti criteri:
a) minor rapporto farmacia su abitanti nella zona di competenza, fino a 60 punti;
b) minor fatturato della farmacia, calcolato sulla media degli ultimi cinque anni, fino a
30 punti;
c) maggiore concentrazione di farmacie valutabile in base alla distanza relativa tra le
stesse, calcolata per la via pedonale più breve, fino a 30 punti;
d) sussistenza di un provvedimento di sfratto esecutivo: 20 punti;
e) maggior numero di anni di esercizio della titolarità della farmacia nei locali in cui è
gestita all’atto della domanda, fino a 10 punti.
2. La Commissione, verificate per ogni concorrente le singole posizioni in applicazione dei
criteri di cui al comma 1, assegna ai concorrenti che risultino in possesso dei maggiori requisiti i
punteggi massimi rispettivamente previsti.
3. Per la formulazione della graduatoria si procede, per ogni elemento di selezione, a un calcolo
proporzionale dei punteggi da attribuire rispetto ai punteggi massimi a disposizione.
4. Ai componenti le Commissioni di cui al presente articolo spetta un compenso pari a quello
fissato per le commissioni esaminatrici di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
del 23 marzo 1995.
(6) Articolo così sostituito dall'art. 137, comma 1, lett. f) della l.r. 42/2024
Art. 7Assegnazione delle nuove zone farmaceutiche (7) 1. Il Comune, sulla base della graduatoria definitiva approvata, procede all’assegnazione delle
nuove zone farmaceutiche secondo l’ordine di preferenza espresso dalle candidature presentate
al concorso, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria all’Albo pretorio
comunale.
(7) Articolo così sostituito dall'art. 137, comma 1, lett. g) della l.r. 42/2024
Art. 81. Effettuata l assegnazione delle sedi, la regione demanda
alle autorita sanitarie locali territorialmente competenti l esecuzione dei
provvedimenti di autorizzazione al trasferimento delle sedi farmaceutiche e
provvede agli adempimenti necessari per la ridistribuzione, tra le farmacie
limitrofe, della zona appartenente dalla farmacia trasferitasi, che deve
avvenire entro e non oltre il termine previsto per la successiva revisione della
pianta organica delle farmacie.
2. Nel caso in cui alcune zone farmaceutiche rimangano non
assegnate, le medesime restano comunque destinate a future domande di
trasferimento o al successivo bando di concorso interno.
(•) Articolo così sostituito dall'art. 137, comma 1, lett. h) della l.r. 42/2024
Art. 9Domanda di assegnazione per decentramento (8) 1. Il titolare di farmacia o suo avente diritto che dimostri di essere in possesso dei seguenti
requisiti:
a) un fatturato della farmacia in calo progressivo nell’ultimo quinquennio;
b) una distanza dall’esercizio o dagli esercizi farmaceutici più vicini inferiore ai duecento
metri;
c) un decremento della popolazione della zona di pertinenza nell’ultimo quinquennio;
d) un rapporto farmacia su abitanti inferiore alla media del rapporto effettivo esistente
nell’ambito comunale;
può presentare al Comune in cui insiste la sede farmaceutica domanda di assegnazione, per
decentramento, in una zona di nuovo insediamento abitativo o in una zona carente di assistenza
farmaceutica a causa dello spostamento della popolazione avvenuto nell’ambito comunale di cui
all’articolo 1.
(8) Articolo così sostituito dall'art. 137, comma 1, lett. i) della l.r. 42/2024
Art. 10Assegnazione della zona farmaceutica per decentramento (9) 1. Il Comune, ricevuta la domanda di assegnazione di zona per decentramento, sentiti l’azienda
sanitaria locale e l’ordine provinciale dei farmacisti competenti per territorio, può assegnare la
zona richiesta al titolare di farmacia o suo avente diritto che ne abbia fatto domanda, procedere
con l’esecuzione del provvedimento di autorizzazione al trasferimento della sede farmaceutica
e provvedere agli adempimenti necessari per la ridistribuzione, tra le farmacie limitrofe, della
zona appartenente alla farmacia trasferitasi entro e non oltre il termine previsto per la successiva
revisione delle piante organiche delle farmacie.
2. Nel caso di presentazione di due o più domande di assegnazione della medesima zona
farmaceutica si applicano le procedure di cui all’articolo 5 e seguenti della presente legge.
3. Il Comune, nell’esaminare la domanda di assegnazione per decentramento, tiene conto
dell’esigenza che, per il soddisfacimento di pubblico interesse dell’attività farmaceutica,
l’ubicazione dell’esercizio farmaceutico sia localizzata in posizione centrale nella nuova zona.
(9) Articolo così sostituito dall'art. 137, comma 1, lett. j) della l.r. 42/2024
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