Legge Regionale 5 agosto 1996, n. 16 Norme di applicazione dell'art. 5 della Legge 8 novembre 1991, n. 362,  concernente il decentramento delle farmacie. 
  Art. 11. In sede di revisione ordinaria della pianta organica delle 
farmacie e quando risultino interventi sostanziali mutamenti della popolazione 
del Comune o dell area metropolitana, la Giunta regionale individua, 
delimitandole, nuove zone da riservare al trasferimento delle farmacie esistenti 
nello stesso ambito comunale o metropolitano, fermo restando il rapporto 
farmacie/ abitanti stabilito dallart. 1 della legge 8 novembre 1991, n. 
362. 2. In caso di mancato espletamento delle procedure relative 
alla revisione ordinaria di cui al comma 1, entro il 31 dicembre degli anni 
pari, il Presidente della Giunta regionale provvede, entro e non oltre i trenta 
giorni successivi, alla nomina di un commissario ad acta. 
 3. Le zone individuate dalla Regione, o dal commissario ad 
acta, possono essere assegnate a seguito di un concorso riservato ai titolari di 
farmacia o loro aventi diritto del Comune o dell area metropolitana o a seguito 
di domanda presentata da in singolo titolare o suo avente diritto.  
  
  Art. 2ARTICOLO 2 
1. La Giunta regionale delibera, per ciascun Comune o area 
metropolitana, il bando indicante le sedi farmaceutiche riservate dal 
trasferimento di farmacie comprese nel territorio comunale o metropolitano entro 
e non oltre sessanta giorni dalla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale 
della Regione delle zone individuate per il trasferimento.  
 
  Art. 31. Il bando di cui all art. 2 deve indicare le sedi messe a 
concorso, i termini e le modalita per la presentazione delle domande e il 
termine entro il quale, notificato l esito del concorso, deve essere comunicata 
l accettazione formale al trasferimento. 
2. La dichiarazione di accettazione o quella di rinuncia deve 
avvenire entro dieci giorni dalla data di ricezione della notifica dell esito 
del concorso ed entro novanta giorni dalla medesima data l assegnazione deve 
far conoscere il locale dove sara aperta la farmacia.  
 
  Art. 41. Possono partecipare al concorso per il decentramento soltanto i titolari di 
farmacia o loro aventi diritto il cui esercizio ricada in aree in cui, a causa 
di interventi mutamenti nella distribuzione della popolazione, gli esercizi 
farmaceutici siano considerati in soprannumero ai sensi dell art. 380 del regio 
decreto 27 luglio 1934, n.1265 e successive modificazioni, rispetto al rapporto 
effettivo farmacie/ abitanti esistente nel territorio comunale o metropolitano. 
 
  Art. 51. Per la formazione della graduatoria dei titolari di farmacia 
o loro aventi diritto candidati al trasferimento, la Giunta regionale nomina una 
Commissione composta da: 
a) un dirigente regionale dell Assessorato alla sanita, che 
la presiede; 
b) un farmacista designato dall Ordine dei farmacisti 
territorialmente competente; 
c) un titolare di farmacia designato dall Associazione 
sindacale maggiormente rappresentativa dei titolari di farmacia della 
provincia; 
d) il responsabile del Servizio farmaceutico dell Unita 
sanitaria locale competente per territorio; 
e) un segretario nominato tra i funzionari dell Assessorato 
alla sanita della Regione, di qualifica non inferiore all ottava. 
2. I farmacisti rispettivamente designati dagli Ordini e dalle 
Associazioni provinciali non devono esercitare la professione ne avere la 
residenza nel Comune interessato al concorso interno.  
 
  Art. 61. La Commissione di cui all art. 5 ha a propria disposizione, 
per ciascuna farmacia concorrente, un punteggio massimo complessivo di 150 punti 
da attribuirsi sulla base dei seguenti criteri: 
a) minor rapporto farmacia/ abitanti nella zona di competenza: 
fino a punti 60; 
b) minor fatturato della farmacia, calcolato sulla media degli 
ultimi cinque anni: fino a punti 30; 
c) maggiore concentrazione di farmacie valutabile in base alla 
distanza relativa tra le stesse, calcolata per la via pedonale piu breve: fino 
a punti 30; 
d) sussistenza di un provvedimento di sfratto esecutivo: punti 
20; 
e) maggiore numero di anni di esercizio della titolarita della 
farmacia nei locali in cui e gestita all atto della domanda: fino a punti 
10. 
2. La Commissione, verificate per ogni concorrente le singole 
posizioni in applicazione dei criteri di cui al comma 1, assegna ai concorrenti 
che risultino in possesso dei maggiori requisiti i punteggi massimi 
rispettivamente previsti. 
3. Per la formulazione della graduatoria si procede, per ogni 
elemento di selezione, a un calcolo proporzionale dei punteggi da attribuire 
rispetto ai punteggi massimi a disposizione. 
4. Ai componenti le Commissioni di cui al presente articolo 
spetta un compenso pari a quello fissato per le commissioni esaminatrici di cui 
al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 marzo 1995.  
 
  Art. 71. Sulla base della graduatoria definitiva approvata con delibera di Giunta 
regionale, l Assessorato regionale alla sanita procede all assegnazione delle 
sedi farmaceutiche secondo l ordine di preferenza espresso, entro trenta giorni 
dalla data di pubblicazione della graduatoria sul Bollettino ufficiale della 
Regione. 
 
  Art. 81. Effettuata l assegnazione delle sedi, la regione demanda 
alle autorita sanitarie locali territorialmente competenti l esecuzione dei 
provvedimenti di autorizzazione al trasferimento delle sedi farmaceutiche e 
provvede agli adempimenti necessari per la ridistribuzione, tra le farmacie 
limitrofe, della zona appartenente dalla farmacia trasferitasi, che deve 
avvenire entro e non oltre il termine previsto per la successiva revisione della 
pianta organica delle farmacie. 
2. Nel caso in cui alcune zone farmaceutiche rimangano non 
assegnate, le medesime restano comunque destinate a future domande di 
trasferimento o al successivo bando di concorso interno.  
 
  Art. 91. Il titolare di farmacia o suo avente diritto che dimostri di 
essere in possesso dei seguenti requisiti: 
a) un fatturato della farmacia in calo progressivo nell ultimo 
quinquennio; 
b) una distanza dall esercizio o dagli esercizi farmaceutici 
piu vicini inferiore ai duecento metri; 
c) un decremento della popolazione della zona di pertinenza 
nell ultimo quinquennio; 
d) un rapporto farmacia/ abitanti inferiore alla media del 
rapporto effettivo esistente nell ambito comunale o dell area metropolitana, 
puo presentare alla Giunta regionale domanda di assegnazione, per 
trasferimento, di una zona di nuovo insediamento abitativo o in una zona carente 
di assistenza farmaceutica a causa dello spostamento della popolazione avvenuto 
nell ambito comunale o dell area metropolitana.  
 
  Art. 101. La Giunta regionale, ricevuta la domanda di assegnazione di 
zona per trasferimento, sentiti il Comune, l Unita sanitaria locale e l 
Ordine provinciale dei farmacisti competenti per territorio, potra assegnare la 
zona richiesta al titolare di farmacia o suo avente diritto che ne abbia fatto 
domanda, demandando all autorita sanitaria locale competente l esecuzione del 
provvedimento di autorizzazione al trasferimento della sede farmaceutica e 
provvedendo agli adempimenti necessari per la ridistribuzione, tra le farmacie 
limitrofe, della zona appartenente alla farmacia trasferitasi entro e non oltre 
il termine previsto per la successiva revisione delle piante organiche delle 
farmacie. 2. Nel caso di presentazione di due o piu domande di 
assegnazione della medesima zona farmaceutica si applicano le procedure di cui 
all art. 5 e seguenti della presente legge. 
 3. La Giunta regionale, nell esaminare la domanda di 
assegnazione per trasferimento, dovra tenere debitamente conto dell esigenza 
che, per il soddisfacimento di pubblico interesse dell attivita farmaceutica, 
l ubicazione dellesercizio farmaceutico sia localizzata in posizione centrale 
nella nuova zona. 
 
  
                                
                                
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