Legge Regionale 5 agosto 1996, n. 16 Norme di applicazione dell'art. 5 della Legge 8 novembre 1991, n. 362, concernente il decentramento delle farmacie.
Art. 11.
In sede di revisione ordinaria della pianta organica delle farmacie e quando
risultino interventi sostanziali mutamenti della popolazione del Comune o dell
area metropolitana, la Giunta regionale individua, delimitandole, nuove zone da
riservare al trasferimento delle farmacie esistenti nello stesso ambito comunale
o metropolitano, fermo restando il rapporto farmacie/ abitanti stabilito
dallart. 1 della legge 8 novembre 1991, n. 362.
2.
In caso di mancato espletamento delle procedure relative alla revisione
ordinaria di cui al comma 1, entro il 31 dicembre degli anni pari, il Presidente
della Giunta regionale provvede, entro e non oltre i trenta giorni successivi,
alla nomina di un commissario ad acta.
3.
Le zone individuate dalla Regione, o dal commissario ad acta, possono essere
assegnate a seguito di un concorso riservato ai titolari di farmacia o loro
aventi diritto del Comune o dell area metropolitana o a seguito di domanda
presentata da in singolo titolare o suo avente diritto.
Art. 21.
La Giunta regionale delibera, per ciascun Comune o area metropolitana, il bando
indicante le sedi farmaceutiche riservate dal trasferimento di farmacie comprese
nel territorio comunale o metropolitano entro e non oltre sessanta giorni dalla
data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione delle zone
individuate per il trasferimento.
Art. 31.
Il bando di cui all art. 2 deve indicare le sedi messe a concorso, i termini e
le modalita per la presentazione delle domande e il termine entro il quale,
notificato l esito del concorso, deve essere comunicata l accettazione formale
al trasferimento.
2.
La dichiarazione di accettazione o quella di rinuncia deve avvenire entro dieci
giorni dalla data di ricezione della notifica dell esito del concorso ed entro
novanta giorni dalla medesima data l assegnazione deve far conoscere il locale
dove sara aperta la farmacia.
Art. 41.
Possono partecipare al concorso per il decentramento soltanto i titolari di
farmacia o loro aventi diritto il cui esercizio ricada in aree in cui, a causa
di interventi mutamenti nella distribuzione della popolazione, gli esercizi
farmaceutici siano considerati in soprannumero ai sensi dell art. 380 del regio
decreto 27 luglio 1934, n.1265 e successive modificazioni, rispetto al rapporto
effettivo farmacie/ abitanti esistente nel territorio comunale o
metropolitano.
Art. 51.
Per la formazione della graduatoria dei titolari di farmacia o loro aventi
diritto candidati al trasferimento, la Giunta regionale nomina una Commissione
composta da:
a)
un dirigente regionale dell Assessorato alla sanita, che la
presiede;
b)
un farmacista designato dall Ordine dei farmacisti territorialmente
competente;
c)
un titolare di farmacia designato dall Associazione sindacale maggiormente
rappresentativa dei titolari di farmacia della provincia;
d)
il responsabile del Servizio farmaceutico dell Unita sanitaria locale
competente per territorio;
e)
un segretario nominato tra i funzionari dell Assessorato alla sanita della
Regione, di qualifica non inferiore all ottava.
2. I
farmacisti rispettivamente designati dagli Ordini e dalle Associazioni
provinciali non devono esercitare la professione ne avere la residenza nel
Comune interessato al concorso interno.
Art. 61.
La Commissione di cui all art. 5 ha a propria disposizione, per ciascuna
farmacia concorrente, un punteggio massimo complessivo di 150 punti da
attribuirsi sulla base dei seguenti criteri:
a)
minor rapporto farmacia/ abitanti nella zona di competenza: fino a punti
60;
b)
minor fatturato della farmacia, calcolato sulla media degli ultimi cinque anni:
fino a punti 30;
c)
maggiore concentrazione di farmacie valutabile in base alla distanza relativa
tra le stesse, calcolata per la via pedonale piu breve: fino a punti
30;
d)
sussistenza di un provvedimento di sfratto esecutivo: punti
20;
e)
maggiore numero di anni di esercizio della titolarita della farmacia nei locali
in cui e gestita all atto della domanda: fino a punti
10.
2.
La Commissione, verificate per ogni concorrente le singole posizioni in
applicazione dei criteri di cui al comma 1, assegna ai concorrenti che risultino
in possesso dei maggiori requisiti i punteggi massimi rispettivamente
previsti.
3.
Per la formulazione della graduatoria si procede, per ogni elemento di
selezione, a un calcolo proporzionale dei punteggi da attribuire rispetto ai
punteggi massimi a disposizione.
4.
Ai componenti le Commissioni di cui al presente articolo spetta un compenso pari
a quello fissato per le commissioni esaminatrici di cui al decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 marzo 1995.
Art. 71.
Sulla base della graduatoria definitiva approvata con delibera di Giunta
regionale, l Assessorato regionale alla sanita procede all assegnazione delle
sedi farmaceutiche secondo l ordine di preferenza espresso, entro trenta giorni
dalla data di pubblicazione della graduatoria sul Bollettino ufficiale della
Regione.
Art. 81.
Effettuata l assegnazione delle sedi, la regione demanda alle autorita
sanitarie locali territorialmente competenti l esecuzione dei provvedimenti di
autorizzazione al trasferimento delle sedi farmaceutiche e provvede agli
adempimenti necessari per la ridistribuzione, tra le farmacie limitrofe, della
zona appartenente dalla farmacia trasferitasi, che deve avvenire entro e non
oltre il termine previsto per la successiva revisione della pianta organica
delle farmacie.
2.
Nel caso in cui alcune zone farmaceutiche rimangano non assegnate, le medesime
restano comunque destinate a future domande di trasferimento o al successivo
bando di concorso interno.
Art. 91.
Il titolare di farmacia o suo avente diritto che dimostri di essere in possesso
dei seguenti requisiti:
a)
un fatturato della farmacia in calo progressivo nell ultimo
quinquennio;
b)
una distanza dall esercizio o dagli esercizi farmaceutici piu vicini inferiore
ai duecento metri;
c)
un decremento della popolazione della zona di pertinenza nell ultimo
quinquennio;
d)
un rapporto farmacia/ abitanti inferiore alla media del rapporto effettivo
esistente nell ambito comunale o dell area metropolitana, puo presentare alla
Giunta regionale domanda di assegnazione, per trasferimento, di una zona di
nuovo insediamento abitativo o in una zona carente di assistenza farmaceutica a
causa dello spostamento della popolazione avvenuto nell ambito comunale o dell
area metropolitana.
Art. 101.
La Giunta regionale, ricevuta la domanda di assegnazione di zona per
trasferimento, sentiti il Comune, l Unita sanitaria locale e l Ordine
provinciale dei farmacisti competenti per territorio, potra assegnare la zona
richiesta al titolare di farmacia o suo avente diritto che ne abbia fatto
domanda, demandando all autorita sanitaria locale competente l esecuzione del
provvedimento di autorizzazione al trasferimento della sede farmaceutica e
provvedendo agli adempimenti necessari per la ridistribuzione, tra le farmacie
limitrofe, della zona appartenente alla farmacia trasferitasi entro e non oltre
il termine previsto per la successiva revisione delle piante organiche delle
farmacie.
2.
Nel caso di presentazione di due o piu domande di assegnazione della medesima
zona farmaceutica si applicano le procedure di cui all art. 5 e seguenti della
presente legge.
3.
La Giunta regionale, nell esaminare la domanda di assegnazione per
trasferimento, dovra tenere debitamente conto dell esigenza che, per il
soddisfacimento di pubblico interesse dell attivita farmaceutica, l
ubicazione dellesercizio farmaceutico sia localizzata in posizione centrale
nella nuova zona.
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