Legge Regionale 5 agosto 1996, n. 16 Norme di applicazione dell'art. 5 della Legge 8 novembre 1991, n. 362,  concernente il decentramento delle farmacie. 
  Art. 11. 
In sede di revisione ordinaria della pianta organica delle farmacie e quando 
risultino interventi sostanziali mutamenti della popolazione del Comune o dell 
area metropolitana, la Giunta regionale individua, delimitandole, nuove zone da 
riservare al trasferimento delle farmacie esistenti nello stesso ambito comunale 
o metropolitano, fermo restando il rapporto farmacie/ abitanti stabilito 
dallart. 1 della legge 8 novembre 1991, n. 362. 
2. 
In caso di mancato espletamento delle procedure relative alla revisione 
ordinaria di cui al comma 1, entro il 31 dicembre degli anni pari, il Presidente 
della Giunta regionale provvede, entro e non oltre i trenta giorni successivi, 
alla nomina di un commissario ad acta. 
3. 
Le zone individuate dalla Regione, o dal commissario ad acta, possono essere 
assegnate a seguito di un concorso riservato ai titolari di farmacia o loro 
aventi diritto del Comune o dell area metropolitana o a seguito di domanda 
presentata da in singolo titolare o suo avente diritto. 
  
  Art. 21. 
La Giunta regionale delibera, per ciascun Comune o area metropolitana, il bando 
indicante le sedi farmaceutiche riservate dal trasferimento di farmacie comprese 
nel territorio comunale o metropolitano entro e non oltre sessanta giorni dalla 
data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione delle zone 
individuate per il trasferimento.
 
  Art. 31. 
Il bando di cui all art. 2 deve indicare le sedi messe a concorso, i termini e 
le modalita per la presentazione delle domande e il termine entro il quale, 
notificato l esito del concorso, deve essere comunicata l accettazione formale 
al trasferimento. 
2. 
La dichiarazione di accettazione o quella di rinuncia deve avvenire entro dieci 
giorni dalla data di ricezione della notifica dell esito del concorso ed entro 
novanta giorni dalla medesima data l assegnazione deve far conoscere il locale 
dove sara aperta la farmacia. 
 
  Art. 41. 
Possono partecipare al concorso per il decentramento soltanto i titolari di 
farmacia o loro aventi diritto il cui esercizio ricada in aree in cui, a causa 
di interventi mutamenti nella distribuzione della popolazione, gli esercizi 
farmaceutici siano considerati in soprannumero ai sensi dell art. 380 del regio 
decreto 27 luglio 1934, n.1265 e successive modificazioni, rispetto al rapporto 
effettivo farmacie/ abitanti esistente nel territorio comunale o 
metropolitano.
 
  Art. 51. 
Per la formazione della graduatoria dei titolari di farmacia o loro aventi 
diritto candidati al trasferimento, la Giunta regionale nomina una Commissione 
composta da: 
a) 
un dirigente regionale dell Assessorato alla sanita, che la 
presiede; 
b) 
un farmacista designato dall Ordine dei farmacisti territorialmente 
competente; 
c) 
un titolare di farmacia designato dall Associazione sindacale maggiormente 
rappresentativa dei titolari di farmacia della provincia; 
d) 
il responsabile del Servizio farmaceutico dell Unita sanitaria locale 
competente per territorio; 
e) 
un segretario nominato tra i funzionari dell Assessorato alla sanita della 
Regione, di qualifica non inferiore all ottava. 
2. I 
farmacisti rispettivamente designati dagli Ordini e dalle Associazioni 
provinciali non devono esercitare la professione ne avere la residenza nel 
Comune interessato al concorso interno. 
 
  Art. 61. 
La Commissione di cui all art. 5 ha a propria disposizione, per ciascuna 
farmacia concorrente, un punteggio massimo complessivo di 150 punti da 
attribuirsi sulla base dei seguenti criteri: 
a) 
minor rapporto farmacia/ abitanti nella zona di competenza: fino a punti 
60; 
b) 
minor fatturato della farmacia, calcolato sulla media degli ultimi cinque anni: 
fino a punti 30; 
c) 
maggiore concentrazione di farmacie valutabile in base alla distanza relativa 
tra le stesse, calcolata per la via pedonale piu breve: fino a punti 
30; 
d) 
sussistenza di un provvedimento di sfratto esecutivo: punti 
20; 
e) 
maggiore numero di anni di esercizio della titolarita della farmacia nei locali 
in cui e gestita all atto della domanda: fino a punti 
10. 
2. 
La Commissione, verificate per ogni concorrente le singole posizioni in 
applicazione dei criteri di cui al comma 1, assegna ai concorrenti che risultino 
in possesso dei maggiori requisiti i punteggi massimi rispettivamente 
previsti. 
3. 
Per la formulazione della graduatoria si procede, per ogni elemento di 
selezione, a un calcolo proporzionale dei punteggi da attribuire rispetto ai 
punteggi massimi a disposizione. 
4. 
Ai componenti le Commissioni di cui al presente articolo spetta un compenso pari 
a quello fissato per le commissioni esaminatrici di cui al decreto del 
Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 marzo 1995. 
 
  Art. 71. 
Sulla base della graduatoria definitiva approvata con delibera di Giunta 
regionale, l Assessorato regionale alla sanita procede all assegnazione delle 
sedi farmaceutiche secondo l ordine di preferenza espresso, entro trenta giorni 
dalla data di pubblicazione della graduatoria sul Bollettino ufficiale della 
Regione.
 
  Art. 81. 
Effettuata l assegnazione delle sedi, la regione demanda alle autorita 
sanitarie locali territorialmente competenti l esecuzione dei provvedimenti di 
autorizzazione al trasferimento delle sedi farmaceutiche e provvede agli 
adempimenti necessari per la ridistribuzione, tra le farmacie limitrofe, della 
zona appartenente dalla farmacia trasferitasi, che deve avvenire entro e non 
oltre il termine previsto per la successiva revisione della pianta organica 
delle farmacie. 
2. 
Nel caso in cui alcune zone farmaceutiche rimangano non assegnate, le medesime 
restano comunque destinate a future domande di trasferimento o al successivo 
bando di concorso interno. 
 
  Art. 91. 
Il titolare di farmacia o suo avente diritto che dimostri di essere in possesso 
dei seguenti requisiti: 
a) 
un fatturato della farmacia in calo progressivo nell ultimo 
quinquennio; 
b) 
una distanza dall esercizio o dagli esercizi farmaceutici piu vicini inferiore 
ai duecento metri; 
c) 
un decremento della popolazione della zona di pertinenza nell ultimo 
quinquennio; 
d) 
un rapporto farmacia/ abitanti inferiore alla media del rapporto effettivo 
esistente nell ambito comunale o dell area metropolitana, puo presentare alla 
Giunta regionale domanda di assegnazione, per trasferimento, di una zona di 
nuovo insediamento abitativo o in una zona carente di assistenza farmaceutica a 
causa dello spostamento della popolazione avvenuto nell ambito comunale o dell 
area metropolitana. 
 
  Art. 101. 
La Giunta regionale, ricevuta la domanda di assegnazione di zona per 
trasferimento, sentiti il Comune, l Unita sanitaria locale e l Ordine 
provinciale dei farmacisti competenti per territorio, potra assegnare la zona 
richiesta al titolare di farmacia o suo avente diritto che ne abbia fatto 
domanda, demandando all autorita sanitaria locale competente l esecuzione del 
provvedimento di autorizzazione al trasferimento della sede farmaceutica e 
provvedendo agli adempimenti necessari per la ridistribuzione, tra le farmacie 
limitrofe, della zona appartenente alla farmacia trasferitasi entro e non oltre 
il termine previsto per la successiva revisione delle piante organiche delle 
farmacie. 
2. 
Nel caso di presentazione di due o piu domande di assegnazione della medesima 
zona farmaceutica si applicano le procedure di cui all art. 5 e seguenti della 
presente legge. 
3. 
La Giunta regionale, nell esaminare la domanda di assegnazione per 
trasferimento, dovra tenere debitamente conto dell esigenza che, per il 
soddisfacimento di pubblico interesse dell attivita farmaceutica, l 
ubicazione dellesercizio farmaceutico sia localizzata in posizione centrale 
nella nuova zona. 
 
  
                                
                                
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