Legge Regionale 18 luglio 1974, n. 24 Regolamentazione Accensione stoppie.(1)
(1) Legge abrogata dalla l.r. 28/98, allegato A; precedentemente abrogata dal comma 5 dell’art. 40 della l.r.27 febbraio 1984, n. 10 "Norme per la disciplina dell’attività venatoria, la tutela e programmazione delle risorse faunistico - ambientali" Art. 1(2)
[Per il territorio della
Regione Puglia il tempo e le condizioni nel rispetto delle quali è possibile dar
fuoco alle stoppie sono disciplinati dalla presente legge].
Art. 2(3) [Le
operazioni di accensione delle stoppie nei campi non potranno aver luogo prima
del 15 luglio nei territori agrari siti ad un livello altimetrico fino a 300
metri e prima del 31 luglio in tutti gli altri territori siti ad un livello
superiore].
Art. 3(4) [Le
operazioni di accensione delle stoppie devono essere effettuate adottando tutte
le cautele necessarie a difesa della proprietà altrui, nel rispetto delle
disposizioni di Pubblica Sicurezza vigenti in materia e delle modalità
prescritte dagli artt. 71, 73, e 237 della legge sulle Opere pubbliche 20 Marzo
1865 n. 2248 allegato F.
In
ogni caso chi accende il fuoco deve assistere di persona alle operazioni fino a
quando il fuoco sia spento con il numero occorrente di operatori impegnati a
seguire, battendo con frasche verdi e flabelli metallici, lo sviluppo delle
piante e a impedire una eventuale propagazione del fuoco con l impiego, di
badili, di pale e di ogni altro mezzo all uopo
necessario].
Art. 4(5) [In
prossimità di zone boscose è vietato bruciare le stoppie, gli sterpi e il
seccume nelle giornate di vento.
In
condizioni atmosferiche normali l accensione delle stoppie in prossimità di
zone boscose va comunque effettuata ad una distanza non inferiore a metri 100
dal ciglio dei boschi e deve essere preceduta:
a)
dalla creazione di una fascia di sicurezza priva di vegetazione per tutta l
estensione direttamente confinante con i boschi per una larghezza non inferiore
a metri 10 e comunque tale da assicurare che il fuoco non si propaghi al
bosco;
b)
dalla creazione di altra fascia rispetto, al margine della zona da bruciare, di
terreno arato per una larghezza non inferiore a metri 10 e comunque tale da
assicurare che il fuoco non si propaghi.]
Art. 5(6) [La
presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell art. 127,
2° comma, della Costituzione e dell art. 60 dello Statuto ed entra in vigore il
giorno stesso della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione
Puglia.]
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