Anno 1975
Numero 13
Data 25/01/1975
Abrogato
Materia Sanità;
Note Pubblicata nel B.U.R. Puglia 31 gennaio 1975, n. 4.
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Legge Regionale 25 gennaio 1975, n. 13

Realizzazione di impianti di stabulazione di molluschi lamellibranchi.(1) 


(1) Legge abrogata dalla l.r. 64/79, art. 11


Art. 1

(2) 


[ La Giunta regionale, su proposta dell Assessore alla Sanita, e autorizzata a indire appalto -  concorso per la realizzazione di una rete regionale di impianti di stabulazione di molluschi lamellibranchi.

Gli impianti di stabulazione dovranno assicurare che l acqua marina per il trattamento dei molluschi lamellibranchi risponda ai requisiti igienici e sanitari richiesti dalla normativa statale vigente e in particolare dalla legge 4 luglio 1929, n. 1315 e dal Decreto del ministro per la Sanita del 14 novembre 1973.

Una commissione tecnica, costituita ai sensi del penultimo comma del presente articolo, individuera le localita in cui realizzare gli impianti di stabulazione e la capacita lavorativa che ciascuno di essi dovra avere.

Nella scelta delle localita in cui realizzare gli impianti di stabulazione, la commissione  tecnica di cui al comma successivo della presente legge terra conto dell esigenza di far costruire gli impianti stessi su suoli del demanio marittimo, di proprieta di Comuni, o di privati.

La Commissione tecnica e presieduta dallAssessore regionale alla Sanita o un suo delegato e costituita da:

- i capi degli uffici del Medico Provinciale della Regione;

- i capi degli uffici del Veterinario Provinciale della Regione;

- due esperti designati dalla Giunta regionale su proposta dell Assessore regionale alla Sanita, di cui uno esperto in igiene e l altro in biologia marina;

- due rappresentanti degli operatori della molluschicoltura, designati dalla Giunta regionale su proposta dell assessore regionale alla Sanita;

- due rappresentanti degli operatori commerciali in prodotti della molluschicoltura, designati dalla Giunta regionale su proposta dell assessore regionale alla Sanita;

- da un funzionario tecnico della Regione esperto in opere marittime, designato dalla Giunta regionale su proposta dell assessore regionale ai Lavori Pubblici;

- da un funzionario amministrativo dell assessorato regionale alla Sanita con funzione di Segretario della Commissione, designato dalla Giunta regionale su proposta dell Assessore regionale alla Sanita.

La Commissione funge da commissione giudicatrice dell appalto - concorso.] 




(2) Legge abrogata dalla l.r. 64/79art. 11


Art. 2

(3) 


[Il capitolato speciale per l appalto - concorso dovra indicare l ubicazione di ciascun impianto di stabulazione da realizzare e la relativa capacita lavorativa, nonche richiedere, in relazione alla capacita lavorativa indicata, che i progetti concorrenti prevedano:

1) le caratteristiche della presa d acqua marina e la sua portata che dovra assicurare la capacita di ricambio totale ogni due ore dell acqua delle vasche di stabulazione;

2) il tipo dell eventuale trattamento di depurazione dell acqua marina;

3) il dimensionamento, adeguato alla capacita lavorativa massima dell impianto di stabulazione, dell eventuale impianto di trattamento dell acqua  marina;

4) le dimensioni e il numero delle vasche destinate alla stabulazione;

5) il tipo di trattamento per la chiarificazione delle acque di scarico;

6) il dimensionamento, adeguato alla capacita massima lavorativa dell impianto di stabulazione, dell impianto per la chiarificazione delle acque di scarico;

7) le caratteristiche e la capacita lavorativa, adeguata alla capacita lavorativa massima dell impianto di stabulazione, degli impianti di lavaggio, pesatura e confezionamento;

8) il tipo di trattamento dei materiali di rifiuti e il dimensionamento del relativo impianto, adeguato alla capacita lavorativa massima dell impianto di stabulazione.

Il capitolato speciale per l appalto - concorso prevedera inoltre che la spesa per la realizzazione degli impianti di stabulazione verra liquidata in rate annuali e stabilira in percentuale l ammontare della rata annua per ciascuno degli impianti di stabulazione rispetto all ammontare dello stanziamento annuo previsto nel bilancio della Regione.]



(3) Legge abrogata dalla l.r. 64/79art. 11


Art. 3

(4) 


[La gestione degli impianti di stabulazione costruiti ai sensi della presente legge sara affidata dalla Giunta regionale a:

- Comuni;

- Imprese cooperative di produttori iscritti nel registro della pesca ai sensi dell art. 11 della legge 14 luglio 1965, n. 963 o a loro consorzi;

- Imprese commerciali regolarmente autorizzate alla vendita, o a loro consorzi.

La cessione gratuita del suolo per la realizzazione degli impianti costituisce titolo preferenziale, ma non vincolante, per l affidamento della gestione.

La Giunta regionale stabilira con proprio atto deliberativo le modalita per l affidamento della gestione e disciplinera l uso pubblico, che dovra in ogni caso essere garantito, degli impianti di stabulazione costruiti ai sensi della presente legge.

Gli enti, le imprese e i consorzi previsto nel primo comma del presente articolo, i quali abbiano ottenuto la gestione degli impianti di stabulazione realizzati ai sensi della presente legge, dovranno assicurare la continuita di funzionamento e la perfetta manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti, a pena di revoca immediata dell atto di affidamento della gestione. ]



(4) Legge abrogata dalla l.r. 64/79art. 11


Art. 4

(5) 


[All onere derivante dall attuazione della presente legge fissata per il 1974 in L. 800 milioni si fara fronte con le disponibilita di cui al cap. 324/ 2 dello stato di previsione della spesa di bilancio 1974.

La competenza della spesa medesima e posta a carico dell esercizio in cui la presente legge sara perfezionata.

Uguale stanziamento sara previsto nello stato di previsione della spesa degli esercizi successivi, fino alla totale copertura della globale risultante dall espletamento dell appalto - concorso.

A tale fine saranno utilizzate parte delle disponibilita rivenienti alla Regione dall applicazione dell art. 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281.]



(5) Legge abrogata dalla l.r. 64/79art. 11


Art. 5

(6) 


[La presente legge e dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti degli artt. 127, comma 2,  della Costituzione e 60 dello Statuto della Regione Puglia ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.]




(6) Legge abrogata dalla l.r. 64/79art. 11