Legge Regionale 7 settembre 1979, n. 64 Ripresa e sviluppo della molluschicoltura, miglioramento sistemi di raccolta dei molluschi lamellibranchi a sviluppo naturale - Provvidenze per la realizzazione di una rete di impianti di depurazione molluschi.
Art. 1La Regione, nel rispetto della legge n. 192 del 2.5.77, assume idonee iniziative rivolte alla ripresa ed allo sviluppo della molluschicoltura nonchè al miglioramento dei sistemi di raccolta dei molluschi eduli lamellibranchi a sviluppo naturale. La Regione, in considerazione del previsto incremento della molluschicoltura e della necessità del trattamento igienico anche dei prodotti di origine extraterritoriale, nazionali ed esteri, immessi nel mercato interno, favorisce la realizzazione di una adeguata rete regionale di impianti di depurazione di molluschi eduli lamellibranchi in conformità dei requisiti prescritti dalla legge n. 192 del 2.5.77. La Regione, infine, favorisce ladeguamento igienico dei locali di vendita al dettaglio dei molluschi eduli lamellibranchi, compresi i chioschi, in conformità alle prescrizioni di cui allart. 11 della suddetta legge 192 del 2.5.77.
Art. 2Le provvidenze della presente legge riguardano in particolare: 1) le opere di realizzazione, ampliamento e miglioramento di vivai di molluschi eduli lamellibranchi e di impianti fissi o galleggianti, per la coltivazione, lallevamento, lingrassamento e il deposito degli stessi molluschi; 2) le opere, le attrezzature e le pertinenze destinate alla raccolta dei molluschi eduli lamellibranchi a sviluppo naturale; 3) le opere di realizzazione, ampliamento ed adeguamento degli impianti di depurazione dei molluschi eduli lamellibranchi, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge; 4) le opere di adeguamento igienico dei locali di vendita al dettaglio dei molluschi eduli lamellibranchi compresi i chioschi nonchè lacquisto delle adeguate attrezzature frigorifere.
Art. 3La concessione delle provvidenze di cui allart. 1 della presente legge avviene attraverso un piano annuale di interventi a favore della produzione, della depurazione e della commercializzazione. (1) Il piano predisposto dalla Giunta regionale deve essere sottoposto allapprovazione del Consiglio entro il 30 giugno di ogni anno. Il piano, in rapporto alle esigenze territoriali, terrà conto delle seguenti priorità: 1) iniziative dei Comuni, singoli o associati, per la realizzazione di impianti di depurazione; 2) iniziative di cooperative di molluschicultori o pescatori e loro consorzi; 3) iniziative di altre imprese specializzate nel settore della molluschicoltura della stabulazione e depurazione dei molluschi eduli lamellibranchi. Per quanto riguarda in particolare gli impianti di depurazione le opere in corso di realizzazione sono ammissibili a contributo solo per lesercizio 1979, purchè i relativi lavori abbiano avuto inizio successivamente alla legge n. 192 del 2.5.77. (2)
(1) I commi 1 e 2 sostituiscono l'originario comma 1 per effetto della l.r. 36/81, art. 3(2) Comma modificato dalla l.r. 20/80, art. 5 comma 5
Art. 4Al fine della concessione delle provvidenze per la realizzazione, ampliamento ed adeguamento degli impianti di depurazione, gli interessati debbono far pervenire allAssessorato regionale alla Sanità, entro il 30 aprile di ogni anno, apposita domanda su carta legale corredata da: a) progetto dellopera, conforme ai requisiti previsti dalla legge n. 192 del 2.5.77 e il computo metrico estimativo; b) pianta planimetrica in scala 1 a 100 della zona destinata allimpianto estesa per un raggio di almeno 1.000 metri dallimpianto stesso; c) relazione tecnica dalla quale risultino in dettaglio le prescritte modalità di trattamento ed ogni altro utile elemento inerente al processo di depurazione; d) preventivo delle spese; e) autorizzazione dellautorità marittima competente alla captazione delle acque destinate al rifornimento degli impianti di depurazione. Al fine della concessione dei contributi per ladeguamento igienico dei locali di deposito e di vendita al dettaglio dei molluschi eduli lamellibranchi, compresi i chioschi, gli interessati devono rivolgere apposita domanda allAssessorato alla Sanità, entro lo stesso termine di cui al primo comma del precedente articolo; la domanda, corredata di un dettagliato preventivo di spesa, deve essere munita del parere favorevole dellufficio sanitario e dellufficio tecnico del Comune. Per lanno 1979 il termine di cui al presente articolo scade il trentesimo giorno successivo allentrata in vigore della presente legge.
Art. 5Le domande intese ad ottenere le provvidenze di cui al primo comma del precedente art. 1 vanno indirizzate allAssessorato regionale allAgricoltura, corredate dagli elaborati progettuali, dalla relazione tecnico-finanziaria e dal computo metrico entro i termini indicati dal precedente art. 4.
Art. 6Gli Assessorati allAgricoltura ed alla Sanità si avvalgono, ai fini dellistruttoria delle domande di contributo di cui ai precedenti artt. 4 e 5, dei propri servizi tecnici e degli altri uffici competenti della Regione. Per lesame di idoneità dei progetti relativi agli stabilimenti di depurazione dei molluschi e per il collaudo delle opere eseguite può essere richiesto il contributo tecnico di esperti esterni. (3)
Art. 7Le provvidenze di cui ai numeri 1) e 2) del precedente art. 2 consistono in contributi in conto capitale nella misura massima del 25% della spesa ammessa, ovvero, in alternativa, nella concessione del concorso regionale sugli interessi per prestiti di durata decennale da contrarsi con gli istituti abilitati allesercizio del credito agrario di miglioramento. Il concorso negli interessi è pari alla differenza tra le rate di preammortamento e di ammortamento calcolate al tasso di interesse praticato dagli stessi istituti di credito agrario - entro i limiti stabiliti con decreto del Ministro del Tesoro di concerto con il Ministro dellAgricoltura e Foreste - e le rate di preammortamento e di ammortamento calcolate in modo che a carico dei beneficiari resti un tasso del 4%. LEnte Regionale di Sviluppo Agricolo è tenuto a rilasciare fideiussioni alle Cooperative dei produttori di molluschi eduli lamellibranchi e loro consorzi, sui mutui di cui al primo comma del presente articolo.
Art. 8La concessione delle provvidenze per gli impianti di depurazione è subordinata alla condizione che le dimensioni dello impianto non siano inferiori a 300 mq. di superficie utile delle vasche di depurazione. I contributi sono così determinati: a) iniziative dei Comuni e loro consorzi: contributo in conto capitale nella misura del 100% della spesa ammessa; b) iniziative delle cooperative e loro consorzi: contributo in conto capitale nella misura del 50% della spesa ammessa e, per la restante parte, contributo in conto interessi con le modalità di cui al precedente art. 7, comma II e III; c) iniziative di altre imprese di molluschicoltura, stabulazione e depurazione dei molluschi eduli lamellibranchi che dimostrino di avere una produzione ovvero una lavorazione propria adeguata alla capacità dellimpianto di depurazione di cui si chiede il finanziamento: contributo in conto capitale nella misura del 30% della spesa ammessa e, per la restante parte, contributo in conto interessi con le modalità di cui al precedente art. 7, comma II e III. (4)
Art. 9I contributi per ladeguamento igienico dei locali di vendita al dettaglio dei molluschi eduli lamellibranchi, compresi i chioschi, sono così determinati: 70% della spesa ammessa a contributo.
Art. 10Prima che sia trascorso il termine di dieci anni dalla data di realizzazione delle opere attuate con i benefici della presente legge, i relativi beni non potranno essere alienati o distolti dalla loro destinazione senza il preventivo benestare notificato dal Presidente della Giunta regionale. Le provvidenze previste dalla presente legge, qualora si riferiscano ad iniziative di Comuni o di Cooperative, singoli o associati in consorzi, saranno liquidate in corso dopera in base agli stati di avanzamento, vistati dai servizi tecnici della Regione, dei progetti autorizzati ed ammessi a contributo ed inseriti nellapposito piano di finanziamento predisposto dallorgano competente della stessa Regione ((5) )
Art. 11Allentrata in vigore della presente legge, la
legge
regionale 25 gennaio 1975, n. 13 è abrogata.
Art. 12A decorrere dal corrente esercizio finanziario
sono istituiti nel bilancio regionale i seguenti capitoli:
Spese per la concessione di contributi in conto
capitale per la realizzazione e lampliamento di impianti di depurazione dei
molluschi eduli lamellibranchi e per ladeguamento igienico dei locali di
vendita al dettaglio, con uno stanziamento in bilancio per ciascuno degli anni
dal 1981 al 1983 di lire 1.200 milioni . (6)
Concorso regionale negli interessi per i mutui
contratti per la realizzazione, lampliamento e ladeguamento di impianti di
depurazione dei molluschi eduli lamellibranchi, con uno stanziamento di L.
60.000.000 nel 1979, di L. 120.000.000 nel 1980, di L. 180.000.000 dal 1981 al
1988, di L. 120.000.000 nel 1989, di lire 60.000.000 nel 1990.
Spese per la concessione di contributi in conto
capitale per la realizzazione, lampliamento il miglioramento di vivai di
molluschi eduli lamellibranchi, di impianti, fissi o galleggianti per la
coltivazione, lallevamento, laccrescimento e il deposito degli stessi
molluschi, di opere, attrezzature e pertinenze, destinate alla raccolta dei
molluschi eduli lamellibranchi a sviluppo naturale, con uno stanziamento di L.
1.500.000.000 per ciascuno degli anni dal 1981 al 1983 . (7)
Spese per la concessione di contributi in conto
capitale per la realizzazione, lampliamento, il miglioramento: di vivai di
molluschi eduli lamellibranchi; di impianti fissi o galleggianti per la
coltivazione, lallevamento, lingrassamento, il deposito degli stessi
molluschi; di opere, attrezzature e pertinenze destinate alla raccolta dei
molluschi eduli lamellibranchi a sviluppo naturale, con uno stanziamento di L.
1.500.000.000 per ciascuno degli anni dal 1979 al 1981.
Concorso regionale negli interessi di prestiti
contratti per la realizzazione, lampliamento, il miglioramento dei vivai, degli
impianti e delle opere previste dallart. 2 della legge regionale «Ripresa e
sviluppo della molluschicoltura, miglioramento sistemi di raccolta dei molluschi
lamellibranchi a sviluppo naturale - Provvidenze per la realizzazione di una
rete di impianti di depurazione molluschi» ai punti 1 e 2, con uno stanziamento
di L 75.000.000 per il 1979, di L. 150.000.000 per il 1980, di lire 225.000.000
dal 1981 al 1988, di L. 150.000.000 per il 1989, di lire 75.000.000 per il 1990.
Le somme stanziate ai sensi del terzo e quinto
comma che non dovessero essere utilizzate per lo scopo previsto nella norma
medesima, potranno essere spese per la concessione di contributi in conto
capitale, aumentando le percentuali stabilite per le iniziative di cui alla
lettera b) dellart. 8 della presente legge sino ad un massimo del 70% della
spesa ammessa . (8)
Per la parte restante potrà essere concesso un
contributo in conto interessi con le modalità di cui al precedente art. 7, commi
secondo e terzo . (9)
(6) Comma sostituito dalla l.r.
26 giugno 1981, n. 36, art. 2, primo comma(7) Comma sostituito dalla l.r.
26 giugno 1981, n. 36, art. 2,secondo comma(8) Comma aggiunto dalla l.r.
26 giugno 1981, n. 36, art. 2, terzo comma(9) Comma aggiunto dalla l.r.
26 giugno 1981, n. 36, art. 2, terzo comma
Art. 13Agli oneri derivanti dallapplicazione della
presente legge si provvede:
per il 1979 operando le seguenti variazioni di
bilancio in diminuzione:
cap. 123 lire 500 milioni
cap. 441 lire 1.635 milioni
e utilizzando lassegnazione dei fondi per la
legge 2 maggio 1977, n. 192 di lire 700 milioni effettuando la necessaria
variazione nelle parti entrata e spesa del bilancio:
per il 1980 e 1981 utilizzando quota parte dei
fondi recati dal capitolo 50 dellentrata del bilancio pluriennale 1979-81;
per gli anni successivi, i capitoli relativi
alle annualità passive del concorso regionale sugli interessi per prestiti e
mutui saranno finanziati con assegnazione rivenienti alla Regione per programmi
regionali di sviluppo.
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