Legge Regionale 18 aprile 1979, n. 26
Centri socio - culturali. Proroga termini artt. 3 e 4 legge regionale 17- 4- 1978, n. 20.
Art. 1(1)
[Al fine di assicurare la continuità del servizio il
termine del 30 giugno 1978 di cui agli articoli 3 e 4 della legge
regionale 17 aprile 1978, n. 20, come modificata dallalegge
regionale del 1° settembre 1978, n. 41, viene prorogato al 31 dicembre
1979 in attesa dellapprovazione della legge organica regionale in materia di
attività socio-culturali esistenti sul territorio, che sarà emanata entro il 30
maggio 1979 ] . (2)