Anno 1979
Numero 76
Data 12/12/1979
Abrogato No
Materia Cultura;
Note Pubblicata nel B.U.R. Puglia 18 dicembre 1979, n. 92
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Legge Regionale 12 dicembre 1979, n. 76

Disciplina centri servizi sociali e culturali della Regione Puglia e interventi di programmazione culturale sul territorio.(1) (2) 


(1) Legge da ritenersi superata. Con Deliberazione di Giunta Regionale n. 2251 del 23/11/2009 è stato approvato l’accordo Quadro tra Regione Puglia e ANCI per la realizzazione di progetti in materia di istruzione, attività culturali e sociali, con il quale si è convenuto che la Regione Puglia ha un interesse prioritario di intervento nelle aree: a) della promozione del diritto allo studio inteso come diritto al successo formativo, con particolare riguardo alle problematiche inerenti al fenomeno della dispersione scolastica; b) del perseguimento degli obiettivi dell’equità sociale e dell’uguaglianza delle opportunità, in raccordo con il sistema dell’istruzione; c) del supporto alla promozione di iniziative e interventi di inclusione sociale nell’ambito dei piani sociali di zona; d) della valorizzazione dei beni culturali per il recupero, la tutela e la conservazione del patrimonio monumentale, museale, archivistico e librario, in raccordo sempre con i soggetti pubblici e privati; e) del sostegno alla ricerca scientifica nel campo della microstoria, delle tradizioni popolari, delle minoranze linguistiche;
(2) Vedi anche la l.r. 42/80, successivamente abrogata dalla l.r. 31/2009, art. 18 e la l.r.  1/2004, art. 13


Art. 1


La Regione Puglia è titolare di tutte le funzioni relative ai Centri di servizi sociali e culturali trasferiti dalla Cassa per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno con delibera del C.I.P.E. del 12 dicembre 1972 e per i quali è subentrata a tutti gli effetti agli ex Enti gestori secondo le finalità indicate dallart. 8 dello Statuto regionale, con i poteri dettati dallart. 49 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 e in conformità con la legge regionale 17 aprile 1978, n. 20 e legge regionale 1° settembre 1978, n. 41.

In attesa della legge organica di programmazione culturale che determinerà, in un completo sistema regionale, lambito territoriale di competenza di ciascun Centro le funzioni di cui al comma precedente del presente articolo sono delegate al Comune in cui è o sarà ubicata la sede del Centro interessato.

Ogni Comune, fatte salve quelle amministrative, esercita tutte le altre funzioni delegate avvalendosi di un apposito comitato di gestione e programmazione di cui allart. 9 della presente legge. 




Art. 2


.I Centri di servizi sociali e culturali assumono la definizione di Centri di servizio e programmazione culturale regionale (C.S.P.C.R.).

I Centri di servizio e programmazione culturale regionale sono organismi della Regione e concorrono alla crescita civile e culturale della comunità pugliese.

In attuazione di tali fini i Centri:(3) 

1) curano lacquisizione di dati e informazioni e predispongono analisi per la programmazione culturale della Regione e degli Enti locali e concorrono alla rilevazione delle modificazioni socio-culturali del territorio di pertinenza;

2) collaborano per la realizzazione di iniziative culturali promosse dalla Regione e dagli Enti locali anche per la catalogazione, valorizzazione e difesa dei beni culturali, archeologici e ambientali;

3) formulano proposte ed esprimono indicazioni relative agli interventi regionali in tema di promozione culturale in modo da trasmettere istanze che emergono attraverso ampi momenti di partecipazione democratica;

4) promuovono ed organizzano iniziative culturali, artistiche, teatrali, cinematografiche e musicali e svolgono studi e ricerche, anche in collaborazione con gli Enti locali, le istituzioni culturali esistenti nel territorio e le associazioni democratiche al fine di promuovere e diffondere la cultura in una visione complessiva delle tematiche presenti nel mondo contemporaneo;

5) gestiscono un servizio di pubblica lettura sulla base della dotazione libraria già esistente, opportunamente incrementata. Le biblioteche dei Centri, per valorizzare il loro ruolo di animazione e promozione culturale, si raccordano con le altre biblioteche regionali in una visione integrata e articolata del sistema bibliotecario complessivo operante in Puglia. I Centri di servizio e programmazione culturale regionale saranno dotati della strumentazione tecnica e di tutte le strutture necessarie per lesercizio delle loro funzioni. 



(3) Vedi anche la l.r. 42/80, art. 17


Art. 3


La Regione riconosce come Centri di servizio e programmazione culturale regionale i centri di cui allart. 1 della presente legge, già ubicati in:

Acquaviva

ex EISS

Altamura

ex Umanitaria

Bari

ex UNLA

Bari

ex Umanitaria

Bari

ex CIF

Bari

ex Comune di Bari (Poggiofranco)

Brindisi

ex MCC

Canosa

ex MCC

Cerignola

ex MCC

Conversano

ex MCC

Foggia

ex EISS

Foggia

ex Umanitaria

Foggia

ex Umanitaria

Foggia

ex CIF

Grottaglie

ex UNLA

Maglie

ex EISS

Manfredonia

ex Umanitaria

Massafra

ex Umanitaria

Nardò

ex UNLA

S. Severo

ex MCC

Taranto

ex CIF

Taranto

ex CIF

Taranto

ex CIF

Taranto

ex CIF

LAssessorato ai beni culturali è tenuto, entro il 31 dicembre 1979, a presentare il piano di ridistribuzione dei Centri nel territorio, sentita la competente Commissione consiliare, con lindicazione dei comuni destinatari del servizio culturale per aree di competenza.

La Regione provvederà ad effettuare ricerche preliminari sulle strutture, i consumi e i bisogni culturali della Puglia al fine di costruire, con successiva legge, un organico e completo sistema di programmazione e interventi culturali, in cui sarà definito il numero dei Centri e determinati gli ambiti territoriali di competenza. 




Art. 4


Per consentire ai Centri la piena funzionalità la Regione assicura la presenza del seguente personale qualificato:

un responsabile del Centro, in possesso di laurea;

tre operatori culturali della carriera di concetto, in possesso di diploma di scuola media superiore cui sono affidati, nellambito del lavoro di gruppo, tutte le mansioni necessarie per il completo funzionamento della struttura;

un segretario con mansioni di archivio, protocollo, ecc., in possesso di licenza di scuola media inferiore;

un ausiliario, in possesso di licenza della scuola dellobbligo.

Per effetto della presente legge la dotazione organica del ruolo regionale fissata nella tabella della legge n. 18 del 25 marzo 1974, viene modificata ed aumentata di:

n. 24 unità del 6° livello per i responsabili dei Centri;

n. 72 unità del 5° livello per gli operatori culturali;

n. 24 unità del 4° livello per i segretari;

n. 24 unità del 2° livello per gli ausiliari.  




Art. 5


Per lattuazione delle finalità di cui allart. 1 della presente legge, la Regione si avvale del personale già operante nei Centri di servizi sociali e culturali di cui allart. 3 della presente legge, assunto entro il 31 dicembre 1976, in servizio al 31 dicembre 1977 ed in rapporto di lavoro con la Regione Puglia dal 1° gennaio 1978 ai sensi della legge regionale 17 aprile 1979, n. 20, legge regionale 8 settembre 1978, n. 41 e legge regionale 18 aprile 1979, n. 26.

Il personale di cui al comma precedente viene inquadrato nel ruolo unico del personale dipendente della Regione, previo superamento di una prova concorsuale.

La domanda per lammissione alla prova di concorso, a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno, va inoltrata al Presidente della Regione entro 30 giorni dalla entrata in vigore della presente legge.

Il personale inquadrabile ai sensi dei precedenti commi deve superare distinte prove concorsuali, a seconda dei livelli di inquadramento di cui ai precedenti articoli.

Le prove di concorso consisteranno in:

a) un esame-colloquio su temi di cultura generale, per il personale che aspira alla qualifica di ausiliario;

b) un esame-colloquio su temi di cultura generale e sulle mansioni di archivio e protocollo per il personale che aspira alla qualifica di segretario;

c) un esame-colloquio a carattere professionale nelle materie della promozione culturale e sociale per il personale che aspira alla qualifica di operatore culturale e sociale;

d) un esame-colloquio sulla programmazione culturale e sociale sul territorio e su elementi di diritto amministrativo, costituzionale e regionale, per il personale che aspira alla qualifica di responsabile del Centro.

Lesame-colloquio dovrà prevedere in particolare la conoscenza del testo della Costituzione della Repubblica Italiana e dello Statuto della Regione Puglia.

Le prove di concorso si svolgeranno alla presenza di una commissione così composta:

Assessore al personale - Presidente;

esperto estraneo allAmministrazione regionale designato dallAssessore al personale diverso a seconda delle mansioni del personale da inquadrare;

rappresentante sindacale designato dalle Organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;

un funzionario dellAssessorato alla cultura;

un funzionario dellAssessorato al personale, designato dallAssessore per lo svolgimento della funzione di Segretario.

Alle prove di concorso potranno accedere coloro che, privi dei requisiti di cui allart. 4, abbiano svolto mansioni equivalenti a quelle cui aspirano per linquadramento, purché in possesso del titolo di studio immediatamente inferiore a quello richiesto.

Il personale di cui al primo comma del presente articolo viene destinato ai comuni per lattuazione delle finalità di cui allart. 1 della presente legge.

 




Art. 6

(4) 


Al personale che avrà superato le prove di concorso verrà riconosciuta unanzianità, ai soli fini economici, dalla data di inizio del servizio per conto della Regione.

Il personale di cui al precedente comma è inquadrato nei livelli per i quali ha superato la prova di concorso.



(4) Per il trattamento di previdenza e la ricongiunzione dei periodi assicurativi vedi l.r. 36/87


Art. 7


Alla copertura dei posti in organico risultanti disponibili dopo le prove di concorso di cui allart. 5, dovrà provvedersi mediante trasferimento, a domanda, di personale di ruolo della Regione o per pubblico concorso.

Il personale trasferito di cui al comma precedente dovrà frequentare e superare un corso di formazione professionale appositamente istituito. 




Art. 8


Il personale del Centro si organizza in gruppo di lavoro presieduto dal responsabile che risponde dellazione dello stesso Centro e della sua rispondenza alle linee della programmazione culturale della Regione.

Il gruppo di lavoro assicura il buon funzionamento del Centro nello spirito e per le finalità previste dalla presente legge.

Il gruppo di lavoro, sulla base delle indicazioni del Comitato di gestione e programmazione, di cui al successivo articolo, e con il contributo di proposte e di partecipazione delle associazioni culturali del mondo del lavoro e della scuola, elabora una proposta di piano annuale di attività, corredata di adeguate motivazioni e di un preventivo di spesa.

La proposta di piano così elaborata viene sottoposta allapprovazione del Comitato di gestione e programmazione e quindi trasmesso, tramite i comuni ove hanno sede i Centri, allAssessorato regionale alla Cultura. 




Art. 9


Presso ogni Centro è istituito un Comitato di gestione e programmazione composto da:

1) due rappresentanti per ciascun Comune presente nellarea di competenza del Centro, eletti dal Consiglio comunale con voto limitato, su indicazione delle associazioni culturali maggiormente rappresentative a livello locale;

2) due rappresentanti di ciascun Comune presente nellarea di competenza del Centro scelti tra i consiglieri comunali ed eletti con voto limitato

3) un rappresentante della Provincia;

4) un rappresentante di ciascun distretto scolastico interessato dallarea di competenza del Centro;

5) un rappresentante di ogni istituzione culturale pubblica regolamentata con apposita legge regionale, operante nellarea di competenza del Centro;

6) il direttore del Centro, con funzione di Segretario.

Il Comitato di gestione e programmazione elegge il proprio presidente fra i componenti di cui ai punti 1), 2) e 3) del presente articolo. Esso dura in carica tre anni dalla data del suo insediamento e disciplina la propria attività con apposito regolamento interno.

La partecipazione al Comitato avviene a titolo gratuito.

Linsediamento del Comitato può avvenire anche quando sia stata designata la metà più uno dei suoi componenti. Linsediamento del primo Comitato avverrà su convocazione dellAssessore regionale alla Cultura. Successivamente vi provvederanno i sindaci dei comuni ove hanno sede i Centri. 




Art. 10


Il Comitato di gestione e programmazione:

1) approva la proposta di piano annuale dellattività elaborata dal gruppo di lavoro del Centro, nonché il consuntivo di tutte le attività svolte nellanno precedente;

2) garantisce la coerenza dellattività del Centro a criteri pluralistici e di democrazia e nellambito delle scelte di politica culturale operate dalla Regione e dagli Enti locali.

Il Comitato può chiamare a partecipare ai propri lavori esperti, rappresentanti di associazioni culturali, del mondo del lavoro e della scuola in relazione a specifici argomenti in discussione. 




Art. 11


Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta, approva il piano annuale degli interventi della Regione per le attività culturali, corredato di elementi informativi e previsionali che ne costituiscono il fondamento.

Tale piano, salvo il riordinamento da attuarsi con legge regionale di programmazione culturale di cui allart. 1, ispirato a criteri che esaltino lautonomia democratica e il pluralismo delle iniziative, comprende:

1)      il finanziamento dei programmi delle attività dei C.S.P.C.R. che saranno realizzati dai Comuni di cui allart. 1 della presente legge, con le modalità previste dallart. 35 della L.R. n. 17 del 30.5.77;

2)    [ il funzionamento dei programmi delle attivita promosse dalla Regione articolate per progetti che abbiano effettiva incidenza produttiva nel settore culturale, dei beni ambientali, della ricerca scientifica;](5) 

3)   [ i contributi in favore degli Enti, Istituzioni, Fondazioni ed Associazioni culturali democratiche, con larga base rappresentativa, esistenti sul territorio  regionale, per specifiche iniziative o complessi di attivita;] (6) 

4)   [ il finanziamento di iniziative culturali di rilievo almeno regionale, altrimenti non previste, che rispondono allo spirito e ai criteri degli interventi programmati.] (7) 

I programmi di cui al punto 1) del presente articolo dovranno comprendere un fondo cassa per le spese immediate ed urgenti della cui gestione il responsabile di ciascun Centro risponderà al Comitato di gestione e programmazione e, per la parte amministrativa, al Comune interessato.  Lentità di tale fondo sarà determinata in misura percentuale alle spese per attività proposte e approvate.



(•) Numero abrogato dalla l.r. 28/90, art. 10
(5) Punto abrogato dalla l.r. 11 maggio 1990, n. 28, art. 10, primo comma
(6) Punto abrogato dalla l.r. 11 maggio 1990, n. 28, art. 10,primo comma
(7) Punto abrogato dalla l.r. 11 maggio 1990, n. 28, art. 10, primo comma 


Art. 12


Agli oneri rivenienti dallapplicazione della presente legge si provvederà come segue:

per lart. 4 della presente legge L. 1.200.000.000, con imputazione al corrispondente capitolo del bilancio regionale per lesercizio 1980 «Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale di ruolo e non di ruolo, compresi gli oneri riflessi previdenziali ed assistenziali», l.r. 25 marzo 1974, n. 18 ed oneri rivenienti dallapplicazione dellart. 4 della l.r. 18 luglio 1974, n. 23;

per lart. 11 della presente legge L. 4.000.000.000, con imputazione al corrispondente capitolo del bilancio di previsione dellesercizio 1980 «Piano di intervento per le attività culturali».

Gli oneri di cui sopra trovano copertura nel bilancio pluriennale del «Bilancio di previsione 1979-1981» allart. 4 della l.r. 6 giugno 1979, n. 31 - Settore di intervento: 13/3 - Programmazione e promozione di attività culturali.

Gli oneri relativi al 1979 trovano copertura nel finanziamento già disposto con la legge regionale 18 aprile 1979, n. 26.

Per gli anni successivi gli oneri previsti dalla presente legge troveranno copertura negli stanziamenti negli ambiti degli esercizi stessi. 




Art. 13


Con la presente legge viene soppressa la legge regionale 7 febbraio 1974, n. 10.

Ogni altra norma in contrasto con la presente legge è da ritenersi nulla. 




Art. 14


Il termine di cui alla legge regionale 18 aprile 1979, n. 26, è prorogato al 31 marzo 1980.

 




Disposizioni finali


La presente legge e dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 127 della Costituzione e 60 dello Statuto ed entrera in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.