Anno 1979
Numero 61
Data 30/08/1979
Abrogato No
Materia Ordinamento e organizzazione regionale;
Note Pubblicata nel B.U.R. Puglia 3 settembre 1979, n. 67. 
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Legge Regionale 30 agosto 1979, n. 61

Istituzione del nucleo guardie giurate particolari della Regione Puglia.(1) 


(•) Vedi anche la l.r. 21/90, artt. 7, 8, 9 e 10
(1) Vedi, anche, l'art. 9, L.R. 4 maggio 1990, n. 21 e il regolamento di attuazione 27 aprile 1995, n. 2 "Guardie giurate particolari della Regiione Puglia"


Art. 1


La Regione Puglia istituisce il nucleo guardie giurate particolari, disciplinato dalle norme della presente legge.

Il Nucleo di cui al precedente comma si articola in cinque Sezioni provinciali, una per ciascuna provincia. (4) 

Il Nucleo Guardie Giurate Particolari della Regione Puglia espleta i servizi previsti dalla L.R. 30.8.79, n. 61  (2) , così come modificati ed integrati dalla presente legge (3)  , con personale maschile e femminile, con parità di attribuzioni, di funzioni, di trattamento economico e di progressione di carriera. (5) 



(2) Da intendersi "previsti dalla presente legge”
(3) Da intendersi "della l.r. 21/90".
(4) Comma  aggiunto dalla l.r. 21/90, art. 1.
(5) Comma  aggiunto dalla l.r. 21/90, art. 1.


Art. 2

Articolo così sostituito dalla l.r. 21/90, art. 2.


Il Nucleo Guardie Giurate particolari assicura la vigilanza degli uffici centrali e periferici della Regione, nonchè degli stabilimenti, depositi e autoparchi regionali.

Lattività si esplica garantendo i seguenti servizi:

a)       vigilanza agli ingressi delle strutture regionali, ivi comprese quelle con i servizi di portierato e custodia;

b)      vigilanza allinterno degli uffici regionali;

c)       vigilanza notturna e festiva degli immobili ed altri beni regionali così come prevista dal Regolamento; ((6) )

d)      servizi di rappresentanza.

Con provvedimento della Giunta regionale può essere affidato, in via saltuaria, al Nucleo Guardie Giurate Particolari o alle Sezioni provinciali di cui al precedente art. 1 lesercizio di ogni altro compito che richieda particolari garanzie di sicurezza, nel rispetto delle disposizioni previste dalla legislazione statale vigente.

Il personale appartenente al Nucleo Guardie Giurate Particolari non può, in nessun caso, essere utilizzato in compiti diversi da quelli sopra indicati, ad eccezione dei casi e con le modalità di cui al comma precedente.



(6) In materia di servizi di portierato, custodia e vigilanza vedi anche Regolamento regionale 29 dicembre 1976, n. 3.


Art. 3

Articolo così sostituito dalla l.r. 21/90, art. 3


Lorganico del Nucleo Guardie Giurate Particolari è di 120 unità, così suddivise per ogni Sezione:

-        Sezione di Bari n. 60 unità

-        Sezione di Brindisi n. 12 unità

-        Sezione di Foggia n. 16 unità

-        Sezione di Lecce n. 18 unità

-        Sezione di Taranto n. 14 unità

La responsabilità del Nucleo è affidata a dipendente regionale appartenente alla prima qualifica funzionale dirigenziale, che si avvale, per i servizi amministrativi, di altro personale regionale.

Ogni sezione provinciale è inserita nellUfficio Provinciale Economato e costituisce unità organizzativa complessa nellambito del Nucleo.

La responsabilità è affidata a dipendente regionale appartenente alla VIII q.f., che si avvale, per i servizi amministrativi, di altro personale regionale.

Le unità complesse possono articolarsi in unità semplici.




Art. 4

(7) 


[Il personale del nucleo assegnato all unita operativa di custodia ha diritto all alloggio di servizio.

Per gli uffici periferici, il personale puo essere autorizzato ad assicurare contemporaneamente il servizio di portierato e custodia e in tal caso ha  diritto all alloggio di cui al precedente comma.]



(7) Articolo abrogato dalla l.r. 21/90, art. 4


Art. 5


Il personale costituente il nucleo di guardie giurate particolari deve avere la qualifica di guardia giurata particolare secondo le disposizioni stabilite dal T.U. delle leggi di pubblica sicurezza approvato con R.D. 18.6.1931, n. 733 e del relativo regolamento di esecuzione, approvato con R.D. 16.5.1940, n. 635; le spese relative al rilascio o al rinnovo del decreto prefettizio di approvazione, nonchè quelle del vestiario e di armamento sono a carico dellamministrazione regionale.

Il personale appartenente al Nucleo Guardie Giurate Particolari ha diritto alle uniformi ed ai capi di vestiario secondo le disposizioni previste dalla L.R. 17.7.79, n.  43. (8) 

È fatto divieto alle Guardie Giurate Particolari di essere in servizio senza uniforme, salvo casi eccezionali e previa disposizione scritta del dirigente del Nucleo. (9)

Il personale da assumere per concorso deve possedere i seguenti requisiti:

a) godimento dei diritti civili e politici;

b) età non inferiore agli anni diciotto e non superiore agli anni quaranta;

c) idoneità fisica, psichica ed attitudine al servizio di vigilanza;

d) titolo di studio di scuola media dellobbligo. (9)



(8) I commi 2, 3 e 4 sostituiscono l'originario secondo comma, per effetto della l.r. 21/90, art. 5.


Art. 6

Articolo così sostituito dalla l.r. 21/90, art. 6.


Le Guardie Giurate particolari sono inquadrate nella IV qualifica funzionale di cui alla L.R. 9.5.84, n. 26.

Il personale assunto con la L.R. 30.8.1979, n. 61 (9) , entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge(3), può presentare istanza di assegnazione ad una delle Sezioni provinciali del Nucleo Guardie Giurate Particolari.

Nel caso che il numero degli aspiranti sia superiore ai posti previsti, la Giunta regionale procede alla selezione dei candidati sulla base dei seguenti criteri: luogo di residenza, anzianità di servizio e situazione di famiglia.

Per i posti ancora vacanti in ciascuna Sezione provinciale il personale regionale appartenente alla II, III e IV qualifica funzionale, in possesso dei requisisti di cui allart. 5, fatta eccezione per il limite di età, può chiedere linserimento nel Nucleo e lattribuzione del profilo di Guardia Giurata Particolare.

A tal fine, gli interessati devono presentare istanza scritta entro e non oltre trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. ((10) )

Listanza, indirizzata al Presidente della Giunta regionale, va trasmessa al Settore Personale, con plico raccomandato.

Se il numero delle domande è superiore ai posti da attribuire, sarà data preferenza prioritariamente a chi ha prestato servizio nellArma dei Carabinieri, nella Pubblica Sicurezza, nella Guardia di Finanza, nei Vigili Urbani, nel Corpo degli Agenti di Custodia e nel Corpo Forestale dello Stato e, successivamente, a chi ha una maggiore anzianità di servizio.

In caso di assenza o di insufficienza di richieste rispetto agli organici di ciascuna Sezione, la Giunta regionale è autorizzata a bandire pubblici concorsi su base provinciale.



(10) Da intendersi "della l.r. 4 maggio 1990, n. 21".
(9) Da intendersi "della presente legge".


Art. 7


Lonere presunto riveniente dallapplicazione della presente legge relativo al 1979, ammontare a L. 160.000.000, trova copertura sul cap. 30: «Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale di ruolo e non di ruolo, compresi gli oneri riflessi previdenziali ed assistenziali, legge regionale 25 marzo 1974, n. 18 ed oneri rivenienti dallapplicazione dellart. 4 della legge regionale 18 luglio 1974, n. 23» del bilancio di previsione per lesercizio finanziario 1979, approvato con legge regionale 6 giugno 1979, n. 31.

Per gli esercizi successivi gli oneri faranno carico ai corrispondenti capitoli dei rispettivi bilanci di previsione.