Legge Regionale 30 aprile 1980, n. 40 Disciplina dei turni di servizio delle farmacie.(1)
Art. 1(Ambito di applicazione e
definizione) Lesercizio delle farmacie, gestite sia da privati che da Enti, aperte al pubblico nel territorio della Regione, è disciplinato dalle norme della presente legge, ai fini della determinazione degli orari di apertura, dei turni di servizio, della chiusura, del riposo, festività e ferie, nonchè della sostituzione temporanea. Il servizio farmaceutico viene effettuato: a) a battenti aperti: quando la farmacia è aperta al pubblico; b) a battenti chiusi: quando la farmacia è chiusa, con farmacista di guardia allinterno; c) a chiamata: quando allesterno della farmacia il farmacista indica il luogo dove può essere prontamente reperito e, se possibile, anche il recapito telefonico. Si deve intendere per chiamata quella formulata dal cittadino che sia fornito di ricetta dichiarata urgente dal medico.
Art. 2(Orario
diurno) Nei giorni feriali tutte le farmacie urbane restano aperte per non meno di sette ore e mezzo e non più di otto ore al giorno, e le farmacie rurali per sette ore al giorno, salvo quanto disposto per i giorni di riposo infrasettimanale. Il servizio diurno viene effettuato in due periodi, suddivisi da un intervallo per riposo pomeridiano.
Art. 3(Turni
pomeridiani) Durante lintervallo pomeridiano dei giorni feriali, il servizio farmaceutico è assicurato: a) nei capoluoghi di provincia: a battenti aperti e per turni tra tutte le farmacie in modo da assicurare la disponibilità di almeno una farmacia ogni 100.000 abitanti o frazione superiore a 20.000; b) negli altri comuni con più di una farmacia: a chiamata e per turni tra tutte le farmacie.
Art. 4(Turni
festivi) Le farmacie urbane e rurali restano chiuse la domenica e le altre festività infrasettimanali. Nei comuni con più di una farmacia, il servizio farmaceutico, nei giorni festivi, viene effettuato mediante turni tra tutte le farmacie, in modo da assicurare la disponibilità di almeno una farmacia ogni 40.000 abitanti o frazioni di 40.000. Le farmacie di turno effettuano il servizio durante il normale orario diurno a battenti aperti e, nelle ore corrispondenti allintervallo pomeridiano, secondo le modalità di cui allart. 3. Leffettuazione del turno di servizio festivo non dà luogo a recupero.
Art. 5(Riposo
settimanale) Le farmacie urbane e rurali restano chiuse per una giornata di riposo infrasettimanale, tranne che nelle settimane in cui ricade una festività oltre la domenica. Il Medico provinciale, su proposta dellOrdine provinciale dei Farmacisti e sentito il Sindaco, determina il giorno della settimana in cui deve essere effettuato il riposo e può consentire, per particolari esigenze locali, che il riposo sia frazionato in due mezze giornate. Durante la giornata di riposo infrasettimanale, che di norma ricadrà il sabato, nei comuni con più di una farmacia, il servizio farmaceutico viene assicurato nellorario normale diurno, a battenti aperti ed a turno fra tutte le farmacie, con le modalità di cui allart. 4 e, nellintervallo pomeridiano, con le modalità di cui allart. 3. Il Medico provinciale, in relazione a particolari esigenze, può autorizzare lapertura in turno di esercizi per un numero di farmacie fino ad un massimo della metà di quello previsto in pianta organica. Leffettuazione del turno di servizio durante il giorno di riposo settimanale non dà luogo a recupero.
Art. 6(Servizio
notturno) Nelle ore notturne dei giorni feriali e festivi, il servizio farmaceutico viene assicurato, salvo quanto disposto dallart. 30 del R.D. del 30.9.1938, n. 176: a) dei capoluoghi di provincia: da una farmacia ogni 100.000 abitanti o frazione di 100.000 a battenti aperti almeno sino alle ore 22.00 ed a battenti chiusi sino al normale orario di apertura del giorno successivo. b) Per eventuali particolari esigenze locali del capoluogo della Regione, il servizio a battenti aperti sino alle ore 22.00 può essere effettuato, a turno tra tutte le farmacie, da un numero di esercizi maggiore di quello previsto per lintero servizio notturno; c) negli altri comuni con più di una farmacia: per chiamata e con turni così come previsto dal precedente art. 3. Sono alle ore 22.00 il servizio può essere effettuato anche a battenti aperti. Il servizio notturno, di cui alla lettera a) del primo comma del presente articolo, può essere assicurato, tenuto conto delle esigenze e delle consuetudini locali, per turni tra tutte le farmacie od in forma permanente. In ogni caso, le farmacie che espletano il servizio notturno dovranno essere distribuite secondo aree individuate dal Medico provinciale sentiti lOrdine Provinciale dei Farmacisti ed il Sindaco, ed ogni avvicendamento dovrà avvenire nellambito delle singole aree.
6 bis 1 (Servizio a battenti aperti
durante l’intervallo di apertura pomeridiana e il servizio
notturno)(2) Il Sindaco a richiesta del titolare della farmacia, valutate obiettive condizioni di pericolo per gli addetti, può autorizzare che il servizio farmaceutico, a battenti aperti nellintervallo di apertura pomeridiana feriale e festiva dellesercizio, nonchè durante il servizio notturno, venga, per sicurezza degli operatori, svolto tramite farmacista di guardia allinterno della farmacia. Lautorizzazione di cui al precedente comma è rilasciata previo accertamento che: - allesterno dellesercizio farmaceutico vengano predisposti dispositivi sufficientemente illuminati nelle ore notturne, comunque visibile a opportuna distanza, atti a dimostrare lapertura al pubblico della farmacia, nonchè strumenti facilmente azionabili e alla portata comune di avvertimento e di chiamata del farmacista di guardia; - i battenti dellesercizio farmaceutico vengano modificati con opportune aperture o sportelli, in modo da consentire, oltre che la sicurezza dal farmacista, idoneo e facile accesso del richiedente la prestazione, nonchè possibilità di colloquio col farmacista. Lespletamento del servizio farmaceutico con le modalità di cui al presente articolo non dà luogo in nessun caso a prestazioni di indennità o maggiorazioni di prezzi.
(2) Articolo inserito dalla l.r. 18/89, articolo unico
Art. 7(Farmacie uniche e
rurali) Nei comuni, o frazioni di comuni, con una sola farmacia, e per le farmacie rurali, il servizio farmaceutico viene assicurato: a) nellintervallo per riposo pomeridiano e nelle ore notturne per chiamata e - quando le condizioni ambientali e di viabilità lo consentono e sentito il parere dei Sindaci dei comuni interessati - a turno con le farmacie limitrofe; b) nei giorni festivi e nei giorni di riposo settimanale, a turno con le farmacie limitrofe ed a battenti aperti durante il normale orario diurno, a chiamata nellintervallo pomeridiano. Quando le condizioni ambientali e di viabilità non consentano di assicurare il servizio secondo i turni di cui ai precedenti punti a) e b), oppure quando obiettive e giustificate esigenze da parte della autorità sanitaria locale lo richiedano, dovrà essere prevista una forma di sussidio a carico del Comune interessato.
Art. 8(Chiusura annuale per
ferie) Tutte le farmacie, comprese le notturne, urbane e rurali a turno devono osservare la chiusura annuale per ferie e della durata complessiva di 4 settimane, da usufruire in una o due soluzioni di durata non inferiore ad una intera settimana.
Art. 9(Determinazione dell
orario) Il Sindaco stabilisce gli orari di apertura e chiusura delle farmacie secondo le norme fissate dal R.D. 30.9.1938, n. 1706. Per esigenze locali possono anche essere previsti orari diversi nei vari periodi dellanno.
Art. 10(Determinazione dei turni di
servizio) Gli ordini provinciali dei farmacisti, sentite le rappresentanze delle farmacie pubbliche e private, compilano annualmente lo schema che stabilisce i turni di cui agli artt. 3, 4, 5, 6 e 7 e propongono le modalità di attuazione dei servizi, nonchè lo schema dei turni per le ferie annuali. Gli schemi devono essere sottoposti allapprovazione del Medico provinciale. Per particolari od improvvise esigenze, lOrdine Provinciale dei Farmacisti può apportare agli schemi di cui al 1° comma, le opportune variazioni, che devono essere approvate dal Medico provinciale. Ogni farmacista deve tenere permanentemente esposto al pubblico, allesterno della farmacia, un cartello con le indicazioni dellorario di apertura e di chiusura giornaliere e delle farmacie di turno.
Art. 11(Sostituzione del
titolare) La sostituzione temporanea con altro farmacista, regolarmente iscritto allalbo professionale, nella conduzione della farmacia, è consentita: a) per motivi di salute; b) per obblighi militari; c) per funzioni pubbliche elettive; d) per corsi di aggiornamento professionale di cui allart. 48 punto 10 della legge n. 833 del 23.12.1978; e) per gravi motivi di famiglia. Nel caso previsto dalla lett. a) del precedente comma, il Medico provinciale applicherà quanto previsto dallart. 11 della legge n. 475/68.
Art. 12(Sospensione provvisoria dell
esercizio) Per la sospensione provvisoria dellesercizio della farmacia, il titolare è tenuto a darne notifica al Medico provinciale almeno 15 giorni prima, salvo i casi urgenti e gravi comunque documentabili, per i quali il titolare deve dare immediata comunicazione, anche verbale, al Medico provinciale.
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