Legge Regionale 6 novembre 1981, n. 56
Modifiche ed integrazioni all' art. 5 della legge regionale n. 19 del 13 febbraio 1981 avente ad oggetto « Norme di attuazione dell' art. 5, 4° comma, della legge regionale 12 maggio 1980 n. 43 ».(1)
(1) Riportata nel testo aggiornato e coordinato della l.r. 19/81. Articolo unico Il primo comma dell art. 5
della L. R. 13- 2- 1981, n. 19, agli a capo II e III, e così modificato:
- n. 3 esperti
estranei all Amministrazione regionale nominati dalla Giunta regionale -
componenti;
- n. 3 rappresentanti sindacali
designati dalle Organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative in campo
nazionale - componenti;.