Legge Regionale 20 aprile 1985, n. 21 Incentivazione dell' associazionismo economico tra le imprese artigiane della Regione.(1)
CAPO 1Disposizioni per i consorzi e le società consortili di imprese artigiane
Art. 1(2) [La Regione attua gli
interventi di cui alla presente legge per incentivare lassociazionismo
economico tra le imprese artigiane. A tal fine esse possono
costituirsi in consorzio o in società consortile, anche in forma cooperativa, ai
sensi e per gli effetti degli artt. 1, 2, 3 e 4 della legge 21 maggio 1981, n.
240, e sue eventuali successive modifiche ed integrazioni, allo scopo di
promuovere lo sviluppo e la razionalizzazione della produzione e della
commercializzazione del prodotto o dei prodotti degli associati, il
consolidamento delle imprese medesime nonché di esercitare ogni altra attività
avente comunque attinenza con le finalità di cui alla presente legge.
Ai soli fini dellapplicazione
delle norme contenute nella presente legge, i termini consorzio e società
consortile sono equivalenti] .
Art. 2(3) [Lo statuto del consorzio deve
essere conforme agli artt. 1, 2, 3 e 4 della legge 21 maggio 1981, n. 240, e sue
eventuali successive modifiche ed integrazioni, nonché alla presente legge.
Esso deve altresì prevedere che
la partecipazione al consorzio sia consentita, a parità di diritti e doveri, a
tutte le imprese artigiane nonché a piccole imprese industriali nei limiti ed
alle condizioni previste dalla legislazione nazionale.
Lesercizio finanziario del
consorzio coincide con lanno solare.
Tutti i componenti gli organi
sociali prestano la loro opera gratuitamente senza alcun diritto a compenso,
salvo quanto disposto dal successivo comma.
Ai componenti il collegio
sindacale può essere attribuito, nella misura che sarà stabilita dal competente
organo consortile, un compenso annuo variabile per tutta la durata della carica.
I consorzi che fossero già
costituiti dovranno, per fruire delle provvidenze della presente legge,
conformare il loro statuto ai sensi, del primo comma del presente articolo.
La perdita dei requisiti di cui
agli artt. 1, 2, 3 e 4 della legge 21 maggio 1981, n. 240, comporta la decadenza
dai benefici] .
CAPO 2Contributi di gestione
Art. 3(4) [Al consorzio costituito per
lesercizio di una o più delle attività di cui allart. 6, lettere a), b), c),
d), f), g), h), i), l), m), n), p) e q), della legge 21 maggio 1981, n. 240, è
concesso un contributo per le spese di gestione in ragione del 35%
(trentacinquepercento) delle spese risultanti dal conto dei profitti e delle
perdite e nei limiti del relativo stanziamento di bilancio.
Il contributo non può comunque
superare limporto di L. 30 milioni per ogni consorzio e per ogni esercizio
finanziario di applicazione della presente legge e può essere concesso per un
massimo di 3 anni.
La domanda per ottenere il
contributo, sottoscritta dal legale rappresentante del consorzio, deve essere
presentata allAssessorato industria, commercio ed artigianato sotto
comminatoria di decadenza:
- per lesercizio finanziario
1985, entro e non oltre il termine di mesi tre dalla data di entrata in vigore
della presente legge;
- per lesercizio finanziario
1986 e per quelli successivi, entro e non oltre il termine del 30 settembre
dellanno precedente.
Alla domanda devono essere
allegati i seguenti documenti:
a) copia autentica dellatto
costitutivo e dello statuto depositati presso la cancelleria del Tribunale
competente ai sensi di legge con lindicazione nominativa e qualitativa delle
imprese aderenti al consorzio;
b) certificato di iscrizione
presso la cancelleria del Tribunale competente ai sensi di legge, rilasciato in
data non anteriore di mesi tre a quella della domanda, dal quale risulti, in
base agli atti depositati, lindicazione del suo legale o dei suoi legali
rappresentanti con la indicazione dei relativi poteri e che il consorzio non si
trovi in stato di insolvenza, liquidazione o fallimento;
c) atto notorio o dichiarazione
sostitutiva firmata dal responsabile legale del consorzio ove si attesti il
rispetto delle condizioni enunciate negli artt. da 1 a 4 della legge 21 maggio
1981, n. 240, e dal quale risulti il numero delle imprese artigiane;
d) relazione illustrativa del
programma che il consorzio intende realizzare;
e) copia del bilancio di
previsione ](5)
Art. 4(6) [Per ottenere la liquidazione
del contributo di cui allarticolo precedente, il consorzio, sotto comminatoria
di decadenza, deve presentare entro e non oltre il 30 maggio di ogni anno copia
autentica del bilancio del precedente esercizio finanziario, comprensivo del
conto profitti e perdite, da cui risultino chiaramente gli estremi del deposito
presso la cancelleria del Tribunale con i seguenti allegati:
1) relazione del presidente del
consorzio sullattività svolta;
2) relazione sottoscritta dai
sindaci.
Qualora sia insufficiente, lo
stanziamento di bilancio è ripartito tra i vari consorzi in proporzione al
numero dei soci di ciascuno di essi.
Qualora una impresa aderisca a
più consorzi, il contributo è ripartito tra i consorzi ai quali la medesima
impresa partecipa.
Il contributo è liquidato con
deliberazione della Giunta regionale]
CAPO 3Contributi per investimenti
Art. 5(7) [Al consorzio sono concessi
contributi finanziari in conto capitale per la realizzazione degli investimenti
fissi e/o mobili nonché per acquisizione di nuove tecnologie finalizzati al
raggiungimento di uno o più degli obiettivi indicati nellart. 7, lettere a),
b), c), d), e), f), g), h), i), l), m), n), e p) e q), della legge 21 maggio
1981, n. 240.
I contributi sono concessi
nella misura del 50% delle spese ammissibili e non potranno comunque superare il
complessivo importo di L. 300 milioni, per ogni consorzio e per ogni anno di
applicazione della presente legge.
La domanda di contributo,
sottoscritta dal legale rappresentante del consorzio, deve essere presentata
allAssessorato industria commercio ed artigianato, sotto comminatoria di
decadenza:
- per lesercizio finanziario
1985, entro e non oltre tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge;
- per lesercizio finanziario
1986 e per quelli successivi, entro e non oltre il 30 settembre dellanno
precedente.
Le spese da ammettere a
contributo devono rispondere a criteri di logica economicità ed essere attinenti
allattività esercitata o che si intende esercitare ovvero allobiettivo da
realizzare.
La quantificazione della spesa
va fatta con la massima precisione possibile perché, dopo che sia stata
presentata la domanda, non possono essere ammesse a contributo spese maggiori di
quelle preventivate.
Non possono parimenti essere
ammesse a contributo spese derivanti da variazioni quantitative e/o qualitative,
anche se comprese nei limiti del preventivo, se non preventivamente richieste
dal consorzio e regolarmente autorizzate.
Alla domanda devono essere
allegati i documenti indicati nel precedente art. 3, sempreché essi non
risultino già acquisiti agli atti di ufficio nonché quelli alla tabella A
allegata alla presente legge.
Le voci di spesa ammissibili a
contributo sono riportate nella tabella B allegata alla presente legge ] (8)
Art. 6(9) [Spetta alla Giunta regionale
ammettere a contributo le spese per la realizzazione degli investimenti di cui
allart. 5, fissando termini, modalità e condizioni cui il consorzio
beneficiario deve attenersi per ottenere la definitiva liquidazione del
contributo.
La Giunta regionale, previa
prestazione di idonee garanzie fidejussorie da parte del consorzio richiedente,
può disporre lerogazione anticipata del 50% del contributo impegnato.
La documentazione finale di
spesa deve consistere in fatture e documentazione fiscalmente regolari in
originali quietanzati ed in copie.
Laccertamento che liniziativa
ammessa a contributo e avvenuta in conformità al progetto approvato dalla Giunta
regionale è demandato agli uffici tecnici comunali, agli uffici tecnici
dellAmministrazione regionale ed allAssessorato industria commercio ed
artigianato.
Alla definitiva liquidazione
del contributo si procede con decreto del Presidente della Giunta regionale o,
per sua delega dellAssessore preposto al Settore artigianato]
CAPO 4Contributi per lattività di promozione commerciale e per lespletamento di
studi e ricerche di mercato
Art. 7(10) [Al consorzio che ha per scopo
lesercizio dellattività indicata alla lett. e) dellart. 6 della legge 21
maggio 1981, n. 240, è concesso un contributo finanziario per lo svolgimento
della relativa attività.(11)
Il contributo è stabilito nella
misura del 50% (cinquanta per cento) delle spese ammissibili. La misura
percentuale del contributo è elevata dal 50% al 75% delle spese ammissibili per
lattività promozionale del consorzio da svolgersi in tre esercizi finanziari
anche non consecutivi.(12)
Il contributo non potrà
comunque superare limporto di L. 200 milioni per ogni consorzio e per ogni
esercizio di applicazione della presente legge, nei limiti del relativo
stanziamento del bilancio.(13)
Le spese che per la
partecipazione a manifestazioni fieristiche possono essere ammesse a contributo
sono esclusivamente quelle per:
- la spedizione delle merci o
dei campioni;
- lassicurazione delle merci o
dei campioni;
- il viaggio e soggiorno per
tre persone dai tre giorni precedenti linizio della manifestazione ai tre
giorni successivi la fine della manifestazione medesima;
- il posteggio presso lente
espositore e per il suo allestimento;
- il materiale pubblicitario e
lapprontamento di cataloghi;
- lo svolgimento di azioni
pubblicitarie;
- lespletamento di studi e di
ricerche di mercato.
Ai fini del comma precedente si
intende per fieralincontro che si tiene in una determinata località e a data
fissa o comunque prestabilita tra produttori, operatori commerciali e
consumatori ovvero solo tra produttori ed operatori commerciali con lo scopo
principale di concludere affari o quanto meno di avviare trattative commerciali]
(10) Legge abrogata dalla l.r. 32/99, art. 12 Vedi, anche, il comma 2 dello stesso art. 12, l.r. n. 32/1999.(11) Comma così sostituito dal primo comma dell'art. 2,
l.r.
11 marzo 1988, n. 10. (12) Comma così sostituito dal primo comma dell'art. 2, l.r.
11 marzo 1988, n. 10. (13) Comma così sostituito dal primo comma dell'art. 2, l.r.
11 marzo 1988, n. 10.
Art. 8(14) [La domanda per ottenere il
contributo di cui al precedente articolo, sottoscritta dal legale rappresentante
del consorzio, deve essere presentata allAssessorato Industria Commercio
Artigianato, sotto comminatoria di decadenza:
- per lesercizio finanziario
1985, entro e non oltre il termine di tre mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge;
- per lesercizio finanziario
1986 e per quelli successivi, entro e non oltre il termine del 30 settembre
dellanno precedente.
Alla domanda devono allegarsi i
documenti indicati nellart. 3, sempreché essi non risultino già acquisiti agli
atti di ufficio, nonché il programma dellattività che il consorzio intende
realizzare nellanno successivo ed il preventivo di spesa.
Spetta alla Giunta regionale,
dato atto delle domande presentate, ammettere a contributo le spese di cui al
primo comma.
La Giunta regionale, previa
prestazione di idonee garanzie fidejussorie da parte del consorzio richiedente,
può disporre lerogazione anticipata del 50% del contributo impegnato.
Per ottenere la liquidazione
del contributo, il consorzio, sotto comminatoria di decadenza, deve presentare,
entro e non oltre il 30 gennaio di ogni anno successivo a quello in cui e
assunto limpegno di spesa, i documenti giustificativi e le fatture debitamente
quietanzate relative alle spese sostenute.
Il contributo è liquidato con
decreto del Presidente della Giunta regionale o, per sua delega con decreto
dellAssessore preposto allAssessorato industria commercio artigianato.
Qualora sia insufficiente, lo
stanziamento di bilancio è ripartito tra i consorzi proporzionalmente alle spese
da ciascuno effettivamente sostenute.
Qualora un
consorzio non ottemperi alla prescrizione di cui al quinto comma, la Giunta
regionale dichiara la decadenza del consorzio inadempiente e revoca la
precedente deliberazione ](15)
CAPO 5Dellapprovazione dei progetti di aree attrezzate per lartigianato
(giurisprudenza)
Art. 9(16) [I progetti presentati dai
comuni e dai consorzi di imprese artigiane per lacquisizione, costituzione e
gestione di aree attrezzate per lartigianato ovvero per insediamenti produttivi
in aree previste dagli strumenti urbanistici vigenti sono approvati con decreto
del Presidente della Giunta regionale.(17)
Ai sensi e per gli effetti
dellart. 106 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, il provvedimento di
approvazione dei progetti equivale a dichiarazione di pubblica utilità delle
opere e di urgenza ed indifferibili dei lavori.
Gli effetti della dichiarazione
di pubblica utilità e di urgenza ed indifferibili cessano se le opere e i lavori
non hanno avuto inizio nel biennio successivo alla data in cui il provvedimento
di approvazione del progetto diviene esecutivo ai sensi di legge.
Il provvedimento di
approvazione del progetto deve fissare i termini di inizio e di ultimazione dei
lavori e delle espropriazioni nel caso di acquisizioni di immobili a sensi degli
artt. 18, 19 e 20 della L.R. 12 agosto 1978, n. 37, modificata ed integrata
dalla L.R. 30 agosto 1979, n. 59, e dalla L.R. 30 gennaio 1982, n. 5.
I Consorzi di cui al primo
comma possono essere destinatari dei benefici previsti dalla L.R. 12 agosto 1978, n. 37, e successive modifiche ed
integrazioni, per la realizzazione delle opere di urbanizzazione.
I progetti presentati dai
comuni, ai sensi dellart. 5 della presente legge ed agli effetti del primo
comma del presente articolo, per la realizzazione delle opere di urbanizzazione
e dei servizi, degli spazi pubblicitari o destinati ad attività collettiva, a
verde pubblico o parcheggio, sono ammessi a contributo nella misura percentuale
del 50% e nellimporto massimo di L. 500 milioni per ogni Comune e per ogni anno
di applicazione della presente legge e nei limiti del relativo stanziamento di
bilancio ] (18)
CAPO 6Disposizioni a favore delle cooperative e loro consorzi
Art. 10(19) [In favore delle cooperative e
loro consorzi costituite tra imprese artigiane ed iscritte nellapposita sezione
dellAlbo delle imprese artigiane i contributi in conto capitale di cui
alla L.R. 13 giugno 1978, n. 22, e
successive modifiche ed integrazioni, sono concessi nelle seguenti misure:
a) 60% delle spese ammissibili
per la costruzione di nuovi laboratori artigiani e di pertinenze connesse,
nonché per lampliamento e/o ammodernamento di quelli esistenti, e, comunque, in
misura non superiore a L. 150 milioni.
b) 60% delle spese ammissibili
per lacquisto di immobili e di pertinenze connesse da adibire a nuovi
laboratori artigiani ovvero allampliamento ed ammodernamento di quelli
esistenti, in misura non superiore a L. 150 milioni;
c) 60% delle spese ammissibili
per lacquisto di macchinari, impianti ed attrezzature nuove di fabbrica e di
pertinenze connesse, per gli allacciamenti elettrici, telefonici, idrici e
fognanti, per la depurazione delle acque, dellaria e dellambiente nonché per
ladozione di misure antinfortunistiche atte a salvaguardare la vita e
lintegrità dei lavoratori e, comunque, in misura non superiore a L. 150
milioni.
Si applicano per il resto le
disposizioni tutte della L.R. 13 giugno 1978, n. 22,, e del
Reg. 24 maggio 1979, n. 2, e loro
successive modificazioni ed integrazioni]
CAPO 7Disposizioni generali, finanziarie e finali
Art. 11(20) [I contributi di cui alla
presente legge sono compatibili con le agevolazioni creditizie previste da leggi
nazionali e/o regionali e con i contributi in conto interessi erogati tramite la
Cassa per il credito alle imprese artigiane ai sensi della legge 25 luglio 1952,
n. 949, e successive modifiche ed integrazioni, nonché con le provvidenze
erogabili allo stesso titolo dalla CEE per effetto delle proprie politiche di
intervento sempreché la figura giuridica dellimpresa beneficiaria e la
tipologia dellinvestimento rientrino tra quelli previsti dalle norme
comunitarie.
Nel corso delle agevolazioni di
cui al precedente comma non possono essere superati i limiti massimi di
intervento stabiliti dalle norme comunitarie e/o dalle norme statali e, ove
queste manchino o siano carenti, non può essere superato limporto complessivo
dellinvestimento.
Non sono invece compatibili con
altri contributi in conto capitale che possono essere ottenuti allo stesso
titolo in virtù di leggi nazionali e/o regionali]
Art. 12(21) [Sono esclusi per cinque anni
dalla possibilità di poter fruire a qualsiasi titolo di ogni contributo
regionale, anche futuro, i consorzi i quali, ammessi ai benefici della presente
legge, espongono nella documentazione esibita situazioni o dati non rispondenti
al vero oppure spese acquisti, forniture, somministrazioni in tutto o in parte
non eseguite ovvero alterino i documenti contabili o destinino i contributi
regionali a finalità diverse da quelle previste dalla presente legge.
Lesclusione è deliberata dalla
Giunta regionale su proposta del competente assessore ed il quinquennio decorre
dalla data della deliberazione medesima.
Il consorzio è altresì tenuto
alla restituzione del contributo o dei contributi regionali eventualmente
percepiti]
Art. 13(22) [I consorzi, sotto comminatoria
di decadenza dai benefici tutti della presente legge e di restituzione dei
contributi eventualmente percepiti, sono tenuti:
a) ad osservare tutte le
direttive ed istruzioni che, ai sensi della legge medesima, possono essere
impartite dallAssessorato industria, commercio, artigianato, nonché a
consentire sopralluoghi, verifiche ed ispezioni;
b) a corrispondere alle
richieste dellAssessorato industria commercio artigianato, per quanto riguarda
i dati circa loccupazione, la produzione le esportazioni ed a fornire tutte
quelle notizie che possono essere utili per le finalità generali che la presente
legge si propone;
c) a comunicare allAssessorato
industria commercio artigianato lelenco nominativo di coloro che diventano soci
o cessano per qualsiasi causa di essere tali entro e non oltre quindici giorni
dalla eseguita iscrizione o cancellazione nel libro dei soci;
d) al rispetto dei contratti
collettivi di lavoro nonché delle leggi di prevenzione infortunistica e delle
malattie professionali.
Spetta allAssessorato
industria, commercio ed artigianato la trattazione degli affari di cui alla
presente legge]
Art. 14(23) [Al bilancio di previsione per
l esercizio finanziario 1985 sono apportate le seguenti variazioni:
Parte II -
Spesa
Variazioni in
diminuzione
-Cap. 0701060 - Provvidenze per
lo sviluppo dell artigianato pugliese - Contributi in conto interessi per
finanziamenti di cui all art. 1 - LR n. 22 del 13/ 6/ 1978 competenza L.
2.000.000.000 cassa L. 2.000.000.000
-Cap. 0701080 - Provvidenze per
lo sviluppo dell artigianato pugliese. Contributo in conto interessi per
prefinanziamenti di cui all art. 5 LR n. 22/ 78 competenza L. 500.000.000 cassa
L. 500.000.000
-Cap. 0702140 - Contributo alle
cooperative di garanzia per concorso nelle spese di primo impianto e
funzionamento. Art. 4 LR 25/ 1/ 1974, n. 6 competenza L. 500.000.000 cassa L.
500.000.000
-Cap. 0702180 - Contributi ai
consorzi di cooperative - Art. 9 LR 25/ 1/ 1974, n. 6 competenza L.
1.000.000.000 cassa L. 1.000.000.000
totale variazioni in
diminuzione
competenza L. 4.000.000.000
cassa L. 4.000.000.000
Parte seconda -
Spesa
Variazioni in
diminuzione
Cap. 0702200 - Incentivazione
dell associazionismo economico LR 20 Aprile 1985, N. 21 competenza L.
4.000.000.000 cassa L. 4.000.000.000
Ai finanziamenti degli
interventi di cui alla LR 12/ 8/ 1978, n. 37, e successive modifiche ed
integrazioni, da eseguirsi nelle aree attrezzate per l artigianato, si provvede
per il corrente esercizio finanziario con lo stanziamento di L. 6 miliardi
iscritto al Cap. 0702220 del bilancio di previsione 1985.
Al finanziamento degli
interventi di cui alla presente legge per il 1986 e per gli esercizi successivi
si fa fronte con i corrispondenti capitoli dei bilanci regionali ai sensi dell
art. 19 della LR 30/ 5/ 1977, n. 17, che saranno determinati con le relative
leggi di bilancio.]
Tabella A Documenti da allegare alla domanda per concessione di contributi in conto
capitale. [a) Copia autentica del bilancio
di esercizio, comprensivo del conto profitti e perdite, da cui risultino
chiaramente gli estremi del deposito presso la cancelleria del Tribunale con i
seguenti allegati:
relazione sottoscritta dai
sindaci del consorzio nella quale siano illustrate e motivate le singole voci
del conto profitti e perdite;
relazione del presidente del
consorzio sullattività svolta nonché copia autentica del verbale di
approvazione del bilancio da parte dellassemblea;
b) bilancio di previsione
dellesercizio in corso;
c) pianta, prospetto a sezione
quotata 1 : 100 dellimmobile da acquistare, costruire, ampliare od ammodernare,
destinati o da destinare a sede delle attività consortili previste dalla
presente legge, vistata dalla commissione edilizia comunale con lannotazione
del numero e della data della concessione edilizia;
d) computo metrico estimativo,
con accurata ripartizione dei costi comuni nel caso di costruzione ampliamento
od ammodernamento di immobile con destinazione promiscua;
e) offerta irrevocabile od atto
preliminare di compravendita con accurata ripartizione dei costi comuni nel caso
di acquisto di immobile con destinazione promiscua;
f) elenco analitico dei
macchinari, degli impianti e delle attrezzature, delle loro caratteristiche
principali e del prezzo, franco stabilimento di produzione con lindividuazione
della loro ubicazione in pianta;
g) elenco analitico delle spese
di trasporto e montaggio qualora non siano già comprese nel prezzo di vendita;
h) relazione illustrativa con
il riepilogo delle voci di spesa;
i) eventuale documentazione
integrativa.]
Tabella B Le voci di spesa al netto di IVA, ammissibili al contributo,
comprendono: [a) le opere murarie, di
allacciamento ed assimilate; opere di recinzione e simili; opere murarie di
installazione e sostegno di macchina; fabbricati con la destinazione dei singoli
ambienti; opere murarie igienico-sanitarie, idriche per usi civili, fognanti di
qualsiasi genere, di illuminazione, di riscaldamento e/o condizionamento per
benessere umano, telefonico, antifulmine.
b) opere di infrastrutture
specifiche, riguardanti in particolare gli allacciamenti stradali esterni
allimmobile, gli allacciamenti ad acquedotti e fognature, scavo di pozzi e
relative opere di convogliamento, allacciamenti elettrici, cabine di
trasformazione, allacciamenti a metanodotti e telefonici;
c) acquisto di macchinari,
impianti ed attrezzature nonché le spese di trasporto, montaggio ed
assemblaggio, ove le stesse non siano già comprese nel prezzo, nuovi di
fabbrica, compresi quei mobili necessari per il completamento del ciclo di
produzione o per il trasporto in conservazione condizionata dei prodotti, purché
dimensionati alleffettiva produzione, identificabili singolarmente ed al
servizio esclusivo dellimmobile oggetto delle agevolazioni;
d) acquisto di attrezzature da
laboratorio e/o di ufficio, di apparecchiature scientifiche tecnologiche, di
biblioteche concernenti la documentazione di base e specifica, di impianti
ausiliari.
e) acquisto brevetti e/o
conoscenze tecnologiche;
f) utilizzazione dei servizi di
assistenza tecnica ed organizzativa.
Nel caso di acquisto o
costruzione di un immobile con destinazione promiscua, sono ammissibili a
contributo solo le voci di spesa attinenti allattività esercitata dal consorzio
o società consortile prevista dalla presente legge.
Non sono ammissibili a
contributo le spese sostenute per lacquisto o lesproprio del suolo sul quale
insiste limmobile oggetto della richiesta di contributo medesimo.
Nel caso di acquisto di
immobile da destinare a sede dellattività esercitata dal consorzio ai sensi
della presente legge, il valore della costruzione o dellimmobile ai fini della
concessione del contributo è determinato con perizia giurata al netto del valore
del suolo.]
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