Anno 1985
Numero 21
Data 20/04/1985
Abrogato No
Materia Artigianato;
Note
B.U.R.P. Vai al B.U.R.P.
Iter Legis Vai all'Iter Legis
Nessun allegato

Legge Regionale 20 aprile 1985, n. 21

Incentivazione dell' associazionismo economico tra le imprese artigiane della Regione.



CAPO I

Disposizioni per i consorzi e le societa consortili di imprese artigiane





Art. 1


La Regione attua gli interventi di cui alla presente legge per incentivare l associazionismo economico tra le imprese artigiane.

A tal fine esse possono costituirsi in consorzio o in societa consortile, anche in forma cooperativa, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1, 2, 3 e 4 della legge 21 maggio 1981, n. 240, e sue eventuali successive modifiche ed integrazioni, allo scopo di promuovere lo sviluppo e la razionalizzazione della produzione e della commercializzazione del prodotto o dei prodotti degli associati, il consolidamento delle imprese medesime nonche di esercitare ogni altra attivita avente comunque attinenza con le finalita di cui alla presente legge. 

Ai soli fini dell applicazione delle norme contenute nella presente legge, i termini consorzio e societa consortile sono equivalenti. 




Art. 2


Lo statuto del consorzio deve essere conforme agli artt. 1, 2, 3 e 4 della legge 21 maggio 1981, n. 240, e sue eventuali successive modifiche ed integrazioni, nonche alla presente legge.

Esso deve altresì prevedere che la partecipazione  al consorzio sia consentita, a parita di diritti e doveri, a tutte le imprese artigiane nonche a piccole imprese industriali nei limiti ed alle condizioni previste dalla legislazione nazionale.

L esercizio finanziario del consorzio coincide con l anno solare.

Tutti i componenti gli organi sociali prestano la loro opera gratuitamente senza alcun diritto a compenso, salvo quanto disposto dal successivo comma. 

Ai componenti il collegio sindacale puo essere attribuito, nella misura che sara stabilita dal competente organo consortile, un compenso annuo invariabile per tutta la durata della carica.

I consorzi che fossero gia costituiti dovranno, per fruire delle provvidenze della presente legge, conformare il loro statuto ai sensi del 1° comma del presente articolo. 

La perdita dei requisiti di cui agli artt. 1, 2, 3 e 4 della legge 21/ 5/ 1981, n. 240, comporta la decadenza dai benefici.





CAPO II

Contributi di gestione





Art. 3


Al consorzio costituito per l esercizio di una o piu delle attivita di cui all art. 6, lettere a), b), c), d), f), g), h), i), l), m), n), p) e q), della legge 21/ 5/ 1981, n. 240, e concesso un contributo per le spese di gestione in ragione del 35% (trentacinquepercento) delle spese risultanti dal conto dei profitti e delle perdite e nei limiti del relativo stanziamento di bilancio. 

Il contributo non puo comunque superare l importo di L. 30 milioni per ogni consorzio e per ogni esercizio finanziario di applicazione della presente legge e puo essere concesso per un massimo di 3 anni. 

La domanda per ottenere il contributo, sottoscritta dal legale rappresentante del consorzio, deve essere presentata all Assessorato Industria Commercio ed Artigianato sotto comminatoria di decadenza: 

- per l esercizio finanziario 1985, entro e non oltre il termine di mesi tre dalla data di entrata in vigore della presente legge;

- per l esercizio finanziario 1986 e per quelli successivi, entro e non oltre il termine del 30 settembre dell anno precedente.

Alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti: a) copia autentica dell atto costitutivo e dello statuto depositati presso la cancelleria del Tribunale competente ai sensi di legge con l indicazione nominativa e qualitativa delle imprese aderenti al consorzio; 

b) certificato di iscrizione presso la cancelleria del Tribunale competente ai sensi di legge, rilasciato in data non anteriore di mesi tre a quella della domanda, dal quale risulti, in base agli atti depositati, l indicazione del suo legale o dei suoi legali rappresentanti con l indicazione dei relativi poteri e che il consorzio non si trovi in stato di insolvenza, liquidazione o fallimento;

c) atto notorio o dichiarazione sostitutiva firmata dal responsabile del consorzio ove si attesti il rispetto delle condizioni enunciate negli artt. da 1 a 4 della legge 21/ 5/ 1981, n. 240, e dal quale risulti il numero delle imprese consorziate e la loro natura di imprese artigiane;

d) relazione illustrativa del programma che il consorzio intende realizzare; 

e) copia del bilancio di previsione.




Art. 4


Per ottenere la liquidazione del contributo di cui all articolo precedente, il consorzio, sotto comminatoria di decadenza, deve presentare entro e non oltre il 30 maggio di ogni anno copia autentica del bilancio del precedente esercizio finanziario, comprensivo del conto profitti e perdite, da cui risultino chiaramente gli estremi del deposito presso la cancelleria del Tribunale con i seguenti allegati: 1) relazione del presidente del consorzio sull attivita svolta; 2) relazione sottoscritta dai sindaci. 

Qualora sia insufficiente, lo stanziamento di bilancio e ripartito tra i vari consorzi in proporzione al numero dei soci di ciascuno di essi. 

Qualora una impresa aderisca a piu consorzi, il contributo e ripartito tra i consorzi ai quali la medesima impresa partecipa.





CAPO III

Contributi per investimenti





Art. 5


Al consorzio sono concessi contributi finanziari in conto capitale per la realizzazione degli investimenti fissi e/ o mobili nonche per acquisizione di nuove tecnologie finalizzati al raggiungimento di uno o piu degli obiettivi indicati nell art. 6, lettere a), b), c), d), f), g), h), i), l), m), n), p) e q), della legge 21/ 5/ 1981, n. 240. 

I contributi sono concessi nella misura del 50% delle spese ammissibili e non potranno comunque superare il complessivo importo di L. 300 milioni per ogni consorzio e per ogni anno di applicazione della presente legge. 

La domanda di contributo, sottoscritta dal legale rappresentante del consorzio, deve essere presentata all Assessorato Industria Commercio ed Artigianato, sotto comminatoria di decadenza:

- per l esercizio finanziario 1985, entro e non oltre tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge; 

- per l esercizio finanziario 1986 e per quelli successivi, entro e non oltre il 30 settembre dell anno precedente. 

Le spese da ammettere a contributo devono rispondere a criteri di logica economicita ed essere attinenti all attivita esercitata o che si intende esercitare ovvero all obiettivo da realizzare.

La quantificazione della spesa va fatta con la massima precisione possibile perche, dopo che sia stata presentata la domanda, non possono essere ammesse a contributo spese maggiori di quelle preventivate. 

Non possono parimenti essere ammesse a contributo spese derivanti da variazioni quantitative e/ o qualitative, anche se comprese nei limiti del preventivo, se non preventivamente richieste dal consorzio e regolarmente autorizzate.

Alla domanda devono essere allegati i documenti indicati nel precedente art. 3, sempreche essi non risultino gia acquisiti agli atti di ufficio nonche quelli di cui alla tabella A allegata alla presente legge. 

Le voci di spesa ammissibili a contributo sono riportate nella tabella B allegata alla presente legge. 




Art. 6


Spetta alla Giunta regionale ammettere a contributo le spese per la realizzazione degli investimenti di cui all art. 5, fissando termini, modalita e condizioni cui il consorzio beneficiario deve attenersi per ottenere la definitiva liquidazione del contributo. 

La Giunta Regionale, previa prestazione di idonee garanzie fidejussorie da parte del consorzio richiedente, puo disporre l erogazione anticipata del 50% del contributo impegnato.

La documentazione finale di spesa deve consistere in fatture e documentazione fiscalmente regolari in originali quietanzati ed in copie. 

L accertamento che l iniziativa ammessa a contributo e avvenuta in conformita al progetto approvato dalla Giunta Regionale e demandato agli uffici tecnici comunali, agli uffici tecnici dell Amministrazione Regionale e all Assessorato Industria Commercio ed Artigianato.

Alla definitiva liquidazione del contributo si procede con decreto del Presidente della Giunta Regionale o, per sua delega, dell Assessore preposto al Settore Artigianato.




CAPO IV

 Contributi per l attivita di promozione commerciale e  per l espletamento di studi e ricerche di mercato.





Art. 7


Al consorzio che ha per scopo l esercizio dell attivita indicata nell art. 6, lett. e), della legge 21/ 5/ 1981, n. 240, e concesso un contributo per l esercizio della relativa ativita nella misura del 50% del suo complessivo ammontare e nei limiti del relativo stanziamento di bilancio. 

Il contributo non potra comunque superare l importo di lire 100 milioni per ogni consorzio e per ogni esercizio finanziario di applicazione della presente legge. 

Le spese che per la partecipazione a manifestazioni fieristiche possono essere ammesse a contributo sono esclusivamente quelle per: 

- la spedizione delle merci o dei campioni; 

- l assicurazione delle merci o dei campioni;

- il viaggio e soggiorno per tre persone dai tre giorni precedenti l inizio della manifestazione ai tre giorni successivi la fine della manifestazione medesima; 

- il posteggio presso l ente espositore e per il suo allestimento;

- il materiale pubblicitario e l approntamento di cataloghi; 

- lo svolgimento di azioni pubblicitarie; 

- l espletamento di studi e di ricerche di mercato.

Ai fini del comma precedente si intende per fiera l incontro che si tiene in una determinata localita e a data fissa o comunque prestabilita tra produttori, operatori commerciali e consumatori ovvero solo tra produttori ed operatori commerciali con lo scopo principale di concludere affari o quanto meno di avviare trattative commerciali.





Art. 8


La domanda per ottenere il contributo di cui al precedente articolo, sottoscritta dal legale rappresentante del consorzio, deve essere presentata all Assessorato Industria Commercio Artigianato, sotto comminatoria di decadenza:

- per l esercizio finanziario 1985, entro e non oltre il termine di tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge;

- per l esercizio finanziario 1986 e per quelli successivi, entro e non oltre il termine del 30 settembre dell anno precedente. 

Alla domanda devono allegarsi i documenti indicati nell art. 3, sempreche essi non risultino gia acquisiti agli atti di ufficio, nonche il programma dell attivita che il consorzio intende realizzare nell anno successivo ed il preventivo di spesa.

Spetta alla Giunta Regionale, dato atto delle domande presentate, ammettere a contributo le spese di cui al primo comma. 

La Giunta Regionale, previa presentazione di idonee garanzie fidejussorie da parte del consorzio richiedente, puo disporre l erogazione anticipata del 50% del contributo impegnato.

Per ottenere la liquidazione del contributo, il consorzio, sotto comminatoria di decadenza, deve presentare, entro e non oltre il 30 gennaio di ogni anno successivo a quello in cui e assunto l impegno di spesa, i documenti giustificativi e le fatture debitamente quietanzate relative alle spese sostenute. 

Il contributo e liquidato con decreto del Presidente della Giunta Regionale o, per sua delega, con decreto dell Assessore preposto all Assessorato Industria Commercio Artigianato.

Qualora sia insufficiente, lo stanziamento di bilancio e ripartito tra i consorzi proporzionalmente alle spese da ciascuno effettivamente sostenute. 

Qualora un consorzio non ottemperi alla prescrizione di cui al quinto comma, la Giunta Regionale dichiara la decadenza del consorzio inadempiente e revoca la precedente deliberazione.




CAPO V

 Dell approvazione dei progetti di aree attrezzate per l artigianato.





Art. 9


I progetti presentati dai consorzi di imprese artigiane per l acquisizione, costituzione e gestione di aree attrezzate per l artigianato ovvero per insediamenti produttivi in aree previste dagli strumenti urbanistici vigenti sono approvati con decreto del Presidente della Giunta Regionale. 

Ai sensi e per gli effetti dell art. 106 del DPR 24/ 7/ 1977, n. 616, il provvedimento di approvazione dei progetti equivale a dichiarazione di pubblica utilita delle opere e di urgenza ed indifferibilita dei lavori. 

Gli effetti della dichiarazione di pubblica utilita e di urgenza ed indifferibilita cessano se le opere e i lavori non hanno avuto inizio nel biennio successivo alla data in cui il provvedimento di approvazione del progetto diviene esecutivo ai sensi di legge. 

Il provvedimento di approvazione del progetto deve fissare i termini di inizio e di ultimazione dei lavori e delle espropriazioni nel caso di acquisizione di immobili ai sensi degli artt. 18, 19 e 20 della LR 12/ 8/ 1978, n. 37, modificata ed integrata dalla LR 30/ 8/ 1979, n. 59, e dalla LR 30/ 1/ 1982, n. 5. 

I Consorzi di cui al primo comma possono essere destinatari dei benefici previsti dalla LR 12/ 8/ 1978, n. 37, e successive modifiche ed integrazioni, per la realizzazione delle opere di urbanizzazione. 




CAPO VI

DISPOSIZIONI A FAVORE DELLE  COOPERATIVE E LORO CONSORZI





Art. 10


In favore delle cooperative e loro Consorzi costituite tra imprese artigiane ed iscritte nell apposita sezione dell Albo delle imprese artigiane, i contributi in conto capitale di cui alla legge regionale 13/ 6/ 78, n. 22, e successive modifiche ed integrazioni, sono concessi nelle seguenti misure: 

a) 60% delle spese ammissibili per la costruzione di nuovi laboratori artigiani e di pertinenze connesse, nonche per l ampliamento e/ o ammodernamento di quelli esistenti, e, comunque, in misura non superiore a L. 150 milioni; 

b) 60% delle spese ammissibili per l acquisto di immobili e di pertinenze connesse da adibire a nuovi laboratori artigiani ovvero all ampliamento ed ammodernamento di quelli esistenti, in misura non superiore a L. 150 milioni;

c) 60% delle spese ammissibili per l acquisto di macchinari, impianti ed attrezzature nuove di fabbrica e di pertinenze connesse, per gli allacciamenti elettrici, telefonici, idrici e fognanti, per la depurazione delle acque, dell aria e dell ambiente nonche per l adozione di misure antinfortunistiche atte a salvaguardare la vita e l integrita dei lavoratori e, comunque, in misura non superiore a L. 150 milioni. 

Si applicano per il resto le disposizioni tutte della LR 13/ 6/ 1978, n. 22, e del Regolamento regionale 24/ 5/ 1979, n. 2, e loro successive modificazioni ed integrazioni.





CAPO VII

Disposizioni generali, finanziarie e finali





Art. 11


I contributi di cui alla presente legge sono compatibili con le agevolazioni creditizie previste da leggi nazionali e/ o regionali e con i contributi in conto interessi erogati tramite la Cassa per il credito alle imprese artigiane ai sensi della legge 25 luglio 1952, n. 949, e successive modifiche ed integrazioni, nonche con le provvidenze erogabili allo stesso titolo dalla CEE per effetto delle proprie politiche di intervento sempreche la figura giuridica dell impresa beneficiaria e la tipologia dell investimento rientrino tra quelli previsti dalle norme comunitarie.

Nel concorso delle agevolazioni di cui al precedente comma non possono essere superati i limiti massimi di intervento stabiliti dalle norme comunitarie e/ o dalle norme statali e, ove queste manchino o siano carenti, non puo essere superato l importo complessivo dell investimento. 

Non sono invece compatibili con altri contributi in conto capitale che possono essere ottenuti allo stesso titolo in virtu di leggi nazionali e/ o regionali.





Art. 12


Sono esclusi per cinque anni dalla possibilita di poter fruire a qualsiasi titolo di ogni contributo regionale, anche futuro, i consorzi i quali, ammessi ai benefici della presente legge, espongano nella documentazione esibita situazioni o dati non rispondenti al vero oppure spese, acquisti, forniture, somministrazioni in tutto o in parte non eseguite ovvero alterino i documenti contabili o destinino i contributi regionali a finalita diverse da quelle previste dalla presente legge. 

L esclusione e deliberata dalla Giunta Regionale su proposta del competente assessore ed il quinquennio decorre dalla data della deliberazione medesima.

Il consorzio e altresì tenuto alla restituzione  del contributo o dei contributi regionali eventualmente percepiti. 





Art. 13


I consorzi, sotto comminatoria di decadenza dai benefici tutti della presente legge e di restituzione dei contributi eventualmente percepiti, sono tenuti: 

a) ad osservare tutte le direttive ed istruzioni che, ai sensi della legge medesima, possono essere impartite dall Assessorato Industria, Commercio, Artigianato, nonche a consentire sopralluoghi, verifiche ed ispezioni; 

b) corrispondere alle richieste dell Assessorato Industria Commercio Artigianato, per quanto riguarda i dati circa l occupazione, la produzione, le esportazioni ed a fornire tutte quelle notizie che possono essere utili per le finalita generali che la presente legge si propone;

c) a comunicare all Assessorato Industria Commercio Artigianato l elenco nominativo di coloro che diventano soci o cessano per qualsiasi causa di essere tali entro e non oltre quindici giorni dalla eseguita iscrizione o cancellazione nel libro dei soci;

d) al rispetto dei contratti collettivi di lavoro nonche delle leggi di prevenzione infortunistica e delle malattie professionali. 

Spetta all Assessorato Industria, Commercio ed Artigianato la trattazione degli affari di cui alla presente legge.





Art. 14


Al bilancio di previsione per l esercizio finanziario 1985 sono apportate le seguenti variazioni: 

Parte II - Spesa

Variazioni in diminuzione

-Cap. 0701060 - Provvidenze per lo sviluppo dell artigianato pugliese - Contributi in conto interessi per finanziamenti di cui all art. 1 - LR n. 22 del 13/ 6/ 1978 competenza L. 2.000.000.000 cassa L. 2.000.000.000

-Cap. 0701080 - Provvidenze per lo sviluppo dell artigianato pugliese. Contributo in conto interessi per prefinanziamenti di cui all art. 5 LR n. 22/ 78 competenza L. 500.000.000 cassa L. 500.000.000

-Cap. 0702140 - Contributo alle cooperative di garanzia per concorso nelle spese di primo impianto e funzionamento. Art. 4 LR 25/ 1/ 1974, n. 6 competenza L. 500.000.000 cassa L. 500.000.000

-Cap. 0702180 - Contributi ai consorzi di cooperative - Art. 9 LR 25/ 1/ 1974, n. 6 competenza L. 1.000.000.000 cassa L. 1.000.000.000 

totale variazioni in diminuzione

competenza L. 4.000.000.000 cassa L. 4.000.000.000

Parte seconda - Spesa

Variazioni in diminuzione

Cap. 0702200 - Incentivazione dell associazionismo economico LR 20 Aprile 1985, N. 21 competenza L. 4.000.000.000 cassa L. 4.000.000.000 

Ai finanziamenti degli interventi di cui alla LR 12/ 8/ 1978, n. 37, e successive modifiche ed integrazioni, da eseguirsi nelle aree attrezzate per l artigianato, si provvede per il corrente esercizio finanziario con lo stanziamento di L. 6 miliardi iscritto al Cap. 0702220 del bilancio di previsione 1985.

Al finanziamento degli interventi di cui alla presente legge per il 1986 e per gli esercizi successivi si fa fronte con i corrispondenti capitoli dei bilanci regionali ai sensi dell art. 19 della LR 30/ 5/ 1977, n. 17, che saranno determinati con le relative leggi di bilancio. 




TABELLA A


TABELLA A Documenti da allegare alla domanda per concessione di contributi in conto capitale.

ATTO ALLEGATO

a) Copia autentica del bilancio di esercizio, comprensivo del conto profitti e perdite, da cui risultino chiaramente gli estremi del deposito presso la cancelleria del Tribunale con i seguenti allegati: 

relazione sottoscritta dai sindaci del consorzio nella quale siano illustrate e motivate le singole voci del conto profitti e perdite;

 relazione del presidente del consorzio sull attivita svolta nonche copia autentica del verbale di approvazione del bilancio da parte dell assemblea;

b) Bilancio di previsione dell esercizio in corso; 

c) Pianta, prospetto a sezione quotata 1: 100 dell immobile da acquistare, costruire, ampliare od ammodernare, destinati o da destinare a sede delle attivita consortili previste dalla presente legge, vistata dalla commissione edilizia comunale con l annotazione del numero e della data della concessione edilizia;

d) Computo metrico estimativo, con accurata ripartizione dei costi comuni nel caso di costruzione ampliamento od ammodernamento di immobile con destinazione promiscua;

e) Offerta irrevocabile od atto preliminare di compravendita con accurata ripartizione dei costi comuni nel caso di acquisto di immobile con destinazione promiscua;

f) Elenco analitico dei macchinari, degli impianti e delle attrezzature, delle loro caratteristiche principali e del prezzo, franco stabilimento di produzione con l individuazione della loro ubicazione in pianta;

g) Elenco analitico delle spese di trasporto e montaggio qualora non siano gia comprese nel prezzo di vendita; 

h) Relazione illustrativa con il riepilogo delle voci di spesa;

i) Eventuale documentazione integrativa.




TABELLA B


Le voci di spesa al netto di IVA ammissibili al contributo, comprendono: 
a) le opere murarie, di allacciamento ed assimilate; opere di recinzione e simili, opere murarie di installazione e sostegno di macchinari; fabbricati con la destinazione dei singoli ambienti; opere murarie igienico - sanitarie, idriche per usi civili, fognanti di qualsiasi genere, di illuminazione, di riscaldamento e/ o condizionamento per benessere umano, telefonico, antifulmine.
b) Opere di infrastrutture specifiche riguardanti in particolare gli allacciamenti stradali esterni all immobile gli allacciamenti ed acquedotti e fognature, scavo di pozzi e relative opere di convogliamento, allacciamenti elettrici, cabine di trasformazione, allacciamenti a metanodotti e telefonici; 
c) Acquisto di macchinari, impianti ed attrezzature nonche le spese di trasporto, montaggio ed assemblaggio,  ove le stesse non siano gia comprese nel prezzo, nuovi di fabbrica, compresi quei mobili necessari per il completamento del ciclo di produzione o per il trasporto in conservazione condizionata dei prodotti, purche dimensionati all effettiva produzione, identificabili singolarmente ed al servizio esclusivo dell immobile oggetto delle agevolazioni; 
d) Acquisto di attrezzature da laboratorio e/ o di ufficio, di apparecchiature scientifiche e tecnologiche, di biblioteche concernenti la documentazione di base e specifica, di impianti ausiliari;
e) Acquisto brevetti e/ o conoscenze tecnologiche; 
f) Utilizzazione dei servizi di assistenza tecnica ed organizzativa.
Nel caso di acquisto o costruzione di un immobile con destinazione promiscua, sono ammissibili a contributo solo le voci di spesa attinenti all attivita esercitata dal consorzio o societa consortile prevista dalla presente legge.
Non sono ammissibili a contributo le spese sostenute per l acquisto o l esproprio del suolo sul quale insiste l immobile oggetto della richiesta di contributo medesimo.
Nel caso di acquisto di immobile da destinare a sede dell attivita esercitata dal consorzio ai sensi della presente legge, il valore della costruzione o dell immobile ai fini della concessione del contributo e determinato con perizia giurata al netto del valore del suolo.