Legge Regionale 17 marzo 1986, n. 6 Intervento regionale per lo sviluppo ed il potenziamento della zootecnia.(1)
Art. 1(2) [Allo scopo di favorire
lo sviluppo e il potenziamento della zootecnia gli Istituti e gli enti esercenti
il credito agrario nella Regione sono autorizzati a concedere prestiti a tasso
agevolato ad ammortamento fino a 5 anni, di cui sei mesi di preammortamento, con
il concorso regionale sugli interessi, per lacquisto di giovane bestiame
femminile selezionato da reddito e di bestiame da carne destinato al macello.
Lammortamento del prestito avrà la durata indicata
nellallegato specchio, essendo essa in funzione della specie e dellindirizzo
produttivo cui il bestiame è destinato.
I prestiti saranno concessi agli imprenditori agricoli a
titolo principale singoli o associati, con preferenza alle imprese familiari
coltivatrici] .
Art. 2(3) [I prestiti di cui
allart. 1 della presente legge avranno la durata fino ad anni 5, di cui 6 mesi
di preammortamento, e saranno concessi nella misura dell80% della spesa
riconosciuta ammissibile, elevabili al 90% per le imprese familiari
coltivatrici.
Il tasso dinteresse a carico dei beneficiari è
stabilito nella misura prevista dalla normativa statale vigente in materia di
finanziamento agevolato in agricoltura].
Art. 3(4) [La concessione di prestiti di cui allart. 1 della
presente legge è subordinata al rilascio, da parte degli Ispettorati provinciali
dellagricoltura competenti, del nulla-osta] .
Art. 4(5) [La Regione assume a proprio carico la differenza tra il
tasso dinteresse praticato dallIstituto o Ente finanziatore, che non può
essere superiore al tasso di riferimento determinato dallo Stato ai sensi
dellart. 10 della legge 1° luglio 1977, n. 403, al lordo di eventuali
diritti di commissione e spese accessorie, e quello a carico dei beneficiari
nella misura prevista dallart. 2 della presente legge. Alla concessione e
liquidazione del concorso regionale negli interessi, nei limiti delle
assegnazioni disposte dalla Giunta regionale a favore degli Istituti o enti,
provvede la Giunta regionale stessa sulla base di appositi elenchi dei prestiti
erogati, corredati del nulla-osta ispettoriale e della fattura di acquisto e
trasmessi mensilmente dallIstituto o Ente finanziatore. Il concorso regionale
negli interessi sarà calcolato in semestralità o annualità costanti e decorrerà
dal primo mese successivo a quello derogazione del prestito].
Art. 5(6) [I prestiti di cui
allart. 1 della presente legge, quando siano concessi in favore delle categorie
indicate dallart. 10 della legge 25 maggio 1970, n. 364, sono assistiti
dalla garanzia sussidiaria del Fondo Interbancario a termini dellart. 56 della
legge 27 ottobre 1970, n. 910 sino allammortamento della complessiva perdita
che gli Istituti ed enti dimostreranno di aver sofferto dopo lesperimento delle
procedure di riscossione coattiva.
Gli Istituti ed enti, quando trattasi di prestatari di cui al
precedente comma, sono tenuti ad operare una volta tanto, allatto della prima
somministrazione, sullimporto originario del prestito, la trattenuta dello
0,20% da versare al Fondo Interbancario di Garanzia].
Art. 6(7) [Il beneficio di cui allart. 1 della presente legge non
è cumulabile con il contributo in conto capitale di cui allart. 8, lett. b),
della L.R. 20 gennaio 1975, n. 7 ed è prioritariamente concesso per
lacquisto di bestiame da riproduzione nato ed allevato presso gli allevamenti
in selezione siti nel territorio pugliese scortati da certificato genealogico
per la specie bovina, equina e suina ed anche da certificato dorigine per le
specie bufalina, ovina, caprina e cunicola, nonché per le bovine di razza
podolica] .
Art. 7(8) [Per tutta la durata del
prestito, il beneficiario resta impegnato al mantenimento in vita del soggetto
acquistato. Nel caso di vendita o di prematura macellazione, il beneficiario è
tenuto a restituire allIstituto o Ente finanziatore la quota parte del
prestito, pari alla differenza tra la data della perdita del soggetto e quella
della scadenza dellammortamento] .
Art. 8(9) [Lonere per gli
interventi di cui alla presente legge trova copertura sul cap. 1705180 del
bilancio di previsione per lesercizio finanziario 1986, approvato dal Consiglio
regionale nella seduta del 30 dicembre 1985, che assume la seguente nuova
denominazione «Limite dimpegno per la concessione del concorso regionale sui
prestiti di esercizio fino a 5 anni di cui sei mesi di preammortamento per la
zootecnia».
In sede di approvazione dei bilanci per gli esercizi
successivi il Consiglio regionale fisserà annualmente il limite dimpegno] .
Tabella Tabella
Durata massima dellammortamento |
|
|
|
a) |
bestiame da vita |
|
|
- giovenche |
5 anni |
|
- bufale |
5 anni |
|
- puledre |
5 anni |
|
- agnello |
3 anni |
|
- capretto |
3 anni |
|
- scrofette |
3 anni |
|
- coniglie |
2 anni |
|
|
|
b) |
bestiame da macello |
|
|
- vitelli scolostrati destinati a vitello da ristallo |
6 mesi |
|
- vitelli da ristallo destinati a vitellone |
1 anno |
|
- bufalotti da ingrasso |
1 anno |
|
- puledri da ingrasso |
1 anno |
|
- agnelli destinati ad agnello pesante |
6 mesi |
|
- suinetti svezzati destinati alla produzione del suino magro |
6 mesi |
|
- tacchinotti |
6 mesi |
|
|
|
|
|
|
|