Legge Regionale 17 marzo 1986, n. 6 Intervento regionale per lo sviluppo ed il potenziamento della zootecnia.
Art. 1Allo scopo di favorire lo sviluppo ed il potenziamento della zootecnia gli Istituti e gli Enti esercenti il credito agrario nella Regione sono autorizzati a concedere prestiti a tasso agevolato ad ammortamento fino a 5 anni, di cui sei mesi di preammortamento, con il concorso regionale sugli interessi, per l acquisto di giovane bestiame femminile selezionato da reddito e di bestiame da carne destinato al macello. L ammortamento del prestito avra la durata indicata nell allegato specchio, essendo essa in funzione della specie e dell indirizzo produttivo cui il bestiame e destinato. I prestiti saranno concessi agli imprenditori agricoli a titolo principale singoli o associati, con preferenza alle imprese familiari coltivatrici.
Art. 2I prestiti di cui all art. 1 della presente legge avranno la durata fino ad anni 5, di cui 6 mesi di preammortamento, e saranno concessi nella misura dell 80% della spesa riconosciuta ammissibile, elevabili al 90% per imprese familiari coltivatrici. Il tasso di interesse a carico dei beneficiari e stabilito nella misura prevista dalla normativa statale vigente in materia di finanziamento agevolato in agricoltura.
Art. 3La concessione di prestiti di cui all art. 1 della presente legge e subordinato al rilascio, da parte degli Ispettori Provinciali dell Agricoltura competenti, del nulla - osta.
Art. 4La Regione assume a proprio carico la differenza tra il tasso di interesse praticato dall Istituto o Ente finanziatore, che non puo essere superiore al tasso di riferimento determinato dallo Stato ai sensi dell art.10 della legge 1/ 7/ 77, n. 403, al lordo di eventuali diritti di commissione e spese accessorie, e quello a carico dei beneficiari nella misura prevista dall art. 2 della presente legge. Alla concessione e liquidazione del concorso regionale negli interessi, nei limiti delle assegnazioni disposte dalla Giunta regionale a favore degli Istituti o Enti, provvede la Giunta regionale stessa sulla base di appositi elenchi dei prestiti erogati, corredati del nulla - osta ispettoriale e della fattura di acquisto e trasmessi mensilmente dall Istituto o Ente finanziatore. Il concorso regionale negli interessi sara calcolato in semestralita o annualita costanti e decorrera dal primo mese successivo a quello d erogazione del prestito.
Art. 5I prestiti di cui all art. 1 della presente legge, quando siano concessi in favore delle categorie indicate dall art. 10 della legge 25/ 5/ 1970, n. 364, sono assistiti dalla garanzia sussidiaria del Fondo Interbancario a termini dell art. 56 della legge 27/ 10/ 70, n. 910 sino all ammortamento della complessiva perdita che gli Istituti ed Enti dimostreranno di aver sofferto dopo l esperimento delle procedure di riscossione coattiva. Gli Istituti ed Enti, quando trattasi di prestatari di cui al precedente comma, sono tenuti ad operare una volta tanto, all atto della prima somministrazione, sull importo originario del prestito, la trattenuta dello 0,20% da versare al Fondo Interbancario di Garanzia.
Art. 6Il beneficiario di cui all art. 1 della presente legge non e cumulabile con il contributo in conto capitale di cui all art. 8, lett. b), della LR n. 7 del 20/ 1/ 75 ed e prioritariamente concesso per l acquisto di bestiame da riproduzione nato ed allevato presso gli allevamenti in selezione siti nel territorio pugliese scortati da certificato genealogico per la specie bovina, equina e suina ed anche da certificato d origine per le specie bufalina, ovina, caprina e cunicola, nonche per le bovine di razza podolica.
Art. 7Per tutta la durata del prestito, il beneficiario resta impegnato al mantenimento in vita del soggetto acquistato. Nel caso di vendita o di prematura macellazione, il beneficario e tenuto a restituire all Istituto o Ente finanziatore la quota parte del prestito, pari alla differenza tra la data della perdita del soggetto e quella della scadenza dell ammortamento.
Art. 8
TABELLA
DURATA MASSIMA DELL AMMORTAMENTO A) BESTIAME DA VITA - giovenche 5 anni - bufale 5 anni - puledre 5 anni - agnello 3 anni - capretto 3 anni - scrofette 2 anni - coniglie 2 anni B) BESTIAME DA MACELLO - vitelli scolostrati destinati a vitello da ristallo 6 mesi - vitelli da ristallo destinati a vitellone 1 anno - bufalotti da ingrasso 1 anno - puledri da ingrasso 1 anno - agnelli destinati ad agnello pesante 6 mesi - suinetti svezzati destinati alla produzione del suino magro 6 mesi - tacchinotti 6 mesi
|