Legge Regionale 13 giugno 1986, n. 15 Interventi per favorire il consolidamento e lo sviluppo delle colture da rinnovo.(1)
(1) Legge abrogata dalla l.r. 32/99, art. 12 Art. 1(Finalita)(2) [Con la presente legge la
Regione Puglia promuove e finanzia interventi tendenti a favorire la
coltivazione delle piante da rinnovo.]
(2) Legge abrogata dalla l.r. 32/99, art. 12
Art. 2(Interventi a favore delle
aziende agricole)(3) [Ai conduttori delle aziende
agricole ubicate nel territorio della Regione Puglia che coltivano piante da
rinnovo possono essere concessi contributi:
a) sulla spesa sostenuta per l
acquisto di semi, di disserbanti e antiparassitari;
b) sulla spesa sostenuta per
prelevare e addurre acqua irrigua limitatamente alle aziende non servite da
impianti consortili;
c) sulla spesa di trasporto dei
prodotti dai luoghi in cui sono stati realizzati a quelli di trasformazione
quando per mancanza o indisponibilita di strutture, devono essere lavorati
fuori del territorio pugliese o in impianti regionali molto distanti, nei casi
in cui la distanza sia ragguardevole e la spesa di trasporto incida notevolmente
sul risultato economico della coltivazione.
La concessione dei contributi
di cui alle precedenti lettere a) e b) e limitata a una superficie massima di
20 ettari per azienda.
Le colture da rinnovo per le
quali possono essere concessi i contributi di cui alle precedenti lettere a), b)
e c), le zone e i tipi di intervento e la misura massima del contributo per
ettaro coltivato o per quintale di prodotto trasportato sono indicati un mese
prima dell inizio di ciascuna annata agraria con delibera della Giunta
regionale, previo parere della competente Commissione consiliare da fornire
entro quindici giorni dalla richiesta.
Per gli interventi previsti dal
precedente articolo, la Giunta regionale si avvale degli Ispettori Provinciali
Agricoltura, ai quali e assegnato il compito di ricevimento delle domande, di
riscontro della documentazione, di controllo tecnico, anche con esame a
campione, e di provvedere ai pagamenti sulla base di aperture di credito a
favore dei responsabili dei rispettivi uffici provinciali.
Il controllo tecnico puo
essere affidato all Ente Regionale di sviluppo Agricolo della Puglia.
Le domande con i relativi
documenti possono essere presentate anche in forma cumulativa dalle Associazioni
dei produttori competenti per i singoli settori oggetti dell intervento
regolarmente costituite e operanti e, in tal caso, il pagamento dei contributi
puo essere effettuato con un unico mandato da emettere a favore dell
Associazione delegata dai produttori.
Alle Associazioni dei
produttori, a titolo di rimborso spese, e corrisposto il 3% dell importo dei
contributi relativi alle pratiche trattate.]
(3) Legge abrogata dalla l.r. 32/99, art. 12
Art. 3(Contributi per la
meccanizzazione aziendale)(4) [La concessione del contributo
in conto capitale del 50%, alternativo
rispetto al prestito agevolato previsto dall art. 8 della LR 29.6.1979, n. 38,
e estesa a tutte le colture da rinnovo e a tutti i conduttori singoli o
associati, con precedenza per le cooperative e per quelli in possesso della
qualifica di coltivatori diretti e delle altre ad essa assimilabili.
Quando le richieste sono
avanzate da cooperativa, tale contributo puo essere concesso anche per l
acquisto delle trattrici occorrenti per trainare e azionare le macchine
operatrici specifiche.
Agli imprenditori agricoli
associati, per l acquisto delle macchine operatrici di cui al precedente primo
comma, per la parte di spesa non coperta dal contributo, puo essere concesso il
prestito ad ammortamento quinquennale a tasso agevolato con il concorso
regionale sugli interessi previsto dalla LR 29/ 6/ 1979, n.
38.
Le caratteristiche e le
capacita lavorative delle macchine per il cui acquisto possono essere concessi
i benefici previsti dalla presente legge devono essere proporzionate alla
superficie e alle esigenze specifiche di coltivazione delle aziende singole o
associate.]
(4) Legge abrogata dalla l.r. 32/99, art. 12
Art. 4(Provvedimenti per limitare la
diffusione dei nematodi)(5) [La Regione, mediante le
sue strutture tecniche, curera ogni opportuno intervento diretto a prevenire la
diffusione dei metodi e combattere la diffusione dei nematodi.]
(5) Legge abrogata dalla l.r. 32/99, art. 12
Art. 5(Provvedimenti per favorire l
assistenza tecnica)(6) [Alle Associazioni bieticole che
assumano almeno un agronomo o un perito agrario o un agrotecnico o un biologo da
impiegare nell attivita di assistenza tecnica, e consentita la utilizzazione
di un uguale numero di tecnici liberi professionisti agronomi, periti agrari,
agrotecnici o biologi, attraverso rapporti convenzionati.
Per l attivita di cui al
primo comma e concesso per cinque anni un contributo nella misura massima del
50% degli emolumenti o compensi corrisposti, compresi gli oneri previdenziali e
assistenziali.
Puo essere assunta una unita
ogni 800 ettari di terreno condotti dai produttori associati o per frazione
superiore ai 400 ettari.
Alle Associazioni dei
produttori o ad organismi tra essi costituiti che rappresentino almeno 8000
ettari di superficie a colture da rinnovo che organizzino il servizio gratuito
di analisi della carica cistica dei terreni infestati da nematodi e di
accertamento di fertilita del terreno e corrisposto un contributo di
avviamento pari al 100% della spesa richiesta per attrezzare e arredare il
laboratorio di analisi, nonche, per cinque anni, un contributo nella misura
massima dell 80% degli emolumenti da corrispondere a due unita lavorative,
compresi gli oneri previdenziali e assistenziali.
I requisiti tecnici dei
laboratori sono stabiliti dalla Giunta regionale.]
(6) Legge abrogata dalla l.r. 32/99, art. 12
Art. 6(Norma
finanziaria)(7) [All onere per l attuazione
degli interventi previsti dalla presente legge, ammontanti a L. 6.000.000.000
(seimiliardi), si fa fronte attraverso le dotazioni annuali degli appositi
capitoli di spesa del Bilancio di previsione della Regione, previsti per l
attuazione delle seguenti vigenti leggi regionali:
- per l art. 2: LR 31/ 8/ 81,
n. 54 al Cap. 0409280 per L. 5.650.000.000=
- per l art. 3: LR 29/ 6/ 79,
n. 38 al Cap. 1705200 per L. 200.000.000=
- per l art. 5: LR 9/ 6/ 80,
n. 68 al Cap. 0402100 per L. 150.000.000=]
(7) Legge abrogata dalla l.r. 32/99, art. 12
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