Anno 1986
Numero 15
Data 13/06/1986
Abrogato No
Materia Agricoltura - foreste - caccia e pesca;
Note
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Nessun allegato

Legge Regionale 13 giugno 1986, n. 15

Interventi per favorire il consolidamento e lo sviluppo delle colture da rinnovo.



Art. 1

(Finalita)



Con la presente legge la Regione Puglia promuove e finanzia interventi tendenti a favorire la coltivazione delle piante da rinnovo.




Art. 2

(Interventi a favore delle aziende agricole)



Ai conduttori delle aziende agricole ubicate nel territorio della Regione Puglia che coltivano piante da rinnovo possono essere concessi contributi:

a) sulla spesa sostenuta per l acquisto di semi, di disserbanti e antiparassitari;

b) sulla spesa sostenuta per prelevare e addurre acqua irrigua limitatamente alle aziende non servite da impianti consortili;

c) sulla spesa di trasporto dei prodotti dai luoghi in cui sono stati realizzati a quelli di trasformazione quando per mancanza o indisponibilita di strutture, devono essere lavorati fuori del territorio pugliese o in impianti regionali molto distanti, nei casi in cui la distanza sia ragguardevole e la spesa di trasporto incida notevolmente sul risultato economico della coltivazione.

La concessione dei contributi di cui alle precedenti lettere a) e b) e limitata a una superficie massima di 20 ettari per azienda.

Le colture da rinnovo per le quali possono essere concessi i contributi di cui alle precedenti lettere a), b) e c), le zone e i tipi di intervento e la misura massima del contributo per ettaro coltivato o per quintale di prodotto trasportato sono indicati un mese prima dell inizio di ciascuna annata agraria con delibera della Giunta regionale, previo parere della competente Commissione consiliare da fornire entro quindici giorni dalla richiesta.

Per gli interventi previsti dal precedente articolo, la Giunta regionale si avvale degli Ispettori Provinciali Agricoltura, ai quali e assegnato il compito di ricevimento delle domande, di riscontro della documentazione, di controllo tecnico, anche con esame a campione, e di provvedere ai pagamenti sulla base di aperture di credito a favore dei responsabili dei rispettivi uffici provinciali.

Il controllo tecnico puo essere affidato all Ente Regionale di sviluppo Agricolo della Puglia.

Le domande con i relativi documenti possono essere presentate anche in forma cumulativa dalle Associazioni dei produttori competenti per i singoli settori oggetti dell intervento regolarmente costituite e operanti e, in tal caso, il pagamento dei contributi puo essere effettuato con un unico mandato da emettere a favore dell Associazione delegata dai produttori.

Alle Associazioni dei produttori, a titolo di rimborso spese, e corrisposto il 3% dell importo dei contributi relativi alle pratiche trattate.




Art. 3

(Contributi per la meccanizzazione aziendale)



La concessione del contributo in conto capitale del 50%,  alternativo rispetto al prestito agevolato previsto dall art. 8 della LR 29.6.1979, n. 38, e estesa a tutte le colture da rinnovo e a tutti i conduttori singoli o associati, con precedenza per le cooperative e per quelli in possesso della qualifica di coltivatori diretti e delle altre ad essa assimilabili.

Quando le richieste sono avanzate da cooperativa, tale contributo puo essere concesso anche per l acquisto delle trattrici occorrenti per trainare e azionare le macchine operatrici specifiche.

Agli imprenditori agricoli associati, per l acquisto delle macchine operatrici di cui al precedente primo comma, per la parte di spesa non coperta dal contributo, puo essere concesso il prestito ad ammortamento quinquennale a tasso agevolato con il concorso regionale sugli interessi previsto dalla LR 29/ 6/ 1979, n. 38.

Le caratteristiche e le capacita lavorative delle macchine per il cui acquisto possono essere concessi i benefici previsti dalla presente legge devono essere proporzionate alla superficie e alle esigenze specifiche di coltivazione delle aziende singole o associate.




Art. 4

(Provvedimenti per limitare la diffusione dei nematodi)



La Regione, mediante le sue strutture tecniche, curera ogni opportuno intervento diretto a prevenire la diffusione dei metodi e combattere la diffusione dei nematodi.




Art. 5

(Provvedimenti per favorire l assistenza tecnica)



Alle Associazioni bieticole che assumano almeno un agronomo o un perito agrario o un agrotecnico o un biologo da impiegare nell attivita di assistenza tecnica, e consentita la utilizzazione di un uguale numero di tecnici liberi professionisti agronomi, periti agrari, agrotecnici o biologi, attraverso rapporti convenzionati.

Per l attivita di cui al primo comma e concesso per cinque anni un contributo nella misura massima del 50% degli emolumenti o compensi corrisposti, compresi gli oneri previdenziali e assistenziali.

Puo essere assunta una unita ogni 800 ettari di terreno condotti dai produttori associati o per frazione superiore ai 400 ettari.

Alle Associazioni dei produttori o ad organismi tra essi costituiti che rappresentino almeno 8000 ettari di superficie a colture da rinnovo che organizzino il servizio gratuito di analisi della carica cistica dei terreni infestati da nematodi e di accertamento di fertilita del terreno e corrisposto un contributo di avviamento pari al 100% della spesa richiesta per attrezzare e arredare il laboratorio di analisi, nonche, per cinque anni, un contributo nella misura massima dell 80% degli emolumenti da corrispondere a due unita lavorative, compresi gli oneri previdenziali e assistenziali.

I requisiti tecnici dei laboratori sono stabiliti dalla Giunta regionale.




Art. 6

Norma finanziaria)



All onere per l attuazione degli interventi previsti dalla presente legge, ammontanti a L. 6.000.000.000 (seimiliardi), si fa fronte attraverso le dotazioni annuali degli appositi capitoli di spesa del Bilancio di previsione della Regione, previsti per l attuazione delle seguenti vigenti leggi regionali:

- per l art. 2: LR 31/ 8/ 81, n. 54 al Cap. 0409280 per L. 5.650.000.000=

- per l art. 3: LR 29/ 6/ 79, n. 38 al Cap. 1705200 per L. 200.000.000=

- per l art. 5: LR 9/ 6/ 80, n. 68 al Cap. 0402100 per L. 150.000.000=